Rinunce e transazioni

  • Stampa

Quesito 1

Entro quanto tempo è possibile per un lavoratore impugnare la rinuncia a propri diritti individuali?

 

 

Il lavoratore può liberamente rinunciare ai diritti pattuiti con il datore di lavoro nel proprio contratto individuale, purché tali dirittinon derivino da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi. In quest’ultima ipotesi, però, ai sensi dell’art. 2113 c.c., il lavoratore deve, a pena di decadenza, proporre impugnazione entro sei mesi dalla cessazionedel rapporto di lavoro, se la sottoscrizione è avvenuta in costanza di rapporto, o entro sei mesi dalla sottoscrizione, se successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Tale impugnazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo e senza l’uso di formule specifiche, dovendo semplicemente contenere un’esplicita manifestazione della volontà di revocare il consenso prestato alla rinuncia del proprio diritto.

Quesito 2

 

In caso al momento della cessazione del rapporto il lavoratore abbia sottoscritto un foglio con il quale dichiara di avere ricevuto tutto quanto a lui spettante, non vi è più alcuna possibilità di far valere propri diritti relativi a tale rapporto di lavoro?

 

 

La dichiarazione rilasciata dal lavoratore, che dà atto di aver ricevuto una determinata somma a totale soddisfacimento di ogni sua spettanza e di non aver null’altro a pretendere dal proprio datore di lavoro, viene chiamata quietanza a saldo o liberatoria. La stessa costituisce una semplice manifestazione del convincimento dell’interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti. Tale dichiarazione, risolvendosi in un giudizio soggettivo, concreta una mera dichiarazione di scienza priva di ogni efficacia negoziale e non preclusiva, in caso di errore, della possibilità di agire per il riconoscimento dei diritti che successivamente risultino insoddisfatti.

La quietanza a saldo può assumere il valore di rinuncia o transazione, con l’onere per il lavoratore di impugnare nei termini di cui all’art. 2113 c.c., unicamente alla condizione che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili altrimenti, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di rinunciarvi o di transigere sui medesimi.