Questioni di legittimità costituzionale

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  • E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d), del d. lgs. 23/12/97, n. 469 in quanto, demandando alla legge regionale la costituzione di strutture operanti nel campo delle politiche del lavoro, detta una disciplina così analitica dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa conferiti da comprimere oltre il limite costituzionalmente consentito la propria autonomia organizzativa. Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lett. a) ed f); 7, comma 1, lett. b), e commi 5 e 8, del medesimo decreto legislativo n. 469/97, sollevate, in riferimento agli artt. 76, 115, 117, 119, 123, 128, dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe. ( Corte Cost. 23/3/01, n. 74, pres. Ruperto, est. Mezzanotte, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 213)
  • L’art. 10, 1° comma, lett. a) L. 28/2/87 n. 56 deve essere interpretato nel senso di ammettere l’iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento di coloro che svolgono un lavoro autonomo di modesta entità; conseguentemente è infondata la questione di legittimità costituzionale della predetta norma, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 4 Cost. (Corte Cost. 8/3/99 n. 65, pres. Granata, rel. Vari, in D&L 1999, 802)