Giusta causa

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  • La valutazione della idoneità della condotta del datore di lavoro sotto il profilo del demansionamento a costituire giusta causa di dimissioni del lavoratore ex art. 2119 c.c. si risolve in un accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Cass. 19/1/2021 n. 811, ord., Pres. Blasutto Est. Garri, in Lav. nella giur. 2021, 418)
  • La giusta causa di dimissioni deve essere invocata dal lavoratore contestualmente alla comunicazione di recesso, con la conseguente immediata interruzione della prestazione lavorativa. (Cass. 2/7/2014 n. 15079, Pres. Stile Est. D’Antonio, in Lav. nella giur. 2014, 1026)
  • Il mancato pagamento delle retribuzioni per un periodo di oltre quattro mesi costituisce certamente giusta causa di risoluzione del rapporto, essendo stato il lavoratore privato dell’unica fonte di sostentamento. (Trib. Milano 10/5/2013, Giud. Ravazzoni, in Lav. nella giur. 2013, 854)
  • Non configura giusta causa di dimissioni l’asserita presenza di condizioni di lavoro nocive e dannose qualora tale circostanza sia stata smentita da parte di un collegio peritale composto da ben cinque clinici. (Cass. 21/5/2012 n. 7992, Pres. Stile Rel. Arienzo, in Lav. nella giur. 2012, 821)
  • Non sussiste "giusta causa" di dimissioni, né sussiste il conseguente diritto alla percezione dell'indennità di mancato preavviso, nel caso del docente che si dimetta dall'incarico per divergenze con la scuola in merito all'educazione e al percorso di istruzione di un alunno "difficile". Nel "bagaglio professionale" di un docente di scuola media non possono mancare doti di pazienza e tolleranza, oltre a specifiche conoscenze psico-pedagogiche dell'età evolutiva. Uno dei compiti dell'Istituzione scolastica e del suo corpo docente è quello di assicurare, nella prima fa di "approccio" degli alunni alla nuova realtà scolastica, oltre agli aspetti strettamente didattici, anche un graduale inserimento e un crescente conformarsi dei comportamenti agli standard minimi necessari per un proficuo lavoro di apprendimento. (Nel caso di specie, si trattava di un docente in contrasto con le scelte degli organi direttivi e collegiali dell'Istituzione presso cui prestava servizio, relativamente alle problematiche educative e disciplinari create da un alunno con forti difficoltà d'inserimento. La Corte ha appurato, tralaltro, che le iniziative adottate dalla scuola, contestate dal ricorrente, avevano consentito di raggiungere risultati ampiamente positivi, migliorando i comportamenti e i risultati scolastici dell'alunno. Nel caso in esame, inoltre, non esisteva, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, alcun rischio per l'integrità psico-fisica del docente). (Cass. 29/1/2008 n. 1988, Pres. Ciciretti Rel. Stile, in Lav. nelle P.A. 2008, 407)
  • In caso di dimissioni per giusta causa da contratto a tempo determinato, il risarcimento del danno subito dal lavoratore è commisurato alle retribuzioni che allo stesso sarebbero spettate sino al termine di scadenza del contratto stesso. (Cass. 8/5/2007 n. 10430, Pres. Senese Est. De Renzis, in D&L 2007, con nota di Lorenzo Franceschinis, "La prova della giusta causa di dimissioni attraverso registrazione del datore di lavoro: ragionamenti sulle conseguenze delle dimissioni ante tempus", 875)
  • Il giudizio teso ad individuare il trattamento più favorevole spettante all'agente-tra art. 1751 c.c. ed accordi collettivi-deve avvenire ex post e secondo il principio della domanda di cui all'art. 112 c.p.c. Costituisce giusta causa di dimissioni-con conseguente diritto all'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 1750 c.c.-il sostanziale azzeramento della possibilità di lavoro dell'agente in assenza di oggettive ragioni aziendali. (Corte d'Appello Milano 21/11/2002, Pres. Ed Est. Mannacio, in D&L 2003, 135)
  • In ipotesi di dimissione di lavoratore per giusta causa, la valutazione della gravità dell'inadempimento del datore di lavoro ai suoi obblighi contrattuali è rimessa al sindacato del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione. (Nella specie, risalente al tempo anteriore alla novella dell'art. 5, L. n. 903/1977, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la gravità dell'inadempimento del datore di lavoro nell'adibizione di un dipendente notturno quale modalità normale e stabile dello svolgimento del rapporto di lavoro e ritenuto irrilevante la mancata attivazione dello speciale procedimento di cui all'art. 15 legge citata). (Cass. 18/10/2002, n. 14829, Pres. Ciciretti, Rel. Miani Canevari, in Lav. nella giur. 2003, 173)
  • Il giudizio sull'idoneità della condotta del datore di lavoro a costituire giusta causa delle dimissioni del lavoratore si risolve in un accertamento di fatto demandato al giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva escluso che la contestazione disciplinare diretta al lavoratore fosse tale da giustificare una risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa da parte del lavoratore, sul principale rilievo che essa non aveva in sé contenuti ingiuriosi o lesivi della dignità morale o professionale del lavoratore, riguardando incontestabilmente semplici inadempienze del lavoratore ad obblighi discendenti dal contratto di lavoro) (Cass. 11/2/00 n. 1542, pres. Grieco, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 509)
  • Laddove risultino provate a danno della lavoratrice molestie sessuali concretantesi in fatti lesivi della sua personalità e dignità, idonei a suscitare fastidio in un contesto in cui la persona offesa si trovi, anche da un punto di vista psicologico, in una situazione di inferiorità, tali fatti integrano giusta causa di dimissioni (nel caso di specie, è stato anche affermato che il riconoscimento del conseguente danno biologico è subordinato a una sia pur minima allegazione della sua effettiva sussistenza da parte della lavoratrice molestata) (Trib. Milano 16 giugno 1999, pres. Mannacio, est. Sbordone, in D&L 2000, 787)
  • Poiché l’attribuzione a un lavoratore di mansioni inferiori a quelle spettanti determina non solo un pregiudizio morale, ma anche un pregiudizio economico (devalorizzazione progressiva delle prestazioni che il lavoratore può offrire sul mercato del lavoro), costituiscono giusta causa di dimissioni la violazione del diritto del lavoratore al rispetto della sua personalità fisica e morale, la modifica arbitraria delle fondamentali condizioni contrattuali, l’inadempimento degli obblighi che costituiscono il corrispettivo della prestazione di lavoro, disposta in contrasto con l’art. 2103 c.c. (Cass. 2/2/98 n. 1021, pres. Rapone, est. Berni Canani, in D&L 1998, 1052, nota Muggia, Dimissioni per giusta causa e risarcimento del danno)
  • Nel caso di risoluzione per inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive spetta al contraente adempiere il risarcimento non solo del danno determinato direttamente e immediatamente dall’inadempimento (nel caso di dimissioni per giusta causa, l’indennità sostitutiva del preavviso), ma anche del danno derivante dallo scioglimento del contratto (identificato, nella specie, nella differenza tra il valore delle prestazioni non conseguite e quello delle prestazioni non più dovute); pertanto, poiché l’art. 2119 c.c. non prevede il danno da risoluzione e l’indennità di preavviso non può coprire in funzione risarcitoria danni diversi da quelli tipici (mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione), alla risoluzione del rapporto per giusta causa e per iniziativa del lavoratore si applicano le norme generali del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (Cass. 2/2/98 n. 1021, pres. Rapone, est. Berni Canani, in D&L 1998, 1052, nota Muggia, Dimissioni per giusta causa e risarcimento del danno)
  • Laddove il lavoratore venga specificatamente assunto per lo svolgimento di mansioni corrispondenti alla professionalità acquisita nel tempo, l’attribuzione da parte del datore di lavoro di compiti appartenenti a un tipo di professionalità diversa è valutabile in termini di inadempimento contrattuale, che, in quanto capace di aggravare col protrarsi del tempo il danno alla professionalità, costituisce giusta causa di dimissioni (Pret. Milano 10/3/97, est. Ianniello, in D&L 1997, 645)