La stipulazione di un contratto collettivo costituisce una delle principali manifestazioni della forza e della rappresentatività del sindacato che si accredita come interlocutore delle contrapposte organizzazioni di categoria e del datore di lavoro. La disdetta di un contratto collettivo nazionale operata anzitempo rispetto alla data di scadenza a opera soltanto di alcune delle parti contrattuali e la successiva sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti disdettanti non sono atti giuridicamente idonei a risolvere interamente il precedente contratto collettivo nazionale, non avendo la parte non disdettante prestato il proprio consenso. Costituisce, pertanto, una condotta antisindacale l’adesione del datore di lavoro ad altro testo contrattuale e la sua generale applicazione ai propri dipendenti se accompagnata alla negazione della perdurante vigenza del precedente contratto. (Trib. Torino 18/4/2011, Giud. Cirvilleri, in Lav. nella giur. 2011, con commento di Maria Dolores Ferrara, 720)
Non può essere antisindacale, ex art. 28, L. n. 300/1970, qualsiasi comportamento antagonistico del datore che non consente l'utile esplicazione dell'attività sindacale, ma soltanto il comportamento lesivo dei diritti del sindacato riconosciuti dall'ordinamento (dalla legge e dalla contrattazione collettiva). In particolare tutto il conflitto e l'antagonismo che riguarda il merito di trattative e negoziati, condotti secondo le regole del gioco, appartiene all'area delle valutazioni di politica sindacale e alla difesa degli interessi contrapposti di cui sono portatori le parti sociali, e su ciò non si può dispiegare il controllo giudiziale ex art. 28, L. n. 300/1970, perchè si tratta di questioni che vanno misurate all'interno dell'ordinamento sindacale e non col metro dell'antindacalità e del diritto, che non può servire per far ottenere risultati di natura negoziale nei confronti del datore e tanto meno a scapito della posizione assunta nel conflitto da altri sindacati, nei cui confronti non è neppure concepibile l'utilizzo dello strumento ex art. 28, L. n. 300/1970. (Trib. Ravenna 2/5/2006, Est. Riverso, in Lav. nella giur. 2007, con commento di Marta Vendramin, 294)
Rientra nell'ambito di una efficace azione e rivendicazione sindacale la possibilità di inserire riserve o dichiarazioni a verbale nel momento della sottoscrizione del contratto insieme alle altre parti. Tuttavia si deve negare che il mancato raggiungimento di questo risultato, dovuto a contrasti con gli altri sindacati e/o con il datore di lavoro o alle incongrue modalità di condotte tenute dal medesimo sindacato proponente, possa essere oggetto di una pretesa protetta sul piano giuridico e possa essere surrogato da un giudizio di antisindacalità emesso nei confronti del datore. (Trib. Ravenna 2/5/2006, Est. Riverso, in Lav. nella giur. 2007, con commento di Marta Vendramin, 294)
E' antisindacale il comportamento del datore di lavoro che pretenda di escludere un'organizzazione sindacale dalla contrattazione per il rinnovo del contratto aziendale, quando il precedente contratto preveda l'impegno di tutte le organizzazioni sindacali stipulanti alla convocazione congiunta per ogni ipotesi di contrattazione. (Trib. Milano 6/12/2001, Decr., Est. Curcio, in D&L 2002, 329)
Integra gli estremi del comportamento antisindacale la tipula di un contratto collettivo integrativo con una sola organizzazione dei lavoratori, sulla scorta di una piattaforma discussa esclusivamente con quest'ultima, in assenza delle restanti componenti della delegazione sindacale (Trib. Patti 26/3/01 decreto, est. Randazzo, in Lavoro nelle p.a. 2001, pag. 398, con nota di Campanella, Contrattazione integrativa e pluralismo sindacale (a proposito della legittimazione a trattare e stipulare il contratto collettivo) )
L'art. 28, l. 300/70 non tende a risolvere ogni tipo di condotta conflittuale tra le parti sociali che possa nascere dall'interpretazione o dalla esecuzione di un contratto collettivo, ma solo a sanzionare l'ipotesi in cui l'inadempimento alla contrattazione collettiva sia diretto a frustrare le libertà e l'attività sindacale (Trib. Torino 8/1/01, pres. e est. Re, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 37)
Si configura una condotta antisindacale quando il datore di lavoro viola la disciplina contrattuale (nella fattispecie è stato riconosciuto il carattere dell'antisindacalità al comportamento del datore di lavoro che abbia omesso di svolgere la procedura di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali, prevista dal contratto collettivo applicato, in relazione in particolare alla gestione degli straordinari) (Trib. Pistoia 29 febbraio 2000 (decr.), est. Amato, in D&L 2000, 916, n. Valluri)
Costituisce comportamento antisindacale la violazione di un accordo sindacale attuata con modalità tale da screditare il ruolo del sindacato firmatario dell’accordo stesso (Trib. Milano 30/6/99, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1999, 812)
La violazione di accordi con le OO.SS. integra gli estremi dell’antisindacalità, per gli evidenti riflessi sull’immagine e la credibilità del sindacato nei confronti dei propri assistiti (nella fattispecie il datore di lavoro ritenendo erroneamente non sussisterne più i presupposti, non aveva applicato un accordo sulle pause retribuite) (Pret. Milano 30/9/98, est. Porcelli, in D&L 1999, 69)
È antisindacale il comportamento del datore di lavoro consistente nella violazione di accordi collettivi riguardanti diritti economici dei lavoratori, allorché tale violazione si realizzi con modalità tali da ledere l’immagine e la credibilità del sindacato (nella fattispecie è stato ritenuto antisindacale il comportamento della società consistito nel disapplicare un accordo aziendale che prevedeva il riconoscimento, a favore dei lavoratori, della quattordicesima mensilità, mentre era ancora in corso la trattativa con le OO. SS. in relazione alla modifica di tale accordo) (Pret. Lecco 27/4/98, est. Cecchetti, in D&L 638)
Un sindacato che non abbia sottoscritto un accordo, non avendo speso la sua immagine e credibilità di fronte ai lavoratori, non può ricevere alcun pregiudizio dalla sua eventuale violazione e non ha quindi alcun interesse giuridicamente apprezzabile ad agire ex art. 28 S.L. per il suo inadempimento (Trib. Milano 24/2/96, pres. Siniscalchi, est. Ruiz, in D&L 1996, 632)
Costituisce condotta antisindacale l'applicazione, ai dipendenti iscritti a un'organizzazione sindacale, di un contratto collettivo aziendale che tale organizzazione non ha sottoscritto e rispetto al quale ha anzi manifestato aperto dissenso (Pret. Milano 30/3/95, est. Vitali, in D&L 1995, 569)
Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che violi diritti sindacali di informazione – consultazione, derivanti da norme di accordi collettivi (nella fattispecie, è stata dichiarata antisindacale la violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di negoziare con il sindacato un nuovo criterio di distribuzione dell'orario di lavoro) (Pret. Milano 3/3/95, est. Canosa, in D&L 1995, 572. In senso conforme, v. Pret. Sondrio 3/10/94, est. Della Pona, in D&L 1995, 301, con nota redazionale: nella fattispecie, si trattava dell'informazione dovuta per il caso di lavoro straordinario; Pret. Milano 3/11/94, est. Ianniello, in D&L 1995, 301, con nota redazionale: nella fattispecie si trattava dell'informazione dovuta per lavoro straordinario e il Pretore ha ordinato all'azienda di convocare una riunione con il sindacato ricorrente per il confronto sul tema ipotesi di straordinario, vietando, nel caso di inadempienza a questo primo obbligo, il ricorso al lavoro straordinario oltre i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva)
Costituisce comportamento antisindacale la violazione di accordi presi con le OO. SS. che escludevano il ricorso a licenziamenti collettivi (Pret. Milano 12/11/94, est. Peragallo, in D&L 1995, 323) <
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