Non è legittima l’adozione, nell’accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali relativo all’attuazione di licenziamenti per riduzione di personale, dell’unico criterio di scelta consistente nella prossimità al pensionamento, se lo stesso non permetta l’esauriente e univoca selezione dei lavoratori destinatari del licenziamento, in modo da poter essere applicato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro. (Cass. 22/6/2012 n. 10424, Pres. Roselli Est. Toffoli, in Orient. Giur. Lav. 2012, 382)
Gli accordi collettivi che individuano i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare debbono rispettare oltre i principi costituzionali, le norme imperative e il principio di non discriminazione, anche il principio di razionalità alla stregua del quale i criteri di scelta debbono avere i caratteri dell'obiettività e della generalità (nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto non ragionevole il criterio di scelta dell'acquisizione del lavoratore licenziando del diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità) (Cass. 24/4/99, n. 4097, in Dir. Lav. 2000, pag. 78)
Tramite accordo aziendale, a seguito dell'esame congiunto ex art. 4 L. 223/91 e col consenso dei sindacati, possono essere fissati criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità diversi da quelli indicati dall'art. 5 della stessa legge, purché i criteri concordati non sovvertano le priorità di quelli legali, e sempre che non siano del tutto generici (nel caso di specie, è stato ritenuto che illegittimamente era stato individuato il criterio del conseguimento della pensione durante la mobilità e che era generico il criterio riguardante le "specificità individuali") (Pret. Monza, sez. Desio, 30/7/94, est. Milone, in D&L 1995, 107)
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