D.L. 36 / 2022 (PNRR - 2)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di realizzare la riforma della formazione iniziale e continua degli insegnanti nonché di migliorarne le procedure di reclutamento entro il termine stabilito dall'accordo operativo sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 13 e del 21 aprile 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, per la pubblica amministrazione, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il Sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, della giustizia, dell'università e della ricerca e del turismo, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per le pari opportunità e la famiglia, della salute, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I
Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca
Art. 1. Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione di fabbisogni di personale
In vigore dal 1 maggio 2022
1. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «la semplificazione e» sono soppresse e le parole «di nuove figure e competenze professionali» sono sostituite dalle seguenti: «e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione».
2. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto, le linee di indirizzo sono emanate entro il 30 giugno 2022.
Art. 2. Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 35-bis è inserito il seguente:
«Art. 35-ter (Portale unico del reclutamento). -1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti, avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56,di seguito "Portale", disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.
2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo PEC a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'iscrizione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o richieste dai bandi di concorso.
3. Le informazioni necessarie per l'iscrizione al Portale, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui al comma 1, e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso sono definite entro il 31 ottobre 2022 con protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione. Per i reclutamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 3, i protocolli tengono conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
4. Il Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. I bandi per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.
6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
2. Il Portale unico del reclutamento di cui al comma 1, è operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla medesima data, può essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e dalle autorità amministrative indipendenti. Dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
3. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.
4. Per gli avvisi di selezione pubblicati sul Portale di cui al comma 1, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione, da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato, di un apposito avviso sul medesimo Portale.
5. All'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «avvalendosi del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.».
6. All'articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i commi 8 e 9 sono abrogati.
7. A decorrere dal 1° novembre 2022 i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono individuati nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il Portale di cui al comma 1. Fino alla predetta data, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nomina i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici unici di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e delle procedure selettive di cui dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza. Gli elenchi sono formati dalle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali che assicurano il rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni e dei comitati di vigilanza. Per le finalità di cui al presente comma, i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni. L'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56 è abrogato.
Art. 3. Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 35-ter, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, è inserito il seguente:
«Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale). - 1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, prevedono:
a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità tecniche o manageriali, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego per il profilo richiesto. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possono riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a, indicate nel bando;
d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente. Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
2. All'articolo 10, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 [2], i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sono abrogati.
3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole «all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
4. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.
5. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione delle medesime disposizioni, il Ministro per la pubblica amministrazione, acquisite le proposte della Scuola nazionale dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta specifiche linee guida.».
6. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 31 dicembre 2022, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel rispetto delle misure introdotte dal presente articolo e dei seguenti criteri:
a) raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguando la normativa alla nuova disciplina di livello primario;
b) semplificazione e coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;
c) indicazione espressa delle disposizioni da abrogare tra quelle previste dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e di ogni altra disposizione incompatibile con quelle introdotte dal presente decreto.
7. Con le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza.
Note:
[2]NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 28 maggio 2021, n. 77».
Art. 4. Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica
In vigore dal 1 maggio 2022
1. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito, il seguente: «1-bis. Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione.»;
b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico.».
2. Il codice di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiornato entro il 31 dicembre 2022 anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a)..
Art. 5. Rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, le amministrazioni adottano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dell'articolo 157, comma 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, misure che attribuiscano vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato. I criteri di discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo da perseguire ed adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali. A tal fine, entro il 30 settembre 2022, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Dipartimento delle pari opportunità, adotta specifiche linee guida.
Art. 6. Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale
In vigore dal 1 maggio 2022
1. All'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1, è soppresso;
b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1, e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata dal proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi, sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.».
2. I comandi o distacchi, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3.
3. Al fine di non pregiudicarne la funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti, di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.
4. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole «per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «per il personale delle forze armate e delle forze di polizia».
5. All'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui al proprio personale impiegato come esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea non sono corrisposte dalle istituzioni, organi o agenzie europei interessati, sulla base di intese con gli stessi, le indennità di soggiorno, comunque denominate, previste dalla disciplina dell'Unione europea, possono corrispondere al predetto personale, per il periodo di effettiva assegnazione come esperti nazionali distaccati, una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore a quelle corrisposte dall'Unione europea per le medesime posizioni. A tal fine è autorizzata sullo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023 che costituisce il limite di spesa per l'erogazione della indennità di cui al presente comma.».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 400.000 euro per l'anno 2022 e 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
7. Al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle percentuali ivi previste. Il conferimento degli incarichi ai sensi del presente comma è consentito nei limiti dei posti disponibili e delle facoltà assunzionali dell'amministrazione che conferisce l'incarico, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per una durata comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026.
8. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «fino al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022».
Art. 7. Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 6-bis le parole «entro il 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»;
2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.»;
b) all'articolo 7, comma 4, le parole «ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e» sono soppresse;
c) all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, residue e non impegnate pari a 48.100.000,00 euro a valere sulle risorse complessive destinate dal Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" della misura M1C1 pari a 368.400.000,00 euro, destinandole, quanto a 30 milioni di euro al conferimento, da parte delle amministrazioni attuatrici, di ulteriori incarichi professionali da effettuarsi con le modalità e i criteri già definiti con il medesimo decreto di cui al comma 1 e, quanto a 18.100.000,00 euro, alla realizzazione di attività per il coordinamento e il rafforzamento delle attività operative di governance del progetto di cui al medesimo comma 1, mediante la realizzazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Portale di progetto e di una Unità centrale, che cessa entro il 31 dicembre 2026, composta da professionisti ed esperti reclutati ai sensi dell'articolo 1, dedicata al raccordo dell'attività dei pool territoriali, alla misurazione dei tempi e alla verifica dei risultati, alla raccolta di evidenze su oneri amministrativi rilevati a livello regionale e nazionale, all'elaborazione di proposte di interventi di semplificazione, nonché al supporto ai lavori del Tavolo di coordinamento istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1. L'amministrazione titolare dell'intervento è il Dipartimento della funzione pubblica quale Amministrazione centrale responsabile del sub-investimento 2.2.1 della misura M1C1; resta ferma l'applicazione delle disposizioni inerenti all'attuazione del PNRR, ivi comprese quelle riferite alla rendicontazione, monitoraggio e controllo.».
2. All'articolo 31-bis, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, dopo le parole «A tale fine i comuni interessati comunicano» sono inserite le seguenti: «, entro il 30 luglio 2022,».
Art. 8. Disposizioni per FormezPA
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Al fine di ottimizzare e rendere più efficienti le procedure di assunzione di personale pubblico, anche nell'ambito delle esigenze assunzionali connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022 da trasferire, nel medesimo anno, su un conto corrente di tesoreria centrale intestato a FormezPA appositamente istituito. FormezPA, in base all'effettivo fabbisogno finanziario, preleva le predette risorse fino al 31 dicembre 2024, a titolo di anticipazione delle somme necessarie a fronteggiare le spese connesse allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni con oneri a carico di queste ultime.
2. FormezPA, in relazione alle condizioni definite ai sensi del comma 3, provvede alla restituzione della somma di cui al comma 1, unitamente agli interessi passivi calcolati applicando il tasso dell'1 per cento su base annua in relazione alle somme prelevate dal conto corrente di tesoreria centrale di cui al medesimo comma 1, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31 dicembre 2027, anche a valere sulle somme ottenute dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle convenzioni di cui al comma 1, con conseguente chiusura del predetto conto corrente di tesoreria centrale.
3. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede alla sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e FormezPA, nel quale sono definite le condizioni dell'anticipazione, prevedendo altresì, qualora FormezPA non adempia al rimborso delle stesse nei termini stabiliti, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato a FormezPA.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Art. 9. Contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia, proroga assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica e attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227
In vigore dal 1 maggio 2022
1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole «a tempo determinato», sono aggiunte le seguenti: «, non rinnovabile,».
2. Il termine per l'assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all'area III posizione economica F1, previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, relativo al triennio 2019-2021, è differito al triennio 2021-2023.
3. Al fine di garantire l'attuazione della delega legislativa di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia e a indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, da destinarsi anche all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
4. Alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, l'articolo 1, comma 5, lettera g), l'articolo 2, comma 2, lettera g) e l'articolo 3, comma 2, sono abrogati.
5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 333.102 euro per l'anno 2022 e a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 333.102 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante utilizzo di parte delle risorse rivenienti dalle abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 4.
Art. 10. Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
2. Al personale di cui al comma 1 possono essere conferiti gli incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento di cui comma 1 del medesimo articolo 31.
3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole «le amministrazioni di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano».
4. Al fine di rafforzare la propria capacità amministrativa, anche nell'ambito degli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il conferimento di incarichi professionali le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento a procedure da avviare e già avviate, possono ricorrere alle modalità di selezione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Art. 11. Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le regioni a statuto ordinario che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 179, è aggiunto il seguente:
«179-bis. Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia, n. 107, in data 8 giugno 2018.».
Art. 12. Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole «Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo presiede,» sono inserite le seguenti: «dal Vicepresidente,»;
b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.
4-ter. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa contestualmente alla cessazione dell'incarico del Presidente che lo ha nominato. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, può essere collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Qualora sia collocato nelle predette posizioni, conserva il trattamento economico in godimento che è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Diversamente conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e percepisce una indennità, comprensiva di rimborsi spese, nel limite massimo di 20.000 euro annui al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, stabilita con le modalità di cui al precedente periodo. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 per l'anno 2022 e 301.263 annui a decorrere dall'anno 2023»;
c) all'articolo 11:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non dirigenziale, ventotto unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1, mediante apposite procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere valorizzate le esperienze lavorative maturate dai titolari di contratti stipulati nell'ultimo triennio per lo svolgimento di attività di tutoraggio ai sensi del comma 1-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.916.248 annui a decorrere dall'anno 2023.»;
d) all'articolo 12:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono svolgersi presso la sede distaccata di Caserta e presso poli formativi localizzati sul territorio nazionale.»;
2) al comma 2, dopo le parole «di una sede distaccata» sono aggiunte le seguenti: «o di un polo formativo»;
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Dall'istituzione dei poli formativi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai connessi adempimenti della SNA, quest'ultima provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.»;
e) all'articolo 13, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di assicurare alla Scuola lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e attraverso procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a trenta unità di personale di categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3 e a trenta unità di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.974.422 annui a decorrere dall'anno 2023.
2-ter. Dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la Scuola opera un contingente di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, assunto, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
2-quater. Il contingente di personale di cui al comma 2-ter non può superare le venti unità della categoria B, posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ripartite in dieci unità per le attività di supporto alla didattica e dieci unità per le attività di supporto alla gestione amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle procedure concorsuali che la Scuola svolge e alle funzioni di reingegnerizzazione dei processi di lavoro.
2-quinquies. La durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 2-ter, i quali non sono rinnovabili, non può essere superiore a trentasei mesi.
2-sexies. Per l'attuazione dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies è autorizzata la spesa di euro 705.487 per l'anno 2022 e di euro 1.209.405 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
2-septies. Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle funzioni relative alle procedure concorsuali e di quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di due unità dirigenziali di livello non generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 176.576 per l'anno 2022 e di euro 353.152 a decorrere dall'anno 2023.
2-octies. La Scuola provvede ai costi per la gestione dei concorsi pubblici e per le spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui ai commi 2-bis e seguenti nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.»;
2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, i commi 4 e 5 sono abrogati.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere b),c) ed e), pari a euro 1.032.425 per l'anno 2022, a euro 7.754.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e a euro 6.545.085 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede quanto a 1.032.425 per l'anno 2022 e euro 4.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 3.254.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e euro 2.045.085 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Art. 13. Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari nominati all'esito dei concorsi banditi nell'anno 2020
In vigore dal 1 maggio 2022
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi con decreto 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Sezione Speciale - 19 maggio 2020 n. 39, nonché con decreto 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Sezione Speciale - n. 74 del 22 settembre 2020, e con decreto 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Sezione Speciale - n. 78 del 6 ottobre 2020, svolgono il corso di formazione iniziale in dodici mesi e sostengono gli esami validi anche ai fini del superamento della prova al termine del primo semestre e quelli per la formulazione del giudizio di idoneità al termine del secondo semestre del corso.
2. Per i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi indicati al comma 1, le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità degli esami previsti durante e al termine del corso e i criteri di determinazione in ruolo dei funzionari risultati idonei sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 14. Disposizioni in materia di Università e ricerca
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Al fine di dare attuazione alle misure di cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di esecuzione del piano, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, le università possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Alle procedure di cui al primo periodo non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, possono assumere gli studiosi di cui al primo periodo, anche mediante le procedure di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'investimento M4C2- 1.2, pari a 600 milioni di euro.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, relative ai vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council avvengono anche in deroga alle facoltà assunzionali e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnate alle università statali secondo il riparto del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei programmi di ricerca di cui al comma 2 è considerato merito eccezionale ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e non richiede la valutazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 16. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca e comunque nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono assumere per chiamata diretta i vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo periodo, anche in deroga ai limiti quantitativi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui al presente articolo finalizzate ad incentivare l'accoglimento dei ricercatori presso le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis) Le risorse di cui al comma 1, terzo periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012.»
6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, la parola «due» è sostituita dalla seguente: «tre».
Art. 15. Rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Al fine di potenziare le funzioni di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. A decorrere dall'anno 2022 la dotazione organica dell'ANPAL vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione è incrementata di un numero complessivo di 43 unità di personale, di cui due dirigenti di livello dirigenziale generale, un dirigente di livello dirigenziale non generale e 40 unità appartenenti alla terza area funzionale, fascia economica F1. L'ANPAL è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il contingente di personale di cui al primo periodo. Il contingente di personale di livello non dirigenziale è assunto tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche ovvero l'utilizzo di graduatorie esistenti.
4-ter. Per l'assunzione del contingente di personale di cui al comma 4-bis è autorizzata una spesa pari ad euro 1.283.627 per l'anno 2022 e una spesa pari ad euro 2.200.503 a decorrere dall'anno 2023. E', altresì, autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle relative procedure concorsuali pubbliche.
4-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-ter si provvede a valere sugli stanziamenti ordinari del bilancio dell'ANPAL, con corrispondente utilizzo delle entrate accertate annualmente rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 [3].».
Note:
[3]NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 19 luglio 1993, n. 234».
Art. 16. Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Al fine di garantire le attività connesse alla gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, il Ministero dell'interno è autorizzato per l'anno 2022 ad assumere per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 20 unità di personale, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 435.422 per l'anno 2022 e a euro 870.843 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 17. Misure di potenziamento dell'esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all'assunzione
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Ai fini del rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale esterna e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, la dotazione organica dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna è incrementata di 11 unità. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 521.938 per l'anno 2022, di euro 1.043.876 per l'anno 2023, di euro 1.071.475 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.099.074 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.126.674 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 1.154.273 annui a decorrere dall'anno 2030.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1.092 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 895 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 197 unità dell'Area II, posizione economica F2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 7.791.328 per l'anno 2022, di euro 46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023.
3. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza 1° luglio 2022, del citato contingente di personale dirigenziale, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 2 il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e in data non anteriore al 1° novembre 2022, 1.092 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 895 appartenenti all'Area III, posizione economica F1 e 197 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto e in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei precedenti commi e i relativi oneri sostenuti.
5. Ai fini dell'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario e del personale non dirigenziale, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
6. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2022.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6 del presente articolo pari a euro 10.313.266 per l'anno 2022, a euro 47.791.843 per l'anno 2023, a euro 47.819.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro 47.847.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 47.874.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro 47.902.240 annui a decorrere dall'anno 2030 si provvede:
a) quanto ad euro 10.313.266 per l'anno 2022 e ad euro 17.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
b) quanto ad euro 30.291.843 per l'anno 2023, euro 30.319.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 30.347.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 30.374.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, euro 30.402.240 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.
Capo II
Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria e fiscale
Art. 18. Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici
In vigore dal 1 maggio 2022
1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, le parole «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 giugno 2022».
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole da «Sono esonerati dalle predette disposizioni» fino alle parole «o committente soggetto passivo d'imposta.» sono soppresse.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
4. All'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in materia di trasmissione dei dati relativi alle operazioni giornaliere saldate con mezzi di pagamento elettronici, le parole «di cui al comma 1-ter» sono soppresse.
Art. 19. Portale nazionale del sommerso
In vigore dal 1 maggio 2022
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di una efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS). Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nel portale di cui al comma 1 confluiscono i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2022 ed euro 800.000 annui a partire dall'anno 2023 si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione, per 2,86 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Art. 20. Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Allo scopo di assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'attivazione, tra gli altri:
a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 21. Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza possono destinare eventuali risorse delle missioni e componenti del Piano di Ripresa e Resilienza non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei Progetti Bandiera di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, proposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, in coerenza con le relative condizionalità e previa individuazione del contributo di tali progetti ai traguardi e obiettivi già fissati per le stesse, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e con allocazione nelle aree territoriali alle quali le risorse non assegnate erano originariamente destinate, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. Alla realizzazione dei Progetti Bandiera di cui al comma 1 possono altresì concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 22. Beni confiscati alla mafia - ulteriori misure a supporto
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie» di cui alla missione M5C3, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per le spese di gestione dei predetti beni, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Agenzia per la coesione territoriale con propri provvedimenti in favore degli enti beneficiari selezionati all'esito delle procedure di attuazione della misura di cui al comma 1.
Capo III
Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute
Art. 23. Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio al ricorrere dei quali si applica il comma 1. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità con le quali l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. L'idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 non rientra tra i prodotti energetici di cui all'articolo 21 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante.
4. All'articolo 21, quarto comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, dopo le parole «prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione» sono inserite le seguenti: «e privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua».
5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), in materia di approvazione dei piani di bacino, dopo le parole «sentita la Conferenza Stato-regioni» sono aggiunte le seguenti: «che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in mancanza del parere»;
b) all'articolo 250, comma 1-bis, in materia di bonifica da parte dell'amministrazione, dopo le parole «ripristino ambientale» sono inserite le seguenti: «e di tutela del territorio e delle acque, le Autorità di bacino distrettuali».
Art. 24. Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 2-bis dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: «2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.».
2. Al fine di assicurare al Ministero della transizione ecologica il supporto necessario per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA modifica il proprio statuto prevedendo l'istituzione della figura del direttore generale. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione organica dell'Agenzia è modificata con l'inserimento di una unità dirigenziale di livello generale. Per l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale è autorizzata la spesa di 67.456 euro per l'anno 2022 e di 202.366 euro annui a decorrere dall'anno 2023; alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.
3. All'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Agenzia.».
Art. 25. Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti
In vigore dal 1 maggio 2022
1. All'articolo 198-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera i) è abrogata.
2. All'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Costituisce altresì parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano è redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
Art. 26. Supporto tecnico operativo per le misure attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Al fine di garantire il supporto tecnico operativo necessario per l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica è istituto nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il Fondo per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.
Art. 27. Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, è istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito «SNPS».
2. Il SNPS, mediante l'applicazione dell'approccio integrato «one-health» nella sua evoluzione «planetary health» e tramite l'adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, di seguito «SNPA», concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità.
3. Ai fini di cui al comma 2, il SNPS svolge le seguenti funzioni:
a) identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all'implementazione di politiche di prevenzione attraverso l'integrazione con altri settori;
b) favorisce l'inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione;
c) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132;
d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati;
e) assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l'implementazione della valutazione di impatto sulla salute (VIS) nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).
4. Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una logica di rete:
a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo;
b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di cui alla lettera a) tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché con gli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS;
c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
d) l'Istituto superiore di sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico;
e) il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio, comunicazione istituzionale, anche mediante l'adozione di apposite direttive.
5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati gli specifici compiti, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che tutti i soggetti di cui al comma 4 svolgono nell'ambito del SNPS, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 5, e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, sono definite le modalità di interazione del SNPS con il SNPA. Allo scopo di assicurare, anche mediante l'adozione di apposite direttive, la effettiva operatività, secondo criteri di efficacia, economicità e buon andamento, delle modalità di interazione del SNPS con il SNPA, con il decreto di cui al primo periodo è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia, della quale fanno parte:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;
b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del Ministero e dell'Istituto superiore di sanità, con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria;
c) due rappresentanti designati dal Ministro della transizione ecologica, tra i dirigenti del Ministero e del SNPA con comprovate competenze nel settore;
d) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
7. La partecipazione alle riunioni e alle altre attività promosse dalla Cabina di regia non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese, diarie e indennità, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede con gli interventi indicati, per il progetto «Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima», nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
9. Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono agli adempimenti connessi all'attuazione del presente articolo con le risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo IV
Transizione digitale
Art. 28. Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla misura R 1.2., e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici, è autorizzata la costituzione della società 3-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale interamente pubblico. La società svolge le proprie attività a favore dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il capitale sociale della società 3-I S.p.A., pari a 45 milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al comma 2.
2. Lo statuto della società di cui al comma 1 è adottato con deliberazione congiunta dei presidenti degli Istituti di cui al medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione digitale nazionale.
3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre membri sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma 1, tra gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e sono nominati con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti.
4. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro dell'economia e delle Finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della società 3-I S.p.A., sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli atti della suddetta società relativi a:
a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;
b) costituzione di nuove società;
c) acquisizioni di partecipazioni in società;
d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;
e) designazione di amministratori;
f) proposte di revoca di amministratori;
g) proposte di modifica dello statuto della società 3-I S.p.A. o di società partecipate;
h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.
6. Il rapporto della società con gli Istituti e con le amministrazioni di cui al comma 1 è regolato da apposito contratto di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei servizi, i livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati dal consiglio di amministrazione. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la società può stipulare contratti di lavoro e provvedere all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.
7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, tenendo conto delle esigenze di autonomia degli Istituti partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprietà degli Istituti di cui al comma 1, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società 3-I S.p.A. per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento della società.
8. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale della società, si provvede a valere sulle risorse appostate, per le medesime finalità, nei bilanci degli istituti partecipanti di cui al comma 1, come certificate dagli organi di revisione dei medesimi Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto capitale nei bilanci di previsione dei predetti Istituti.
Art. 29. Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali
In vigore dal 1 maggio 2022
1. All'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, per l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali».
Art. 30. Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 2 le parole «alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni,» sono soppresse e, dopo le parole «al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,» sono inserite le seguenti: «al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,»;
2) al comma 3 le parole «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro o sottosegretario delegato»; e le parole «le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il Ministero dell'Università e della ricerca esercita poteri di indirizzo strategico limitatamente all'attività di ricerca scientifica svolta dall'ASI.»;
b) all'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) dopo le parole «degli indirizzi del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del»;
2) alla lettera a-bis) dopo le parole «degli indirizzi del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del»;
3) alla lettera b) dopo le parole «degli indirizzi del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del»;
4) alla lettera c) dopo le parole «con le indicazioni del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del» e dopo le parole «l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), per quanto riguarda il settore dell'astrofisica» sono inserite le seguenti: «e con gli altri enti pubblici di ricerca, nel quadro del coordinamento della ricerca nazionale, assicurato dal Ministero dell'Università e della ricerca»;
5) alla lettera f), le parole «dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema Universitario e della ricerca (ANVUR)»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 1, la lettera f) è abrogata;
2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «E' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «Consiglio di amministrazione» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato interministeriale di cui all'articolo 21,»;
2) al comma 1, lettera e), le parole «, comitato di valutazione, e il direttore generale» sono soppresse;
3) al comma 1, lettera h), le parole «al direttore generale,» sono soppresse;
4) al comma 2, le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato»; la parola «quattro» è sostituita dalla seguente «sei» e dopo le parole «dei quali uno designato» sono inserite le seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno»;
5) al comma 3, le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato»;
e) all'articolo 9, comma 2:
1) al primo periodo, le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «due membri supplenti sono designati», sono inserite le seguenti: «, uno effettivo e uno supplente ciascuno, dal Presidente del Consiglio dei ministri e»;
f) all'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il direttore generale è nominato dal Presidente dell'Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione.»;
g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4 le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato»;
2) al comma 6, dopo le parole «Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «o ministro o sottosegretario delegato»; e le parole «, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» sono soppresse;
h) all'articolo 14 dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato, con proprio decreto, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza.»;
i) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a), le parole «per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204» sono sostituite dalle seguenti: «per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), di cui al comma 2-bis»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di distribuzione del Fondo di cui al comma 2-bis, assegna priorità alle risorse destinate ad obbligazioni derivanti da programmi internazionali. Sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno i programmi in collaborazione con l'ESA ed i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la legge 29 gennaio 2001, n. 10. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti dalle predette obbligazioni internazionali.»;
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), con una dotazione pari a 499 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonché al finanziamento delle attività dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'ESA. Le risorse del predetto Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate all'Autorità delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne cura la ripartizione con apposito decreto.»;
l) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le attività di cui al comma 1, lettere a), b) c) e d) sono in ogni caso sottoposte alla previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro o sottosegretario delegato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli accordi e alle convenzioni con le università e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, adottati in esecuzione di azioni previste nel piano triennale di attività di cui all'articolo 14, limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca.»;
2) al comma 4 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, nonché con apposita relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri»;
m) all'articolo 17, comma 1, le parole «in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposti al controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.»;
n) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole «sono inviati» sono inserite le seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri,».
2. Le azioni possedute dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) nella società CIRA, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 giugno 1998, n. 305, sono trasferite, a titolo gratuito, al Consiglio nazionale delle ricerche.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia spaziale italiana adegua il proprio statuto ed i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute.
4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario delegato assegna all'ente un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie e regolamentari; decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie e regolamentari. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Gli organi dell'Agenzia spaziale italiana rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera i), n. 1), 2) e 3), pari a 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
7. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole «all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233;» sono soppresse.
8. Fatti salvi i finanziamenti e i contributi già assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché fermo restando quanto previsto al comma 6, l'ASI non può ricevere altre risorse o contributi comunque denominati disposti dal Ministero dell'università e della ricerca in favore di altri enti pubblici di ricerca vigilati dal medesimo ministero.
Art. 31. Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e fatte salve le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonché di realizzazione, mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali di cui agli articoli 88 e 89 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale delle politiche spaziali e aerospaziali, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri può procedere, a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento, tramite apposito concorso da espletarsi con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, di 5 unità di personale non dirigenziale. Per l'espletamento del predetto concorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, altresì, di un contingente di 5 esperti, di cui 2 designati d'intesa con il Ministro della difesa e uno designato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il predetto contingente è aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 508.102 euro per l'anno 2022 e in euro 1.016.204 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 32. Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Al fine di favorire maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101:
a) all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
b) all'articolo 64-ter, comma 7, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole «e di funzionamento del SGD» sono inserite le seguenti: «nonché le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del decreto»;
c) all'articolo 26, comma 15, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente: «l-ter) sono individuate le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di attuazione dei decreti di cui al presente comma.».
Capo V
Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate
Art. 33. Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Al fine di provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza; Missione M3C2-4 Riforma 1.3, i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, autorizzati ai sensi del comma 2, sono da considerarsi di pubblica utilità, anche ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e caratterizzati da indifferibilità ed urgenza.
2. Fatti salvi i provvedimenti di competenza del Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi, la costruzione e l'esercizio degli impianti di elettrificazione dei porti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di detti impianti, nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata all'esito di una conferenza di servizi, promossa dall'Autorità di sistema portuale o dalla regione competente e svolta secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi compresa l'autorità competente al rilascio ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, di apposita concessione di durata non inferiore a quindici anni e con canone determinato ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del medesimo codice della navigazione. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire gli impianti, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a centoventi giorni, ovvero a centottanta nel caso in cui sia necessario il procedimento di valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità sul progetto di fattibilità tecnico-economica.
4. Ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale o della verifica di assoggettabilità da svolgersi sul progetto di fattibilità tecnico - economica, ivi inclusi quelli che riguardano le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, è di competenza della regione. A tal fine, tutti i termini previsti dall'articolo 27-bis, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono dimezzati.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 34. Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 93, comma 7, le parole «decreto legislativo n. 231/2001» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo n. 231 del 2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,»;
b) all'articolo 95, comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».
Art. 35. Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza
In vigore dal 1 maggio 2022
1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole «In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «, anche suddivisi in lotti funzionali,».
Art. 36. Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura
In vigore dal 1 maggio 2022
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni. L'intervento è attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalità definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell'investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento.».
2. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 29.».
Art. 37. Disposizioni in materia di ZES e ZLS
In vigore dal 1 maggio 2022
1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo decreto è definita, in via generale, una procedura straordinaria di revisione del perimetro delle aree individuate, improntata al principio di massima semplificazione e celerità, da attivarsi su iniziativa del Commissario di cui al comma 6, fermo il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico. La proposta di revisione, in relazione alle singole ZES, è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, sentita la Regione.».
2. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 [4], convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Per rafforzare la struttura produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo «Contratti di sviluppo» di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le predette risorse sono assegnate con delibera CIPESS al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di competenza del predetto Ministero, con specifica destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES. Il Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale, definisce con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La valutazione delle singole iniziative segue criteri di massima semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto già previsto dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».
3. L'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente: «65. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibile e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.».
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Note:
[4]NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 2 giugno 2017, n. 91».
Capo VI
Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di turismo
Art. 38. Digitalizzazione agenzie «Tour Operator»
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, pari a 98 milioni di euro, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1 del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'importo di 100 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 13, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021, è destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e tour operator ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021.
Art. 39. Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico
In vigore dal 1 maggio 2022
1. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'immediata operatività della misura, il consiglio di gestione del Fondo opera anche nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al secondo periodo.».
Art. 40. Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU» per grandi eventi turistici
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici» di cui alla misura M1C3-35-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione alla disciplina delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ivi compresi i compiti del Commissario straordinario, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 420, dopo le parole «funzionali all'evento», sono inserite le seguenti: «, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la dotazione pari a 500 milioni in favore del predetto investimento,»;
b) al comma 421, dopo le parole «nella città di Roma» sono inserite le seguenti: «e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420»;
c) al comma 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori.»;
d) al comma 426, dopo le parole «al comma 427» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
e) al comma 427, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la società "Giubileo 2025" agisce in qualità di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.»;
f) al comma 434, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la composizione della Cabina di coordinamento è integrata dal Ministro del turismo.»;
g) al comma 438, dopo le parole «o agli enti locali interessati,» sono inserite le seguenti: «nonché, ai soggetti attuatori degli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420,»;
h) al comma 441, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, il Commissario straordinario, tenuto conto degli obiettivi intermedi e degli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, riferisce al Ministero del turismo ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».
Capo VII
Disposizioni in materia di giustizia
Art. 41. Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e del Comitato tecnico - scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria
In vigore dal 1 maggio 2022
1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, dopo il comma 37, sono inseriti i seguenti:
«37-bis. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito, presso il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei procedimenti civili, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dell'Istituto italiano di statistica, nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale e delle altre banche dati disponibili in materia. Il Comitato promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia civile e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti internet istituzionali.
37-ter. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-bis è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato ed è formato da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
37-quater. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-bis e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Ministro della giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario.».
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Al fine di garantire la piena operatività del Comitato tecnico - scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, all'articolo 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134, il comma 17 è sostituito dal seguente: «Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 16 è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato ed è formato da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.».
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Art. 42. Modifiche all'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
In vigore dal 1 maggio 2022
1. All'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «16 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2022» e le parole «ai commi 1-bis e» sono sostituite dalle seguenti: «al comma»;
b) il comma 1-bis è abrogato.
Art. 43. Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al Fondo alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. E' a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Capo VIII
Istruzione
Art. 44. Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso»;
b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti). - 1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:
a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;
c) la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti;
d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.
3 .La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.»;
c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo). - 1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:
a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico degli allievi con disabilità. I percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.»;
d) dopo il Capo I è inserito il seguente:
«Capo I-bis (Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione alla docenza per le scuole secondarie) - Art. 2-bis (Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale). - 1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è organizzato ed è impartito dalle università ovvero dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui detti percorsi sono organizzati per realizzare una stretta relazione con il sistema scolastico.
2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.
3. Si può accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico, secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al primo periodo, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale, comprendente un periodo di tirocinio diretto presso le scuole e uno di tirocinio indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici, e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.
5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, sono stabilite le competenze professionali che devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice nella quale è comunque presente un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.
6. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, è stabilito il contingente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 2-ter (Abilitazione all'insegnamento). - 1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 crediti formativi universitari o accademici e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis.
2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.
3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.
4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire l'abilitazione in altre classi di concorsi o gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.
5. Gli oneri dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché dello svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono a carico dei partecipanti.»;
e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso). -1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.
2. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.
3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. La partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124»;
f) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: «Periodo di prova e immissione in ruolo»;
g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo). - 1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.
2. I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 crediti formativi universitari o accademici tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale i docenti conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.
3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione.
4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.
5. In caso di superamento del test finale e della valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.»;
h) dopo il Capo IV è inserito il seguente:
«Capo IV-bis (Scuola di Alta formazione dell'istruzione e sistema di formazione continua incentivata) -Art. 16-bis (Scuola di alta formazione dell'istruzione). -1. E' istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, di seguito Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La suddetta Scuola:
a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente;
b) dirige e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
c) assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter.
2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.
3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.
4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. E' responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Direttore generale di cui al comma 6 e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento, se non dipendente di amministrazioni pubbliche svolge il proprio mandato a titolo gratuito.
5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i Presidenti di INDIRE e INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, attraverso il Direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonché quelle del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.
6. Presso la Scuola viene istituita una Direzione Generale. Il Direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato d'indirizzo e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta. L'organizzazione e il funzionamento della direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.
7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica quattro anni, ed è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresì i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.
8. La dotazione organica della Scuola è definita nella Tabella 1 di cui all'Allegato A. In sede di prima applicazione, per il reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui all'Allegato A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento, utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area terza del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico al dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non può essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola.
9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNNR, e a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti). - 1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia dell'istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche che il docente svolge in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste dalla normativa vigente. La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge fuori dell'orario di insegnamento. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma, ove le stesse siano funzionali all'ampliamento dell'offerta formativa, può essere retribuito a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfetaria.
2. I percorsi di formazione di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola nei contenuti e nella struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:
a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;
b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione articolata in gradi di cui al comma 4, del personale scolastico in linea con gli standard europei;
c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti alla formazione in servizio.
3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola e rafforzare l'autonomia scolastica, la Scuola definisce altresì i programmi per attività formative inerenti alle figure professionali responsabili nell'ambito dell'organizzazione della scuola delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche che possono essere parte integrante dei percorsi formativi di cui al comma 1 e possono essere retribuite con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.
4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024, su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Al superamento di ogni percorso di formazione si può conseguire una incentivazione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5. Sono pertanto previste verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva può essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui all'ottavo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.
5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al precedente comma, è istituito un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che hanno svolto ore aggiuntive non remunerate con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al primo periodo, nell'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante razionalizzazione dell'organico di diritto effettuata a partire dall'anno scolastico 2026/2027, in misura pari a 1.600 posti a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2028/2029, 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2029/2030 e a 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2030/2031, relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato. Il fondo di cui al primo periodo può essere incrementato in misura corrispondente alle ulteriori cessazioni del predetto organico per il potenziamento. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al precedente periodo. Le risorse del Fondo sono ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione alla razionalizzazione di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente.
6. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le università, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.
7. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a), i soggetti che posseggano i requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale determinati in apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno decennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma Operativo Nazionale.
8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'Allegato B.»;
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, e, a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;
b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020;
c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo). - 1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.
2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti la partecipazione al concorso e agli ulteriori 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter, dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.
4. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati.»;
l) sono introdotti gli allegati A e B, allegati al presente decreto.
Art. 45. Valorizzazione del personale docente
In vigore dal 1 maggio 2022
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 593, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica.»;
b) dopo il comma 593, è inserito il seguente:
«593-bis. In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-bis), e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica.».
Art. 46. Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti
In vigore dal 1 maggio 2022
1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10:
1) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole «risposta multipla» sono inserite le seguenti «o di una prova strutturata fino al 31 dicembre 2024 e con più quesiti a risposta aperta a far data dal 1° gennaio 2025» e dopo la parola «nonché» sono inserite le seguenti «sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare,»;
2) alla lettera b), dopo le parole «prova orale» sono aggiunte le seguenti «nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e le capacità e l'attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico»;
3) dopo la lettera d), è inserita la seguente:
«d-bis) formazione della graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c), in applicazione dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;
b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
«10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, è assegnata a una o più università. E' altresì istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati»;
e) dopo il comma 10-bis, è inserito il seguente:
«10-ter. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-bis, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-bis), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.»;
f) il comma 12 è abrogato;
g) dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:
«21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui al comma 10, lettera d-bis), cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2025.».
Art. 47. Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a ottantacinque e un numero fino a un massimo di tre dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR.
2. All'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «al contrasto della dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione».
3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o della loro inidoneità»;
2) al sesto periodo, le parole «euro 2.340.000,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.
2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2 - Componente 3 del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione.»;
c) al comma 3, le parole «euro 6.573.240» sono sostituite dalle seguenti «euro 6.873.240», le parole «euro 9.861.360», ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti «euro 11.486.360» e le parole «euro 2.340.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00».
4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.
5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.068.362 per l'anno 2022, a euro 2.670.904 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a euro 1.602.543 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Capo IX
Disposizioni finali
Art. 48. Abrogazioni
In vigore dal 1 maggio 2022
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativo alle procedure di monitoraggio, alle risorse e alle modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR;
b) l'articolo 13-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, relativo al sistema comune d'informazione e di biglietteria integrate;
c) l'articolo 59, comma 1, lettere l), q) e r), del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, relative all'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, al controllo dello Stato di approdo per le unità da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana e alle procedure e modalità per l'accertamento del tasso alcolemico;
d) l'articolo 11, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237, relativo ai certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna.
Art. 49. Disposizioni finanziarie
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 50. Entrata in vigore
In vigore dal 1 maggio 2022
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato 1
In vigore dal 1 maggio 2022
(Articolo 11, comma 1)

Tabella 1

Fascia demografica Percentuale
regioni con 6.000.000 di abitanti e oltre 0,025%
regioni da 5.000.000 a 5.999.999 abitanti 0,030%
regioni da 4.000.000 a 4.999.999 abitanti 0,035%
regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti 0,045%
regioni con meno di 800.000 abitanti 0,070%
Allegato 2
In vigore dal 1 maggio 2022
(articolo 44, comma 1, lettera l)

Introduce l'allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

«Allegato A

(articolo 16-bis, comma 8)

Tabella 1

Dotazione organica della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione

Ruolo Quantità
Direttore generale 1
Dirigente II fascia 1
Personale Area III F1 12
Allegato 3
In vigore dal 1 maggio 2022
(articolo 44, comma 1, lettera l)

Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

Allegato B

(articolo 16-ter, comma 8)

1) Vincoli

- il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detto comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a non più del 40 per cento di coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio;

a) per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria;

b) annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-ter, comma 5;

c) l'incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di responsabilità dirigenziale.

2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durate triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-ter, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;

2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;

3. governance della scuola: teoria e pratica;

4. leadership educativa;

5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;

6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;

7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;

8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;

9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;

10. tecniche della didattica digitale.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.».