Sopravvenienza del D.Lgs 276/03

  • Tra sanzione civile ed omissione contributiva sussiste un legame di automaticità funzionale che permane anche dopo l’irrogazione della sanzione. Pertanto, la responsabilità solidale tra committente ed appaltatore ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 - nella previgente formulazione - si estende anche alle sanzioni civili. (Cass. 15/10/2020 n. 22395, ord., Pres. Manna - Rel. Mancino, in Lav. nella giur. 2021, 88)
  • Nel momento in cui l’ordinamento giuridico prevede espressamente che, sussistendo la condizione del superamento da parte del lavoratore dei 50 anni di età, le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003 non operano, deve ritenersi che la condizione di legittimità operi per il solo fatto di essere oggettivamente sussistente, senza che sia necessario un espresso richiamo da parte dei contraenti, e indipendentemente dall’indicazione che la parte datoriale ritenga di fare in ordine alle ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive sottese al rapporto in questione. (Trib. Milano 12/6/2013, Giud. Colosimo, in Lav. nella giur. 2013, 962)
  • La comunicazione datoriale di scadenza del contratto di apprendistato per mancato raggiungimento della qualifica non può qualificarsi come licenziamento, trovando applicazione i principi in materia di disdetta da un contratto a termine; ne consegue l’inapplicabilità del rito speciale di cui all’art. 1, commi 47 ss. l. n. 92 del 2012 e, in mancanza di una specifica disposizione, l’applicazione del principio generale, desumibile dall’art. 702-ter c.p.c., che impone, in caso di errore nella scelta del rito, di dichiarare la inammissibilità della domanda. (Trib. Roma 14/1/2013, ord., Giud. Nunziata, in Lav. nella giur. 2013, con commento di Filippo Maria Giorgi, 925)
  • In caso di contratto di lavoro somministrato a termine illegittimo, quanto alle conseguenze economiche, non è possibile applicare l'art. 32, 5° comma, L. 4/11/10 n. 183, poiché l'art. 27 D.Lgs. 10/9/03 n. 276 prevede la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, mentre l'art. 32, 5° comma, L. 4/11/10 n. 183 si applica alla conversione del contratto a termine. Per l'effetto al lavoratore spettano le retribuzioni maturate dal giorno della costituzione del nuovo rapporto fino al ripristino del rapporto. (Trib. Milano 2/12/2010, Est. Visonà, in D&L 2010, 1041)
  • Non è applicabile anche agli appalti conferiti dalle pubbliche amministrazioni la norma di cui all'art. 29, 2° comma, D.Lgs. 10/9/03 n. 276 in materia di responsabilità solidale tra l'appaltante e l'appaltatore per i crediti retributivi e contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto. (Trib. Brescia 15/10/2010, Est. Azzollini, in D&L 2010, 1138)
  • Sussiste violazione dell’art. 21, 1° comma, lett. e), D.Lgs. 10/9/03 n. 276, qualora il lavoratore somministrato permanga presso l’utilizzatore, in ragione di successive proroghe del contratto di lavoro a tempo determinato, oltre il tempo inizialmente pattuito per il contratto di somministrazione tra società fornitrice di lavoro temporaneo e azienda-cliente, in assenza di una parallela proroga di quest’ultimo; ne consegue l’applicazione dell’art. 27 D.Lgs. 10/9/03 n. 276, con possibilità, per il lavoratore, di richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore con effetto dall’inizio della somministrazione. (Trib. Firenze 1/6/2010, Est. Bazzoffi, in D&L 2010, con nota di Lisa Amoriello, “Aspetti fenomenologici della somministrazione irregolare”, 749)
  • E' illegittimo il contratto di somministrazione la cui causa sia generica (nella specie "ragioni di carattere organizzativo"). (Trib. Milano 31/5/2010, Est. Lualdi, in D&L 2010,  con nota di Elena Tanzarella, "La somministrazione illegittima nella PA e il conseguente risarcimento del danno", 1085)
  • A fronte di somministrazione illegittima ex art. 27 D.Lgs. 1/8/03 n. 276 non sussiste il diritto del lavoratore alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della PA apparendo ostativo sul punto il chiaro tenore letterale del disposto dell'art. 36, c. 2, D.Lgs. 31/3/01 n. 165 e dell'art. 86, 9° comma, D.Lgs. 1/8/03 n. 276, sistema normativo non destinato a soccombere all'esito del vaglio di compatibilità con la disciplina comunitaria. (Trib. Milano 31/5/2010, Est. Lualdi, in D&L 2010,  con nota di Elena Tanzarella, "La somministrazione illegittima nella PA e il conseguente risarcimento del danno", 1085)
  • La somministrazione di lavoro a termine costituisce l'eccezione rispetto alla regolare assunzione; pertanto se l'assunzione a termine avviene sulla scorta di ragioni organizzative, la causa del relativo contratto non può limitarsi a ripetere la formula o a enunciare generiche ragioni organizzative, rimanendo all'interno di un'indicazione meramente tipologica o di genere, ma deve indicare le specifiche ragioni organizzative che spiegano l'apposizione del termine. (Trib. Milano 25/5/2010, Est. Mariani, in D&L 2010, con nota di Elena Tanzarella, "La somministrazione illegittima nella PA e il conseguente risarcimento del danno", 1084)
  • Il contratto con il quale un imprenditore si obbliga nei confronti di altro imprenditore alla fornitura di stoviglie e posate per il servizio di ristorazione e all'attività di consegna, ritiro, detersione, sanificazione e riconsegna, collegate alla fornitura stessa, integra un contratto di appalto di servizi e non un contratto di noleggio, in quanto risulta prevalente l'obbligazione di facere rispetto a quella di dare; ne segue l'applicazione dell'art. 29, c. 2, D.Lgs. 10/9/03 n. 276 in materia di responsabilità solidale tra appaltante e appaltatore per le obbligazioni retributive afferenti al rapporto di lavoro dei soggetti impiegati nell'appalto. (Trib. Milano 23/11/2007, Est. Di Leo, in D&L 2008, 262)
  • La fattispecie di appalto di mere prestazioni di lavoro prevista dall'art. 1, L. n. 1369/1960 è solo parzialmente abrogata a opera dell'art. 18, D.Lgs. n. 276/2003, in quanto continua a essere punita come reato l'attuale fattispecie di somministrazione di lavoro da parte di agenzie non abilitate e si applica anche la legge speciale n. 67/1993 che prevedeva un'eccezione al divieto di cui alla L. n. 1369/1960 in caso di esercizio di mera fornitura da parte di senza senza scopo di lucro che svolgono attività socio assistenziali. (Cass. sez. pen. 16/6/2006 n. 20758, Pres. Vitalone, in Lav. nella giur. 2007, con commento di Alessandra Miscione, 33)
  • È applicabile anche agli appalti conferiti alle pubbliche amministrazioni la norma di cui all’art. 29, 2° comma, D.Lgs. 10/9/03 n. 276, secondo la quale, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. (Trib. Pavia 29/4/2006, est. Balba, in D&L 2006, con n. Filippo Capurro, “Garanzie relative ai trattamenti economici spettanti ai lavoratori impiegati in appalti conferiti alla pubblica amministrazione”, 539)
  • La somministrazione di manodopera, sempre illecita sotto il vigore della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, con il D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 è illecita solo se compiuta da soggetti non autorizzati, e, quindi, dalla comparazione tra le fattispecie costituenti contravvenzioni sia in base alla legge n. 1369 del 1960 che in base al D.Lgs. 276 del 2003, emerge che l’attività di fornitura o somministrazione di manodopera effettuata da soggetti non autorizzati, già prevista come reato dalla legge n. 1369 del 1960, continua ad essere penalmente rilevante anche in base al decreto legislativo citato, con la conseguenza che ad essa è applicabile il principio della legge più favorevole di cui al comma 3 dell’art. 2, c.p. Come trova conferma nell’intervento correttivo attuato con il D.Lgs. del 6 ottobre 2004 n. 251, con cui tra l’altro si è inserito nell’art. 18 D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 il comma 5-bis in forza del quale “nei casi di appalto privi dei requisiti di cui all’art. 29 comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all’art. 30 comma 1, l’utilizzatore ed il somministratore sono puniti con la pena dell’ammenda…”, la prestazione di fornitura di manodopera da parte di un soggetto che non organizza il lavoro e non assume il rischio d’impresa non è appalto, ma somministrazione, che diventa illecita penalmente se attuata da soggetti non autorizzati. (Cass. sez. III pen. 18/1/2005 n. 861, Pres. Postiglione Est. Petti, in Dir. e prat. lav. 2005, 896)
  • In forza del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, contenente l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30, non è più previsto dalla legge come reato l'appalto di mere prestazioni di lavoro risultante solo dall'utilizzazione di macchinari ed attrezzature del committente. (Cass. 24/2/2004 n. 7762, Pres. Savignano Est. Novarese, in Dir. e prat. lav. 2004, 1308)
  • La fattispecie di illecita mediazione nella fornitura di manodopera punita dall'art. 27 della legge 29 aprile 1949 n. 264 è solo parzialmente abrogata dalla fattispecie di esercizio abusivo della intermediazione di cui all'art. 18, comma 1, secondo e terzo periodo, D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, in quanto i fatti di intermediazione commessi da soggetti privati non formalmente autorizzati, che erano punibili secondo la legge precedente, restano punibili anche nella nuova legge, con la conseguenza che si applicherà ad essi il principio della legge più favorevole di cui al comma 3 dell'art. 2 c.p., mentre altri fatti di intermediazione, che sono diventati legittimi con il D. Lgs. N. 276/2003, restano fuori della nuova fattispecie incriminatrice e non possono essere puniti neppure se commessi sotto il vigore della vecchia norma abrogata. (Cass. 26/1/2004 n. 2583, Pres. Raimondi Est. Onorato, in Dir. e prat. lav. 2004, 713)
  • La fattispecie di appalto di mere prestazioni di lavoro punita dall'art. 1, comma 3, legge 23 ottobre 1960 n. 1369 è solo parzialmente abrogata dalla fattispecie di somministrazione di lavoro esercitata da soggetti non abilitati o fuori dei casi previsti punita dall'art. 18, comma 1, primo periodo, e comma 2 primo periodo, D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, in quanto solo alcuni fatti puniti dalla legge abrogata non costituiscono più reato secondo la legge sopravvenuta (le somministrazioni di lavoro da parte di agenzie private abilitate e nei casi consentiti), mentre altri fatti continuano ad essere puniti come reato (le somministrazioni di lavoro da parte di soggetti non abilitati o fuori dei casi consentiti, che la legge abrogata puniva come appalti di mere prestazioni di lavoro). (Cass. 26/1/2004 n. 2583, Pres. Raimondi Est. Onorato, in Dir. e prat. lav. 2004, 713)