[1] Cfr. Scott, Le regioni dell’economia mondiale. Produzione, competizione e politica nell’era della globalizzazione, Bologna, 2001, 19 e segg.. Cfr. Baldassarre, Globalizzazione contro democrazia, Bari, 2002, 11 e seg.. Cfr. l’analisi di Galgano, Diritto ed economia alle soglie del nuovo millennio, in Contratto ed Impresa, 2000, 189 e seg.,
[2] Cfr G. W. Florkowski Managing Global Legal Systems: International Employment Regulation and Competitive Advantage http://www.amazon.com/Managing-Global-Legal-Systems-International/dp/B000PUB7M0, è cioè divenuto possibile oggi gestire l’impresa multinazionale, orientandone localizzazione e investimenti anche a seconda di ciò che le varie giurisdizioni hanno da offrire in tema di convenienza nella regolamentazione giuridica di specifico rilievo (lavoro, antitrust, diritti di proprietà intellettuale, fiscale, ecc.).
[3] Ovviamente per la nozione si richiama il fondamento: cfr. Bobbio, Teoria della norma giuridica e Teoria dell’ordinamento Giuridico, Milano, 1958-1960.
[4] Il riconoscimento precettivo delle decisioni di queste corti anche all’interno dell’ordinamento nazionale e dei rapporti giuridici è dato acquisito: cfr. es. CGE C. LUCCHINI, 18.7.2007, CORRIERE GIURIDICO IPSOA, 1221; Cass. n.7923/2005, GC 2005, I, 2322.
[5] Non c’è lo spazio di una riflessione su questo punto, del resto già fatta e rintracciabile in rete in Stanchi: L'utilizzo della Radio Frequency Identification (RFid) e le implicazioni giuslavoristiche anche in http://dielle.leonardo.it/Default.aspx?tabid=922.
[6] Cfr. R. Edward Freeman nel suo saggio "Strategic Management: a Stakeholder Approach", Pitman, London 1984. [7] Cfr. la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale Europeo - Il partenariato per la crescita e l’occupazione : fare dell’europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0136:IT:NOT[8] Si tratta di una norma emanata dalla Social Accountability International (SAI), organizzazione internazionale nata nel 1997, per assicurare nelle aziende eque condizioni di lavoro, un approvvigionamento etico di risorse ed un processo indipendente di controllo per la tutela dei lavoratori: lo standard SA 8000 (Social Accountability ovvero Responsabilità Sociale) è il primo standard diffuso a livello internazionale circa la responsabilità sociale di un’azienda ed applicabile ad aziende di qualsiasi settore merceologico, per valutare l’ottemperanza delle stesse ai requisiti minimi in termini di diritti umani e sociali. In particolare, lo standard prevede otto requisiti specifici collegati ai principali diritti umani ed un requisito relativo al sistema di gestione della responsabilità sociale in azienda. Gli otto requisiti vertono su tematiche fondamentali, a livello internazionale, in materia di diritto del lavoro quali lavoro infantile, lavoro forzato, salute e sicurezza, libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, discriminazione, pratiche disciplinari, orario di lavoro, remunerazione. Nella fattispecie, la conformità ai predetti requisiti si concretizza nella certificazione rilasciata da un Organismo indipendente volta a dimostrare la conformità dell’azienda ai requisiti di responsabilità sociale della norma, attraverso un meccanismo analogo a quello dei sistemi di gestione per la qualità ISO 9000 e per l’ambiente ISO 14000.
[9] Si tratterebbe di una norma di standard elaborata sulla base delle considerazioni del Comitato economico e sociale europeo (CESE) secondo il parere sul tema "strumenti di misura e di informazione sulla responsabilità sociale delle imprese in un’economia globalizzata" per cui la CSR dovrebbe divenire la via planetaria allo sviluppo sostenibile, e i suoi strumenti di misura dovranno rispondere a requisiti di coerenza, pertinenza ed affidabilità, attraverso un approccio universalistico, ma rispettoso della diversità .
[10] Anche qui il disegno è chiaramente rintracciabile nelle affermazioni del Parere?del Comitato economico e sociale europeo ?sul tema ?Sfide e opportunità per l'Unione europea nel contesto della globalizzazione, del 31 maggio 2007:[11] Cfr. es. art. 4 del D.p.r. n. 547/55 e art. 4 del D.p.r. n. 303/56: cfr. per tutti Culotta, Obblighi prevenzionali del datore di lavoro e facoltà di delega a dirigenti e preposti nel quadro della nuova normativa di derivazione comunitaria, in D&L 1995, 253).
[12] Cfr. Sciortino, Sicurezza sul lavoro e delega di funzioni prevenzionistiche alla luce del D.LGS.n. 626/94, in RIDL 2003, I, 359 e seg.. Esiste infatti un complesso articolato di norme che definisce specifiche responsabilità imposte dalla legge, a titolo originario, alle varie figure in cui si articola l’organizzazione: dirigenti, preposti, lavoratori: artt. 4 e 89 a 93 D.Lgs. 626/94.
[13] Cfr. Furlan, Pistochini, Stanchi, Vallese, Sicurezza del lavoro e responsabilità dell’impresa, Inserto n.2, DPL, IPSOA, 2005, 109 sgg..[14] Cfr. De Maglie, Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità, in Diritto Penale e Processo, 2001, 1348; Piergallini, Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, id. 1353; Paliero, Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi societas delinquere (et puniri) potest, in Corriere Giuridico 2001, 845 e seg..
[15] Cfr. sul tema la guida all’url http://www.soxlaw.com/.
[16] Cfr. Piergallini, cit.; nonché id. Responsabilità delle imprese: il decreto che “terrorizza” il ministro e la Confindustria, in www.dirittoegiustizia.it/giornale/0331017037artic.htm.
[17] Un esame molto più esaustivo ed integrato tra gli aspetti penali, giuslavoristici, organizzativi e societari si ha in Stanchi e Furlan (a cura di) AA.VV. Responsabilità dell’impresa e potere organizzativo, Diritto e Pratica del lavoro ORO, IPSOA, n3/2005.
([18]) Art. 5 D.lgs n. 231/01: “L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”.
[19] Cfr. in Stanchi e Furlan, La Responsabilità .., cit. Pistochini e Lazzeri, Nuova responsabilità amministrativa delle società e Primi orientamenti giurisprudenziali, che approfondisce gli aspetti penalistici della disciplina, da cui sono tratte le considerazioni che seguono.
([20]) Semmai una responsabilità indiretta, ex art. 2049 c.c., per il fatto illecito del proprio dipendente ovvero altra forma di responsabilità civile indiretta.
[21] In sintesi ed abbastanza ben strutturata, cfr. la voce Punitive Damages all’url di Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Punitive_damages.
[22] Cfr. http://www.governoitaliano.it/GovernoInforma/Dossier/legge_sicurezza_lavoro/legge_123.pdf
[23] Cfr. Benzi, Furlan, Stanchi, La responsabilità penale dell’impresa fa il suo ingresso nel diritto sanzionatorio del lavoro, in Quotidiano Giuridico Ipsoa, 2007.
[24] Cfr. il lavoro della Commissione di riforma sulla normativa che va sotto il nome del responsabile, Francesco Greco: http://www.giustizia.it/commissioni_studio/commissioni/xvleg/comm_greco.htm .
[25] cfr. sinteticamente, il percorso Kantiano in http://www.filosofico.net/kant.htm .