Assunzione

Questione 1

Qual è l'età minima per lavorare?

L’art. 3 L. 977/67 stabilisce che l’età minima di ammissione al lavoro è determinata in base al momento in cui cessa il periodo di istruzione obbligatoria. In base all’art. 1 c. 622 L. 296/2006, tale periodo deve durare almeno 10 anni. Conseguentemente, l’età minima per l’accesso al lavoro è pari a 16 anni compiuti.  

L’ordinamento contempla alcune eccezioni a questa regola generale.

In primo luogo, è previsto che i quindicenni possano essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43, d.lgs. 81/2015).

In secondo luogo, l’ordinamento ammette l’impiego di minori di 16 anni, che non abbiano ancora assolto l’obbligo scolastico, in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. L’impiego del minore è in ogni caso subordinato all’autorizzazione della direzione provinciale del lavoro e all’assenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale.

La L. 977/1967 appronta particolari tutele a favore dei minori che sono impiegati al lavoro, stabilendo anzitutto che gli adolescenti (ossia i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età, che non sono più soggetti all'obbligo scolastico) non possono essere adibiti a lavorazioni e processi pericolosi, specificatamente indicati all’Allegato I della legge stessa.

A tale divieto è possibile derogare se l’attività viene realizzata:

  • per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa;

  • sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione;

  • nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attività deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.

 

 

Questione 2

Cosa deve contenere la lettera di assunzione?

All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell’attività lavorativa, i datori di lavoro privati sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (art. 4bis comma 2 D.Lgs. n. 181/00). In tale comunicazione devono essere indicati i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato (art. 1 comma 1 D.Lgs. n. 152/97).

L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio dell’attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 152/1997, ovverosia: a) l’identità delle parti; b) il luogo di lavoro; c) la data di inizio del rapporto di lavoro; d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; e) la durata del periodo di prova se previsto; f) l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro; g) l’importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo di pagamento; h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie; i) l’orario di lavoro; l) i termini di preavviso in caso di recesso.

L’informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e), g), h), i) ed l) può essere effettuata mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

 

 

Questione 3

Quando è richiesta la forma scritta del contratto di lavoro?

Per principio generale la forma del contratto di lavoro è libera, non essendo previste particolari modalità di manifestazione del consenso. In particolari ipotesi, però, la legge richiede la forma scritta del contratto di lavoro o di alcune clausole dello stesso.

È richiesta la forma scritta a fini sostanziali per:

  1. l’apposizione di un termine di durata al rapporto di lavoro (solo se il termine è superiore a 12 giorni): la mancanza determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato;

  2. il contratto di lavoro con un’agenzia di somministrazione: in mancanza di forma scritta, il contratto di somministrazione si considera nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore (art. 38, co. 1, d.lgs. 81/2015);

  3. il contratto di lavoro a progetto (abrogato dal d.lgs. 81/2015);

  4. la determinazione del periodo di prova: la mancanza determina la non sussistenza del periodo di prova.

 

È invece richiesta la forma scritta a fini probatori:

  1. per il lavoro ripartito;

  2. per il lavoro a tempo parziale;

  3. per il lavoro intermittente;

  4. per il contratto di apprendistato.

La mancanza della forma scritta a fini probatori non determina automaticamente la conversione del rapporto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato; la reale natura del rapporto potrà essere dimostrata con altri mezzi di prova ad esclusione della prova testimoniale, che potrà essere richiesta solo se l’interessato dimostri che il documento scritto sia andato perduto non per propria colpa.