Giornalisti

Questione 1

Quali diritti spettano ai delegati del Comitato di Redazione (CdR)?

La legge riconosce ai componenti del CdR gli stessi diritti che spettano ai dirigenti della Rsa: a tale riguardo, basterà ricordare il diritto ai permessi sindacali retribuiti, alla affissione, alla convocazione di assemblee, ad un locale per le proprie riunioni. Inoltre, è previsto il diritto di informazione e consultazione in alcuni casi, tra cui la CIG e la messa in mobilità.

L'art. 34 CNLG individua altri diritti spettanti al CdR, o al fiduciario nelle redazioni composte da meno di 10 giornalisti. In particolare, sono previsti pareri preventivi che, riguardo certi argomenti, il CdR deve esprimere. Poiché il direttore e l'editore, per consentire la formulazione del parere, devono rendere la informativa almeno 72 ore prima di realizzare il provvedimento, si capisce che questi pareri costituiscono altrettanti diritti di informazione.

Le materie su cui è necessario il parere del CdR sono, in sintesi, le seguenti: indirizzi tecnico-professionali, fissazione degli organici, utilizzazione delle collaborazioni fisse, orari, trasferimenti, licenziamenti, mutamenti di mansione e qualifica, ogni iniziativa che riguardi l'organizzazione dei servizi che possa avere riflessi occupazionali. Con riguardo ai programmi di ristrutturazione aziendale, ai trasferimenti di impianti e comunque ad ogni attività che investa la struttura dell'azienda, oltre alla preventiva informazione e al conseguente parere del CdR, sono previsti incontri bimestrali con il direttore e l'editore.

Inoltre, l'art. 6 del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti (CNLG) prescrive che il direttore, "quale primo atto dal suo insediamento", illustri ai redattori il programma politico - editoriale concordato con l'editore. La stessa norma precisa che l'editore debba integralmente comunicare ai redattori il contenuto del piano editoriale con riguardo alla linea politica, nonché all'organizzazione ed allo sviluppo del giornale.

I diritti spettanti al CdR sopra indicati, e gli altri che -per motivi di spazio- non sono stati enumerati, sono assistiti da una particolare tutela: la violazione dei diritti sindacali e, in particolare, dei diritti di informazione e consultazione, configura un'ipotesi di condotta antisindacale, con rimozione dei conseguenti effetti. Per meglio chiarire questa tutela, si ricorda il caso di un editore che aveva licenziato un giornalista senza preventivamente informare il CdR. Il Pretore di Milano ha dichiarato antisindacale tale condotta, ordinando la reintegrazione del giornalista (Pret. Milano 5/7/93, in D&L 1993, 811). Il provvedimento del Pretore è stato confermato dal Tribunale di Milano con dispositivo del 18/2/94.

Questione 2

E' vero che per ottenere il praticantato giornalistico non è più indispensabile essere materialmente inseriti in una redazione con 4 giornalisti professionisti, essendo invece sufficiente il collegamento con una redazione consistente?

La questione riguarda l’interpretazione da dare all’art. 34 della L.69/1963 (istituzione dell’Ordine dei Giornalisti), secondo il quale la pratica giornalistica, per dare diritto all’iscrizione nel registro dei praticanti, deve svolgersi presso un quotidiano o presso un servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un’agenzia di stampa con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o ancora presso un periodico a diffusione nazionale con almeno 6 giornalisti redattori ordinari.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.1776/96, ha affrontato la questione della necessità della presenza fisica del praticante nella struttura produttiva del giornale. Premesso che l’aspetto sostanziale è costituito dalla necessità di un inserimento del praticante in una struttura giornalistica con le dimensioni indicate dall’art. 34, la Suprema Corte ha affermato che le multiformi modalità con cui può essere esercitata l’attività giornalistica ed il supporto dei moderni mezzi di comunicazione potrebbero dar luogo ugualmente ad un effettivo inserimento del praticante nella redazione anche prescindendo da una sua frequentazione, allorché operi in un contesto caratterizzato da continui collegamenti con la redazione stessa per le varie esigenze del giornale. Infatti tali collegamenti possono determinare ugualmente l’inserimento previsto dalla norma, dal momento che gli attuali mezzi multimediali e interattivi di telecomunicazione lo rendono possibile, indipendentemente dalla presenza fisica nella redazione. In latri termini, anche senza la presenza continua del praticante nei locali della redazione potrebbe ugualmente essere ritenuta utile la pratica giornalistica ai fini di cui all’art. 34 se, per le modalità con cui viene esercitata, risulti ragionevolmente integrata la nozione di inserimento che costituisce in definitiva l’effettiva condizione richiesta dalla legge e che presuppone un’attività coordinata con la redazione.

Dovrà dunque essere valutato, volta per volta, se si realizzi il richiesto inserimento, sulla base delle specifiche modalità con cui sono svolti i compiti affidati al praticante e cioè se essi risultino esercitati, sia pure solo con l’ausilio delle moderne tecnologie, in collegamento con la redazione ed in corrispondenza alle sue quotidiane esigenze. Non sarà dunque sufficiente, secondo la Cassazione, limitarsi ad inviare una serie anche considerevole di articoli su vicende o riflessioni autonomamente svolte senza alcuna richiesta ed interferenza o comunque un riscontro (esplicito o implicito) da parte della redazione, dovendo invece ritenersi necessario che tali articoli siano il risultato anche di un collegamento con la redazione e dell’indirizzo ricevuto dai giornalisti professionisti che in essa operano e cioè di un insieme di contatti e istruzioni che comportino a beneficio del praticante quell’indispensabile arricchimento professionale che costituisce la finalità ultima della pratica. In questo modo il concetto di "redazione", e con esso anche quello di "pratica" giornalistica, non si prestano ad essere necessariamente contenuti entro determinati limiti spaziali, ma presentano un respiro ben più ampio, reso possibile in concreto dalle moderne tecnologie e da una loro adeguata utilizzazione.

Questione 3

E' possibile che il praticantato giornalistico venga riconosciuto anche a chi svolga attività giornalistica a favore di più testate in qualità di free – lance?

I requisiti per l’iscrizione al registro dei praticanti giornalisti, passaggio necessario per poi poter sostenere l’esame di abilitazione e divenire giornalista professionista, sono stabiliti a livello normativo, in particolare dalla L. 69/1963. Il principale di questi requisiti è costituito dallo svolgimento di attività giornalistica all’interno di una redazione dotata di determinati presupposti dimensionali. Peraltro, come rilevato anche dalla giurisprudenza, nessuna norma impone che tale attività sia svolta in regime di subordinazione, ovvero in presenza di un contratto di assunzione.

Proprio per tale motivo, in alcune regioni l’Ordine dei Giornalisti (ovvero l’organismo cui è demandato il compito di vigilare sul rispetto della normativa che tutela lo svolgimento dell’attività giornalistica) ha riconosciuto d’ufficio l’iscrizione al registro praticanti, con effetto retroattivo, anche a giornalisti free – lance, ovvero liberi di lavorare, come collaboratori, anche per testate giornalistiche diverse.

Infatti, secondo le decisioni di tali organismi, ciò che conta è, innanzitutto, che il praticante "viva di giornalismo", ovvero eserciti in modo esclusivo e continuativo attività giornalistica, traendo dalla stessa la propria principale fonte di reddito. In secondo luogo, è necessario che detta attività sia tale, per quantità e qualità, da consentirgli un costante contatto con redattori esperti, in grado di fornirgli un sussidio orientativo ed un’istruzione utile a far acquisire allo stesso, durante il tirocinio, la necessaria preparazione professionale. Ciò può avvenire, dunque, anche nel caso della frequentazione di più redazioni, in regime di autonomia; anche in questa ipotesi, infatti, l’aspirante giornalista riceve indicazioni teoriche e pratiche (sul contenuto del pezzo, sull’impostazione e la lunghezza da dare allo stesso, sulle regole da osservare nella predisposizione dell’articolo, ecc.), non dissimili da quelle impartite al praticante nel corso dell’ordinario tirocinio redazionale.

L’importante è, inoltre, che la suddetta attività venga svolta a favore di editori dotati di strutture redazionali significative, in cui si svolga effettivamente attività giornalistica nell’ambito di solide iniziative editoriali.

In questi casi l’Ordine dei Giornalisti, cui sono rimesse le verifiche del caso, una volta che abbia accertato la sussistenza dei presupposti indicati, può deliberare d’ufficio l’iscrizione anche del giornalista free – lance all’albo dei praticanti. La delibera così emessa dall’Ordine dei Giornalisti territorialmente competente ha efficacia retroattiva, e dunque sostituisce, a tutti gli effetti, la dichiarazione di compiuta pratica rilasciata dal direttore, necessaria per poter sostenere l’esame di abilitazione professionale (così Cass. 10/5/00 n. 5936, in D&L 2000, 738). 

Questione 4

Cosa sono i service?

Il CCNL Giornalistico del 1995 ha introdotto, per la prima volta in un testo contrattuale, la figura dei Service e ne ha tentato una prima regolamentazione. Il riconoscimento contrattuale, pur necessitato dalle dimensioni che il fenomeno andava assumendo, ha determinato uno sviluppo incontrollato del ricorso ai service da parte di molte case editrici, con danni rilevanti in termini di occupazione da un lato, e di qualità del prodotto giornalistico, dall’altro.

Si è registrata infatti, in questi anni, una tendenza a devolvere all’esterno intere parti dei giornali, che fino ad allora erano confezionate all’interno, con l’effetto di sostituzione dei giornalisti occupati, che in tal modo, poco alla volta, sono divenuti esuberanti; parallelamente il ricorso ai service veniva deciso senza alcuna sostanziale verifica di garanzia di professionalità degli addetti, con il risultato di prodotti giornalistici in molti casi scadenti.

Si può comunque affermare che anche la parziale regolamentazione contrattuale è stata violata in moltissimi casi. Il contratto del 1995 infatti prevedeva il ricorso ai service per nuove iniziative editoriali, finalizzate comunque all’arricchimento del prodotto informativo. La dichiarazione del Ministro del Lavoro, allegata al testo contrattuale, di cui fa dunque parte integrante, ribadiva che il ricorso a società di servizi e cooperative riguarda(va) la realizzazione di materiale integrativo: pagine, fascicoli, inserti. Non era e non voleva essere un riconoscimento di legittimità di ogni tipo di ricorso ai service. Certamente non voleva essere un riconoscimento di uso dei service al fine di neutralizzare gli effetti di uno sciopero del personale giornalistico, attraverso la sostituzione dei giornalisti in sciopero con una struttura esterna. Allo stesso modo non voleva essere un riconoscimento di legittimità dell’affidamento a società esterne di parti dei giornali fino ad allora svolte all’interno delle redazioni.

Insomma, il riconoscimento contrattuale, privo di una sostanziale rigida regolamentazione, ha determinato un accesso indiscriminato all’uso dei service per le ipotesi più disparate.

A questo fenomeno si è accompagnato un sorgere incontrollato di società di servizi giornalistici che di giornalistico hanno ben poco. Molte società di service sono composte da strutture prive di personale giornalistico o con esperienza giornalistica.

A fronte di questi fenomeni, è inevitabile porsi l’obiettivo di non sprecare l’occasione del prossimo rinnovo contrattuale per dettare una normativa specifica della materia. Un tentativo in questo senso è stato operato recentemente, in occasione del rinnovo della parte economica del contratto; è stato infatti sottoscritto un documento allegato al testo contrattuale, con il quale vengono fissati alcuni principi (il ricorso ai service non deve determinare riduzione dell’occupazione, divieto di interposizione di lavoro, informativa ai CdR).

Assolutamente sterile appare infatti la pretesa di opporsi aprioristicamente ai service: i service in sé non sono né buoni né cattivi. Sono l’uso e la regolamentazione che ne vengono dati che possono determinarne la bontà o l’uso distorto.

Nel tentativo di tracciare delle regole che definiscano un quadro di utilizzabilità dei service, alcuni punti paiono indispensabili: il ricorso al service, innanzitutto, non può riguardare parti del giornale che possono essere confezionate dalla redazione. Il service deve semmai costituire un valore aggiunto al giornale; ma in nessun modo può essere utilizzato per la sostituzione di attività che possono essere svolte dal personale giornalistico dipendente (o comunque normalmente addetto). Il ricorso ai service non può poi avvenire, in nessuna forma, allo scopo di sostituire giornalisti che esercitino il diritto di sciopero. Il ricorso ai service non deve mai superare una certa percentuale, da definire, della foliazione media del giornale, nel caso che il ricorso a queste strutture esterne avvenga per la confezione del giornale "principale". Solo nel caso di supplementi, inserti, parti speciali può essere prevista una deroga al divieto di superamento della percentuale predefinita.

Sotto un altro profilo, fondamentale appare la verifica della struttura di cui il singolo service si sia dotato. Non deve quindi essere consentito il ricorso a service che non impieghino, prevalentemente se non esclusivamente, personale giornalistico, che non applichino il contratto giornalistico ai propri dipendenti, che non riconoscano ufficialmente il praticantato ai giovani in formazione, che non siano in regola con il pagamento delle retribuzioni e con il versamento dei contributi previdenziali.

Tutte queste sembrano regole minime che non possono essere omesse.

Perché poi queste regole minime vengano praticamente applicate e non sistematicamente eluse, nonostante l’auspicabile loro introduzione nel testo del CCNL, uno strumento di verifica effettiva deve essere introdotto. Non sembra infatti difficile ipotizzare che editori disinvolti utilizzino ugualmente i service in modo improprio, omettendo radicalmente le verifiche sulla struttura giornalistica dell’azienda esterna: se infatti l’obiettivo del ricorso al service diviene non tanto quello di fornire un apporto integrativo migliorativo della qualità del giornale, quanto più volgarmente solo quello di spendere meno per avere lo stesso tipo di prodotto, è allora ovvio che la ricerca del service più adatto si volgerà in direzione opposta.

E allora l’unica forma di garanzia di rispetto delle regole può essere quella di imporre un contratto trilaterale per la fornitura in service di un certo prodotto editoriale; oltre all’editore e alla società di servizi, alla stipula del contratto deve obbligatoriamente partecipare anche il Comitato di Redazione, o in sua mancanza il Fiduciario di testata, o, ancora, l’Associazione Regionale della Stampa. In altri termini il contratto di service sarà valido solo se contenga anche la sottoscrizione della parte sindacale giornalistica. Il Comitato di Redazione (o le altre strutture sindacali sostitutive) dovrà sin dall’inizio partecipare alle trattative per la stipula del contratto di service; potrà svolgere tutte le necessarie indagini sulla struttura della società di service (che potrà sempre opporvisi, pena tuttavia l’impedimento alla sottoscrizione del contratto), potrà sindacare la necessità del ricorso al service nelle ipotesi vietate; potrà, ancora, impedire il ricorso a società esterne nelle ipotesi di utilizzo antisindacale.

La sottoscrizione del contratto di service, nonostante l’opposizione della struttura sindacale, o peggio ancora, senza la sua convocazione e partecipazione alla trattativa, in quanto in violazione di prerogative specifiche del sindacato, dovrà essere contrattualmente riconosciuta come antisindacale e pertanto annullabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.28 L.20.5.1970 n. 300.

Questione 5

Può il condirettore dimettersi per giusta causa, nel caso in cui l'editore gli imponga la pubblicazione di articoli sostanzialmente pubblicitari?

La questione è stata affrontata dalla sentenza n. 5790, pronunciata dalla Corte di cassazione l'11/6/99. La vicenda traeva origine da continue pressioni esercitate dall'editore sul condirettore, che aveva il potere di scegliere gli argomenti da trattare e gli articoli da pubblicare, affinché egli consentisse la pubblicazione di articoli commissionati da case produttrici di apparecchiature e che avevano, sostanzialmente, natura pubblicitaria. Il giornalista aveva sempre resistito a tali pressioni; tuttavia, in occasione di una sua assenza per ferie, l'editore aveva pubblicato gli articoli in questione.

Il comportamento dell'editore era sicuramente in contrasto con l'art. 44 del contratto nazionale di lavoro giornalistico, che impone una netta separazione tra pubblicità e informazione (pena il rischio per il giornalista di essere assoggettato a provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine professionale: v. Abruzzo, Codice dell’Informazione, Roma 1999, pagg. 496 e ss.). Più precisamente, la norma contrattuale stabilisce che, per tutelare il diritto del pubblico a ricevere una corretta informazione, distinta e distinguibile dai messaggi pubblicitari, questi ultimi devono essere chiaramente individuabili come tali e quindi distinti, anche attraverso un'apposita indicazione, dai testi giornalistici.

A seguito del descritto episodio, il condirettore si era dimesso per giusta causa, affermando che si era determinata una situazione incompatibile per la sua dignità professionale e invocando l'art. 32 del contratto nazionale di lavoro giornalistico. La norma da ultimo citata è nota soprattutto per aver introdotto la cosiddetta clausola di coscienza, che consente al giornalista di dimettersi per giusta causa, quindi con diritto al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso prevista per il caso di licenziamento, nel caso di sostanziale cambiamento dell'indirizzo politico del giornale, ovvero nel caso in cui l'opera del giornalista sia utilizzato in altro giornale della stessa azienda, con caratteristiche sostanzialmente diverse. Tuttavia, la stessa norma estende quel diritto a tutti i casi in cui si siano verificati fatti, di cui l'editore sia responsabile, incompatibili con la dignità del giornalista: questa era dunque la norma invocata dal giornalista nel caso in questione.

Poiché l'editore, a seguito delle dimissioni, si era rifiutato di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso, il giornalista si è rivolto al giudice del lavoro. Le domande del giornalista venivano state accolte dal Pretore e, in grado d'appello, dal Tribunale. In particolare, quest'ultimo aveva ritenuto che si era effettivamente verificata una lesione della dignità del giornalista, e ciò a seguito delle ingerenze dell'editore per la pubblicazione di articoli a carattere sostanzialmente pubblicitario. Il Tribunale aveva anche accertato che il condirettore aveva la completa autonomia in ordine alla scelta degli articoli da pubblicare e che, quindi, aveva il diritto di opporsi alle pressioni di cui si è parlato. In conclusione, era stato ritenuto che le ingerenze lamentate dal giornalista integrassero realmente un'ipotesi di giusta causa di dimissioni, con conseguente diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Questione 6

Quando si può dire che un rapporto di lavoro giornalistico si svolga con le modalità della subordinazione?

La giurisprudenza ha riconosciuto che, nel caso di accertamento della natura subordinata del lavoro giornalistico la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non può passare attraverso la tradizionale nozione di subordinazione.

Ciò in quanto la prestazione lavorativa giornalistica, consistendo in un’attività di natura intellettuale caratterizzata dall’elemento della creatività, è destinata a svolgersi nell’ambito di una notevole autonomia. Ne consegue, dunque, che i requisiti propri della prestazione giornalistica subordinata assumono caratteristiche peculiari, connesse con la specificità di questa attività lavorativa.

Si tratta di principi enunciati da molteplici sentenze, tanto di merito quanto di legittimità, secondo cui appunto nel lavoro giornalistico l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato va individuato nell’inserimento continuativo del collaboratore nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa ed è caratterizzato da un contenuto attenuato rispetto agli ordinari criteri per l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di subordinazione ex art. 2094 c.c.(Così Cass. 27/3/1998, n. 3272, in D&L 1998, 686).

In sintesi, si può affermare, utilizzando il lavoro interpretativo svolto dalla giurisprudenza, che il tratto caratterizzante la prestazione giornalistica subordinata risulta essere l’inserimento funzionale del giornalista nell’organizzazione dell’azienda editoriale, implicante la messa a disposizione dell’editore dell’energia lavorativa, che deve costantemente concorrere al completamento del giornale, restando vincolata con riferimento all’oggetto della prestazione ed alla necessità di rispettare i tempi di pubblicazione del giornale stesso.

Così, è stato per esempio ritenuto che, ai fini dell'accertamento della natura subordinata del lavoro giornalistico, è sufficiente il controllo del direttore sugli elaborati del giornalista, con la disponibilità di quest'ultimo di apportarvi modifiche e aggiustamenti in funzione delle esigenze redazionali, nonché la destinazione degli elaborati stessi ad una rubrica specificamente voluta dal direttore. In ogni caso, è stato affermato che, in mancanza dell'assoggettamento al potere direttivo dell'editore, è irrilevante la presenza di altri indici, normalmente propri del rapporto di lavoro subordinato, quali la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario di lavoro, la forma della retribuzione.
Per esempio, sono state ritenute irrilevanti la collaborazione del giornalista ad altri giornali; la facoltà concessa al giornalista di farsi sostituire; la circostanza che la prestazione, che comunque deve essere continuativa nel senso sopra indicato, non sia quotidiana. Sotto quest'ultimo profilo, è stata anche affermata l'irrilevanza del rispetto dell'orario di lavoro e della continua permanenza sul luogo di lavoro. Un altro indice ritenuto talvolta irrilevante è la commisurazione del compenso alle singole prestazioni.