Infortuni sul lavoro

Questione n. 1

Cos'è l'infortunio in itinere?

 

Con l'espressione infortunio in itinere si designa l'infortunio occorso al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro. Poiché non esiste una norma di legge che specificamente disciplini questa ipotesi, la indennizzabilità dell'infortunio in itinere è soggetta alla normativa

Il legislatore aveva delegato il governo a disciplinare la tutela assicurativa dell'infortunio in itinere (L. 15/63). Tuttavia, poiché il governo non è intervenuto, l'infortunio in itinere è indennizzabile solo qualora ricorra il requisito dell'occasione di lavoro ex art. 2 DPR 30/6/65 n. 1124.

A tale riguardo, la giurisprudenza ha fissato alcuni principi. In primo luogo, deve sussistere un nesso di causalità tra il percorso seguito e l'evento. In altre parole, il percorso deve costituire quello normale tra l'abitazione del lavoratore e il posto di lavoro. In secondo luogo, è necessario che tra l'itinerario seguito dal lavoratore e l'attività lavorativa sussista un nesso almeno occasionale. Questo vuol dire che l'itinerario non deve essere scelto dal lavoratore per ragioni personali e l'evento non si deve essere verificato in orari non collegabili al lavoro. Infine, l'uso dell'auto privata da parte del lavoratore deve essere imposto da un motivo di necessità.

La giurisprudenza ha particolarmente approfondito quest'ultimo aspetto. Al riguardo, è stato per esempio affermato che, per accertare la necessità dell'uso dell'auto privata, è necessario tener conto degli orari di lavoro e di quelli dei mezzi pubblici: se l'orario di lavoro è tale da non coincidere con quello dei mezzi pubblici, si deve ritenere che sia necessitato l'uso dell'auto aziendale, sempre che la distanza tra il lavoro e la propria abitazione sia apprezzabile. Ancora, è stato ritenuto che, in ordine alla necessità di utilizzare l'auto privata, rilevano le condizioni personali del lavoratore: per esempio, nel caso in cui il lavoratore versi in condizioni fisiche tali da rendere difficoltoso l'uso dei mezzi pubblici. Un'altra sentenza, che merita di essere ricordata, ha ritenuto sussistere la necessità dell'uso privato in un caso in cui, utilizzando la propria auto, era possibile ridurre i tempi di percorrenza del tragitto da casa al luogo di lavoro. Un'altra sentenza ha però negato la configurabilità dell'infortunio in itinere in un caso in cui l'uso dell'auto privata era giustificato dall'esigenza di tornare presso la propria abitazione durante l'intervallo del pranzo.

Va peraltro rilevato che, più recentemente, la materia dell'infortunio in itinere è stato disciplinato dall'art. 12 D.Lgs. 38/00.