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IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 64
dell'11 marzo 2020, che individua le attivita' del commercio al
dettaglio non sospese nonche' le prescrizioni in materia di attivita'
dei servizi di ristorazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76
del 22 marzo 2020, che individua le attivita' produttive e del
commercio al dettaglio non sospese;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, ai sensi del
quale l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 puo' essere
modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito
il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la «Classificazione delle attivita' economiche ateco 2007»,
adottata dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT e consultabile
all'indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/17888;
Considerata la necessita' di aggiornare l'elenco dei codici ATECO
in modo da consentire, da un lato, la maggior integrazione delle
filiere gia' interessate dall'allegato 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e, dall'altro lato, la
sospensione delle attivita' non ritenute essenziali;
Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020
1. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, e' sostituito
dall'allegato 1 del presente decreto.
2. Per le attivita' di seguito elencate si applicano le seguenti
ulteriori prescrizioni:
a) le «Attivita' delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)»
(codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate
in relazione alle attivita' di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e di cui
all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
b) le «Attivita' dei call center» (codice ATECO 82.20.00) sono
consentite limitatamente alla attivita' di «call center in entrata
(inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite
operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite
integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a
voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire
informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o
reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione
alle attivita' di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come
modificato dal presente decreto ministeriale;
c) le «Attivita' e altri servizi di sostegno alle imprese»
(codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all'attivita'
relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
3. In conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, le
imprese le cui attivita' sono sospese per effetto del presente
decreto completano le attivita' necessarie alla sospensione entro il
28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla
data del 26 marzo 2020.
Roma, 25 marzo 2020
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 161