Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (1) (2) (3).

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 123.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 luglio 2021, n. 106.

(3) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre apposite e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti, per la tutela della salute in connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza, di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e della cultura;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Titolo I

Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi

Art. 1. Contributo a fondo perduto (9) (10)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, inoltre, presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo. (5)
2. Il nuovo contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.
3. Al contributo di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono valutati in 5.873 milioni di euro per l'anno 2021. (5)
5. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo di cui al presente comma è alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3. I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi del presente comma. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verrà scomputato da quello da riconoscere ai sensi del presente comma. Se dall'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al presente comma emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 3, l'Agenzia non darà seguito all'istanza stessa. (12)
6. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (12)
7. Il contributo di cui al comma 5 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto. (12)
8. Il contributo di cui al comma 5 spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. (12)
9. Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l'ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro;
b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. (12)
10. Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l'ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
a) novanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro;
b) settanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. (12)
11. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 5 non può essere superiore a centocinquantamila euro. (12)
12. Il contributo di cui al comma 5 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (12)
13. Al fine di ottenere il contributo di cui al comma 5, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 5 a 10. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni dei commi da 5 a 12 sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, l'istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021. (11)
14. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 sono valutati in 3.400 milioni di euro per l'anno 2021. (12)
15. Ai fini del contributo di cui ai commi da 5 a 13 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. (12)
16. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. (16)
17. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (16)
18. Il contributo di cui al comma 16 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto. (16)
19. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. (15)
20. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 16 è determinato applicando la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell'articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e del presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13. (16)
21. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 16 non può essere superiore a centocinquantamila euro. (16)
22. Il contributo di cui al comma 16 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (16)
23. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 16, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 16 a 20. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio di cui ai commi 19 e 20. (13) (16)
24. L'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 16 può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021 (8). (16)
25. Per le finalità di cui ai commi da 16 a 24 è destinata una somma pari a 4.000 milioni di euro. Ai predetti oneri si fa fronte per un importo pari a 3.150 milioni di euro con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, e per un importo pari a 850 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77. (16)
25-bis. Per le finalità di cui ai commi da 16 a 24 è destinata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 25, un'ulteriore somma di 452,1 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77. (6) (16)
26. Ai fini del contributo di cui ai commi da 16 a 24 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. (16)
27. L'efficacia delle misure previste dai commi da 16 a 26 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. (5) (16)
28. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo precedente.". (5)
29. Agli oneri di cui ai commi 4 e 14, valutati in 9.273 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. (5)
[30 Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, eccedenti l'importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo. Le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo di cui al periodo precedente e ogni elemento necessario all'attuazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. (4) ]

30-bis. In favore dei soggetti titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai soggetti che hanno conseguito ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere o b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, è riconosciuto:
a) il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019; in tale caso, è riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, alle condizioni e con le modalità ivi previste;
b) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in tale caso, non è riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo;
c) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. (7) (14)
30-ter. Ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al comma 30-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e le disposizioni dei commi da 5 a 13 e 15 del presente articolo. (7)
30-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 30-bis e 30-ter, valutati in 529 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. (7)
(4) Comma soppresso dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106. In precedenza il presente comma era stato abrogato dall'art. 7, comma 1, D.L. 30 giugno 2021, n. 99, a sua volta abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 23 luglio 2021, n. 106, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto D.L. n. 99/2021.

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(6) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(7) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(8) Per la proroga del presente termine vedi l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 7 settembre 2021.

(9) Sulle modalità di fruizione degli aiuti di cui al presente articolo vedi l'art. 1, comma 13, lett. h-bis), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, come modificato dall'art. 5, comma 13, lett. a), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

(10) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(11) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provvedimento 2 luglio 2021 e il Provvedimento 13 ottobre 2021.

(12) Vedi, anche, il Provvedimento 2 luglio 2021.

(13) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provvedimento 4 settembre 2021 e il Provvedimento 29 novembre 2021.

(14) Per la definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto di cui al presente comma, vedi il Provvedimento 13 ottobre 2021.

(15) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 novembre 2021.

(16) Vedi, anche, il D.M. 12 novembre 2021.

Art. 1-bis. Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza da COVID-19 (17) (18)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Il comma 9 dell'articolo 6-bis e il comma 2 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono abrogati.
(17) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(18) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 1-ter. Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà (21) (19) (20)

In vigore dal 27 gennaio 2022
1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinato alle imprese operanti nel settore dell'HORECA e un importo pari a 10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019. (25)
2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono stanziati 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (24), una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione di cui al primo periodo deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021. (22)
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (23)
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
(19) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(20) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(21) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 2, lett. a), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.

(22) Comma inserito dall'art. 3, comma 2, lett. b), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.

(23) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, lett. c), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.

(24) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633».

(25) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 dicembre 2021.

Art. 1-quater. Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (26) (27)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. La dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sul Fondo di cui al primo periodo, una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto, entro l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite massimo di spesa, in favore degli enti non commerciali di cui al titolo II, capo III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(26) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(27) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 1-quinquies. Sostegno economico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (28) (29)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di assicurare, nel limite di spesa di cui al presente comma, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza un sostegno economico utile a garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Nel limite di spesa di cui al comma 1, è riconosciuto, a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e 2021 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un contributo straordinario in favore di ciascuna delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulla base dei seguenti parametri:
a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali;
b) costi per l'adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori;
c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali.
3. Il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome interessate è disposto, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il riparto tra le regioni e le province autonome interessate è effettuato in proporzione al numero di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza presenti nel relativo territorio. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi straordinari di cui al presente articolo. (30)
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(28) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(29) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(30) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 25 novembre 2021.

Art. 1-sexies. Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione (31) (32)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Il comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
"3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:
a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021".
(31) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(32) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 1-septies. Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (33) (37)

In vigore dal 27 gennaio 2022
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. (35) (41)
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni. (34)
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi. (36)
5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.
8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse. Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga. (38) (39) (40)
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(33) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(34) Comma così modificato dall'art. 16, comma 3-novies, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, e, successivamente, dall'art. 1, comma 398, lett. b), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(35) Comma così modificato dall'art. 1, comma 398, lett. a), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(36) Comma così modificato dall'art. 1, comma 398, lett. c), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(37) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(38) Comma così modificato dall'art. 29, comma 13, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.

(39) Per la rideterminazione della dotazione del fondo di cui al presente comma vedi l'art. 25, comma 1, D.L. 1 marzo 2022, n. 17.

(40) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 settembre 2021.

(41) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 11 novembre 2021.

Art. 2. Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (45) (46)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato "Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse", con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021. (42)
2. I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1, sulla base dei criteri individuati, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dell'articolo 1 del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni. (42) (44)
3. I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. (42)
4-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51 per cento dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi. (43)
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (43)
4-quater. L'efficacia delle disposizioni del comma 4-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (43)
(42) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(43) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(44) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 9 settembre 2021.

(45) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(46) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente articolo vedi l'art. 1, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.

Art. 2-bis. Incremento della dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (47) (48)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. La dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è integrata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(47) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(48) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 3. Incremento delle risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana (49) (52)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento di cui al primo periodo è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle quote determinate dalla tabella seguente, per essere erogato in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA QUOTA SPETTANTE
BOLZANO Euro 26.600.000
TRENTO Euro 20.900.000
VENETO Euro 10.068.310
LOMBARDIA Euro 9.776.882
VALLE D'AOSTA Euro 8.304.614
PIEMONTE Euro 7.633.285
ABRUZZO Euro 3.679.154
FRIULI VENEZIA GIULIA Euro 2.354.107
EMILIA-ROMAGNA Euro 2.308.240
MARCHE Euro 1.717.317
TOSCANA Euro 1.574.668
SICILIA Euro 1.266.773
BASILICATA Euro 1.051.550
UMBRIA Euro 949.254
CALABRIA Euro 690.868
CAMPANIA Euro 461.343
MOLISE Euro 254.017
LIGURIA Euro 218.587
LAZIO Euro 106.721
SARDEGNA Euro 62.725
PUGLIA Euro 21.585
TOTALE Euro 100.000.000
(50)
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
2-bis. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della loro destinazione ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, come definiti dalla Commissione europea, per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato. Le medesime risorse sono ripartite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (51)
2-ter. Per l'anno 2021, per far fronte alle esigenze connesse all'incidente della funivia del Mottarone, è assegnato un contributo di 0,5 milioni di euro ai comuni di Stresa e Omegna, proporzionato al numero degli esercizi presenti nella porzione del rispettivo territorio situata sulla sommità del Mottarone e finalizzato al ristoro delle attività alberghiere, di ristorazione e di bar, in possesso di licenza annuale non stagionale alla data del 25 maggio 2021. (51)
2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo, pari a 30,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (51)
(49) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(50) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(51) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(52) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 3-bis. Incremento del Fondo per il ristoro delle città portuali (53) (54)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(53) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(54) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 3-ter. Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026 (55) (56)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, sono individuati gli interventi per le infrastrutture sportive da finanziare, con l'indicazione del Codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e del relativo cronoprogramma. Il monitoraggio sull'attuazione degli interventi infrastrutturali è eseguito ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(55) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(56) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 4. Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (58) (59)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2021".
2. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.
2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Alle imprese di cui al presente comma il credito d'imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento. (57)
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo, pari a 81 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. (57)
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 1.910,6 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(57) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(58) Sulle modalità di fruizione degli aiuti di cui al presente articolo vedi l'art. 1, comma 13, lett. h-bis), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, come modificato dall'art. 5, comma 13, lett. a), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

(59) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 4-bis. Modifica dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (60) (61)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. L'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è sostituito dal seguente:
"Art. 6-novies (Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali). - 1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subìto una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.
2. Nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall'8 marzo 2020".
(60) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(61) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 4-ter. Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori (62) (63)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. (65)
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità relative al riparto del fondo di cui al presente comma. (64)
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(62) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(63) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(64) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 15 ottobre 2021.

(65) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 settembre 2021.

Art. 5. Proroga della riduzione degli oneri delle bollette elettriche (66) (68)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. La riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, prevista dall'articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, trova applicazione con le medesime modalità ivi previste anche per il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021. (67)
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(66) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(67) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(68) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 5-bis. Misure per il settore elettrico (69) (70) (71)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021:
a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, è destinata nella misura complessiva di 609 milioni di euro al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;
b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 591 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 551 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 77;
b) quanto a 429 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni. A tal fine le disponibilità in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, ai fini del trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
(69) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(70) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(71) Per misure analoghe a quelle previste dal presente articolo, per il quarto trimestre 2021, vedi l'art. 1, D.L. 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 novembre 2021, n. 171.

Art. 6. Agevolazioni Tari (72)

In vigore dal 26 maggio 2021
1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. (73)
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(72) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(73) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 giugno 2021.

Art. 6-bis. Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi (74) (75)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "con qualunque finalità" e ", comunque," sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(74) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(75) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 6-ter. Misure di sostegno per l'installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e per l'avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero (76) (77)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di assicurare il sostegno, nel limite di spesa di cui al presente articolo, delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da COVID-19, hanno continuato con difficoltà a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del fondo di cui al comma 1 nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020. (78)
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(76) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(77) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(78) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 31 dicembre 2021.

Art. 7. Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi (82)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 160 milioni di euro. (79)
2. All'articolo 182, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "per i beni e le attività culturali e per il" sono sostituite dalla seguente "del".
3. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, dopo la parola "ricettive," sono aggiunte le parole: "dalle agenzie di viaggi e tour operator".
4. Per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al presente comma, una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata in favore della città di Roma capitale della Repubblica. (79)
5. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole "per i due periodi di imposta successivi" sono sostituite dalle seguenti: "per i tre periodi di imposta successivi";
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "degli anni 2020 e 2021" sono aggiunte le seguenti: "e di 100 milioni di euro per il 2022".
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (80)
6-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 4 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sull'incremento di cui al primo periodo, un importo pari a 5 milioni di euro è destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni italiani che fanno parte della rete delle città creative dell'UNESCO. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 del presente decreto. (81)
6-ter. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a valere sul fondo di cui al secondo periodo, sono concessi contributi in favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati beneficiari del contributo di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 440 del 2 ottobre 2020, recante disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a guide turistiche e accompagnatori turistici. A tale fine il fondo di cui al citato articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. (81)
6-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021. (81)
6-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021. (81)
6-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (81)
(79) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(80) Comma così sostituito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(81) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(82) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 7-bis. Misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione (83) (85)

In vigore dal 21 dicembre 2021
1. Al comma 1 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "servizi" sono inserite le seguenti: "e di pacchetti turistici come definiti dall'articolo 34 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,".
2. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "imprese turistico-ricettive" sono inserite le seguenti: ", le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici".
3. Presso il Ministero del turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare al sostegno dei bed and breakfast a gestione familiare munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast a gestione familiare. I criteri di riparto del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. (84)
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 del presente decreto.
(83) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(84) Comma così modificato dall'art. 5-sexies, comma 1, lett. a) e b), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

(85) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 7-ter. Aree naturali protette (86) (87)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Sono consentiti interventi di recupero, di riconversione funzionale e di valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti, da rendere fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso.
2. Gli Enti parco si esprimono sugli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, anche avvalendosi del supporto tecnico qualificato dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, previa verifica della sostenibilità degli impatti ambientali degli interventi proposti, ferma restando l'acquisizione degli atti di assenso previsti dalla parte seconda e dalla parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
(86) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(87) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 8. Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica (91)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020," sono inserite le seguenti: "ed a quello in corso al 31 dicembre 2021,"; le parole "in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020," sono sostituite dalle seguenti: "di spettanza del beneficio"; le parole: "45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa" sono sostituite dalle seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa"; (88)
b) al comma 3, le parole: "in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "di maturazione";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Fermi restando i controlli effettuati ai sensi del comma 2, i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con il quale sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo."; (88)
d) al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;
2. Il Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. (89)
2-bis. Per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. (90)
2-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 2-bis sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (90)
2-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa di cui al citato comma 2-bis. (90)
2-quinquies. Le risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020. (90)
2-sexies. All'onere di cui al comma 2-bis del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (90)
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 170 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(88) Lettera così modificata dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(89) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(90) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(91) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 8-bis. Modifica all'articolo 33-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali (92) (93)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 33-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021".
(92) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(93) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 9. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini relativi all'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 (94) (99)

In vigore dal 10 settembre 2021
1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 145, comma 1, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto". (95)
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021". (96)
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 33,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (96)
1-quater. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, le parole: "svolte in regime di convenzione con il Dipartimento della protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV". (96)
1-quinquies. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è assegnato all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia un contributo di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. (97)
1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. (98)
1-septies. Al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "fino all'an-no di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2023";
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2021 i soggetti beneficiari dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui al secondo periodo hanno diritto al rimborso della prima rata dell'imposta relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021". (96)
1-octies. Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: "ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: "e nel limite massimo complessivo di 1,35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023". (96)
1-novies. Agli oneri derivanti dai commi 1-septies e 1-octies, pari a 1,55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (96)
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
3. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022».
4. All'articolo 160, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento, previa certificazione del Commissario straordinario relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato". (96)
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 379,9 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 20,1 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 1.114,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. (95)
(94) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(95) Comma così sostituito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(96) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(97) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 e, successivamente, così modificato dall'art. 7, comma 2, lett. a), D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.

(98) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 e, successivamente, così sostituito dall'art. 7, comma 2, lett. b), D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.

(99) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 9-bis. Differimento della TARI (100) (101)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021". Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(100) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(101) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 9-ter. Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (102) (103)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo.
(102) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(103) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 10. Misure di sostegno al settore sportivo (109)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche per le spese sostenute durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. (104)
3. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia di COVID-19, è istituito, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. (104) (110)
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3. (104)
5. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 190 milioni di euro per l'anno 2021. (104)
6. L'importo di cui al comma 5 costituisce limite di spesa ed è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati, ai fini dell'attuazione del comma 6, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto. (104) (108)
8. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità previste dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. A tali fini, è utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 che è incrementato con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo per la gestione del summenzionato comparto, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. (104)
9. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità di cui al comma 8, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è utilizzato, nei limiti della sua dotazione, il comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2021.
10. Le garanzie di cui al comma 8 sono rilasciate, a titolo gratuito, alle seguenti condizioni:
a) le garanzie sono rilasciate entro il 31 dicembre 2021, in favore di soggetti che non abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come documentato e attestato dal beneficiario;
b) la garanzia copre fino al:
1) 100 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 120 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario di euro 30 mila e, a decorrere dal 1° luglio 2021, fino al 90 per cento;
2) 90 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 72 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario superiore ad euro 30 mila e fino ad un massimo di 5 milioni di euro;
c) a decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla precedente lettera b), numero 2) sono concesse nella misura massima dell'80% e il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla precedente lettera b), numero 2), aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermo restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria."; (105)
d) la garanzia non può essere concessa a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
e) l'importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie di cui al presente comma non può superare, alternativamente:
1) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
2) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (105).
11. Gli impegni per il rilascio di garanzie assunti sulla base dell'incremento della dotazione del comparto di garanzia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 e del rifinanziamento per 30 milioni di euro operato dall'articolo 31, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non superano l'importo complessivo massimo di euro 225.000.000,00. I benefici accordati ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui i soggetti beneficiari di cui al comma 9 hanno beneficiato ai sensi della medesima sezione 3.1. (104)
12. L'efficacia delle misure di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
13. Sono a carico dell'Istituto per il credito sportivo gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui all'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
13-bis. Le risorse destinate alla società Sport e salute Spa ai sensi del comma 630 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, anche in considerazione dello svolgimento delle attività preparatorie dei Campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nell'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a interventi di riqualificazione degli impianti natatori situati all'interno del complesso del Parco del Foro italico e delle aree e manufatti a essi connessi. (106)
13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (106)
13-quater. Ai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022";
b) all'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1, alinea, le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023";
c) all'articolo 15-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023";
d) all'articolo 12-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023";
e) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2022";
f) all'articolo 43-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022". (106)
13-quinquies. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:
a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;
b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
c) la data dello statuto vigente;
d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
f) i dati dei tesserati.
3. Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori". (106)
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 409 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 369 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (107)
(104) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(105) Lettera così modificata dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(106) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(107) Comma così sostituito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(108) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 20 settembre 2021.

(109) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(110) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l'art. 9, comma 2, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.

Art. 10-bis. Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo (111) (112)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, e successive proroghe, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione del contributo stesso. (113)
2. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, in favore degli organizzatori di eventi del campionato del mondo MotoGP, limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'auto-rità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
3. A favore della società Sport e salute Spa è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il progetto "Sport nei parchi", promosso dalla medesima società, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(111) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(112) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(113) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 28 gennaio 2022.

Art. 10-ter. Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche (114) (115)

In vigore dal 1 marzo 2022
1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative". (116)
(114) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(115) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(116) Comma così modificato dall'art. 14, comma 4-quater, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

Art. 11. Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione (119)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. La dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021.
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma. Sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto di cui al presente comma le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. All'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: (117)
a) al comma 1, lettera d), primo periodo, la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "dieci" e dopo le parole "dalla legge 29 luglio 1981, n. 394," sono inserite le seguenti: "quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari," e dopo la parola "criteri" è inserita la seguente: "selettivi"; (118)
b) al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo la parola "concessi" sono inserite le seguenti: "tenuto conto delle risorse disponibili e";
c) al comma 1, lettera d), dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni";
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(117) Alinea così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(118) Lettera così modificata dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(119) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 11-bis. Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma "cashback" e credito d'imposta POS (120) (124)

In vigore dal 1 marzo 2022
1. Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, è sospeso per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto.
2. L'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica per i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), del medesimo regolamento.
3. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte della Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 5";
b) all'articolo 10:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale di cui all'articolo 7, l'aderente può presentare reclamo entro centoventi giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Per quanto concerne i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), l'aderente può presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati del rimborso cashback e del rimborso speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo al termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), e rispettivamente entro il 29 agosto 2021 ed entro il 29 agosto 2022";
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La Consap S.p.A. decide sul reclamo dell'aderente, sulla base del quadro normativo e regolamentare che disciplina il programma, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per presentare il reclamo ai sensi del comma 2";
c) all'articolo 11:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'attribuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei limiti dell'importo di euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per il periodo di cui alla lettera c) del medesimo comma. Qualora le predette risorse finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto";
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 8 avviene nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c). Qualora le predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto".
4. Le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso cashback nel periodo sperimentale previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono erogate nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2021.
5. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con le società PagoPA S.p.a. e Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono modificate per tenere conto della sospensione di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro, destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo. (121)
7. Sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, incompatibili con le disposizioni del presente articolo.
8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75 milioni di euro per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse rivenienti dal comma 1.
9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua rilevazioni periodiche relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia.
10. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo".
11. Al capo I del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:
"Art. 22-bis (Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici). - 1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d'imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:
a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure:
a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura".
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
13. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area III del comparto funzioni centrali. (125)
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13 del presente articolo, pari a 388.412 euro per l'anno 2021 e a 2.330.469 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di dieci unità di personale dal 2021. Una quota parte, non inferiore a otto unità di personale, è riservata alle sezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. Per i medesimi anni di cui al primo periodo del presente comma, in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2003, presso la struttura ivi prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 547.279 euro per l'anno 2021 e di 1.094.558 euro a decorrere dall'anno 2022. (122) (126)
16. La dotazione finanziaria destinata all'indennità prevista dall'articolo 7, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, anche per le esigenze di cui al comma 15, secondo periodo, del presente articolo, è incrementata di 250.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro dall'anno 2022. (123)
17. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15 e 16, pari a 797.279 euro per l'anno 2021 e a 1.594.558 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
18. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", asseverate dai relativi organi di controllo".
(120) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(121) Per la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 256, L. 30 dicembre 2021, n. 234.

(122) Comma così modificato dall'art. 1, comma 65, lett. a), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022; a norma dell'art. 1, comma 66, della medesima Legge n. 234/2021 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del terzo periodo del presente comma nel testo vigente prima del 1° gennaio 2022.

(123) Comma così modificato dall'art. 1, comma 65, lett. b), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(124) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(125) Comma così modificato dall'art. 1, comma 12-ter, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

(126) Vedi, anche, l'art. 1, comma 64, L. 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 11-ter. Semplificazione e rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini" (127) (128)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 2, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.
2. Per le necessità derivanti dal comma 1 e al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 425 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(127) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(128) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 11-quater. Disposizioni in materia di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. (129) (133)

In vigore dal 10 novembre 2021
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole: "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2021".
2. Nelle more della decisione della Commissione europea prevista dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché della conseguente modifica del programma in corso di esecuzione di cui al comma 4 del presente articolo, l'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria sono autorizzate alla prosecuzione dell'attività di impresa, compresa la vendita di biglietti, che si intende utilmente perseguita anche ai fini di cui all'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
3. A seguito della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e in conformità al piano industriale valutato dalla Commissione stessa, l'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante trattativa privata, al trasferimento, alla società di cui al citato articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, dirette, anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, al trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della Commissione europea.
4. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria è immediatamente adeguato dai commissari straordinari alla decisione della Commissione europea di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020; i commissari straordinari possono procedere all'adozione, per ciascun compendio di beni oggetto di cessione, anche di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di essi, perimetrati in coerenza con la decisione della Commissione europea. Il programma predisposto e adottato dai commissari straordinari in conformità al piano industriale di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, e alla decisione della Commissione europea si intende ad ogni effetto autorizzato. E' parimenti autorizzata la cessione diretta alla società di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 di compendi aziendali del ramo aviation individuati dall'offerta vincolante formulata dalla società in conformità alla decisione della Commissione europea. A seguito della cessione totale o parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot aeroportuali non trasferiti all'acquirente sono restituiti al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti individuato ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993. È altresì autorizzata l'autonoma cessione, anche antecedentemente alla modifica del programma, del marchio «Alitalia», da effettuarsi nei confronti di titolari di licenze di esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di operatore aereo, individuati tramite procedura di gara che, nel rispetto delle diposizioni europee, anche in materia antitrust, garantisca la concorrenzialità delle offerte e la valorizzazione del marchio. La stima del valore dei complessi oggetto della cessione può essere effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato dall'organo commissariale, previo parere del comitato di sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta. A seguito della decisione della Commissione europea il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive l'aumento di capitale della società di cui al citato articolo 79, comma 4-bis. (130)
5. Il programma di cui al comma 4 del presente articolo può essere autorizzato, in quanto coerente con il piano di cui al comma 3, a prescindere dalle verifiche di affidabilità del piano industriale previste dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che potranno non essere effettuate dall'amministrazione straordinaria in quanto assorbite dalla positiva valutazione da parte della Commissione europea del piano medesimo.
6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i Commissari straordinari dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria possono procedere, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al pagamento degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa di ciascuno dei rami del compendio aziendale nonché di tutti i costi di funzionamento della procedura che potranno essere antergati ad ogni altro credito.
7. I Commissari straordinari dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, ferma restando la disciplina in tema di rapporti di lavoro, sono autorizzati a sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano oggetto di trasferimento nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che non risultino più funzionali alla procedura.
8. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue con finalità li-quidatoria, i cui proventi sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato.
9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio, nonché di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei complessi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo è erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed è quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio. Il Ministero dello sviluppo economico provvede al trasferimento all'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta dei commissari che dia conto dei presupposti di cui al presente comma. I commissari provvedono mensilmente alla trasmissione al Ministero di un rendiconto delle somme erogate ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. (131) (134)
9-bis. Anche ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali e del reintegro dei servizi esternalizzati, quali la gestione aeroportuale dei servizi di assistenza a terra e di manutenzione, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sull'attuazione del piano industriale e sul programma di investimenti della società di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sullo stato delle relazioni industriali e sugli aumenti di capitale deliberati. In sede di prima applicazione il Ministro riferisce entro il 31 marzo 2022. (132)
(129) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(130) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 2, lett. a), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

(131) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 2, lett. b), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

(132) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 2, lett. b-bis), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

(133) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(134) Vedi, anche, l'art. 44, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

Art. 11-quinquies. Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (135) (136)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Fermi restando i requisiti, i criteri e le condizioni previsti dall'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia è autorizzata a effettuare entro il 31 dicembre 2021 la sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al comma 18 del predetto articolo 26, limitatamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2021.
2. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e il versamento del relativo apporto sono effettuati entro i limiti della dotazione del Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(135) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(136) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 11-sexies. Modifiche al comma 200 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di contrasto della deindustrializzazione (137) (138)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al primo periodo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "e impoverimento del tessuto produttivo e industriale" sono soppresse;
b) le parole: "da destinare ai comuni dei" sono sostituite dalle seguenti: "da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei".
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.
(137) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(138) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 11-septies. Misure per il sostegno al settore pirotecnico (139) (140)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di promuovere la fruizione di spettacoli pirotecnici da parte di privati, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per gli spettacoli pirotecnici, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, nel limite della dotazione del Fondo di cui al primo periodo, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(139) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(140) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Titolo II

Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese

Art. 11-octies. Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (141) (142)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 120-quaterdecies è inserito il seguente:
"Art. 120-quaterdecies.1 (Rimborso anticipato). - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto";
b) il comma 1 dell'articolo 120-noviesdecies è sostituito dal seguente:
"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter e 120-quater";
c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:
"Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.
4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:
a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro".
2. L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
(141) Articolo premesso dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(142) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 12. Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento (146)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti, sono applicate le seguenti misure: (143)
a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;
b) i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;
d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore all'80 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti; (144)
f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;
g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;
h) la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati complessivamente 1.000 milioni di euro. Allo scopo la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77. (145)
(143) Alinea così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(144) Lettera così modificata dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(145) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(146) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 12-bis. Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione in capo alle società di gestione del risparmio per il completamento della raccolta del patrimonio dei Fondi di investimento alternativi italiani riservati (147) (148)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 71, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "fino ad ulteriori tre mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
(147) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(148) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 13. Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese (152)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-bis le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
b) all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo le parole "non superiore a 6 anni" sono aggiunte le seguenti "ovvero al maggior termine di durata previsto dalla lettera a-bis)";
c) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
"a-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto è innalzata a 10 anni. Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni ai sensi della presente lettera a-bis). Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.";
d) all'articolo 1, comma 14-ter, le parole "trenta per cento" sono sostituite dalle parole "quindici per cento". Tale previsione si applica anche alle operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto; (149)
e) all'articolo 1-bis.1, le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2021" e, al secondo periodo, le parole "lettera l)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere i) e l)";
f) all'articolo 13, comma 1, lettera c), al primo periodo, dopo le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono aggiunte le seguenti: "ovvero del maggior termine di durata previsto dalla lettera c-bis). A decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono concesse nella misura massima dell'80 per cento."; (149)
g) all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
"c-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie di cui alla lettera c) garantibili dal Fondo è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione europea.".
h) all'articolo 13, comma 1, lettera m) dopo le parole "con copertura al 100 per cento" sono aggiunte le seguenti: "e, a decorrere dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 per cento," e dopo le parole "con durata analoga al finanziamento" è inserito il seguente periodo: "A decorrere dal 1 ° luglio 2021, per i finanziamenti con copertura al 90 per cento, può essere applicato un tasso di interesse diverso da quello previsto dal periodo precedente"; (149)
i) all'articolo 13, comma 12-bis, le parole "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021".
2. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". (150)
3. All'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499" sono sostituite dalle seguenti "imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese".
4. All'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al primo periodo, dopo le parole "per finanziamenti sotto qualsiasi forma" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusi portafogli di finanziamenti,". (150)
5. Per le finalità di cui ai commi 1, lettere da f) a i), e 2, la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di euro 1.860.202.000 per l'anno 2021. (150)
6. Sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. (150)
7. All'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole "La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis" sono sostituite dalle seguenti: "La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni". (150)
7-bis. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso. (151)
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.940,202 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. (150)
(149) Lettera così modificata dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(150) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(151) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(152) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 13-bis. Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di sostegno alla liquidità delle imprese (153) (154)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto" sono inserite le seguenti: "e la durata effettiva delle garanzie medesime".
(153) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(154) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 14. Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative (155) (158)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui agli articoli 29 e 29-bis del decreto legge n. 179 del 2012. (156)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle plusvalenze, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto legge n. 3 del 2015. (156)
3. Non sono soggette a imposizione le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del medesimo testo unico, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, o in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.
4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2021";
b) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2021". (157)
5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 7,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,8 milioni di euro per l'anno 2023, 9,5 milioni di euro per l'anno 2024, 29,6 milioni di euro per l'anno 2025, 43,9 milioni di euro per l'anno 2026, 29,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(155) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(156) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(157) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(158) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 14-bis. Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 2021 (159) (160)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di sostenere la filiera italiana dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione, al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021" sono inserite le seguenti: "fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021,".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 2.363.750 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(159) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(160) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 15. Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese (162)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.
2. Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro 2 milioni ed euro 8 milioni.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali. (161)
4. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro 100 milioni per l'anno 2021 e 100 milioni per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(161) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(162) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 16. Proroga moratoria per le PMI (164)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Previa comunicazione delle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021 secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.
2. La presente disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3-bis. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:
"5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019". (163)
(163) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(164) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 17. Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato (167)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 27 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Gli interventi del Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", come definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati entro il 31 dicembre 2021.". (165)
2. All'articolo 27, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "possono esserlo", sono inserite le seguenti ", in alternativa all'apporto di liquidità,".
2-bis. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "sono investiti" sono inserite le seguenti: ", a cura della società Poste italiane Spa,";
b) le parole: "a cura di Poste Italiane Spa" sono soppresse;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, nel limite del 30 per cento di tale ultima quota, in crediti d'imposta, cedibili ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero in altri crediti d'imposta cedibili ai sensi della normativa vigente". (166)
(165) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(166) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(167) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 18. Recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali (168) (171)

In vigore dal 1 marzo 2022
1. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese" sono soppresse;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.";
c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a)."; (169)
d) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.";
e) al comma 8, le parole "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 2, 3, 3-bis e 5";
f) dopo il comma 10, è inserito il seguente comma: "10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.";
g) al comma 12, le parole "ai fini del comma 2" sono sostituite dalle seguenti "ai fini del comma 3-bis, lettera b)," (169).
2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-bis, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1, si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso. (170)
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 340 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(168) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(169) Lettera così modificata dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(170) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 e, successivamente, dall'art. 3-bis, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

(171) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 18-bis. Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (172) (173)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte I, numero 4), e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, negli animali vivi destinati all'alimentazione umana sono compresi anche gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(172) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(173) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 19. Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021 (175)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021";
b) al comma 1, dopo le parole "2 miliardi di euro" sono aggiunte le seguenti parole "per ciascuno degli anni 2020 e 2021".
2. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 2 corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma 2, può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate da effettuarsi ai sensi del comma 7, secondo le modalità stabilite al comma 6, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.
4. Nel caso di applicazione del comma 3, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta ai sensi del comma 3, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio. (174)
5. Nel caso di mancata applicazione del comma 3, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio. (174)
6. Il credito d'imposta di cui al comma 3 non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di cui al comma 3 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito. (174) (176)
8. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole "e deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021," sono sostituite dalle seguenti: "qualora il progetto sia stato approvato dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l'operazione sia stata deliberata dall'organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021,". (174)
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.881,2 milioni di euro per l'anno 2021, 5,28 milioni di euro per l'anno 2022, 106,64 milioni di euro per l'anno 2023, 2,02 milioni di euro per l'anno 2024, 1,57 milioni di euro per l'anno 2025, 1,13 milioni di euro per l'anno 2026, 0,75 milioni di euro per l'anno 2027, 0,43 milioni di euro per l'anno 2028, 0,40 milioni di euro per l'anno 2029, 0,29 milioni di euro per l'anno 2030, 40,58 milioni di euro per l'anno 2031, 0,24 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,25 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 77. (174)
(174) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(175) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(176) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provvedimento 17 settembre 2021.

Art. 19-bis. Proroga degli incentivi per le società benefit (177) (178)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Tra i costi di costituzione o trasformazione di cui al comma 1 sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. L'importo massimo utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente".
(177) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(178) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 20. Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi (180)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1059, è aggiunto il seguente:
"1059-bis. Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiore a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.". (179)
2. All'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "a 3.976,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.629,05 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.370,18 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.082,07 milioni" sono sostituite dalle seguenti: ", a 5.280,90 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.012,95 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.699,68 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.063,97 milioni".
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1.304,80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(179) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(180) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 21. Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (182)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. La dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", di cui all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento è attribuito alla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
2. Al fine di garantire l'immediata operatività del Fondo di cui al comma 1, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. un addendum alla convenzione sottoscritta, ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e trasferisce l'importo attribuito alla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" al corrispondente conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi del medesimo articolo 115 del decreto legge n. 34 del 2020. Per le finalità di cui alla predetta Sezione, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a effettuare operazioni di prelievo e versamento sul conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. Nell'addendum alla convenzione sono definiti, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. L'addendum alla convenzione è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (181)
3. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito del protrarsi della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali è subordinata al relativo riconoscimento.
4. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 3 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti iscrivono nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile.
5. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 3 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 3, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. (181)
6. L'anticipazione è concessa entro il 23 luglio 2021 a valere sulla Sezione di cui al comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili.
7. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto, con un minimo pari a zero, e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.
8. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. (181)
9. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 3 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell'anticipazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al primo periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 5, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 8.
10. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 3, gli enti utilizzano eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
11. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui al comma 1, non richieste alla data del 31 dicembre 2021.
12. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2021 cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(181) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(182) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 22. Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021 (183)

In vigore dal 26 maggio 2021
1. Per l'anno 2021, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.607,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(183) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 23. Capitalizzazione società controllate dallo Stato (185)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 79, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 66 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "nell'anno 2020" sono soppresse. (184)
(184) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(185) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 23-bis. Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di morte del socio delle banche popolari (186) (187)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al titolo II, capo V, sezione I, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
"Art. 32-bis (Morte del socio). - 1. In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.
2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2.
3. Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.
Art. 32-ter (Criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte nel caso previsto dall'articolo 32-bis, comma 3, o esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo e quarto comma, del codice civile. Nel caso in cui le azioni siano quotate in mercati regolamentati si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile".
2. All'articolo 150-bis, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma," sono inserite le seguenti: "2534, 2535, secondo comma, primo periodo,".
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche popolari adeguano i propri statuti sociali alle disposizioni degli articoli 32-bis e 32-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo. Anche in deroga a quanto previsto da altre disposizioni normative o dagli statuti sociali delle banche popolari, non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettere f) e g), e secondo comma, lettera b), del codice civile.
(186) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(187) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 23-ter. Introduzione dell'articolo 150-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di partecipazione azionaria a banche popolari (188) (189)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Dopo l'articolo 150-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:
"Art. 150-quater (Disposizioni in materia di partecipazione a banche popolari). - 1. Le banche popolari possono emettere le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo, previa modifica dello statuto sociale.
2. I soci finanziatori possono detenere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 30, comma 2. Lo statuto stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci finanziatori e il numero dei voti a loro spettanti, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 30, comma 1, e ne assicura la computabilità come capitale di qualità primaria. L'emissione deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
3. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche popolari emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.
4. Le banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale o che siano sottoposte ad amministrazione straordinaria possono emettere le azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile. Non si applicano gli articoli 2542, terzo comma e quarto comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, e 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile.".
(188) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(189) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 24. Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese e misure per la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri (191)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Il Fondo di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021. (190)
2. Al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, nelle more delle valutazioni della Commissione europea sul piano di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è concesso, per l'anno 2021, ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un finanziamento a titolo oneroso non superiore a 100 milioni di euro e della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la continuità operativa e gestionale. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso, anche mediante anticipazioni di tesoreria, con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito alla scadenza, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura. (190)
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(190) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(191) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 25. Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali (194)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: (192)
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in scadenza nel 2020 e nel 2021, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2022 e dal 31 dicembre 2023.". (193)
b) al comma 2, le parole «e di diritti di regia» sono soppresse;
c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale, nelle more della definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31 dicembre 2019, in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, può procedersi all'erogazione delle quote relative ai finanziamenti già oggetto di liquidazione.».
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(192) Alinea così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(193) Lettera così modificata dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(194) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 25-bis. Misure di sostegno del settore aeroportuale (195) (196)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unità. A tale fine, i gestori degli scali aeroportuali di cui al primo periodo comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ente nazionale per l'aviazione civile i dati relativi al numero di passeggeri partiti in ciascun mese entro il giorno 25 del mese successivo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 5,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(195) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(196) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Titolo III

Misure per la tutela della salute

Art. 26. Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse (204)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Per le finalità del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono ricorrere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021:
a) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione, agli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; (197)
b) per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, agli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (197).
Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, opera soltanto con riferimento alle prestazioni aggiuntive svolte in applicazione del predetto articolo 29 e della presente disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021. (198) (203)
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, fermo restando il prioritario ricorso alle modalità organizzative di cui al comma 1, possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020. A tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevedendo, ove ritenuto, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l'utilizzo delle relative risorse. Le strutture private accreditate eventualmente interessate dal periodo precedente rendicontano alle rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta deroga. (199) (203)
3. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 6-bis le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le risorse non impiegate nell'anno 2020, previste dall'articolo 29, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché quota parte delle economie di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, qualora tali economie non siano utilizzate per le finalità indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, secondo le modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d'attesa opportunamente aggiornati e dando priorità agli utilizzi secondo le modalità organizzative di cui al comma 1 e solo in via residuale alle modalità individuate ai sensi del comma 2. Il Ministero della salute monitora le attività effettuate dalle regioni e province autonome a valere sui finanziamenti di cui al presente comma. (199)
3-bis. Relativamente alle prestazioni di genetica medica, clinica e di laboratorio, considerati la rilevanza delle indagini diagnostiche e l'ampio bacino di utenza necessario per garantire un idoneo numero di prestazioni da parte degli operatori accreditati, è possibile ricorrere a forme di collegamenti in rete anche tra strutture che operano in regioni confinanti. Al fine di garantire l'erogazione di un livello adeguato di prestazioni di cui al periodo precedente, in particolare a favore di pazienti fragili, e al fine di contrastare le malattie genetiche, le regioni promuovono la possibilità di effettuare prelievi domiciliari da parte delle strutture di laboratorio accreditate per le medesime prestazioni, con oneri a carico dell'assistito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (200)
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 luglio 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2020 ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La relazione fornisce altresì evidenza della coerenza tra le prestazioni assistenziali erogate e le rilevazioni del centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Entro quindici giorni dalla ricezione della relazione, il Ministero della salute verifica la completezza delle informazioni ivi contenute. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti-legge n. 18 del 2020, n. 34 del 2020 e n. 104 del 2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai medesimi decreti, prescindendo dagli importi stabiliti dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento, e degli interventi effettuati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, diversi da quelli previsti nei citati decreti, concernenti l'effettuazione dei tamponi alla popolazione, l'acquisizione di beni e servizi, il ricorso a contratti di somministrazione di personale e la realizzazione di investimenti finanziati da contributi in conto esercizio. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali nell'anno 2021 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. (201)
5. Per l'anno 2021, i termini del 15 giugno e del 15 luglio, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono differiti, rispettivamente, al 10 agosto e al 20 settembre e i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati:
a) i bilanci di esercizio per l'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 settembre 2021;
b) il bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale per l'anno 2020 è approvato dalla giunta regionale entro il 15 ottobre 2021. (201)
6. Alla copertura degli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 477,75 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
6-bis. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche gli stabilimenti termali concorrono a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2. A tale fine sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, per l'anno 2021 e per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-CoV-2. (202)
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Conseguentemente il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. (202)
6-quater. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. (202)
6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (202)
(197) Lettera così modificata dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(198) Capoverso così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(199) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(200) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(201) Comma così sostituito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(202) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(203) Per la proroga delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 1, comma 276, L. 30 dicembre 2021, n. 234.

(204) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 27. Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID (206)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di garantire la presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale delle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato, mediante un programma di monitoraggio dedicato tale da assicurare un'attività clinico-diagnostica assistenziale modulata in base alla severità della sintomatologia presentata, anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della malattia, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, incluse nella tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, senza compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito, per un periodo di anni due, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 è garantita nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con la frequenza massima stabilita nella tabella A, variabile in funzione dell'evoluzione o dell'indicazione clinica, ai soli dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i programmi di monitoraggio previsti dal comma 1, per la presa in carico di pazienti COVID-19 di cui al comma 2, garantendo le prestazioni e le indicazioni riportate nella tabella A.
4. In considerazione dell'esigenza di comprensione, analisi e studio degli esiti della malattia COVID-19, particolarmente rilevanti per gli effetti in termini di coordinamento delle risposte del Servizio sanitario nazionale, al termine del programma di monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero della salute effettua studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 28.802.000, per l'anno 2022 di euro 24.993.000 e per l'anno 2023 di euro 4.441.000. A tal fine è conseguentemente incrementato, per gli anni 2021, 2022 e 2023, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, in proporzione al numero di prestazioni da erogare ai pazienti dimessi e risultati guariti dal COVID-19 come risulta dai dati dell'Istituto superiore di sanità alla data del 9 maggio 2021. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella B che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma per ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77. (205)
(205) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(206) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 28. Iniziative internazionali per il finanziamento dei "beni pubblici globali" in materia di salute e clima (207)

In vigore dal 26 maggio 2021
1. Al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e al contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell'Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali;
b) a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015, nell'ambito delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(207) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 29. Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale (210) (211)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, attivati mediante l'approvazione dei piani previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e inseriscono tra le strutture qualificate gli istituti di ricerca con comprovata esperienza in materia di sequenziamento di nuova generazione (NGS). Per gli anni 2021 e 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con provvedimento della regione o della provincia autonoma, nei limiti dell'importo di cui al comma 2. (208)
2. Ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è assegnato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 novembre 1996, n. 662, l'importo di 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022, al cui riparto si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (209) (212)
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Comitato permanente per l'erogazione dei Livelli di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, il cronoprogramma di cui al comma 1 ai fini degli adempimenti di competenza in materia di accesso alla quota premiale ai sensi dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'erogazione delle risorse di cui al comma 2 è subordinata all'approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato di cui al primo periodo e alla relativa positiva attuazione. (209)
(208) Comma così sostituito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(209) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(210) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo vedi l'art. 16, comma 8-octies, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

(211) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(212) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 dicembre 2021.

Art. 30. Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico (215)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di sostenere lo sviluppo della Sanità militare, anche attraverso la sua piena integrazione nella rete di telemedicina nazionale, nonché di potenziare la capacità di intervento sul territorio a sostegno del Sistema sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di 63.249.247 euro per l'anno 2021.
1-bis. Al fine di procedere alla dematerializzazione e alla digitalizzazione degli archivi della Sanità militare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021. (213)
1-ter. Al fine di procedere alla dematerializzazione degli archivi e alla digitalizzazione dei processi di lavoro del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021. (213)
1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (213)
2. Al fine di conseguire l'autonomia produttiva di anticorpi nazionali per il contrasto al Coronavirus, di selezionati vaccini e di specifici antidoti per il bioterrorismo, è autorizzata la spesa di 16.500.000 euro per l'anno 2021 per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all'interno dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per le esigenze della sanità militare e della sanità pubblica.
3. Per l'approvvigionamento di mezzi, dispositivi medici e presidi igienico-sanitari e per incrementare le capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura necessarie al fine di affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, al Servizio sanitario della Guardia di finanza è altresì assegnata la somma di euro 2.000.000 per l'anno 2021.
4. A decorrere dal 1° maggio 2021 e fino al 31 luglio 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.502.918. (214)
5. Per il medesimo periodo di cui al comma 4, al fine di consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del compenso forfetario di impiego e dell'indennità di missione al personale militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini dall'hub di Pratica di Mare verso le varie Regioni e, qualora necessario, verso i diversi punti vaccinali, nonché a consentire l'impiego di team vaccinali mobili per contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.122.835.
6. I compensi accessori di cui ai commi 4 e 5 possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
7. All'articolo 2197-ter.1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Per i posti eventualmente non coperti con il concorso di cui al comma 1, nell'anno 2021 può essere bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalità di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 2207".
7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto, per l'anno 2021 è autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma fino al 31 dicembre 2021, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, nella misura complessiva dei posti non coperti con le procedure di arruolamento previste dall'articolo 19-undecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, pari a:
a) 16 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente;
b) 7 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo. (213)
7-ter. Agli arruolamenti di cui al comma 7-bis, ripartiti per Forza armata con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, si applicano le disposizioni dell'articolo 19-undecies, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. (213)
7-quater. In relazione alla specificità del ruolo prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e ai peculiari compiti svolti dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro annui, destinata al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021. (213)
7-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 7-quater:
a) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 996 è sostituito dal seguente:
"996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dall'anno 2021, è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti economici accessori";
b) all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo";
2) al comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo". (213)
7-sexies. In considerazione dei maggiori compiti e funzioni svolti in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, di monitoraggio dell'andamento della spesa pubblica e del debito pubblico, compresi i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID19, le risorse dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. (213)
7-septies. Agli oneri derivanti dal comma 7-quater, pari a 77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, 43 milioni di euro per l'anno 2030 e 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
d) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 3.038.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021;
2) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.838.400 euro per l'anno 2021, 3.861.200 euro per l'anno 2022 e 1.838.400 euro annui a decorrere dall'anno 2023;
3) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 6.568.800 euro per l'anno 2021, 4.546.000 euro per l'anno 2022 e 6.568.800 euro annui a decorrere dall'anno 2023;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 12.554.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021. (213)
8. All'articolo 19 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
"5-bis. I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonché con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere attività di medicina generale, subordinatamente all' espletamento delle procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale- del 23 marzo 2005, e successive modificazioni, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.".
9. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 89.375.000 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(213) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(214) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(215) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 30-bis. Modifica all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di agevolazioni all'Agenzia industrie difesa (216) (217)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
"13-bis. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e per l'iscrizione al registro nazionale, l'Agenzia industrie difesa è esentata dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'Agenzia industrie difesa assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e con altri soggetti privati negli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti".
(216) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(217) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 31. Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci (221)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci nuovi, inclusi i vaccini, spetta un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. (218)
2. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, come indicati dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni di cui al paragrafo 3, lettera c), del medesimo articolo 25. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
3. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996. (218)
4. Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.
6. La fondazione di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, assume la denominazione di "Enea Tech e Biomedical"; conseguentemente, ogni richiamo alla Enea Tech contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Enea Tech e Biomedical. (219)
7. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: "ricerca applicata," sono inserite le seguenti: "compresi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione,";
2) e parole: "con particolare riferimento alle start-up" sono sostituite dalle seguenti: "anche con riferimento alle start-up";
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota parte di almeno 250 milioni di euro è destinata ai settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep tech";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 possono essere assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del settore biomedicale di cui al medesimo comma. A tale fine, il Ministero dello sviluppo economico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 400 milioni di euro e comunque nel limite delle risorse disponibili, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della Fondazione di cui al comma 5";
c) al comma 2:
1) dopo le parole: "pubblici e privati" sono inserite le seguenti: ", anche attraverso strumenti di partecipazione,";
2) le parole: "di progetti di innovazione e spin-off" sono sostituite dalle seguenti: "delle iniziative di cui al comma 1";
d) al comma 4, le parole: "previa stipula" sono sostituite dalle seguenti: "anche tramite stipulazione";
e) al comma 5:
1) i periodi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "Per le medesime finalità di cui al presente articolo, compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonché di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, l'ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata 'Fondazione Enea Tech e Biomedical', sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici. Lo statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical è adottato, sentita l'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Lo statuto può prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tramite apposita convenzione il Ministero dello sviluppo economico può procedere al trasferimento alla Fondazione delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis";
f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea Tech e Biomedical:
a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;
b) il Consiglio direttivo, al cui interno può essere nominato un consigliere delegato, con funzioni di direttore, per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a), e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta del Ministro della salute e uno nominato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra soggetti dotati di requisiti di onorabilità e indipendenza nonché di specifica competenza professionale in campo economico, medico-scientifico e ingegneristico;
c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti.
6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi di cui al comma 6-bis si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter";
g) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione FS Italiane è concesso un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021". (219)
7-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla lettera g) del comma 7, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. (220)
8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono adottati i conseguenti adeguamenti dello statuto della fondazione Enea Tech. (218)
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 valutati in 19,3 milioni di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno 2023, 68,3 milioni di euro per l'anno 2024, 76,8 milioni di euro per l'anno 2025, 83,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 55,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 27,7 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(218) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(219) Comma così sostituito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(220) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(221) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 31-bis. Credito d'imposta per la ricerca biomedica (222) (223)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(222) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(223) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 31-ter. Riduzione dell'aliquota dell'IVA su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell'ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da fondi europei (224) (225)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. In considerazione degli effetti connessi alla emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai reagenti e alle apparecchiature diagnostiche destinati a essere utilizzati per progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza fini di lucro è ridotta al 5 per cento.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 24,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(224) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(225) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 31-quater. Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in materia di finanziamento dei crediti all'esportazione (226) (227)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 3:
1) sono premesse le seguenti parole: "La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e";
2) le parole: ", le modalità e i tempi" sono sostituite dalle seguenti: "e le modalità";
b) all'articolo 15, comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: "operatori nazionali" sono inserite le seguenti: "e le loro società controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana," e le parole da: "da intermediari" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "da operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane";
2) alla lettera b), le parole da: "e gli intermediari" fino a: "n. 385," sono sostituite dalle seguenti: "gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane," e dopo la parola: "nazionali" sono inserite le seguenti: "o alle loro società controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana";
c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Piano strategico annuale e piano previsionale dei fabbisogni finanziari). - 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il piano strategico annuale e il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'anno successivo, previamente approvati dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il piano strategico di cui al comma 1 è redatto considerando le aree geografiche e i macro-settori di interesse prioritario e indica la misura massima del contributo agli interessi, tenuto conto delle risorse disponibili, sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis.
3. L'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per le finalità di cui all'articolo 14 del presente decreto, è stabilito annualmente con la legge di bilancio.
(226) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(227) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 32. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (230)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. (228) (229)
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. (231)
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(228) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(229) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'art. 16, comma 11-bis, lett. d), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

(230) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(231) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provvedimento 15 luglio 2021.

Art. 32-bis. Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio (232) (233)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate alla vendita di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonché di guanti chirurgici e no, di occhiali protettivi, visiere e protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso e di ogni altro dispositivo di protezione individuale destinato alle medesime finalità protettive. Al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi di cui al presente comma, le rivendite di generi di monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni del fabbricante in relazione alla destinazione d'uso degli stessi.
(232) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(233) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 33. Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi (240)

In vigore dal 1 gennaio 2022
1. Nelle more di un intervento organico strutturale a regime, al fine di potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e di garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 8 milioni di euro, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2022, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali. (234)
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021; per l'anno 2022, alla spesa di 8 milioni di euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è riportata nella tabella C allegata al presente decreto. (236)
3. Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti, conseguenti alla pandemia da COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2022, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 5. (237)
4. Gli psicologi di cui al comma 3 svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore, nell'ambito dei servizi territoriali e agli stessi è riconosciuto un compenso lordo orario di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa complessiva annua di 19.932.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 19.932.000 euro per l'anno 2021; per l'anno 2022, alla spesa di 19.932.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento pari a 19.932.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è riportata nella tabella D allegata al presente decreto. (238)
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,932 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
6-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 destinato a promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare. (239)
6-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. (235) (241)
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (235)
(234) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 e, successivamente, dall'art. 1, comma 290, lett. a), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(235) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(236) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 290, lett. b), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(237) Comma così modificato dall'art. 1, comma 290, lett. c), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(238) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 290, lett. d), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(239) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 290, lett. e), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(240) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(241) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 novembre 2021.

Art. 33-bis. Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini e degli altri Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico per il ristoro dei costi sostenuti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (242) (243)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce limite massimo di spesa, i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché quelli derivanti dal conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità nell'anno 2020, all'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini è attribuito un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce limite massimo di spesa, i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza da COVID-19, nonché quelli derivanti dal conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità, a favore degli Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico è attribuito un contributo pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(242) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(243) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 34. Altre disposizioni urgenti in materia di salute (252)

In vigore dal 31 dicembre 2021
1. Per l'anno 2021, è autorizzata la spesa di 1.650 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, previa motivata richiesta avanzata dal medesimo Commissario al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Dipartimento della Protezione civile. Le predette risorse finanziarie sono trasferite al Commissario previa presentazione, da parte del medesimo, di rendiconto amministrativo relativo alla gestione successiva al 1° marzo 2021. (245) (244)
2. Ai fini di una migliore allocazione delle risorse confluite a legislazione vigente sulla contabilità speciale di cui al comma 1 ed in relazione alle necessità di spesa connesse all'emergenza pandemica, su richiesta del commissario straordinario, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro della Salute, le predette risorse possono essere rimodulate tra le finalità di cui all'articolo 122, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Il commissario straordinario presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere il rendiconto attestante l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1, decorsi sei mesi dalla data del loro trasferimento sulla contabilità speciale ad esso intestata. Successivamente, la rendicontazione è effettuata ogni quattro mesi. (246)
4. Per l'attuazione della Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.800.000, di cui euro 2.500.000, per l'anno 2021, ed euro 3.300.000, per l'anno 2022.
5. Le attività di sorveglianza di cui al comma 4 sono coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, che si avvale del supporto delle regioni e delle province autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.
6. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 4. (253)
7. All'articolo 1, comma 465 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le regioni e province autonome possono prevedere anche il coinvolgimento degli erogatori privati accreditati nell'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2, attraverso l'integrazione, per tale finalità, degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2021, anche in deroga, per la quota destinata alle prestazioni di somministrazione dei vaccini, all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale". (245)
8. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, la parola: "retribuiti" è soppressa e le parole "Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito.'' sono sostituite dalle seguenti: « Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.». (245)
9. In considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano nel senso che esse non si applicano, per l'anno 2021 e per il primo trimestre dell'anno 2022, agli incarichi di cui all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (251)
9-bis. Al fine di sostenere il settore delle cerimonie colpito dalle restrizioni imposte dalle esigenze di contenimento del virus SARS-CoV-2 e in conformità alla proposta di raccomandazione di cui alla comunicazione COM(2021) 294 final del Consiglio, del 31 maggio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 per la partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti";
b) all'articolo 9, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni". (247)
9-ter. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di fare fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, di sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dal presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (247)
9-quater. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno corrispondentemente incrementate. (250)
9-quinquies. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse di cui al comma 9-quater alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie dall'applicazione del comma 9-quater secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. (249)
10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
10-bis. Al fine di rafforzare i programmi di sorveglianza epidemiologica e di garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, il sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata, di cui all'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è esteso a tutti i farmaci dotati di autorizzazione all'immissione in commercio, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti i farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto, secondo i termini e le modalità previsti dall'articolo 50, commi 5 e 8, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, utilizzando l'infrastruttura del sistema tessera sanitaria. (248)
10-ter. Nell'ambito delle attività di cui al comma 10-bis è prevista l'acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all'erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie. (248)
10-quater. Ai dati di cui ai commi 10-bis e 10-ter possono accedere il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Istituto nazionale di statistica, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, secondo le modalità fissate dal decreto del Ministro della sanità 18 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999. (248)
10-quinquies. Dall'attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla ricezione dei dati previsti dai commi 10-bis, 10-ter e 10-quater, i cui oneri di acquisizione e di trasmissione sono posti ad esclusivo carico delle associazioni di categoria, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (248)
10-sexies. Al fine di potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare ai centri della Rete italiana screening polmonare per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone nei limiti della spesa autorizzata. (248)
10-septies. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-sexies, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. Con il medesimo decreto sono individuati i centri che costituiscono la Rete italiana screening polmonare, garantendo il più ampio livello di copertura del territorio nazionale. (248) (254)
10-octies. Agli oneri derivanti dai commi 10-sexies e 10-septies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (248)
(244) Per la rideterminazione delle risorse previste dal presente comma vedi l'art. 5, comma 2, D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126.

(245) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(246) Comma così sostituito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(247) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(248) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(249) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 e, successivamente, così sostituito dall'art. 4, comma 2, D.L. 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 novembre 2021, n. 165.

(250) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 e sostituito dall'art. 4, comma 2, D.L. 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 novembre 2021, n. 165. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 9, comma 2, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11.

(251) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 e, successivamente, dall'art. 4, comma 8, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

(252) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(253) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 ottobre 2021.

(254) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 8 novembre 2021.

Art. 34-bis. Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini (255) (256)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, l'Istituto superiore di sanità si avvale di una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico individuati ai sensi del comma 2. Allo scopo di promuovere il monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione da SARS-CoV-2 e ai vaccini somministrati per la prevenzione del medesimo virus, nonché attività di formazione e ricerca nel settore specifico che comprendono studi sui meccanismi patogenetici dell'infezione da SARS-CoV-2 e sull'individuazione di nuove strategie diagnostiche, preventive e terapeutiche, l'Istituto superiore di sanità coordina lo svolgimento di attività in collaborazione con laboratori e centri appositamente identificati nel territorio nazionale, anche mediante bandi pubblici.
2. Ai fini di cui al comma 1, ciascuna regione e provincia autonoma costituisce una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico, individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale che, in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità, ai fini dell'accreditamento, verifica il possesso dei requisiti tecnici indicati dal Ministero della salute. Ai medesimi fini, sono individuati laboratori di microbiologia e centri di sequenziamento genomico afferenti alla Sanità militare che operano in diretto coordinamento con l'Istituto superiore di sanità.
3. Allo scopo di assicurare la sorveglianza epidemiologica del virus SARS-CoV-2, i laboratori di cui al comma 2 hanno l'obbligo di trasmettere i dati relativi ai casi di pazienti positivi ai test per l'individuazione dell'infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle indicazioni dallo stesso fornite, mediante la piattaforma per la sorveglianza integrata del COVID-19 istituita presso il medesimo Istituto ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.
4. Per lo svolgimento delle specifiche attività di sorveglianza delle varianti genetiche del virus SARSCoV-2, i laboratori e i centri di sequenziamento genomico di cui al comma 2, nel rispetto delle modalità indicate dall'Istituto superiore di sanità e accedendo all'apposito sistema informativo predisposto presso il medesimo Istituto, trasmettono, in forma anonima, i dati relativi alla sequenza genica di una determinata percentuale di campioni di casi positivi per l'infezione da SARS-CoV-2.
5. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, l'Istituto superiore di sanità si avvale dei dati individuali acquisiti con le modalità di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.
6. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per lo svolgimento delle attività di sorveglianza delle varianti genetiche del virus SARS-CoV-2 e di monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati, nonché per l'avvio delle attività di formazione specifica nel campo e di ricerca sull'infezione da SARS-CoV-2, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per l'anno 2021. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 34, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, destinate agli interventi del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
(255) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(256) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 35. Disposizioni finanziarie in materia sanitaria (259)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: (257)
a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. Ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali dell'anno 2021 sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.».
b) alla fine del comma 7 è inserito il seguente periodo: «In via transitoria, per il solo anno 2021, nelle more dell'applicazione di quanto previsto al secondo periodo del presente comma ed in deroga a quanto previsto dal quarto periodo del presente comma, al fine di tenere conto della proposta regionale presentata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15 aprile 2021, l'85 per cento delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno standard nazionale per il medesimo anno 2021 sono ripartite secondo i criteri di cui al presente comma e il restante 15 per cento delle medesime risorse è ripartito sulla base della popolazione residente riferita al 1° gennaio 2020».
2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente all'anno 2021, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari allo 0,32 per cento.".
2-bis. In coerenza con quanto previsto dagli articoli 23, 31 e 38, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il Ministero della salute, previa istruttoria dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) da concludere entro il 30 dicembre 2021, effettua una ricognizione delle attività svolte dalle singole regioni e province autonome ed elabora un programma triennale per l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine di assicurare, entro il 31 dicembre 2025, l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui ai citati articoli 23, 31 e 38, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale, fissando per ciascuna regione e provincia autonoma i relativi obiettivi. L'attuazione del predetto programma triennale da parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano periodicamente una relazione sullo stato di attuazione del citato programma triennale al Comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. (258)
2-ter. Entro il 30 giugno 2022, previa istruttoria dell'AGENAS, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare e residenziale e in hospice, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale. (258)
2-quater. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (258)
2-quinquies. In caso di mancata attuazione del programma triennale nei termini previsti si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. (258)
(257) Alinea così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(258) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(259) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 35-bis. Disposizione in materia di proroga di contratti dell'Agenzia italiana del farmaco (260) (261)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. I commi 431 e 432 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:
"431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa scaduti il 30 giugno 2021 o in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel limite di 35 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, scaduti il 30 giugno 2021, nel limite di 39 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.
432. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.213.888 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(260) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(261) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 35-ter. Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi (262) (263)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 393, la parola: "400," è soppressa;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 400 è abrogato;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 401 è sostituito dal seguente:
"401. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi. Resta ferma la competenza del Ministero della salute a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto adottato ai sensi del comma 405";
d) dopo il comma 401 è inserito il seguente:
"401-bis. Il Fondo di cui al comma 401 è finanziato, per 664 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 e, per 336 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
e) al comma 402, le parole: "ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 401";
f) al comma 402-bis, le parole: "ai Fondi previsti ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "al Fondo previsto al comma 401" e le parole: "dei Fondi di cui ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo di cui al comma 401";
g) al comma 405, le parole: "dei fondi di cui ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo di cui al comma 401" e le parole: "ai citati commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "al citato comma 401";
h) al comma 406, le parole: "di ciascuno dei fondi di cui ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo di cui al comma 401".
2. Il comma 550 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
(262) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(263) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Titolo IV

Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali

Art. 36. Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza (265)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (di seguito "Rem"), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto previsto all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 . Ciascuna quota è della misura prevista al comma 1 del citato articolo 12.
2. Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile 2021.
3. La domanda per le quote di Rem è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (264)
5. Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di euro per l'anno 2021 e, a tali fini, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 884,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. (264)
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo, pari a 884,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(264) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(265) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 37. Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità (267)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
"1-ter. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, per gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ogni emolumento corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno di cui al comma 1-bis, comunque esso sia denominato, è equiparato all'assegno medesimo per le finalità del medesimo comma.
1-quater. Entro il 31 luglio 2021, possono presentare domanda per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, i lavoratori iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 percettori degli emolumenti di cui al comma 1-ter, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-quinquies. La domanda di cui al comma 1-quater è presentata con le medesime modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 marzo 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1-sexies. L'indennità di cui al comma 1-ter è erogata dai rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021. Gli enti di previdenza provvedono al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.". (266)
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(266) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(267) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 37-bis. Incremento del Fondo per le non autosufficienze (268) (269)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di potenziare l'assistenza e i servizi relativi ai progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per finanziare programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(268) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(269) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 37-ter. Misure in favore dei lavoratori socialmente utili (270) (271)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
2. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento, la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è espressa dall'organo commissariale.
(270) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(271) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 38. Disposizioni in materia di NASPI e di trattamento di mobilità in deroga (272) (275)

In vigore dal 1 marzo 2022
1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa l'ulteriore applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. (273)
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati in 327,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. (273)
2-bis. Al fine di non applicare, con riferimento al periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021, ai lavoratori beneficiari delle misure di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come prorogate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le riduzioni previste dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga, è stanziato l'importo di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limite massimo di spesa. (276)
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (274)
(272) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(273) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(274) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(275) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(276) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 e, successivamente, così modificato dall'art. 9, comma 8-bis, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

Art. 39. Disposizioni in materia di contratto di espansione (277)

In vigore dal 26 maggio 2021
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 41, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole "500 unità" e "250 unità" sono sostituite dalle seguenti: "100 unità" e, conseguentemente, i limiti di spesa di cui ai commi 5-bis e 7 sono incrementati rispettivamente di 35 milioni di euro per l'anno 2021, 91 milioni di euro per l'anno 2022 e 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 66,7 milioni di euro per l'anno 2021 e 134,5 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 101,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 225,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
3. Al comma 5-bis dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 le parole "3,7 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle parole "30,4 milioni di euro per l'anno 2024". Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 26,7 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(277) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 40. Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale (280)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell'anno 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo di cui al presente comma è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell'accordo collettivo di cui al presente comma. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al presente comma devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente comma è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo previsti dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e la relativa contribuzione figurativa. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale. (278)
1-bis. Al fine di mitigare i disagi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati nella gestione degli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle prestazioni integrative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, i termini di decadenza di cui all'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti integrativi, scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021, sono differiti al 31 luglio 2021. Il beneficio di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2021; a tale fine è previsto uno specifico finanziamento del Fondo di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 2016a titolo di concorso ai relativi oneri, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. (279)
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
3. I datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ai sensi degli articoli 11 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo fino al 31 dicembre 2021. Il beneficio contributivo di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. (278)
4. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
6. Alle minori entrate derivanti dal comma 3, rispettivamente pari a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 24 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(278) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(279) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(280) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 40-bis. Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (281) (283)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno 2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. (282)
2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 351 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(281) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106. In precedenza il presente articolo era stato inserito dall'art. 4, comma 8, D.L. 30 giugno 2021, n. 99, abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 23 luglio 2021, n. 106, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto D.L. n. 99/2021.

(282) Per la rideterminazione del limite di spesa di cui al presente comma vedi l'art. 11, comma 10, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

(283) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 40-ter. Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per l'anno 2020 (284) (286)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite massimo di spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021, le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.
2. Per l'attuazione del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per l'erogazione dei trattamenti integrativi arretrati di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1. (285)
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(284) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(285) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 10 settembre 2021, n. 179.

(286) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 40-quater. Disposizioni per il settore marittimo (287) (288)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2021, l'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, può essere altresì riconosciuta, a domanda, in alternativa alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), ai lavoratori già dipendenti delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nei porti di cui al comma 1 del presente articolo ubicati nella regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora il lavoratore opti per l'indennità di cui al presente comma, l'erogazione della NASpI è sospesa fino al termine del periodo di percepimento dell'indennità stessa".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(287) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(288) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 41. Contratto di rioccupazione (290)

In vigore dal 26 maggio 2021
1. In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica. Il contratto di cui al presente articolo è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
2. Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
3. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
5. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di cui al presente articolo è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
6. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al comma 5 spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
7. Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento ai sensi del comma 3, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
8. Il beneficio previsto dal comma 5 è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente e nei casi di cui al comma 3, primo e secondo periodo, lo stesso è oggetto di recupero da parte dell'ente previdenziale.
9. Il beneficio previsto dal comma 5 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
10. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 9 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. (289)
11. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9, pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 42 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 202 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 9 e quanto a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 42 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 77.
(289) Per la rideterminazione del limite delle minori entrate contributive di cui al presente comma vedi l'art. 11, comma 11, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, e, successivamente, l'art. 10-bis, comma 2, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

(290) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 41-bis. Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato (291) (292)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022".
(291) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(292) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 42. Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo (297)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a euro 1.600.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a euro 1.600. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro: (293)
a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. E' riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
8. Le indennità di cui ai commi da 1 a 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 848 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. (294)
8-bis. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. (295)
9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 167,4 milioni di euro per l'anno 2021. (296)
10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 1.015,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
c) quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione, per 126,6 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;
d) quanto a 771,4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77. (296)
(293) Alinea così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(294) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(295) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(296) Comma così sostituito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(297) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 43. Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo (298) (301)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile. (299)
2. Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. (299)
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
4. L'esonero di cui al comma 1 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal comma 5, nel limite di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. (299)
5. L'esonero di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. (299)
6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 770 milioni di euro per l'anno 2021 e a 97 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto, e, quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della citata legge n. 190 del 2014. (300)
(298) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(299) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(300) Comma così sostituito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(301) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 43-bis. Contributi per i servizi della ristorazione collettiva (302) (303)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, tenendo in considerazione anche il costo del lavoro. (304)
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(302) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(303) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(304) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 dicembre 2021.

Art. 43-ter. Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica (305) (307)

In vigore dal 31 dicembre 2021
1. Al fine di promuovere l'offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni possono stipulare una polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia.
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 ha durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 30 giugno 2022. (306)
3. Alla procedura per la stipulazione della polizza di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, denominato "Fondo straordinario per il sostegno al turismo", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
5. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(305) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(306) Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

(307) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 44. Indennità per i collaboratori sportivi (310)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. E' erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 220 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità complessiva determinata ai sensi del comma 2, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal decreto-legge 21 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. (308)
2. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è determinata come segue:
a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400;
b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600;
c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800.
3. Ai fini di cui al comma 2, la società Sport e Salute s.p.a., sulla base di apposite intese, acquisisce dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari.
4. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi 1 e 2, i lavoratori autocertificano la persistenza dei presupposti e delle condizioni di cui al comma 1. A tal fine, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.
5. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 1, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori autocertificazioni ai sensi del comma 4, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di utilizzo ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente articolo di eventuali economie accertate in sede di attuazione dell'articolo 10, commi da 10 a 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, previa comunicazione al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze. (308)
6. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
7. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi sociali perseguiti con le indennità COVID-19 previste in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 12 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dagli articoli 17 e 17 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai lavoratori che abbiano presentato domanda sia alla società Sport e Salute S.p.A. sia all'INPS, ai quali siano state riconosciute le indennità, ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 84 e 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, degli articoli 9 e 10 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli articoli 15 e 15 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dell'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o altre indennità o misure di sostegno previste dalla normativa per il periodo emergenziale, si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 12. (308)
8. Fermo restando il divieto di cumulo previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la società Sport e Salute S.p.A. acquisisce dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale i dati relativi ai pagamenti effettuati dall'Istituto per i soggetti di cui al comma 7 e, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, verifica l'ammontare delle indennità e ne liquida l'importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate dalla società Sport e Salute S.p.A. o dall'INPS, nel limite massimo di spesa di 35,8 milioni di euro per l'anno 2021. (308)
9. Le indennità di cui ai commi da 7 a 12 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non sono riconosciute ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, né ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. (308)
10. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per le indennità di cui al comma 8, i soggetti di cui al comma 7 presentano, sulla piattaforma informatica prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport 6 aprile 2020, una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che prende luogo della dichiarazione resa all'atto della presentazione delle domande di cui al comma 7 salvi gli effetti dell'articolo 76 del predetto decreto. (308)
11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a 35,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
12. Sono autorizzati tutti i trattamenti dei dati tra la Società Sport e Salute S.p.A. e l'INPS necessari all'attuazione dei commi da 7 a 10.
13. Le somme trasferite alla società Sport e Salute S.p.A. e non utilizzate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021. (308) (309)
(308) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(309) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 6, comma 1, D.L. 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 novembre 2021, n. 165.

(310) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 45. Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione (312)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In via eccezionale al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni di euro per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». (311)
2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 125 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(311) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(312) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 46. Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli istituti di patronato (316)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019.
2. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, i commi 12, 13 e 14 sono abrogati; (313)
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) il direttore";
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il direttore è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza. Al direttore dell'ANPAL spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il direttore è sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa la facoltà di revoca dell'incarico.";
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il consiglio di amministrazione è nominato per tre anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre dirigenti, di cui almeno uno incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL. Un componente è indicato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti, non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza.";
c) all'articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il direttore riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'ANPAL. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'ANPAL, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. I regolamenti interni di contabilità sono sottoposti all'approvazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze";
2) il comma 2 è abrogato; (314)
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le funzioni di presidente, che stabilisce altresì l'ordine del giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'ANPAL.";
d) l'articolo 8 è abrogato (313).
3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le conseguenti modifiche allo statuto dell'ANPAL. Nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), a cui comunque si procede entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Agenzia, è nominato un commissario straordinario con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario è scelto tra i soggetti indicati al comma 1, lettera b), numero 2), ed assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti al direttore ed al consiglio di amministrazione. Con la nomina del commissario straordinario, il presidente, il direttore generale ed il consiglio di amministrazione dell'ANPAL in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge decadono automaticamente. Il presidente dell'ANPAL decade altresì dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa e il commissario ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione della società. Al commissario spetta il trattamento economico del direttore dell'ANPAL ai sensi del comma 1, lettera b), numero 2). Il commissario, se individuato tra dipendenti della pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza.
4. A far data dalla nomina del commissario straordinario di cui al comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi Spa. I diritti dell'azionista sono esercitati di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale su ANPAL servizi Spa, che opera quale società in house del Ministero medesimo e dell'ANPAL. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'ANPAL, provvede: a definire con apposite direttive priorità ed obiettivi della società, approvare le linee generali di organizzazione interna e, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto; individuare con proprio decreto gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società che, ai fini della loro efficacia e validità, dovranno formare oggetto di preventiva approvazione ministeriale. Lo statuto è corrispondentemente adeguato entro sessanta giorni dalla data di cui al primo periodo. (315)
5. Per l'esercizio finanziario 2021, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro. Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(313) Lettera così modificata dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(314) Numero così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(315) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(316) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 47. Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (317)

In vigore dal 26 maggio 2021
1. Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.
(317) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 47-bis. Differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini dell'esonero di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e disposizioni in materia di Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa (318) (319)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 59, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative ai criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa, il richiamo ivi contenuto all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi riferito alla determinazione dell'aliquota da applicare, con esclusione della riliquidazione di tale imposta da parte degli uffici finanziari.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 25-bis dell'articolo 1.
(318) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(319) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 48. Piano nazionale per le Scuole dei mestieri (321)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 denominato "Scuole dei mestieri".
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. (320)
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(320) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(321) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 48-bis. Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti (322) (323)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 25 per cento, nel limite massimo complessivo delle risorse di cui al comma 5.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, comprese quelle finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(322) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(323) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 49. Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri (326)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2021"; (324)
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. (324)
2-bis. All'articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020 e 2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021". (325)
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (325)
(324) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(325) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(326) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 50. Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro (328)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e assistenti sanitari, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella allegata al presente decreto. (327)
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 di euro annui dall'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021 e per gli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto. (327)
3. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applica l'articolo 26, comma 4, in materia di utilizzo flessibile delle risorse per l'emergenza COVID-19.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(327) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(328) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 50-bis. Misure in materia di tutela del lavoro (329) (332)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi di cui all'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, può, in via eccezionale, essere concessa, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel limite di 12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022; la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, complessivamente pari a 19,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. (330) (333)
3. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2 resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. (331)
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
8. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato: "Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale", con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo è finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonché ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 8. (334)
10. Con effetto dal 1° gennaio 2021:
a) il primo periodo dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: "I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.";
b) gli oneri relativi alle domande di assegno ordinario con causale COVID-19 autorizzate, di cui all'articolo 19, commi 1, 5 e 7, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti prioritariamente a carico delle disponibilità dei rispettivi fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente;
c) gli oneri relativi alle domande di cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19 autorizzate, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ai sensi di quanto previsto alla lettera a) del presente comma.
11. L'INPS è autorizzato ad aggiornare, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 13 dell'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in ragione di quanto previsto al comma 10 del presente articolo e delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo restando il limite di spesa complessivo.
(329) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(330) Per la rideterminazione del limite di spesa di cui al presente comma vedi l'art. 11, comma 9, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

(331) Per la rideterminazione del limite di spesa di cui al presente comma vedi l'art. 11, commi 9 e 9-bis, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

(332) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(333) Vedi, anche, l'art. 11, commi 2 e 3, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

(334) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 5 novembre 2021.

Art. 50-ter. Assunzione di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione nelle regioni dell'obiettivo europeo "Convergenza" (335) (336)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 6, procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione.
2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare a ciascuno dei Ministeri di cui al comma 1 nonché l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente articolo si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (337)
3. Per l'ammissione alle procedure di cui al comma 1 è richiesto il possesso di titolo di studio pari o superiore a quello della scuola dell'obbligo e dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.
4. Le procedure di cui al comma 1 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA.
5. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui al comma 1 sono utilizzabili, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
6. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 60 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(335) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(336) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(337) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 dicembre 2021.

Art. 50-quater. Tirocini di inclusione sociale nella regione Calabria (338) (339)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga prorogati dalla regione Calabria, è assegnato alla medesima regione un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'integrazione dell'indennità.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(338) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(339) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Titolo V

Enti territoriali

Art. 51. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale (343)

In vigore dal 10 novembre 2021
1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al medesimo comma possono anche ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, mediante apposita convenzione ovvero imponendo obblighi di servizio. Al personale degli operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegato nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale o locale si applicano esclusivamente le misure di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e non si applicano le previsioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1999, n. 84, relative allo svolgimento delle visite di idoneità fisica e psicoattitudinale.
3. Qualora all'esito dello specifico procedimento, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite emerga la necessità di erogare servizi aggiuntivi destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado, le convenzioni di cui al comma 2 possono essere stipulate, previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione relativamente agli ambiti territoriali di competenza.
4. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nel limite massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi in favore delle aziende di traporto pubblico regionale o locale, nonché degli operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 ovvero dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegati nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonché per ogni altra modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con il medesimo decreto è determinata anche l'entità delle eventuali risorse da destinare per le finalità di cui al comma 4 nonché le modalità di erogazione delle stesse. (340)
6. Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (342)
7. Al fine di consentire una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea, nonché di realizzare un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle misure di contenimento individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore: (341)
a) delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che provvedano, previa nomina del mobility manager di cui al citato articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale che possa contribuire alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa - lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021;
b) degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa nomina del mobility manager scolastico di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, che possa contribuire alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa - scuola - casa adottati entro il termine del 31 agosto 2021.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e dell'istruzione e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 7 per il tramite degli enti locali, indicati nel medesimo decreto, nel cui territorio sono ubicati i soggetti beneficiari.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in complessivi euro 500 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. (340)
(340) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(341) Alinea così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(342) Comma così modificato dall'art. 3, comma 9, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

(343) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 51-bis. Proroga dei termini per il ricorso alla convenzione Consip Autobus 3 stipulata il 2 agosto 2018 e disposizioni in materia di Consip Spa (344) (345)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
2. All'articolo 1, comma 928, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "monitoraggio della spesa pubblica" sono inserite le seguenti: "nonché le attività di razionalizzazione degli acquisti pubblici e gli obiettivi di finanza pubblica", dopo le parole: "dalla legge 6 agosto 2008, n. 133," sono inserite le seguenti: "alla società di cui all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135," e la parola: "finanziaria" è sostituita dalle seguenti: "di riferimento. Le disposizioni del presente comma si applicano ai provvedimenti previsti dall'articolo 19, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175".
3. All'articolo 1, comma 771, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle ulteriori attività svolte ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per conto delle amministrazioni che si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi degli articoli 1 e 43 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611".
(344) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(345) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 52. Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni (348)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo. (346) (349)
1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020. (347)
1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso. (347)
1-quater. A seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. (347)
2. Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti è differito al 31 luglio 2021:
a) il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. Il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è incrementato di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
4. All'onere di cui ai commi 1 e 3, pari a 666,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77. (346)
(346) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(347) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(348) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(349) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 10 agosto 2021.

Art. 52-bis. Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario (350) (351)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Il comma 843 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:
"843. Il fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra i comuni i cui organi risultano sciolti, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2021". (352)
2. Le disposizioni del terzo periodo del comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applicano alla procedura di assegnazione del contributo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione di apposite linee guida da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, è sospesa la procedura di verifica dei requisiti di cui al citato terzo periodo del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, ai fini dell'assegnazione del contributo.
(350) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(351) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(352) Vedi, anche, il D.M. 13 agosto 2021.

Art. 53. Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (355)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;
b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;
c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui alla lettera a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera (353). (356)
1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili. (354)
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(353) Lettera così modificata dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(354) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(355) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(356) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 giugno 2021.

Art. 54. Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano (357)

In vigore dal 26 maggio 2021
1. Nell'anno 2021 è corrisposto l'importo di 60 milioni di euro a ciascuna Provincia autonoma di Trento e Bolzano a titolo di restituzione delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e a riduzione delle somme alle medesime spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(357) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 54-bis. Misure a sostegno degli enti di area vasta in dissesto finanziario (358) (359)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di garantire un contributo a favore degli enti di area vasta in dissesto finanziario è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati le modalità di attuazione del presente articolo e i criteri di ripartizione delle risorse sotto forma di contributo a favore degli enti di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1. (360)
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(358) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(359) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(360) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 ottobre 2021.

Art. 54-ter. Riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana (361) (363)

In vigore dal 1 marzo 2022
1. La Regione siciliana, in considerazione delle competenze e dell'autonomia ad essa attribuite, può provvedere, entro il 31 dicembre 2022, a riorganizzare il proprio sistema camerale, anche revocando gli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico nonché del numero massimo di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e assicurando alle camere di commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta da quelle precedentemente esistenti nella medesima circoscrizione territoriale. (364)
2. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, sono istituite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti e comunque nel rispetto del limite numerico previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 219 del 2016, le circoscrizioni territoriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani; con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, è nominato un commissario per ciascuna delle predette nuove camere di commercio, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo. (362)
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(361) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(362) Comma così modificato dall'art. 28, comma 3-bis, lett. a), b) e c), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

(363) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(364) Comma così modificato dall'art. 1, comma 25-quater, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

Art. 55. Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno (367)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 25 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche: (365)
a) al comma 1, le parole: "250 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "350 milioni di euro";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021.".
2. All'onere di cui al comma 1, lettera a), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. (366)
(365) Alinea così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(366) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(367) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 56. Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 e del Fondo anticipazione di liquidità delle Regioni e Province autonome (368)

In vigore dal 26 maggio 2021
1. Al primo periodo dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021.".
2. In considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome in disavanzo di amministrazione utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 164 milioni di euro per l'anno 2021, a 200 milioni di euro per l'anno 2022, a 190 milioni di euro per l'anno 2023, a 77 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(368) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 56-bis. Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche (369) (370)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall'articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo.
(369) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(370) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 56-ter. Misure in materia di equilibrio economico delle aziende speciali degli enti locali (371) (372)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale".
(371) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(372) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 56-quater. Misure in favore degli enti locali (373) (374)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (375)
3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l'intervento socio-assistenziale in relazione all'età del minore e alla durata dell'intervento stesso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(373) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(374) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(375) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 ottobre 2021.

Art. 57. Riparto del contributo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (377)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il secondo periodo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il ristoro delle minori entrate è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021 secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella con corrispondente riduzione del Fondo di cui al primo periodo: (376)
Regioni e Province autonome Riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito per l'anno 2021 (in mln di euro)
Valle d'Aosta 6,78
Provincia di Trento 28,67
Provincia di Bolzano 29,88
Friuli-Venezia Giulia 43,45
Sicilia 63,00
Sardegna 88,22
TOTALE 260,00

(376) Alinea così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(377) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 57-bis. Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di documento unico di regolarità contributiva (378) (379)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". La presente lettera si applica per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020".
(378) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(379) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Titolo VI

Giovani, scuola e ricerca

Art. 58. Misure urgenti per la scuola (388)

In vigore dal 19 febbraio 2022
1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere adottate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:
a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di rafforzamento degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, anche in relazione alla data di cui alla lettera a), nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili e ferma restando la decorrenza dei contratti al 1° settembre o, se successiva, alla data di inizio del servizio; (380)
c) a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.
2. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare l'anno successivo sono disposte le seguenti misure:
0a) al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 419 è sostituito dal seguente:
"Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive). - 1. Presso il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.
2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato";
2) all'articolo 420:
2.1) al comma 1, le parole: "al ruolo del personale ispettivo tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1," e le parole da: ", distinti" fino alla fine del comma sono soppresse;
2.2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali. E' ammesso altresì il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un'anzianità complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo";
2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
2.4) al comma 6, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive", le parole: "della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'istruzione", dopo le parole: "nei limiti dei posti" sono inserite le seguenti: "vacanti e" e le parole: "nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento" sono soppresse;
2.5) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. I bandi di concorso stabiliscono le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle domande e il calendario delle prove. Nei bandi di concorso sono altresì disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le prove si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente";
2.6) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione";
2.7) alla rubrica, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive";
3) all'articolo 421:
3.1) al comma 1:
3.1.1) all'alinea, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive" e le parole: "o capo del servizio centrale" sono soppresse;
3.1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) tre membri scelti tra i dirigenti del Ministero dell'istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, gli avvocati dello Stato o i consiglieri di Stato aventi documentata esperienza nei settori della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica";
3.1.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) un dirigente tecnico del Ministero dell'istruzione";
3.1.4) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) un dirigente amministrativo di livello non generale del Ministero dell'istruzione";
3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;
4) all'articolo 422:
4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla valutazione dei titoli";
4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati;
5) all'articolo 423:
5.1) al comma 1, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive";
5.2) al comma 2, le parole: "ed il colloquio con la valutazione prescritta" e la parola: "anzidette" sono soppresse e dopo le parole: "dei punti assegnati per i titoli" sono aggiunte le seguenti: ", nel limite dei posti messi a concorso";
5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
6) l'articolo 424 è abrogato; (381)
a) al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, l'articolo 3-bis è abrogato;
b) con riferimento alle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2021/2022 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 17 a 17-septies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e le disposizioni di cui all'articolo 32 ter, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
[c) all'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole «per l'anno scolastico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022»; (382)]
d) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione;
e) qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque validità. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "cinque anni scolastici" sono sostituite dalle parole: "tre anni scolastici" e al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle parole: "due anni". Al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023;
g) all'articolo 58, comma 5-sexies, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "1° marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti "1° settembre 2021";
h) all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2022» e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Ai fini del presente comma e per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti nuovi termini e modalità per le elezioni. I componenti eletti ai sensi del periodo precedente decadono unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina secondo modalità e termini previsti nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»;
i) all'articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"; (380)
i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Alla Scuola è riconosciuta, a decorrere dalla data della sua istituzione, la facoltà di stabilire, in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti dell'EFSA né di società convenzionate con l'Autorità medesima. L'importo di tali contributi e rette non può essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno, fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie ai sensi delle disposizioni vigenti" (383).
3. All'articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "anno scolastico 2020-2021" sono inserite le seguenti: "e fino al 31 dicembre 2021";
b) dopo le parole: "esigenze didattiche" sono aggiunte le seguenti: "nei limiti delle risorse già assegnate. Per la stessa finalità di cui al primo periodo, al fine di garantire la continuità didattica anche nell'anno scolastico 2021-2022, sono stanziati ulteriori 70 milioni per l'anno 2021 da trasferire agli enti locali beneficiari e rendicontare entro e non oltre il 31 dicembre 2021".
4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022", con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. (389)
4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere destinate alle seguenti finalità:
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica;
f-bis) installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore; (386)
f-ter) acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria (390). (384)
4-ter. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze. - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 235 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in base al monitoraggio risulti non spesa, è destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come ripartite ai sensi del comma 4-quater:
a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura lo svolgimento delle prestazioni con le modalità del lavoro agile; (387)
b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all'emergenza epidemiologica (387). (384)
4-quater. Le risorse di cui al comma 4-ter sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le misure di cui al medesimo comma 4-ter sono adottate nei limiti delle risorse attribuite. (384)
4-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato. (384)
4-sexies. Ai fini dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, presso ciascuna prefettura. - ufficio territoriale del Governo e nell'ambito della conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano le misure di rispettiva competenza, la cui attuazione è monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini dell'eventuale adeguamento del citato documento operativo. Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne dà comunicazione al presidente della regione, che adotta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al presente comma. Le scuole modulano il piano di lavoro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli orari delle attività didattiche per i docenti e gli studenti nonché gli orari degli uffici amministrativi sulla base delle disposizioni del presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. (384)
4-septies. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, con la dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle istituzioni scolastiche che necessitano di completare l'acquisizione degli arredi scolastici. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (384)
5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 60 milioni di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore delle scuole dell'infanzia. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021. Le risorse di cui al presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito internet:
a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma;
b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato;
c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza;
d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. (385)
5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui al quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del contributo di cui al medesimo comma 5. (384)
5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 623 è sostituito dal seguente:
"623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e di favorire la fruizione della didattica digitale integrata, le istituzioni scolastiche possono chiedere contributi per la concessione di dispositivi digitali dotati di connettività in comodato d'uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro annui";
b) il comma 624 è sostituito dal seguente:
"624. Il beneficio di cui al comma 623 è concesso nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tale fine, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021";
c) il comma 625 è abrogato. (384)
5-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato gli importi ad essa già trasferiti in attuazione del secondo periodo del comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (384)
6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e 5 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(380) Lettera così modificata dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(381) Lettera premessa dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(382) Lettera soppressa dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(383) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(384) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(385) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(386) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 965, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(387) Per la proroga del termine dei contratti sottoscritti ai sensi della presente lettera vedi l'art. 1, comma 326, L. 30 dicembre 2021, n. 234.

(388) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(389) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l'art. 19, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.

(390) Lettera aggiunta dall'art. 13-bis, comma 1, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11.

Art. 58-bis. Misure per l'edilizia scolastica nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (391) (392)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96" sono sostituite dalle seguenti: "il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221".
(391) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(392) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 59. Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente (398)

In vigore dal 1 marzo 2022
1. Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i posti di tipo comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono destinati, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle immissioni in ruolo da disporre secondo la legislazione vigente, fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti.
2. Per il medesimo anno scolastico 2021/2022 è incrementata al 100 per cento la quota prevista dall'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da destinare alla procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo. Per lo stesso anno scolastico è incrementata al 100 per cento la quota prevista dall'articolo 4 comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 da destinare alla procedura di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo. (393)
3. La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo
4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. (394) (399)
5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.
6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.
7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.
8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, con riferimento alla procedura di cui al comma 4, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate.
9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori. (400)
9-ter. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni sono destinati sino al 15 marzo 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 31 gennaio 2022. (397)
10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate:
a) in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, sostenimento e superamento di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
b) prova orale;
c) valutazione dei titoli;
d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso (396).
10-bis. I bandi dei concorsi di cui al comma 10, emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva di cui al periodo precedente vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro. (395)
11. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da quanto sopra previsto, fermi restando i programmi concorsuali, senza che ciò comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono altresì disciplinate le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio. (393) (402)
12. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con le riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono disciplinati, nell'ambito del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le attività formative, le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. (393)
13. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria di cui al comma 10, lettera d), nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente per i concorsi ordinari. (393)
14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell'elevato numero dei posti vacanti e disponibili, le procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella seguente Tabella A, e per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le modalità di cui al comma 15.
Tabella A
Classe di concorso/Tipologia di posto Numero posti
A020 - Fisica 282
A026 - Matematica 1005
A027 - Matematica e fisica 815
A028 - Matematica e scienze 3124
A041 - Scienze e tecnologie informatiche 903

15. Per le classi di concorso e tipologie di posto di cui al comma 14 la procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalità:
a) unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. La prova, computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua inglese. Per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe di concorso A028 - Matematica e scienze i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell'ambito delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso.
16. La procedura di cui ai commi 14 e 15 non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso interessate. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso necessari all'espletamento delle procedure di cui ai commi 14 e 15. La redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, è assegnata con affidamento diretto ad una o più università. Parimenti i servizi logistici e informatici necessari per lo svolgimento di detta prova scritta sono assegnati direttamente anche a soggetti in house rispetto al Ministero dell'istruzione. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso di convocazione per la prova scritta. E' possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale della prova orale, ferma restando l'unicità del presidente, per gruppi comprendenti un numero di candidati superiore a cinquanta. Al presidente ed ai componenti e al segretario delle commissioni che concludono le operazioni concorsuali redigendo la graduatoria entro il 31 luglio 2021 è riconosciuto un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a due volte il compenso base previsto dall'articolo 2, comma 1, numero 3), comma 2 e comma 3, nonché dall'articolo 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare la congruità e l'equivalenza dei quesiti, di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale. (393)
17 Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14 sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti prevista dall'articolo 58, comma 1 lett. b). (401)
18. Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui al comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso. Ai fini di quanto previsto nel periodo precedente i posti delle predette procedure concorsuali ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili nei limiti individuati da un decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione. Con decreto del Ministero dell'istruzione si provvede, altresì, alla riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure di cui al periodo precedente. (393)
19. Agli oneri derivanti dal comma 16, pari a euro 7.684.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
20. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, relativi alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico fino al 31 dicembre 2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
21. All'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159:
1) al comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) sono soppressi;
2) il comma 13 è abrogato.
(393) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(394) Comma così sostituito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(395) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(396) Lettera così modificata dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(397) Comma inserito dall'art. 1, comma 958, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022, e, successivamente, così modificato dall'art. 5, comma 3-sexies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

(398) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(399) Per la proroga della procedura prevista dal presente comma vedi l'art. 5-ter, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

(400) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 e, successivamente, così sostituito dall'art. 5, comma 3-quinquies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

(401) Per l'integrazione della graduatoria prevista dal presente comma vedi l'art. 1, comma 7, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

(402) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, il D.M. 5 novembre 2021, n. 325/2021 e, per il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, il D.M. 9 novembre 2021, n. 326/2021.

Art. 60. Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca nonché in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina (403) (405)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. In considerazione dei disagi determinati dalla crisi epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire l'attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonché di azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento, è istituito, per l'anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma tra le università, anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
2. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al secondo periodo, le parole: "successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso," sono soppresse;
b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "E' esclusa la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione specifica in medicina generale e alle scuole di specializzazione universitaria di area sanitaria".
3. All'articolo 19 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero ai concorrenti iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale». (404)
4. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, il periodo "Ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, può partecipare ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine del corso di formazione, fatta salva la possibilità di rinunciare al corso stesso, interrompendolo anticipatamente." è soppresso.
(403) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(404) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(405) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 60-bis. Modifica del comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (406) (407)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Il comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:
"536. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le disposizioni per l'attuazione del presente comma e dei commi da 537 a 539, anche al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 539".
(406) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(407) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 60-ter. Misure a sostegno delle università del Mezzogiorno (408) (409)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di potenziare l'attrattività degli atenei del Mezzogiorno, alle università statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno un numero di iscritti non superiore a 9.000 è riconosciuto un contributo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra gli atenei interessati.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(408) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(409) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 61. Fondo italiano per la scienza (411) (412)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato "Fondo italiano per la scienza" con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC), con particolare riferimento alle tipologie denominate "Starting Grant" e "Advanced Grant". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77. (410)
(410) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(411) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente articolo vedi l'art. 1, comma 311, L. 30 dicembre 2021, n. 234.

(412) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 62. Polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino (415)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 49 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, le parole "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2020 e 2021"; (413)
b) Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole "favorisce la collaborazione con" sono inserite le seguenti "università e" e le parole "anche mediante attività d'insegnamento e formazione" sono sostituite dalle seguenti: "anche mediante attività di formazione"
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"Il Centro promuove e organizza attività di:
a) ricerca e sviluppo (R&S) svolta in maniera indipendente e volta all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito il Polo intraprende un'effettiva collaborazione;
b) ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria;
c) formazione volta a ottenere risorse umane qualificate per le competenze inerenti all'attività del Centro." (413)
c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il Politecnico di Torino è identificato quale coordinatore del Centro e, per l'effetto, è individuato come beneficiario delle risorse di cui al comma 1. Entro il 31 luglio 2021 il Politecnico di Torino è tenuto a sottoporre alla valutazione e approvazione del Ministero dello Sviluppo economico la proposta progettuale contenente i criteri, le modalità e i tempi di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura. Il Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca, approva, con decreto da emanare entro 40 giorni dalla data di presentazione, la proposta progettuale.";
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77. (414)
(413) Lettera così modificata dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(414) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(415) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 62-bis. Centro italiano di ricerca per l'automotive (416) (417)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive e di favorire la sua ricaduta positiva nell'ambito dell'industria, dei servizi e della pubblica amministrazione, è istituita la fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'automotive e aerospaziale, nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale. La fondazione ha sede a Torino. Per il raggiungimento dei propri scopi la fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.
2. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali è attribuita la vigilanza sulla fondazione medesima.
3. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un comitato di coordinamento. Il comitato predispone lo schema di statuto della fondazione, che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico. Ai componenti del comitato di coordinamento non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Lo statuto disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla fondazione da parte di altri enti pubblici e privati, con particolare riferimento a quelli che svolgono attività ad alto contenuto tecnologico e innovativo, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della fondazione medesima.
4. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 2 e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati.
5. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.
6. La fondazione, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca e dello sviluppo, agisce con approccio multidisciplinare e integrato nel rispetto dei princìpi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell'attività, nonché di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali. A tale fine la fondazione presenta una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, sulle attività svolte e programmate, anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul trasferimento tecnologico nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale.
7. Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 30 giugno 2022, tra la fondazione, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto della fondazione, sono definite le modalità di attuazione delle seguenti attività che la fondazione è tenuta, tra l'altro, a svolgere:
a) individuare periodicamente programmi di ricerca e innovazione da realizzare con l'uso maggioritario delle risorse poste a carico dello Stato, mediante bandi rivolti alla comunità scientifica esterna alla fondazione;
b) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale per massimizzare la compatibilità e l'integrazione delle facility della fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di ricerca;
c) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l'accesso alle facility infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università ed enti pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle facility infrastrutturali della fondazione. Ai fini dell'attribuzione dei risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la fondazione conservano l'affiliazione all'ente scientifico di provenienza;
d) prevedere modalità di reclutamento di ricercatori, in via prioritaria, nell'ambito del sistema universitario e della ricerca, che consentano, attraverso specifiche convenzioni con le istituzioni interessate, la doppia affiliazione.
8. Per la costituzione della fondazione e per la realizzazione del progetto volto a incrementare l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.
9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
10. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo nonché il trasferimento delle risorse alla fondazione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto, e, a decorrere dall'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 77.
(416) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(417) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 63. Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa (419)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.
2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra i Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne sulla base dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione residente, nonché le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento. (418)
3. Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma precedente provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, regolarizzata con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021.
4. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
5. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per l'anno 2022.
6. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «e 2021,» sono sostituite con le seguenti: «, 2021 e 2022»;
b) al secondo periodo le parole: «e a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022»;
7. All'articolo 1, comma 202, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2019, 2020 e 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2022».
8. Agli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 7 pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021 e 115 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
(418) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(419) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 63-bis. Disposizioni in materia di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica (420) (421)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito delle convenzioni accessorie al permesso di costruire concernente interventi di nuova costruzione rilasciato per edifici di tipo residenziale le amministrazioni individuano in termini preferenziali, ai fini di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare riferimento alle opere necessarie ad assicurare il collegamento tra l'ingresso dell'edificio e il più vicino nodo di connessione".
(420) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(421) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 64. Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile (428)

In vigore dal 1 gennaio 2022
1. Le misure di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2022. (425)
2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92" sono sostituite dalle seguenti: "che non hanno compiuto trentasei anni di età.".
3. Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, alle categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. (426)
3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (423)
4. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 290 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro per l'anno 2022.
5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2, 3 e 4 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui. (422)
7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito d' imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
8. I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2022. (427)
10. In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. (422)
11. Agli oneri derivanti dai commi 6,7,8,9 e 10, valutati in 347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
12. In considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2021 allo scopo di finanziare, nel limite di spesa autorizzato, politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni. (422)
13. I criteri di riparto delle risorse del comma 12 e le modalità di attuazione degli interventi realizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dal sistema delle Autonomie locali sono definiti con decreto del Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (422)
14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (424)
(422) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(423) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(424) Comma così sostituito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(425) Comma così modificato dall'art. 1, comma 62, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(426) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 e, successivamente, dall'art. 1, comma 151, lett. a), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(427) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 e, successivamente, dall'art. 1, comma 151, lett. b), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(428) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Titolo VII

Cultura

Art. 65. Misure urgenti per la cultura (433)

In vigore dal 27 gennaio 2022
1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura, sono incrementati per l'anno 2021 di 47,85 milioni di euro per la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. Quota parte dell'incremento del fondo di parte corrente è destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell'infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo. (429)
2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
3. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «105 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «125 milioni di euro per l'anno 2021».
4. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35";
b) il comma 2 è abrogato;
b-bis) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
"3-ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) trasmette al Ministero della cultura il rendiconto dettagliato delle spese di cui ai commi 1 e 3 sostenute per la gestione delle attività di cui ai medesimi commi nonché l'elenco dei soggetti beneficiari del riparto dei compensi con i relativi importi.
3-quater. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti abilitati a ripartire il compenso di cui all'articolo 71-septies trasmettono al Ministero della cultura e alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) il rendiconto dettagliato della destinazione delle somme e della relativa ripartizione in favore dei beneficiari nonché delle spese sostenute in quanto strettamente connesse all'attività di ripartizione. Al fine di favorire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza delle attività di ripartizione di cui al presente articolo e di ridurne le spese di gestione, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) definisce modelli e procedure, approvati dal Ministero della cultura, relativi alle attività di ripartizione, che consentono altresì alla medesima Società la verifica della necessità e della congruità delle spese rendicontate e delle eventuali somme accantonate o comunque non distribuite. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità dei dati rendicontati e può disporre il reintegro degli importi detratti a copertura di spese di gestione o di eventuali accantonamenti, al fine della successiva ripartizione tra i beneficiari. Il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione di cui al presente comma determina per i soggetti inadempienti l'impossibilità di partecipare alle successive ripartizioni nonché l'obbligo di restituzione degli importi complessivi ricevuti dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) riferisce al Ministero della cultura sugli esiti delle verifiche di cui al presente comma" (430).
5. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 7, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono altresì stabiliti:
a) i limiti temporali oltre i quali le opere depositate presso la Cineteca nazionale possono essere considerate rispettivamente opere fuori commercio oppure opere di pubblico interesse depositate in via permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione;
b) i criteri per definire scambi delle opere di cui alla lettera a) con le cineteche nazionali di altri Stati e per realizzare con tali cineteche raccolte, anche congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica;
c) le modalità con le quali la Cineteca nazionale, per i fini di cui all'articolo 27, lettere da a) a e), può svolgere proiezioni in sala delle opere depositate o iniziative dirette a realizzare raccolte di opere o a diffonderle su piattaforme telematiche di apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee limitazioni all'accesso e senza possibilità per gli utenti di scaricare i contenuti;
d) i criteri di ripartizione dei proventi delle iniziative di cui al presente comma, comunque tenendo conto dei costi di restauro e di digitalizzazione delle opere utilizzate e delle altre spese sostenute dalla Cineteca nazionale, nonché i casi in cui essa, in riferimento alle opere depositate presso di essa, è esclusa dagli obblighi inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto istituto di tutela del patrimonio culturale"; (431)
a) all'articolo 23, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quota parte dei contributi automatici, ai sensi e per le finalità di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione III della legge 22 aprile 1941, n. 633, è destinata agli autori del soggetto, agli autori della sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi, secondo quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 25, comma 1.";
b) all'articolo 25, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "d-bis) i requisiti e le modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo.".
6. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (434)
7. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,95 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato. (429) (435) (436)
8. All'articolo 1, comma 590, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "e il finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni non può essere superiore alla quota di 20 milioni di euro" sono soppresse.
9. All'articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "220 milioni".
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 290,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 286,5 milioni euro, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 4,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (432)
(429) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(430) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(431) Lettera premessa dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(432) Comma così sostituito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(433) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(434) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 e, successivamente, dall'art. 8, comma 3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.

(435) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l'art. 8, comma 4, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.

(436) Per la ripartizione del fondo di cui al presente comma vedi il D.M. 22 gennaio 2022.

Art. 65-bis. Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (437) (438)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. A valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 del presente articolo è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal riconoscimento dello stesso e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso alle sue risorse, in conformità a quanto previsto dal presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(437) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(438) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 66. Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo (444)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all'indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell'anno solare, a condizione che possano far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso.
2. All'articolo 13, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, le parole "cento paghe" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta paghe".
3. All'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, le parole "lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti "lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182," e le parole "lire 130.000" sono sostituite dalle seguenti "euro 100".
4. L'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, su proposta dell'INAIL, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo di cui al primo periodo del presente comma e sono individuati i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non è applicabile l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. L'obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2022. (439) (445)
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. (439)
5-bis. I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano salvi e conservano la loro efficacia. Per i periodi antecedenti alla predetta data di entrata in vigore, nel caso di evento occorso che comporti un indennizzo da parte dell'INAIL, sono comunque dovuti, a decorrere dalla data dell'evento stesso, i premi relativi alla specifica posizione assicurativa, senza applicazione di sanzioni e interessi. (440)
5-ter. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi a oggetto le questioni di cui al comma 5 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto. (440)
6. Al Capo X del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:
"59-bis. (Lavoro nel settore dello spettacolo). - 1. Le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal presente testo unico rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo.
2. Per le lavoratrici e i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ai fini del calcolo dell'indennità di cui all'articolo 23 la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo ottenuto dividendo l'ammontare del reddito percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.".
7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta una indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione involontaria. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).
8. L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori di cui al comma 7 in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
d) aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; (441)
e) avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.
9. La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo.
10. I requisiti di cui al comma 8, lettere b) e c), devono essere mantenuti anche durante il percepimento dell'indennità. (442)
11. L'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi.
12. L'indennità, rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 11, è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021 all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
13. L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. L'indennità non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi. (442)
14. Per i periodi di fruizione dell'indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato dal comma 6 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori di cui al comma 7, è dovuta un'aliquota contributiva pari al 2 per cento, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
15. La prestazione è incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria.
16. L'indennità di cui ai commi da 7 a 15 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (442)
17. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 15 le parole "60 contributi" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti "45 contributi" e le parole "120 contributi" sono sostituite dalle seguenti "90 contributi";
2) dopo il comma 15-bis, sono inseriti i seguenti:
"15-ter Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che non raggiungano il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo superiore a quattro volte l'importo del trattamento minimo annuale in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, è accreditato, d'ufficio, un numero di contributi giornalieri, fino a concorrenza del requisito dell'annualità di contribuzione richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a).
15-quater. Ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per attività dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi determina l'accreditamento di un'ulteriore giornata, fino a concorrenza del requisito dell'annualità di contribuzione richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a).
15-quinquies. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non può accedere, nell'anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge." (443);
b) all'articolo 2:
1) al comma 2, lettera a), le parole "120 contributi" sono sostituite dalle seguenti: "90 contributi";
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. La contribuzione previdenziale e assistenziale è dovuta al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per le prestazioni rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento a:
a) attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;
b) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.
2-ter. Per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis non sono richiesti gli adempimenti di cui all'articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 (443).
c) all'articolo 4, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, devono riferirsi per almeno due terzi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo" (441).
18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.
19. All'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "sentiti rispettivamente il Ministro della cultura e il Ministro con delega per lo sport, nonché" e, dopo le parole "sono adeguate", sono inserite le seguenti: ", con frequenza almeno quinquennale,"
b) al secondo periodo, dopo le parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "e il Ministro della cultura".
20. In sede di prima applicazione dell'articolo 3, secondo comma, primo periodo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dal comma 19 del presente articolo, l'adeguamento ivi previsto è disposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (442)
21. All'onere derivante dal presente articolo, ad esclusione dei commi 3, 4 e 5, valutato in 14,8 milioni di euro per l'anno 2021, 53,7 milioni di euro per l'anno 2022, 58,6 milioni di euro per l'anno 2023, 58,2 milioni di euro per l'anno 2024, 59,7 milioni di euro per l'anno 2025, 61,6 milioni di euro per l'anno 2026, 63,2 milioni di euro per l'anno 2027, 65,7 milioni di euro per l'anno 2028, 69,4 milioni di euro per l'anno 2029, 73,9 milioni di euro per l'anno 2030 e 74,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede, per 10,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 11 milioni di euro per l'anno 2024, 11,2 milioni di euro per l'anno 2025, 11,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,4 milioni di euro per l'anno 2027, 11,6 milioni di euro per l'anno 2028, 11,9 milioni di euro per l'anno 2029, 12,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 12,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da 7 a 16, e, per il restante importo, ai sensi dell'articolo 77. (442)
(439) Comma così sostituito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(440) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(441) Lettera così modificata dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(442) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(443) Numero così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(444) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(445) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 22 gennaio 2022.

Art. 67. Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari (449)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, come attestata ai sensi del comma 2. Il credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 3. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
2. Ai fini del credito d'imposta di cui al comma 1 si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1. (446) (450)
6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui ai medesimi commi sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. (446)
7. Per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
8. All'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo, dopo le parole: "alle condizioni e con le modalità ivi previste" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2020", e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Fermo restando il suddetto limite di spesa, per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta può essere altresì parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.".
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 80,66 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
9-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per l'anno 2021 nella misura del 10 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. (447)
9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al citato comma 9-bis sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. (447)
9-quater. Agli oneri derivanti dai commi 9-bis e 9-ter, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (447)
9-quinquies. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "30 giugno 2021. Fino alla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021. Al fine di consentire i necessari approfondimenti sulle misure di riforma di cui al primo periodo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. - Dipartimento per l'informazione e l'editoria è istituita una commissione tecnica composta da rappresentanti del medesimo Dipartimento, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e dell'INPGI. La commissione conclude i propri lavori entro il 20 ottobre 2021. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le attività della commissione sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino alla data indicata al primo periodo". (447)
10. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, il comma 1-quater è sostituito dal seguente: "1-quater. Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 65 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2021, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022."
11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, i commi 612 e 613 sono abrogati.
11-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta mesi". (447)
12. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede quanto a 15 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 25 milioni di euro con le risorse rivenienti dal comma 11. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo, già trasferito al proprio bilancio, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2021 che resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato. (446)
13. A decorrere dall'anno 2023, per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 45 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 30 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 15 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. (446)
13-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: "per i successivi sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, previsto dall'articolo 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53, e comunque non oltre il 30 ottobre 2021". (448)
(446) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(447) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(448) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(449) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(450) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 26 ottobre 2021.

Art. 67-bis. Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (451) (452)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile, è concesso un credito d'imposta, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto dai soggetti ivi indicati, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni del comma 1 per la fruizione del credito d'imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto. (453)
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4. Il presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
(451) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(452) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(453) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provvedimento 29 ottobre 2021.

Titolo VIII

Agricoltura e trasporti

Art. 68. Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il settore agrituristico (458)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ", 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "e 2020";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2021 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento". (454)
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27,5 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
2-bis. In considerazione del rilevante incremento dei costi di produzione per il settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti per il bestiame, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di erogare contributi agli allevatori bovini. (455)
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19", e successive modificazioni. (455)
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (455)
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le disposizioni relative alle operazioni di cui alla lettera ì) del medesimo comma, si applicano nei settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 100.000,00. I benefìci accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, concesse al beneficiario ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.".
4. Al fine di favorire la continuità produttiva nel settore bieticolo saccarifero, anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste determinate dalle misure restrittive introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19 e stimolare la ripresa e il rilancio del comparto, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato "Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero", con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021, per sostenere interventi di aiuto per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero.
5. L'aiuto è determinato, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 4, sulla base delle superfici coltivate a barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ed in relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo stesso produttore nell'anno 2021.
6. L'aiuto è erogato a favore dei produttori di barbabietola da zucchero, mediante il versamento di un acconto pari all'80 per cento dell'importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche di ammissibilità. All'erogazione dell'acconto si applica l'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (456)
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al presente articolo devono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 91 I/01, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo con comunicazione della Commissione 2021/C 34/06. (456) (459)
8. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. (456)
9. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, al comma 2, lettera c), dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 , dopo le parole: "e condotte" sono inserite le seguenti: "da una donna oppure" e dopo le parole: "quote di partecipazione," sono inserite le seguenti: "da donne e". (456)
10. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.
11. All'articolo 4, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono soppresse le seguenti parole: '', con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività''.
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 1,57 milioni di euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per l'anno 2022, 3,63 milioni di euro per l'anno 2023, 3,65 milioni di euro per l'anno 2024, 3,67 milioni di euro per l'anno 2025, 3,70 milioni di euro per l'anno 2026, 3,72 milioni di euro per l'anno 2027, 3,74 milioni di euro per l'anno 2028, 3,76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede, per 1,57 milioni di euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
13. Il comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è sostituito dal seguente: "1. Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, da gravi emergenze sanitarie e fitosanitarie ovvero da gravi perturbazioni di mercato, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC)". (456)
14. Dopo il comma 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono aggiunti seguenti commi:
"2-bis. In alternativa al comma 2, nel periodo di vigenza del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del CO-VID-19" di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863 e successive modifiche, l'anticipazione è concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 e pertanto non comporta elementi di aiuto di Stato.";
"2-ter. Gli interessi da corrispondere sull'anticipazione di cui al comma 2-bis sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» nei limiti del massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui al punto 23 del medesimo «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»". (456)
15. All'articolo 1 comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse del fondo possono altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.".
15-bis. Al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è disposto per l'anno 2021 lo stanziamento di 15 milioni di euro. (457)
15-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 15-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (457)
15-quater. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "e 2020" sono inserite le seguenti: "nonché di 5 milioni di euro per l'anno 2021". (457)
15-quinquies. Lo stanziamento di cui al comma 15-quater costituisce limite di spesa. (457)
15-sexies. All'onere derivante dal comma 15-quater, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (457)
15-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2021 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. (457)
15-octies. Agli oneri derivanti dal comma 15-septies, pari a 58,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. (457)
(454) Comma così sostituito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(455) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(456) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(457) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(458) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(459) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1 luglio 2021.

Art. 68-bis. Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura (460) (461)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di sostenere, nel limite di spesa di cui al presente comma, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(460) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(461) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 68-ter. Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (462) (463)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra le regioni a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo transitorio 2021-2022 è destinato l'importo di euro 92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze. - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea la suddivisione dell'importo di cui al comma 1 tra i programmi regionali di sviluppo rurale oggetto di riequilibrio. Le regioni beneficiarie inseriscono le risorse di cui al comma 1 nei piani finanziari dei rispettivi programmi come finanziamenti nazionali integrativi.
(462) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(463) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 68-quater. Misure a sostegno del settore della birra artigianale (464) (465) (466)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
(464) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(465) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(466) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Decreto 23 dicembre 2021.

Art. 69. Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca (468)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 800 euro.
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
3. L'indennità di cui al comma 1:
a) non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) è incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla data di entrata in vigore della presente disposizione: del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; del reddito di emergenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e di cui al presente decreto;
c) non è cumulabile con le altre misure previste dall'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e le relative proroghe di cui al presente decreto;
d) è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
4. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per l'anno 2021. La domanda per l'indennità è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. (467)
5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 e pari a 448 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
6. I pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità una tantum di 950 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità di cui al presente comma è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(467) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(468) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 70. Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo (470)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia di COVID-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al presente decreto-legge, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. (469)
2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.
3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Il beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(469) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(470) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 71. Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche (474)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. (471)
1-bis. Le imprese agricole che hanno subìto danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-bis del presente articolo, che costituisce limite massimo di spesa. (472)
2. Le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (471)
3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 160 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro riservati in favore degli imprenditori apistici per l'anno 2021. (471)
3-bis. Per gli interventi di cui al comma 1-bis, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale. - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021. (472)
3-ter. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La regione Toscana può destinare eventuali economie di spesa agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102". (472)
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 161 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 105 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, quanto a 56 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (473)
(471) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(472) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(473) Comma così sostituito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(474) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 72. Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS s.p.a. (475)

In vigore dal 26 maggio 2021
1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2020, n. 22, e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A., è autorizzata, in favore di ANAS S.p.A., la spesa di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per assicurare l'attività di manutenzione ed ispezione della intera rete stradale, Anas S.p.A. è autorizzata ad assumere, negli anni 2021 e 2022, con contratti di lavoro a tempo determinato 370 unità di personale in possesso di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro. A tal fine è autorizzata la spesa di 12,63 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,13 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(475) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 73. Disposizioni urgenti in materia di trasporto (478)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021. (476)
2. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui all'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.
3. L'incremento di cui al comma 2 è destinato alla compensazione:
a) nel limite di 285 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile;
b) nel limite di 15 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.
4. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo del presente comma è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° maggio 2021 al 30 settembre 2021, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo del presente comma è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 4, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° maggio 2021 e il 30 settembre 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 15 novembre 2021, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 4 e del presente comma. (476)
6. All'articolo 199, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le eventuali risorse residue di cui alla lettera b) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui al primo periodo, sono destinate alle società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019."
6-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro portuale, la locuzione: "per ogni lavoratore" si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione del contributo ivi previsto, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati in forza di contratti di lavoro subordinato, compresi quelli a tempo determinato, a tempo parziale o stagionale, nonché di contratti di somministrazione di lavoro di cui al capo IV del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. (477)
6-ter. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "e di 2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e di 4 milioni di euro per l'anno 2021". (477)
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (477)
7. All'articolo 88, comma 1, del decreto - legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "e fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2021". Il relativo onere è determinato in 49 milioni di euro per l'anno 2021 e in 7 milioni di euro per l'anno 2022. (476)
8. Agli oneri di cui ai commi 1, 2, 4 e 7 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(476) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(477) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(478) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 73-bis. Contributo per i destinatari dei ristori delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori (479) (480)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. I destinatari dei ristori erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, hanno diritto a un contributo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono limite massimo di spesa, che, in ogni caso, non può superare l'importo corrisposto a titolo di imposte sui redditi relativi ai ristori percepiti per le maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come "ponte Morandi", avvenuto il 14 agosto 2018, consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita dalle aree urbane e portuali.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa indicato al comma 1 nonché dell'acquisizione, da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui al medesimo comma 1, dell'idonea documentazione comprovante l'importo corrisposto a titolo di imposte.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(479) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(480) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 73-ter. Disposizioni urgenti per il settore ferroviario (481) (482)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento, per gli anni 2020 e 2021, del contratto di programma 2017-2021. - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana si considera approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per la società Rete ferroviaria italiana ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del medesimo Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea.
3. Al fine di favorire lo sviluppo delle aree interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è assegnato alla società Rete ferroviaria italiana un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare:
a) alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra Roma e le aree appenniniche, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana;
b) alla redazione di studi di fattibilità finalizzati al miglioramento dei collegamenti tra i capoluoghi delle province dell'Italia centrale compresi nel cratere sismico e Roma.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Le risorse di cui al presente comma sono recepite nell'aggiornamento del contratto di programma di cui al comma 1, nell'ambito del quale sono individuati gli specifici interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 3.
(481) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(482) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 73-quater. Sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera (483) (484)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di fronteggiare la riduzione del traffico crocieristico nei porti italiani e di promuovere la ripresa delle attività turistiche ad esso connesse, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021 non si applica alle navi da crociera la tassa di ancoraggio disciplinata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107.
2. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021. La disponibilità del fondo è destinata a compensare, nel limite di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma 1 nonché dei rimborsi da esse effettuati nei confronti degli operatori economici che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano già provveduto al versamento della tassa di ancoraggio relativa al periodo di cui al comma 1.
3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2 alle Autorità di sistema portuale. (485)
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(483) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(484) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(485) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 29 ottobre 2021.

Art. 73-quinquies. Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti (486) (487)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 654, le parole: "al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";
b) al comma 657, le parole: "al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021".
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 350 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite massimo di spesa:
a) euro 60 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; (488)
b) euro 200 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 61-135 g di CO2 per km, di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) euro 50 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;
d) euro 40 milioni ai contributi destinati alle persone fisiche che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia, per il quale non siano già stati riconosciuti gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro 6, e che, contestualmente, rottamano un veicolo della medesima categoria, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 ovvero che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione e di cui l'acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi; il contributo riconosciuto ai sensi della presente lettera è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
CO2 g/km Contributo (euro)
0-60 2000
61-90 1000
91-160 750
3. Il contributo previsto dal comma 2, lettera d), è riconosciuto solo in caso di adesione del cedente e fino a esaurimento delle relative risorse, che costituiscono limite massimo di spesa. Il cedente riconosce al cessionario del veicolo l'importo del contributo e recupera tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Per la disciplina applicativa e per le procedure di concessione del contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme dei commi da 1032a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché del decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(486) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(487) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(488) Sulla destinazione delle risorse previste dalla presente lettera vedi l'art. 8, comma 3, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

Titolo IX

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 74. Proroga del contingente "Strade sicure" e remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia costiera, del Corpo della polizia Penitenziaria (491)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2021.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.670.674, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.795.659 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
2-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 11 dell'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate di 8.628.749 euro per l'anno 2021, al fine di attribuire lo specifico compenso, relativamente agli anni indicati al comma 2-ter del presente articolo e secondo la ripartizione ivi prevista, al personale con qualifica di vice questore aggiunto e di vice questore, e qualifiche e gradi corrispondenti, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo della polizia penitenziaria. (489)
2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono suddivise nei seguenti modi:
a) Polizia di Stato: 2.003.114 euro, relativamente agli anni 2018 e 2019;
b) Arma dei carabinieri: 3,4 milioni di euro, relativamente all'anno 2020;
c) Corpo della guardia di finanza: 3 milioni di euro, relativamente all'anno 2020;
d) Corpo della polizia penitenziaria: 225.635 euro, relativamente agli anni 2018 e 2019. (489)
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis del presente articolo, pari a 8.628.749 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (489)
3. Ai fini della prosecuzione, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 40.317.880, di cui euro 13.185.180 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, euro 8.431.150 per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia ed euro 18.701.550 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
4. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di consentire, per il periodo di cui al comma 3, la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 22.651.320, di cui euro 11.625.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi ed euro 11.026.320 per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.
5. Al fine di assicurare, per il periodo di cui al comma 3, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 832.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121.
6. Al fine di garantire, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 4.622.070 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.
7. In relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di far fronte, fino al 31 luglio 2021, alle esigenze sanitarie, di pulizia e di acquisto di dispositivi di protezione individuale del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle prefetture uffici territoriali del Governo, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 2.520.000. (490)
8. Al fine di assicurare, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, l'azione del Ministero dell'interno nell'articolazione territoriale delle prefetture uffici territoriali del Governo e lo svolgimento dei compiti affidati, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 1.372.275 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario reso dal personale delle predette prefetture uffici territoriali del Governo. (490)
9. Per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario connesse alle accresciute esigenze di controllo del territorio, anche per finalità economico-finanziarie, svolte dal 1° maggio al 31 luglio 2021 dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 18.575.092.
10. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie di porto - Guardia Costiera dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ed in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è autorizzata, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, la spesa complessiva di euro 1.951.238, di cui euro 351.238 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 1.600.000 per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale. (490)
11. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del CO-VID-19, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.494.951,00 per l'anno 2021 di cui euro 3.427.635,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico ed euro 1.067.316,00 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.
11-bis. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, di garantire una maggior azione di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'or-dine e della sicurezza pubblica connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19, alla copertura di un massimo di ulteriori 999 posti nell'ambito di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nei limiti della dotazione organica prevista per il ruolo degli ispettori, si provvede, in via straordinaria, mediante integrale scorrimento delle graduatorie di merito del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in data 2 novembre 2017, e del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 263 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia. - Direttore generale della pubblica sicurezza, in data 31 dicembre 2018. (489)
11-ter. I soggetti immessi nel ruolo degli ispettori mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito di cui al comma 11-bis accedono alla qualifica di vice ispettore con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione. (489)
11-quater. I posti nella qualifica di vice ispettore coperti ai sensi del comma 11-bis del presente articolo tornano a essere disponibili per le procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in ragione di almeno 250 unità ogni due anni, a decorrere dal 31 dicembre 2023. (489)
11-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 11-bis, quantificati in 2.726.510 euro per l'anno 2021, in 5.453.020 euro per l'anno 2022, in 6.526.725 euro per l'anno 2023, in 7.600.430 euro per l'anno 2024, in 7.611.390 euro per l'anno 2025, in 7.639.595 euro per l'anno 2026, in 7.658.950 euro per l'anno 2027, in 7.660.820 euro per l'anno 2028, in 8.220.260 euro per l'anno 2029, in 8.803.860 euro per l'anno 2030 e in 8.828.020 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (489)
12. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 105.008.000 euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
(489) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(490) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(491) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 74-bis. Iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (492) (493)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19. (494)
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire del contributo di cui al comma 1, nonché le misure applicative del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 1. (495)
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(492) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(493) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(494) Sull'utilizzo delle risorse di cui al presente comma vedi, anche, l'art. 2, comma 4, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

(495) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 gennaio 2022.

Art. 74-ter. Iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze armate (496) (497)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19. (498)
2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire del contributo di cui al comma 1, nonché le misure applicative del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 1. (499)
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
(496) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(497) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(498) Sull'utilizzo delle risorse di cui al presente comma vedi, anche, l'art. 2, comma 4, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

(499) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 29 dicembre 2021.

Art. 75. Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (502)

In vigore dal 31 dicembre 2021
1. Fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze introdotte dagli articoli 23-bis e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dall'articolo 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti penali militari. (501)
2. Per gli uffici giudiziari militari e per il Consiglio della magistratura militare in funzione di giudice disciplinare, i collegamenti da remoto utilizzabili per le attività di cui al comma 1 e per quelle previste dall'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono definiti con provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. (500)
3. Nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dal Registro generale degli indirizzi certificati di cui all' articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, a indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari militari destinatari, inserito in apposito provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica di cui al comma 2, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. Tale provvedimento, pubblicato sul sito internet del Ministero della difesa, definisce altresì le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonché le ulteriori modalità di invio con caratteristiche corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari.
4. Restano validi ed efficaci gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione nonché i reclami giurisdizionali di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sottoscritti digitalmente e pervenuti alla casella di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario militare competente.".
(500) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(501) Comma così modificato dall'art. 16, comma 4, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

(502) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 75-bis. Misure urgenti per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero (503) (504)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di potenziare la sicurezza degli uffici all'estero e del personale in servizio presso i medesimi uffici, l'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementata di 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per l'impiego all'estero di personale dell'Arma dei carabinieri ai fini di cui all'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 203:
1) al secondo comma, lettera b), le parole: "dell'articolo 208" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 208 e 211";
2) il quinto comma è abrogato;
b) l'articolo 211 è sostituito dal seguente:
"Art. 211 (Assicurazioni). - 1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero e ai familiari aventi diritto è assicurata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.
2. In favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare una o più polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternità e, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso, per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore. La polizza prevede la copertura assicurativa anche per i familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.
3. Per il personale inviato in missione in Stato o territorio diverso da quello della sede di servizio, nel quale non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stipula polizze assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o infortunio e per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore.
4. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui ai commi 1, 2 e 3, trovano applicazione, nella misura in cui le prestazioni non sono coperte dalle polizze assicurative stipulate, l'assistenza sanitaria in forma indiretta prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché l'istituto del trasferimento dell'infermo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.
5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare, in favore del personale di ruolo in servizio o inviato in missione all'estero, una o più polizze assicurative che coprono i rischi di morte, di invalidità permanente o di altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica occorsi all'estero. Le polizze prevedono un massimale di copertura non inferiore a 1 milione di euro in caso di morte e sono estese anche ai familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente".
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
(503) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(504) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 76. Subentro dell'Agenzia delle entrate-riscossione alla Società Riscossione Sicilia Spa (505) (507)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decorrenza dal 30 settembre 2021, Riscossione Sicilia S.p.A. è sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6.
2. Con decorrenza dal 1° ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della medesima Regione Siciliana, è affidato all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima. Conseguentemente a decorrere dalla stessa data all'articolo 3, comma 29-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 le parole ", relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima," e le parole ", con riferimento alle predette entrate," sono soppresse.
3. Per garantire senza soluzione di continuità l'esercizio delle funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, entro il 31 ottobre 2021, è erogato, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, un versamento in conto capitale di ammontare pari a trecento milioni di euro a carico del bilancio dello Stato, anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali di Riscossione Sicilia S.p.A., a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. Al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana, Agenzia delle entrate-Riscossione a far data dal 1 ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A. con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, a decorrere dal 1° ottobre 2021, il personale di Riscossione Sicilia S.p.A. con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o sino alla scadenza del contratto in essere se a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti in servizio o assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, passerà alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del passaggio, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. Dalla data del passaggio alle dipendenze di Agenzia delle entrate - Riscossione di cui al periodo che precede, a tale personale verrà applicata in via esclusiva la contrattazione collettiva vigente presso il nuovo datore di lavoro con immediata cessazione dell'intera contrattazione collettiva, di tutti gli accordi sindacali e degli usi aziendali. E' fatto divieto a Riscossione Sicilia S.p.A di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (506)
6. Entro la data del 30 settembre 2021, l'assemblea degli azionisti di Riscossione Sicilia S.p.A. provvede ad approvarne il bilancio di esercizio per l'anno 2020, corredato delle relazioni di legge. Entro centoventi giorni dalla stessa data, il bilancio di chiusura di Riscossione Sicilia S.p.A., è deliberato dagli organi in carica alla data del relativo scioglimento e, corredato delle relazioni di legge, è trasmesso per l'approvazione alla Regione Siciliana; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
7. Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del versamento di cui al comma 3, è tenuta indenne dalla Regione Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A. alla data dello scioglimento, ovvero, alla data dell'eventuale precedente dismissione di tale partecipazione, dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia S.p.A., ivi comprese quelle:
a) per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche non noti alla predetta data, subiti per effetto di un'operazione effettuata o di un atto compiuto o di un fatto determinatosi fino alla stessa data;
b) originate da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza dell'attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze dei bilanci di cui al comma 6 e che non trovino presidio nei fondi ivi accantonati;
c) originate dall'assenza, incompletezza, o erroneità delle informazioni presenti sui sistemi informativi aziendali, riguardanti i carichi affidati, le relative procedure di recupero e ogni altra attività esperita;
d) scaturenti dal diniego del discarico per inesigibilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
8. Le obbligazioni gravanti sulla Regione Siciliana ai sensi del comma 7 sono temporalmente limitate alle richieste di indennizzo avanzate da Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2030. Tale limite temporale non opera per le obbligazioni gravanti sulla medesima Regione Siciliana ai sensi delle lettere c) e d) dello stesso comma 7 e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento dell'attività di riscossione.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2021, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, sono stabilite le modalità per l'esercizio, nei confronti della Regione Siciliana, della manleva di cui al comma 7, nonché le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie, tenendo anche conto della necessità, per quest'ultima, di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.
10. Nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 14-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, l'Agenzia delle entrate - Riscossione espone separatamente, in apposita sezione da trasmettere alla Regione Siciliana ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le informazioni sui carichi di ruolo concernenti le entrate spettanti alla stessa Regione Siciliana e le relative procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei predetti carichi.
11. Le operazioni e gli atti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi natura.
12. La Regione Siciliana adegua il proprio ordinamento in materia di riscossione compatibilmente con le attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.
(505) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(506) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(507) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 77. Disposizioni finanziarie (512)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato nel limite annuo massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
2. Per l'anno 2021 è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire con una dotazione di 500 milioni di euro, finalizzato alla sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche. Il riparto del fondo è disposto con decreto emanato ai sensi dell'articolo 4 quater, comma 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modifiche, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA. (509)
2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo fondo, i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico della società ILVA Spa, attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subìto dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA. (509)
2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter è riconosciuto nella misura massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa. (509)
2-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 2-ter e 2-quater, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 2-bis. (509)
2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a 2-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. (509)
3. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 200 milioni di euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
4. Il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (508), convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10. (510)
5. Il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
6. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 130 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
7. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
8. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 10, lettera h), sono valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2022, 208 milioni di euro per l'anno 2023, 247 milioni di euro per l'anno 2024, 307 milioni di euro per l'anno 2025, 366 milioni di euro per l'anno 2026, 449 milioni di euro per l'anno 2027, 517 milioni di euro per l'anno 2028, 575 milioni di euro per l'anno 2029, 625 milioni di euro per l'anno 2030, 712 milioni di euro per l'anno 2031, 782 milioni di euro per l'anno 2032 e 836 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 23 milioni di euro per l'anno 2021, 155 milioni di euro per l'anno 2022, 235 milioni di euro per l'anno 2023, 291 milioni di euro per l'anno 2024, 364 milioni di euro per l'anno 2025, 433 milioni di euro per l'anno 2026, 526 milioni di euro per l'anno 2027, 586 milioni di euro per l'anno 2028, 650 milioni di euro per l'anno 2029, 708 milioni di euro per l'anno 2030, 767 milioni di euro per l'anno 2031, 876 milioni di euro per l'anno 2032 e 929 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10. (510)
9. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, da destinare ai territori già danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere b), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018. Le risorse di cui al precedente periodo sono trasferite o versate nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'ordinanza 732/2020 e intestata al Commissario delegato. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. (510)
9-bis. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, sono quantificate in 2.127 milioni di euro per l'anno 2021. (509)
10. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione degli articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57, 68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in 43.803,433 milioni di euro per l'anno 2021, 2.326,511 milioni di euro per l'anno 2022, 777,051 milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97 milioni di euro per l'anno 2026, 805,61 milioni di euro per l'anno 2027, 875,61 milioni di euro per l'anno 2028, 937 milioni di euro per l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per l'anno 2030, 1.084,48 milioni di euro per l'anno 2031, 1.086,34 milioni di euro per l'anno 2032, 1.112,65 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.084,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa, a 44.360,333 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 2.776,711 milioni di euro per l'anno 2022, 1.221,901 milioni di euro per l'anno 2023, 759,31 milioni di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per l'anno 2027, 935,41 milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6 milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro per l'anno 2030, 1.129,68 milioni di euro per l'anno 2031, 1.170,54 milioni di euro per l'anno 2032, 1.195,85 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:
a) quanto a 130,18 milioni di euro per l'anno 2021, 1.370,25 milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di euro per l'anno 2023, 81,79 milioni di euro per l'anno 2024, 61,76 milioni di euro per l'anno 2025, 58,56 milioni di euro per l'anno 2026, 61,67 milioni di euro per l'anno 2027, 56,2 milioni di euro per l'anno 2028, 55,56 milioni di euro per l'anno 2029, 55,16 milioni di euro per l'anno 2030, 1,21 milioni di euro per l'anno 2031, 1,16 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,20 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano a 1.575,05 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare di cassa e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 251,449 milioni di euro per l'anno 2021, 1.869,483 milioni di euro per l'anno 2022, 906,79 milioni di euro per l'anno 2023, 86,64 milioni di euro per l'anno 2024, 66,61 milioni di euro per l'anno 2025, 63,41 milioni di euro per l'anno 2026, 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, 61,05 milioni di euro per l'anno 2028, 60,41 milioni di euro per l'anno 2029, 60,01 milioni di euro per l'anno 2030, 6,06 milioni di euro per l'anno 2031, 6,01 milioni di euro per l'anno 2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni di euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 11-ter, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41, 42, comma 10, 43, 50, 72 e 74;
b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20 milioni di euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per l'anno 2025, 27,30 milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni di euro per l'anno 2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro per l'anno 2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030, 39,20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50 milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
f) quanto a 113,75 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, 197,86 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 145 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
h) quanto a 2.127 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo degli importi di cui al comma 9-bis, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, ad esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per l'anno 2021;
i) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardante le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso;
l) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. (511)
11. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
12. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «180.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «223.000 milioni di euro».
13. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
(508) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17».

(509) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(510) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(511) Comma così sostituito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(512) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 77-bis. Clausola di salvaguardia (513) (514)

In vigore dal 25 luglio 2021
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
(513) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(514) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Art. 78. Entrata in vigore (515)

In vigore dal 26 maggio 2021
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
(515) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Allegato 1 (516)
In vigore dal 26 maggio 2021
(articolo 77, comma 11)

"Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI
- COMPETENZA -
Descrizione risultato differenziale 2021 2022 2023
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge -286.000 -167.200 -148.700
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 573.235 441.497 503.750
- CASSA -
Descrizione risultato differenziale 2021 2022 2023
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge -379.000 -218.700 -208.200
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 666.365 492.997 563.250
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato."
(516) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

Tabelle (517) (519)
In vigore dal 1 gennaio 2022
Tabella A - Articolo 27, commi 1, 2, 3 (Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)
codice DM 1996 prestazione Frequenza (*)
89.01 ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima 3,6,12,24 mesi
90.04.5 ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] 3,6,12,24 mesi
90.09.2 ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] 3,6,12,24 mesi
90.25.5 GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U] 3,6,12,24 mesi
90.62.2 EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. 3,6,12,24 mesi
90.72.3 PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa) 3,6,12,24 mesi
90.82.5 VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES) 3,6,12,24 mesi
91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO 3,6,12,24 mesi
90.16.3 CREATININA [S/U/dU/La] 3,6,12,24 mesi
90.75.4 TEMPO DI PROTROMBINA (PT) 3,6,12,24 mesi
90.76.1 TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT) 3,6,12,24 mesi
90.16.4 CREATININA CLEARANCE 3,6,12,24 mesi
90.22.3 FERRITINA [P/(Sg)Er] 3,6,12,24 mesi
90.22.5 FERRO [S] 3,6,12,24 mesi
89.65.1 EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA Emogasanalisi di sangue capillare o arterioso 3,6,12,24 mesi
91.48.5 PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO 3,6,12,24 mesi
91.49.1 PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE 3,6,12,24 mesi
90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO 3,6,12,24 mesi
89.50 ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO Dispositivi analogici (Holter) 1 volta/anno
89.52 ELETTROCARDIOGRAMMA 1 volta/anno
88.72.3 ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica 1 volta/anno
89.37.2 SPIROMETRIA GLOBALE 2 volte/anno
89.38.3 DIFFUSIONE ALVEOLO-CAPILLARE DEL CO 2 volte/anno
89.44.2 TEST DEL CAMMINO 1 volta/anno
87.41 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE TC del torace [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino] 1 volta/anno
in pazienti età > 70 anni, in aggiunta alle precedenti
89.07 CONSULTO, DEFINITO COMPLESSIVO Valutazione multidimensionale geriatrica d'equipe 2 volte/anno
in pazienti sottoposti a terapia intensiva/subintensiva (DRG 541, 542, 565, 566, 575, 576), in aggiunta alle precedenti
94.09 COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO 3,6,12,24 mesi
(*) la frequenza indicata per ogni prestazione è quella massima e può variare In funzione della evoluzione o dell'indicazione clinica

Tabella B - Articolo 27, comma 5 (Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)
Tabella B - articolo 27, comma 5

Regioni Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023
PIEMONTE 2.200.052 1.911.488 345.474
VALLE D'AOSTA 108.278 94.178 17.269
LOMBARDIA 9.958.392 8.636.386 1.522.330
BOLZANO 321.848 279.695 50.702
TRENTO 471.448 409.919 74.835
VENETO 2.460.801 2.138.051 386.457
FRIULI VENEZIA GIULIA 402.113 349.629 63.820
LIGURIA 905.359 785.907 140.330
EMILIA ROMAGNA 3.531.543 3.066.876 550.734
TOSCANA 982.444 853.075 152.941
UMBRIA 431.523 374.620 66.969
MARCHE 404.378 350.609 61.590
LAZIO 2.156.342 1.869.375 327.790
ABRUZZO 599.753 520.207 91.875
MOLISE 66.416 57.577 10.097
CAMPANIA 528.765 458.029 79.415
PUGLIA 1.425.305 1.235.960 217.539
BASILICATA 10.361 8.986 1.586
CALABRIA 208.320 180.519 31.464
SICILIA 1.301.872 1.128.474 197.523
SARDEGNA 326.686 283.440 50.261
TOTALE 28.802.000 24.993.000 4.441.000
Tabella C (518) (520)
Articolo 33, commi 1 e 2 (Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza)
REGIONE

Anno 2021

Anno 2022

PIEMONTE 589.182 589.600
VALLE D'AOSTA 16.804 16.800
LOMBARDIA 1.331.538 1.342.400
BOLZANO 68.656 69.600
TRENTO 71.219 72.800
VENETO 651.345 656.000
FRIULI VENEZIA GIULIA 165.155 165.600
LIGURIA 214.462 213.600
EMILIA-ROMAGNA 596.634 604.000
TOSCANA 503.921 504.800
UMBRIA 119.202 119.200
MARCHE 205.068 205.600
LAZIO 774.269 767.200
ABRUZZO 175.184 175.200
MOLISE 41.056 40.800
CAMPANIA 744.145 741.600
PUGLIA 529.740 526.400
BASILICATA 74.750 74.400
CALABRIA 255.241 251.200
SICILIA 652.914 644.800
SARDEGNA 219.515 218.400
TOTALE 8.000.000 8.000.000
Tabella D (518) (520)
Articolo 33, commi 3 e 5 (Reclutamento straordinario psicologi)
REGIONE

Anno 2021

Anno 2022

PIEMONTE 1.467.948 1.468.988
VALLE D'AOSTA 41.866 41.857
LOMBARDIA 3.317.527 3.344.590
BOLZANO 171.057 173.408
TRENTO 177.441 181.381
VENETO 1.622.827 1.634.424
FRIULI VENEZIA GIULIA 411.483 412.593
LIGURIA 534.331 532.184
EMILIA-ROMAGNA 1.486.514 1.504.866
TOSCANA 1.255.520 1.257.709
UMBRIA 296.992 296.987
MARCHE 510.926 512.252
LAZIO 1.929.092 1.911.479
ABRUZZO 436.471 436.511
MOLISE 102.290 101.653
CAMPANIA 1.854.038 1.847.696
PUGLIA 1.319.848 1.311.526
BASILICATA 186.240 185.368
CALABRIA 635.933 625.865
SICILIA 1.626.734 1.606.519
SARDEGNA 546.921 544.144
TOTALE 19.932.000 19.932.000
Tabella E - Articolo 70, comma 1 (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo)
01.21.00 Coltivazione di uva
11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05 Produzione di birra
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
Tabella - articolo 50, commi 1 e 2 (Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro)
PIEMONTE 250.402
VALLE D'AOSTA 7.142
LOMBARDIA 565.904
P.A. BOLZANO 29.179
P.A. TRENTO 30.268
VENETO 276.822
FRIULI VENEZIA GIULIA 70.191
LIGURIA 91.146
EMILIA-ROMAGNA 253.569
TOSCANA 214.166
UMBRIA 50.661
MARCHE 87.154
LAZIO 329.064
ABRUZZO 74.453
MOLISE 17.449
CAMPANIA 316.262
PUGLIA 225.140
BASILICATA 31.769
CALABRIA 108.477
SICILIA 277.488
SARDEGNA 93.294
3.400.000
(517) Tabelle così corrette da Comunicato 27 maggio 2021, pubblicato nella G.U. 27 maggio 2021, n. 125.

(518) Tabella così sostituita dall'art. 1, comma 291, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(519) A norma dell'art. 1, comma 643, L. 30 dicembre 2021, n. 234 sono abrogate tutte le disposizioni del presente provvedimento incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644 dell'art. 1 della medesima Legge n. 234/2021.

(520) Per la rideterminazione delle risorse stanziate ai sensi della presente tabella vedi l'art. 1-quater, comma 2, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.