Indennità ex art. 7 c. 5 L. 223/91

  • L'art. 8, comma sesto, della legge 23 luglio 1991, n. 223, attribuisce al lavoratore iscritto nelle liste di mobilità la facoltà di svolgere lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista, mentre l'art. 9, comma sesto, lett. a) prevede la cancellazione da tali liste solo nel caso di assunzione con contratto pieno e indeterminato; ne consegue, per argomentazione a contrario, che, in caso di svolgimento di lavoro autonomo, il lavoratore conserva il diritto alla iscrizione nella lista di mobilità ed il diritto di percepire la relativa indennità, atteso che dall'art. 7 comma quinto della citata legge, che consente la corresponsione anticipata di siffatta indennità, in un'unica soluzione, ai lavoratori che intendano "intraprendere" un'attività di lavoro autonomo, restando in facoltà del lavoratore determinare la modalità temporale dell'erogazione, chiedendone la corresponsione anticipata (il che comporta la cancellazione dalle liste di mobilità ai sensi dell'art. 9 comma nono, lett. b)), ovvero continuando a percepire l'indennità mensilmente. Detta facoltà di scelta è pertanto preclusa a chi, in costanza di lavoro subordinato, svolgesse anche lavoro autonomo ed abbia continuato a svolgerlo dopo il collocamento in mobilità, avendo in tal caso diritto a beneficiare dell'indennità soltanto secondo l'ordinaria periodicità mensile. (Cass. 1/4/2004 n. 6463, Pres. Senese Rel. Amoroso, in Dir. e prat. lav. 2004, 2478, e in in Lav. nella giur. 2004, 1202)
  • La previsione dell'art. 7, comma quinto, della legge n. 223 del 1991, (in base alla quale può essere anticipata ai lavoratori che ne facciano richiesta l'indennità di mobilità per intraprendere un'attività lavorativa autonoma), risponde alla ratio di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, così perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio. Ne consegue che l'indennità non deve necessariamente essere richiesta prima dell'inizio dell'attività che si intende esercitare (non ravvisandosi nella legge una precisa indicazione in tal senso), ma può anche essere richiesta dopo aver intrapreso la suddetta attività autonoma. (Cass. 28/1/2004 n. 1587, Pres. Dell'Anno Rel. La Terza , in Dir. e prat. lav. 2004, 1556)
  • Ai fini del riconoscimento dell'anticipazione dell'indennità di mobilità ex art. 7, 5° comma, L. 23/7/91 n. 223, tenuto conto della necessità di svolgimento di attività preparatorie e propedeutiche all'avvio della nuova attività di lavoro autonomo anche al fine di presentare ex art. 1 DM 142/93 la richiesta documentazione comprovante l'assunzione di iniziative finalizzate all'avvio di tale attività e considerata l'assenza di un termine di legge per la presentazione della relativa domanda di anticipazione, l'eventuale presentazione di tale domanda dopo l'inizio dell'attività e comunque il mancato rispetto del termine fissato dall'Inps con circolare 32/2000 non comportano decadenza dal diritto all'anticipazione. (Corte d'Appello Milano 3/9/2002, Pres. Mannacio Est. Ruiz,, in D&L 2002, 1052)
  • La dizione dell'art. 7, comma 5, L. n. 223/1991 sembra richiedere che l'attività-per la quale il lavoratore in mobilità può ottenere la corresponsione anticipata della relativa indennità-debba essere nuova ed è evidente che la ratio della norma sia quella di finanziare le nuove attività del personale in mobilità e non il risanamento o la ricapitalizzazione di attività già esistenti. Tuttavia il termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività stabilito con norma regolamentare dall'Inps per la presentazione dell'istanza non appare congruo, se l'attività dalla quale si fa decorrere il termine non è quella effettivamente produttiva bensì quella meramente preparatoria estrinsecatasi nella apertura della partita IVA, nella iscrizione alle gestioni previdenziali nella sottoscrizione di contratti di associazione, di agenzia, collaborazione o affiliazione. (Trib. Milano 7/6/2002, Est. Peragallo, in Lav. nella giur. 2003, 389)