Questioni di legittimità costituzionale

  • Il dirigente che, in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro per recesso ingiustificato del datore, rivendica il risarcimento del danno biologico dovuto all'illegittima condotta datoriale, deve provare i fatti posti a fondamento della domanda, in quanto gli effetti risarcitori non derivano automaticamente dall'accertata illegittimità del recesso, e, in particolare, deve provare l'elemento soggettivo della colpa grave e del dolo sotteso ai comportamenti datoriali. (Cass. 22/3/2010 n. 684, Pres. Roselli Est. Morcavallo, in D&L 2010, con nota di Vania Scalambrieri, "Il risarcimento del danno biologico per illegittimo licenziamento presuppone la prova dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo al datore di lavoro", 582)
  • Il risarcimento del danno al dipendente illegittimamente licenziato spetta, quanto alla misura eccedente il minimo, solo in caso di colpa del datore di lavoro e, quanto al minimo di cinque mensilità, anche a prescindere da detta colpa; con tale presunzione assoluta di danno minimo il legislatore attua un ragionevole bilanciamento della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di incidere direttamente e a proprio rischio sulla sfera giuridica del dipendente ed è pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 SL sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. 1 (Corte Cost. 23/12/98 n. 420, pres. Granata, rel. Santosuosso, in D&L 1999, 47, nota Guariso, Se cinque vi sembran troppe)
  • Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 L. 604/66, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dovendosi ritenere che il pagamento dell'indennità per mancata riassunzione sia sempre dovuto, senza che a nulla rilevi quale sia il soggetto e quale sia la ragione che abbia impedito il ripristino del rapporto (Corte cost. 23/2/96 n. 44, pres. Ferri, rel. Santosuosso, in D&L 1996, 611, nota SCARPELLI, Intervento (definitivo) della Corte Costituzionale a sancire la possibilità per il lavoratore di scegliere tra riassunzione e risarcimento del danno ex art. 8 L. 604/66 e GUARISO, Una indennità piccola, piccola, ma sicura (anche in caso di revoca?))