Questioni processuali

  • La surrogabilità da parte dell’ente previdenziale presuppone la risarcibilità del danno. (Cass. SU. 30/6/2016 n. 13372, Pres. Salmè Rel. Vivaldi, in Lav. nella giur. 2016, 928)
  • Nell’accertamento e nella liquidazione delle prestazioni assicurative l’INAIL è vincolato a rigorosi parametri e criteri legali tali da non lasciare spazio a valutazioni discrezionali; spetta quindi al datore di lavoro responsabile civile dell’infortunio, convenuto in giudizio dall’ente previdenziale che agisce in via di regresso, dimostrare che al lavoratore licenziato sono state riconosciute ed erogate prestazioni non spettanti ovvero eccedenti, con riguardo alla mancanza dei presupposti di fatto ed alla violazione dei criteri vincolanti posti dalla legge. Consegue che lo stesso datore di lavoro convenuto in sede di regresso dall’INAIL può sottrarsi alla pretesa recuperatoria provando che al lavoratore o ai propri eredi sono state liquidate prestazioni indebite, con riguardo alle condizioni di derogabilità previste dalla legge. (Cass. 23/6/2016 n. 13061, Pres. Mammone Rel. Doronzo, in Lav. nella giur. 2016, 929)
  • In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale previsto dall’art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in tema di decadenza, ha natura di prescrizione e, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato (ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa), il quale costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo, dovendosi ritenere che detta azione, con la quale l’Istituto fa valere in giudizio un proprio credito in rivalsa, sia assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall’infortunato, atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionale a sanzionare il datore di lavoro, consentendo, al contempo, di recuperare quanto corrisposto al danneggiato. (Cass. S.U. 16/3/2015 n. 5160, Pres. Roselli Rel. Nobile, in Lav. nella giur. 2015, 637)
  • L’azione di rivalsa esercitata dall’INAIL nei confronti delle persone civilmente responsabili, in caso di responsabilità penale accertata a loro carico a seguito di infortunio sul lavoro, configura una speciale azione di regresso spettante iure proprio all’Istituto ai sensi degli articoli 10 e 11 D.P.R. n. 1124/1965, esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell’infortunio. (Cass. 17/7/2013 n. 17486, Pres. Vidiri Rel. Bronzioni, in Lav. nella giur. 2013, 956)

Il diritto al risarcimento del danno da malattie professionali e il contestuale inizio della decorrenza della prescrizione può essere fatto valere fin dal giorno in cui la malattia si è manifestata in modo da essere percepita come tale dal danneggiato. Conseguentemente la mancata conoscenza dell’eziologia professionale della patologia costituisce un ostacolo di mero fatto, che non influisce sulla decorrenza della prescrizione. (Trib. Milano 3/5/2013, Giud. Mariani, in Lav. nella giur. 2013, 749)

  • La domanda di liquidazione dell’indennizzo in capitale per le menomazioni dell’integrità psico-fisica pari o superiori al 6%, conseguenti a infortunio sul lavoro, costituendone un “minus”, è implicita nella domanda di riconoscimento del diritto alla rendita per inabilità causata da menomazioni pari o superiori al 16%. (Cass. 27/1/2011 n. 2058, ord., Pres. Battimiello Est. Bandini, in Orient. Giur. Lav. 2011, 239)
  • Deve ritenersi ammissibile la costituzione di parte civile del sindacato nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose commessi con violazione della normativa antinfortunistica, a prescindere dal fatto che il lavoratore vittima di detti reati sia iscritto all'organizzazione sindacale medesima e ciò in aggiunta alla possibilità di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli artt.91 e 92 c.p.p., pure ribadita dall'art. 61, 2° comma, D.Lgs. 9/4/08 n. 81. L'inosservanza della normativa finalizzata a garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro può infatti cagionare all'organizzazione sindacale un proprio e diretto danno patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, per la perdita di credibilità all'azione svolta, così giustificando un'autonoma costituzione di parte civile. (Cass. pen. 11/6/2010 n. 22558, Pres. Morgigni Est. Bianchi, in D&L 2010, con nota di Cecilia Valbonesi, "Infortuni sul lavoro e risarcimento del danno all'immagine del sindacato", 987)
  • Il mancato passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti del matrimonio consente al coniuge superstite nel caso di decesso dell'altro coniuge in conseguenza di infortunio sul lavoro di richiedere la costituzione della rendita per reversibilità. (Cass. 19/5/2008 n. 12612, Pres. Mattone Est. Maiorano, in D&L 2008, con nota di Aldo Garlatti, ""Dallo status di ex coniuge divorziato a quello di superstite: il mancato passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, a seguito della morte di uno dei coniugi, conferisce al coniuge superstite il diritto alla rendita per reversibilità nel caso di infortunio mortale", 1049)
  • L'azione di regresso proposta dall'Inail nei confronti del datore di lavoro si estende automaticamente nei confronti degli altri responsabili civili dell'infortunio sul lavoro che il datore di lavoro abbia chiamato in causa, quali soggetti responsabili di un comune obbligo di sicurezza gravante su ciascuno di essi, anche se per di9verso ruolo professionale, e perciò direttamente responsabile dell'infortunio sul lavoro e dei conseguenti obblighi patrimoniali nei confronti dell'istituto assicuratore. (Cass. 28/3/2008 n. 8136, Pres. Sciarelli Rel. De Matteis, in Lav. nella giur. 2008, 844, e in Dir. e prat. lav. 2008, 2431)
  • Anche le patologie psichiche dovute a stress possono essere qualificate come tecnopatie purchè ne sia dimostrato il nesso causale con la lavorazioneper svolgere tale accertamento è la consulenza tecnica che, pertanto, diviene obbligatoria in appello se omessa dal giudice di primo grado. (Cass. 11//9/2006 n. 19434, Pres. Sciarelli Est. Celentano, in Lav. nella giur. 2007, con commento di Gianluigi Girardi, 171)
  • La domanda di mera qualificazione del fatto come infortunio è inammissibile perchè si risolve in una domanda di accertamento di un mero fatto e non di un diritto. Tuttavia, una volta che la sentenza inammissibile sia stata in concreto emessa, la parte, nei cui confronti tale statuizione sia pronunciata, ha non solo un interesse qualificato dall'interesse generale a ristabilire l'ortodossia dell'ordinamento processuale, ma anche un interesse personale affinchè sia affermato che il giudice non poteva emettere una sentenza contenente una statuizione che comunque la riguarda, quale ne sia il contenuto immediatamente lesivo. (Cass. 27/7/2006 n. 17165, Pres. Senese Rel. De Matteis, in Lav. nella giur. 2006, 1222)
  • E' inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l'azione diretta ad accertare il nesso di causalità tra infortunio e prestazione di lavoro, senza che sia residuata una inabilità permanente indennizzabile, atteso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare, dovendosi rilevare che la natura lavorativa dell'infortunio non costituisce una questione pregiudiziale al diritto alla rendita, come tale suscettibile, a norma dell'art. 34 c.p.c., di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall'esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo. (Cass. 22/11/2003 n. 17788, Pres. Dell'Anno Rel. Lamorgese, in Dir. e prat. lav. 2004, 629)
  • L'art. 149 disp. att. c.p.c. il quale prevede che, in materia di invalidità pensionabile, il giudice valuti anche l'eventuale aggravamento della malattia nonché di tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate tanto nel corso del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, è applicabile analogicamente anche in tema di infortuni e malattie professionali. Il dies a quo per la decorrenza del termine triennale di cui all'art. 112 DPR 30/6/65 n. 1124 coincide con il momento in cui l'assicurato abbia la ragionevole certezza della sussistenza della malattia professionale e del superamento della soglia di indennizzabilità. (Corte d'Appello Potenza 7/2/2002, Pres. Capasso, Est. Vetrone, in D&L 2002, 482)