Precedenza nelle assunzioni

  • Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 77, primo comma, della Costituzione e assenza di delega, l'art. 10, commi 9 e 10, nonché l'art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), nella parte in cui abrogano l'art. 23, comma 2, della L. 28 febbraio 1987, n. 56, che regolava l'esercizio del diritto di precedenza dei lavoratori stagionali nella riassunzione presso la medesima azienda e con la medesima qualifica. Le norme censurate e dichiarate illegittime, infatti, si collocano al di fuori della direttiva comunitaria e anche al di fuori della delega conferita al Governo dalla legge comunitaria 29 dicembre 2000, n. 422 che, a differenza di altre ipotesi, non ha dettato specifici criteri o principi capaci di ampliare lo spazio di intervento del legislatore delegato. (Corte Cost. 4/3/2008 n. 44, Pres. Bile Rel. Mazzella, in Lav. nella giur. 2008, con commento di Vincenzo Di Michele, 367 e in Dir. e prat. lav. 2008, 907, e in Riv. it. dir. lav. 2008, con nota "La disciplina del contratto a termine sotto la lente comunitaria della Corte Costituzionale", 504, e in Riv. it. dir. lav. 2008, con nota di Federica Amici, "Lavoratori stagionali a termine e diritto di precedenza di fronte alla Corte Costituzionale", 764)
  • La questione di costituzionalità degli artt. 10, commi 9 e 10, e 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 368/2001, nella misura in cui non riconoscono il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall’art. 23, comma 2, L. 28 febbraio 1987, n. 56, è rilevante e non manifestamente infondata in relazione alla violazione dell’art. 76 Cost. (Trib. Rossano 17/5/2004, ord., Est. Coppola, in Lav. nella giur. 2005, con commento di Paola Nodari, 472)
  • I lavoratori assunti a termine da aziende di trasporto aereo ai sensi dell'art. 1, lett. F), l. 18 aprile 1962 n. 230 (quale aggiunto dalla l. 25 marzo 1986 n. 84) non hanno il diritto di precedenza nelle assunzioni con la medesima qualifica presso l'azienda stessa di cui agli artt. 8 bis d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito, con modificazioni, nella l. 25 marzo 1983 n. 79, e 23, secondo comma, l. 28 febbraio 1987, n. 56. (Trib. Catania 13/5/2003, ord., Pres. Camilleri, Rel. Cordio, in Foro it. 2003, parte prima, 2861)
  • I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368, non hanno il diritto di precedenza nelle assunzioni con la medesima qualifica presso l'azienda stessa di cui agli artt. 8 bis d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito con modificazioni nella l. 25 marzo 1983 n. 79 e 23, secondo comma, l. 28 febbraio 1987, n. 56, questo non derivando neppure da clausola contrattuale collettiva, anteriore a tale entrata in vigore, per la quale si sia inteso "confermare la normativa pregressa". (Trib. Catania 13/5/2003, ord., Pres. Camilleri, Rel. Cordio, in Foro it. 2003, parte prima, 2861)
  • La questione di costituzionalità degli artt. 10, commi 9 e 10, e 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 368/2001, nella misura in cui non riconoscono il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall’art. 23, comma 2, L. 28 febbraio 1987, n. 56, è rilevante e non manifestamente infondata in relazione alla violazione dell’art. 76 Cost. (Trib. Rossano 17/5/2004, ord., Est. Coppola, in Lav. nella giur. 2005, con commento di Paola Nodari, 472)