Diritto di precedenza

  • In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza di cui all’art. 12 ter, D.Lgs. n. 25/2/2000 n. 61, come inserito dall’art. 1, comma 44, L. 24/12/07 n. 247, il lavoratore avrà diritto alla conversione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, nonché al risarcimento del danno consistente nella differenza tra la retribuzione percepita e quella che avrebbe ricevuto lavorando a tempo pieno, oltre che interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. (Trib. Perugia 14/7/2012, Est. Gambaracci, in D&L 2012, con nota di Norma Iurlano, “Il diritto di precedenza nel lavoto part-time: l’evoluzione normativa”, 729)
  • Il diritto soggettivo di precedenza, previsto, in caso di nuove assunzioni, in favore dei lavoratori a tempo parziale dall’art. 5, 3° comma bis, DL 30/10/84 (convertito con modifiche nella L. 19/12/84 n. 863) comporta la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con la modifica dell’assetto negoziale preesistente solo rispetto alla quantità e alla distribuzione temporale delle prestazioni lavorative; ciò peraltro a condizione che il datore di lavoro compia delle nuove assunzioni a tempo pieno, e purchè i nuovi assunti vengano adibiti a mansioni fungibili con quelle dei lavoratori a tempo parziale e non siano adibiti a unità produttive territorialmente remote. (Corte app. Milano 16/12/2005, Pres. Ed est. Ruiz, in D&L 2006, con n. Alessandro Ribaldi, “Il diritto di precedenza nel lavoro part-time tra vecchia normativa e recenti novità”, 433)
  • Ai fini della tutela del diritto di preferenza che compete al lavoratore part-time che abbia richiesto il tempo pieno nell’ipotesi di nuove assunzioni a tempo pieno, l’equivalenza delle mansioni – che astrattamente può essere anche rinvenuta nelle mansioni rientranti nella medesima qualifica – non può essere valutata che con riferimento alla situazione concreta, considerando, quindi, anche lo stato di salute del lavoratore part-time che lo renda inidoneo alle mansioni destinate ai lavoratori di nuova assunzione. (Corte d’appello Milano 22/12/2004, Pres. Castellini Rel. Curcio, in Lav. nella giur. 2005, 590)
  • In caso di assunzione di personale a tempo pieno, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 25/2/2000 n. 61, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale, adibiti alle stesse mansioni o in mansioni equivalenti a quelle per le quali è prevista l'assunzione, con la conseguenza che in caso di violazione della precedenza il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra l'importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi al passaggio. (Corte d'Appello Milano 4/4/2003, Pres. Mannacio Est. De Angelis, in D&L 2003, 646)
  • L'art. 5, 3° comma bis, L. 19/12/84 n. 863-che prevede il diritto di precedenza a favore del lavoratore già occupato a tempo parziale per il caso di successive assunzioni a tempo pieno - non trova applicazione né nell'ipotesi di stipulazione di contratti di formazione e lavoro né nel caso di trasformazione di tali rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stante la specifica funzione assegnata dal legislatore a questo tipo di contratto sul piano occupazionale al fine di favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. (Trib. Milano 17/11/2001, Est. Negri della Torre, in D&L 2002, 395)
  • Ai sensi dell'art. 5, 2° comma, D. Lgs. 25/2/2000 n. 61, il diritto di precedenza riconosciuto al lavoratore già occupato a tempo parziale per il caso di nuova assunzione di personale a tempo pieno presuppone che la nuova assunzione sia effettuata per le medesime mansioni o per mansioni equivalenti, a nulla rilevando l'eventuale identità del livello di inquadramento. (Trib. Milano 13/10/2001, Est. Porcelli, in D&L 2002, 139)
  • Il disposto dell'art. 14, 8° comma, del Ccnl per i dipendenti Alitalia dell' 11/2/97, secondo cui ai fini dell'applicazione del diritto di precedenza previsto dall'art. 5, 3° comma bis, L. 19/12/84 n. 863, le domande di conversione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno devono essere valutate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze organizzative nonché dell'anzianità aziendale, della professionalità e dei carichi di famiglia di ciascun lavoratore interessato, si applica non solo nell'ipotesi di nuove assunzioni a tempo pieno ma anche nel caso di trasformazione di un preesistente rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale. (Trib. Milano 17/11/2001, Est. Negri della Torre, in D&L 2002, 395)