Altre intermediazioni lecite

  • Non sussiste interposizione di manodopera, né ai sensi del primo né ai sensi del terzo comma dell'art. 1, l. n. 1369/60, laddove da una dettagliata analisi degli elementi che caratterizzano il rapporto concreto tra preponente e appaltatore emerga una reale autonomia organizzativa e gestionale di quest'ultimo, e in particolare l'elemento della gestione a proprio rischio e altresì che il preponente - nella fattispecie una compagnia di assicurazione - si sia limitato a contribuire alle spese di affitto e retributive dei dipendenti dell'appaltatore. Per lo stesso motivo, è legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dovuto a una drastica riduzione del volume d'affari dell'appaltatore, al quale solo possono essere imputati i rapporti di lavoro (Cass. 11/9/00, n. 11957, pres. Ianniruberto, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 253, con nota di Grandi, Interposizione, appalto di manodopera e licenziamento per giustificato motivo oggettivo: il caso delle agenzie assicurative)
  • Gli artt. 17 e 21, l. 28/1/94, n. 84, sul riordino della legislazione in materia portuale, confliggono con la normativa comunitaria sulla libertà di concorrenza e di prestazione di servizi nella parte in cui vietano all'impresa autorizzata all'esercizio delle operazioni portuali di avvalersi di personale di imprese, operanti nell'ambito portuale, diverse da quelle costituite dalle compagnie portuali trasformate; ne consegue l'inapplicabilità, nell'ambito del lavoro portuale, del divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro previsto dall'art. 1, l. 23/10/60, n. 1369) ( Trib. La Spezia 18/7/00, pres. e est. Panico, in Foro it. 2000, pag. 3631)
  • Non può considerarsi interposta, con la conseguente applicazione della legge n.1369/60, la società controllata che vanta nei confronti della controllante un precipuo scopo sociale, propri organi sociali, propri beni, propri dipendenti, proprie strategie e marchi (Trib. Ravenna 8/6/00, est. Riverso, in Lavoro giur. 2000, pag. 949, con nota di Menegatti, Divieto di interposizione, esternalizzazione e trasferimento d’azienda)
  • Non si configura la fattispecie dell'appalto interno, di cui all'art. 3, l. n. 1369/60, nel caso del grande centro commerciale che, all'interno del proprio spazio di vendita al pubblico, consente all'impresa fornitrice di prodotti ortofrutticoli il compito di curare con personale proprio la migliore esposizione dei prodotti stessi sui banconi, la loro pesatura, confezione e prezzatura, nonostante che i prodotti stessi siano stati acquistati dal centro commerciale e da questo rivenduti alla clientela (Trib. Milano 15/5/00, est. Curcio, in Riv. It. dir. lav. 2001, pag. 26, con nota di Luzzana, Divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro e merchandising " improprio")