Questioni di procedura

  • Nell’ipotesi in cui un candidato partecipante ad un pubblico concorso, dichiarato vincitore con apposita deliberazione e collocato in graduatoria con successivo giudizio di inidoneità all’assunzione a seguito di visita medica negativa, chieda l’accertamento giudiziale del suo diritto all’assunzione sulla base della graduatoria approvata, il giudizio non deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti al concorso non ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 102 c.p.c., poiché la suddetta domanda non implica la richiesta di riformulazione della graduatoria o contestazioni relative alla validità del concorso, che, diversamente, avrebbero determinato la necessità dell’estensione del contraddittorio agli altri candidati. Cass. 25/8/2005 n. 17324, Pres. Mileo Rel. Figurelli, in Dir. e prat. lav. 2006, 529)
  • Deve ritenersi che l’art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni faccia riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche delle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore, con la conseguenza che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo non solo le controversie in materia di concorsi pubblici, ma anche quelle in materia di concorsi interni e procedure di promozione. (Trib. Roma 27/10/2004, Est. Pangia, in Lav. nella giur. 2005, 392)
  • Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 68, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 29, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, le controversie dei pubblici dipendenti relative ai concorsi interni banditi dall'Amministrazione per l'accesso del personale dipendente a qualifiche funzionali superiori, posto che tale accesso costituisce solo una modificazione del contenuto dell'obbligazione oggetto del rapporto di lavoro in essere e non una procedura concorsuale per l'assunzione ad un nuovo posto di lavoro. (Trib. Milano 30/4/2003, Est. Atanasio, in Lav. nella giur. 2003, 1174)
  • Nel caso di concorso indetto da soggetti privati o da enti pubblici economici sussiste litisconsorzio necessario allorchè il candidato pretermesso non si limiti a chiedere il risarcimento del danno, ma chieda un provvedimento che incida sulla posizione dei candidati vincitori. (Trib. Roma 14/3/2003, Pres. Cortesani Rel. Blasutto, in Lav. nella giur. 2003, 1167)
  • E' inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla datrice di lavoro d'annullamento del contratto di lavoro, in quanto lo stesso è impugnabile solo su domanda del PM e nel termine di un anno dalla sua stipulazione ai sensi dell'art. 2098 c.c. (Trib. Milano 24/5/2002, Est. Ianniello, in D&L 2002, 742)
  • In forza del combinato disposto dell'art. 68, comma 1°, del d. legislativo 3/2/93, n. 29, come sostituito dal d. legislativo 3/3/98, n. 80, secondo cui le controversie concernenti l'assunzione di lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e del comma 4, secondo cui sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione, è di competenza del giudice amministrativo il giudizio sulla sussistenza dei requisiti essenziali per l'assunzione previsti nel bando di concorso (Corte Appello Milano 12/4/01, pres. Mannaccio, est. Accardo, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 208)
  • Il coordinamento tra il disposto dell'art. 68, comma 1° del decreto legislativo 3/2/93, n. 29, come sostituito dal decreto legislativo 3/3/98, n. 80, secondo cui le controversie concernenti l'assunzione appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ed il comma 4, secondo cui sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione, va correttamente operato nel senso che dal momento di indizione del bando di concorso sino al termine della procedura, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, laddove dal momento del superamento della prova del concorso sorge in capo all'aspirante un vero e proprio diritto soggetto all'assunzione con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Nella nozione di procedura concorsuale è ricompreso ogni riferimento a modalità procedimentalizzate di selezione del personale non necessariamente coincidenti con l'ipotesi di concorso in senso stretto (Trib. Napoli 20/2/01, pres. e est. Lorito, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 203)
  • In un concorso con una quota di riserva, sono devolute alla giurisdizione amministrativa anche le controversie derivanti dalle impugnazioni proposte dai concorrenti "in quota di riserva" (perché dipendenti dell'amministrazione), poiché per tutti i partecipanti si tratta di una procedura concorsuale per l'assunzione nella qualifica indicata nel bando (Corte Cost. 4/1/01, n. 2, ordinanza, pres. Santosuosso, est. Marini, in Lavoro nelle p.a. 2001, pag. 367, con nota di Gragnoli, Concorsi "riservati" e giurisdizione)
  • La domanda con cui il cittadino chiede l'accertamento del suo diritto a beneficiare dello speciale regime di collocamento previsto un tempo dalla l. n. 482/68 e ora dalla l. n. 68/99 deve essere proposta nei confronti dell'Agenzia Regionale per l'impiego e cioè del soggetto (dotato di personalità giuridica) cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha attribuito - nell'esercizio della sua autonomia organizzativa - il compito di svolgere in concreto le funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro (Trib. Gorizia 5/10/00, pres. e est. Masiello, in Lavoro giur. 2002, pag. 261, con nota di Venditti, A chi spetta la legittimazione passiva nel caso si voglia contestare il rigetto dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento?)
  • Poiché la posizione vantata dal vincitore di un concorso, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione, ha natura di diritto soggettivo (in quanto l'aspirante, attraverso la positiva collocazione in graduatoria, diviene legittimo titolare del diritto all'instaurazione del rapporto), la competenza a giudicare della controversia relativa a un'errata individuazione dei posti disponibili sussiste in capo al giudice del lavoro, in quanto oggetto del giudizio non è la procedura concorsuale, di natura amministrativa, ma l'esistenza di un vero e proprio diritto all'assunzione (Trib. Agrigento 30 dicembre 1999 (ord.), est. Occhipinti, in D&L 2000, 722, n. Dall'Ara)