Casistica

  • Antisindacale la condotta del datore di lavoro che, venendo meno all’accordo sindacale, si rifiuta di riassumere i lavoratori licenziati nell’ambito di una procedura di riduzione del personale.
    La Corte d’Appello di Napoli accoglie il ricorso ex art. 28 Stat. Lav. e dichiara la natura antisindacale della condotta del datore di lavoro, il quale nel corso della procedura di riduzione del personale si era impegnato a riassumere in un momento successivo alcuni dei dipendenti licenziati, ma si rifiutava poi di farlo. La condotta della società viene considerata plurioffensiva: da un lato, essa lede il diritto individuale alla riassunzione di ciascun lavoratore licenziato; dall’altro, poiché tale impegno aveva base nell’accordo collettivo, il rifiuto di adempiervi scredita l’immagine dei sindacati firmatari. (Corte app. Napoli 23/5/2023, Pres. Iacone Rel. Chiodi, in Wikilabour, Newsletter n. 11/23)
  • Diritto del sindacato alle informazioni sulle logiche dell’algoritmo usato per la gestione dei rapporti di lavoro: applicata la nuova disciplina del Decreto trasparenza del 2022 alle piattaforme del food delivery.
    Il Tribunale accoglie il ricorso per condotta antisindacale ex art. 28 l. 300/1970 presentato dalle associazioni di categoria che tutelano i rider, e ordina alla piattaforma di consegna di cibo a domicilio di fornire le informazioni sui sistemi automatizzati utilizzati nel rapporto di lavoro. Dopo aver confermato, come avvenuto in altri precedenti, che il procedimento ex art. 28 può essere esperito anche in caso di collaborazioni organizzate dal committente, il Tribunale accerta che la piattaforma è venuta meno all’obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali delle informazioni previste dal nuovo art. 1-bis del d. lgs. 152/1997, tra cui il dataset dell’algoritmo che assegna le consegne ai rider e la spiegazione dei parametri di valutazione su cui è impostato. (Trib. Palermo 3/4/2023, dott.ssa Bruno, in Wikilabour, Newsletter n. 7/23)
  • Antisindacale sottoscrivere un accordo ‘separato’ con soggetti non legittimati e non con la RSU, quando il contratto collettivo assegna a quest’ultima la legittimazione negoziale.
    La Federazione sindacale territoriale FP CGIL ricorre in giudizio per vedere dichiarata l’antisindacalità della condotta aziendale consistita nell’avere sottoscritto un accordo ‘separato’ sul premio di produzione non con la RSU – alla quale il CCNL attribuisce la competenza, prevedendo la sola assistenza delle associazioni sindacali – ma solo con alcuni dei componenti della stessa RSU e alcune organizzazioni sindacali territoriali. Il Tribunale, in assenza di una volontà maggioritaria della RSU, dichiara antisindacale la condotta aziendale e ordina la ripresa delle trattative. (Trib. Milano 30/7/2020, Giud. Ghinoy, in Wikilabour, Newsletter n. 15/2020)
  • Antisindacale sanzionare l’RSA per aver pubblicato su Facebook due comunicati di critica nei confronti del datore di lavoro.
    Il Sindacato lamentava il comportamento antisindacale della società che aveva irrogato il provvedimento disciplinare della sospensione di otto giorni dal lavoro e dalla retribuzione alla lavoratrice, anche Rappresentante Sindacale Aziendale, accusata di aver pubblicato su Facebook, sia sul proprio profilo sia su un gruppo accessibile a tutti, una e-mail di critica rispetto all’organizzazione del lavoro e all’inquadramento contrattuale dei dipendenti di un punto vendita. Il Giudice, riconoscendo che l’e-mail in questione, oltre a rispettare i limiti della continenza formale e sostanziale, aveva pacificamente un contenuto di interesse sindacale, ha ricondotto la pubblicazione sui social al diritto affissione e di proselitismo di cui agli artt. 25 e 26 Stat. lav. e ha quindi dichiarato illegittima e antisindacale la sanzione disciplinare. (Trib. Torino 6/2/2023, Giud. Filicetti, in Wikilabour, Newsletter n. 12/23)
  • È antisindacale la condotta del datore di lavoro che nella scelta delle organizzazioni con cui trattare crei una sorta di “monopolio sindacale” con talune organizzazioni e operi con aprioristica, arbitraria, discrezionale, immotivata esclusione di Cgil e Uil, senza verificarne in concreto e “sul campo” l’attività, la rappresentatività e la disponibilità al dialogo. (Trib. Busto Arsizio 25/10/2019, n. 359, Est. Fumagalli, in Riv. It. Dir. lav. 2020, con nota di S. Donini, “Rappresentatività effettiva e antisindacalità del rifiuto a trattare: il caso Ryanair”, 396)
  • Sebbene non sussista nel nostro ordinamento un obbligo del datore di lavoro di trattare con tutte le OO.SS., salvo specifiche previsioni contrattuali o di legge, costituisce condotta antisindacale il rifiuto del datore che esprima un uso distorto della libertà sindacale ovvero un contegno oggettivamente discriminatorio nei confronti della organizzazione sindacale esclusa. (Trib. Roma 23/8/2019, n. 82784, Est. Picozzi, in Riv. It. Dir. lav. 2020, con nota di S. Donini, “Rappresentatività effettiva e antisindacalità del rifiuto a trattare: il caso Ryanair”, 396)
  • Se è ben vero che nell’ordinamento italiano non esiste in capo al datore di lavoro un obbligo di trattare con tutte le OO.SS., è altrettanto illegittima la condotta di un datore di lavoro che ometta di riscontrare le richieste di informazione e collaborazione presentate dai sindacati o che, a partire da un certo momento, inizi a interloquire solo con alcuni di essi in violazione dei principi di correttezza e buona fede che imporrebbero, quanto meno, di convocare tutti i sindacati richiedenti al fine di verificare se vi siano le condizioni per aprire le trattative. (Trib. Busto Arsizio 4/6/2019, n. 197, Est. Fumagalli, in Riv. It. Dir. lav. 2020, con nota di S. Donini, “Rappresentatività effettiva e antisindacalità del rifiuto a trattare: il caso Ryanair”, 396)
  • In virtù del principio di temporaneità dei vincoli obbligatori non costituisce condotta antisindacale il recesso unilaterale del datore di lavoro dal contratto collettivo aziendale a tempo indeterminato, a fortiori ove le trattative per il rinnovo della piattaforma contrattuale siano poi proseguite, non potendosi riconoscere in capo alle Organizzazioni Sindacali un diritto di veto ovvero un diritto all’ottenimento di un determinato risultato per il tramite dell’azione giudiziale ex art. 28 St. lav. disatteso in sede negoziale. (Trib. Venezia 30/7/2018 n. 4606, decr., Giud. Coppetta Calzavara, in Riv. It. dir. lav. 2018, con nota di S. Ortis, “Recesso dal contratto collettivo aziendale ed esclusione dei profili di antisindacalità nelle fisiologiche dinamiche delle relazioni industriali”, 1013)
  • Non costituisce condotta antisindacale l’adozione di un Regolamento aziendale, non potendosi negare al datore di lavoro, una volta receduto dal contratto collettivo e in assenza di una contrattazione nazionale, la facoltà di applicare una disciplina economica e normativa unilaterale, eventualmente deteriore rispetto a quella pregressa, fermi i limiti dei diritti quesiti e dell’art. 36 Cost. (Trib. Venezia 30/7/2018 n. 4606, decr., Giud. Coppetta Calzavara, in Riv. It. dir. lav. 2018, con nota di S. Ortis, “Recesso dal contratto collettivo aziendale ed esclusione dei profili di antisindacalità nelle fisiologiche dinamiche delle relazioni industriali”, 1013)
  • Laddove il contratto collettivo aziendale preveda che, nel caso di indisponibilità di idonei locali aziendali, i sindacati richiedenti debbano indicare il luogo di svolgimento di un’assemblea, è legittimo, e non configura quindi condotta antisindacale, il rifiuto dell’azienda basato sulla violazione di tale obbligo, consistente nella generica indicazione del fatto che l’assemblea si sarebbe tenuta “all’esterno dell’unità produttiva”. (Cass. 10/10/2016 n. 20319, Pres. Di Cerbo Rel. Patti, in Lav. nella giur. 2017, 199)
  • È antisindacale la condotta dell’imprenditore che cerchi e ottenga il consenso dei lavoratori nell’applicare la forfetizzazione dello straordinario e delle trasferte introdotta, su delega del Ccnl, da un accordo decentrato stipulato per un ambito territoriale a loro estraneo. L’ordine di cessazione e di rimozione non è, tuttavia, pronunciabile con riguardo alle adesioni già espresse dai singoli lavoratori all’intesa decentrata, anche perché la loro condotta non è per definizione antisindacale. (Trib. Prato 28/1/2014, Est. Consami, in Riv. giur. lav. prev. soc. 2014, con nota di G. Cannati, “Condotta antisindacale e accordi individuali. Un difficile compromesso”, 487)
  • È antisindacale il comportamento del datore di lavoro che sostituisca i dipendenti in sciopero con lavoratori autonomi e somministrati che, sebbene svolgessero le medesime mansioni dei dipendenti in sciopero, erano stati assegnati a turni diversi. (Trib. Milano 13/3/2012, Est. Cipolla, in D&L 2012, con nota di Angelo Beretta, “Il crumiraggio indiretto esterno per tramite di lavoratori autonomi e somministrati già operanti nell’ambito aziendale”, 387)
  • Il rifiuto del datore di lavoro di provvedere alla trattenuta in busta paga – operata con lo strumento della cessione del credito – dei contributi sindacali e al loro successivo versamento a favore delle organizzazioni sindacali individuata dai singoli lavoratori è illegittimo e costituisce condotta antisindacale. (Cass. 17/2/2012 n. 2314, Pres. Ianniello Rel. Curzio, in Lav. nella giur. 2012, 506, e in Lav. nella giur. 2013, con commento di Luigi Andrea Cosattini, 295)
  • Il rifiuto del Dirigente Scolastico pro tempore dell’istituto di fornire alla associazione sindacale le informazioni circa l’impiego del Fondo d’istituto per l’anno scolastico, con l’indicazione analitica dei nominativi dei lavoratori che avevano avuto accesso alle risorse, attività singolarmente svolte, impegni orari relativi e compensi integra gli estremi del comportamento antisindacale, in quanto lede le prerogative riconosciute alle organizzazioni sindacali in una materia particolarmente delicata come quella della gestione e distribuzione delle risorse finanziarie della scuola. (Trib. Treviso 31/1/2012, Giud. De Luca, in Lav. nella giur. 2012, 410)
  • In virtù dei principi di effettività e di pluralismo che governano l’ordinamento sindacale in Italia, non costituisce condotta antisindacale la sottoscrizione di contratti collettivi separati. Posto che la violazione dell’art. 2112 c.c. può avere incidenza soltanto sul piano dei diritti dei singoli lavoratori, la sostituzione del contratto collettivo del cedente con quello del cessionario può avvenire solo tra contratti di pari livello. L’effetto sostitutivo si ha anche tra un contratto collettivo nazionale e un contratto collettivo aziendale di primo livello che, svincolandosi dal C.C.N.L. di categoria, definisce ogni aspetto dei lavoratori con i propri dipendenti con un’ampiezza ed esaustività del tutto simile a qualsiasi altro contratto nazionale. (Trib. Torino 15/9/2011, Giud. Ciocchetti, in Lav. nella giur. 2012, con commento di Maria Dolores Ferarra, 81)
  • Costituiscono condotte antisindacali i comportamenti del datore di lavoro che hanno come conseguenza l’obiettiva estromissione della rappresentanza di un sindacato dal sito produttivo. La clausola del contratto aziendale di primo livello che riserva il diritto di costituire proprie rappresentanze aziendali soltanto ai sindacati firmatari dell’accordo medesimo integra gli estremi della condotta antisindacale poiché costituisce un abuso del diritto di negoziazione. Simili clausole determinano un aiuto in favore di alcune organizzazioni in danno dell’organizzazione sindacale non firmataria la quale, pur avendo espresso posizioni che hanno ottenuto nella competizione referendaria il consenso di un’apprezzabile, seppure minoritaria, percentuale di lavoratori, si trova nella condizione di non poterli rappresentare o assistere a nessun livello. (Trib. Torino 15/9/2011, Giud. Ciocchetti, in Lav. nella giur. 2012, con commento di Maria Dolores Ferarra, 81)
  • È antisindacale il comportamento di un’azienda che applichi un ccnl separato successivo nei confronti dei lavoratori iscritti al sindacato dissenziente firmatario del precedente ccnl ancora vigente. (Trib. Reggio Emilia 20/7/2011, Giud. Gnani, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di A. Donini, “La ‘rivincita del codice civile corporativo’ e del diritto privato”, 172)
  • Non costituisce condotta antisindacale il licenziamento di tre attivisti e militanti sindacali per fatti accaduti durante uno sciopero poiché i comportamenti tenuti dai lavoratori non sono riconducibili al diritto di sciopero, in cui non rientra la condotta di chi non si limiti a un’attività di persuasione degli altri dipendenti per indurli a scioperare, ma ponga in essere concreti atti nei confronti del personale non aderente all’agitazione o interventi materiali sugli impianti per impedire il funzionamento dell’organizzazione aziendale. Conseguenza del comportamento illegittimo dei tre lavoratori licenziati è stato il grave danno economico subito dall’azienda opponente consistito nella mancata produzione di autovetture, gravità da rapportare alla particolare situazione di crisi economica e di difficoltà vissuta dal mercato automobilistico. (Trib. Melfi 15/7/2011, Giud. Palma, in Lav. nella giur. 2011, con commento di Maria Dolores Ferrara, 919)
  • Costituisce comportamento antisindacale l’impiego, in presenza di trattative aziendali sulla introduzione del c.d. “salario d’ingresso”, di lavoratori assunti da una società di un gruppo legato all’impresa convenuta e presso quest’ultima distaccati, ai quali è corrisposta la sola retribuzione prevista dal contratto nazionale di categoria, inferiore a quella prevista dal contratto nazionale vigente presso l’impresa distaccataria. (Trib. Ravenna 3/6/2011, Giud. Riverso, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di A. Lassandari, Trattative sindacali ed illecito distacco: le relazioni collettive nell’evoluzione contemporanea”, 186)
  • È legittima la disdetta di FIM e UILM rispetto al CCNL 20 gennaio 2008 e la conclusione di un nuovo separato contratto tra FIM, UILM e Federmeccanica (15 ottobre 2009), è antisindacale la condotta del datore di lavoro che consista nell’allegare alle busta paga dei lavoratori non iscritti ad alcun sindacato un modulo per la devoluzione della quota associativa a FIM UILM in base al nuovo CCNL 15 ottobre 2009; modulo che prevede la regola del silenzio-assenso sulla devoluzione della quota. (Trib. Reggio Emilia, 3/6/2011, Est. Gnani, in Lav. nella giur. 2011, 963)
  • L'adozione di provvedimenti attinenti l'organizzazione del lavoro in una pubblica amministrazione senza l'osservanza degli obblighi di informazione, concertazione e contrattazione previsti dai contratti di categoria concreta un comportamento antisindacale ex art. 28 SL, in quanto impeditivo e limitativo dell'esercizio dell'attività sindacale. (Trib. Trieste 5/10/2010, Est. Rigon, in D&L 2010, con nota di Luca Busico, "Relazioni sindacali e riforma Brunetta: prime questioni applicative", 1008)
  • La violazione di un accordo contrattuale aziendale configura comportamento antisindacale qualora, ponendo nel nulla il contenuto dell'accordo sindacale medesimo, vanifica l'opera dell'organizzazione sindacale svuotando di contenuto i poteri rappresentativi della stessa (Trib. Milano 4/8/2010, ord., Est. Cuomo, con nota di Maurizio Riommi, "Il comportamento antisindacale nel caso di violazione di un accordo contrattuale aziendale", 1006)
  • Costituisce condotta antisindacale la determinazione unilaterale delle modalità di utilizzo delle risorse decentrate, atteso che la disciplina di tale materia è demandata alla contrattazione collettiva integrativa. (Trib. Salerno 19/7/2010, est. Viva, in D&L 2010, con nota di Tiziana Laratta, "Il diritto del sindacato alla partecipazione e la tutela ex art. 28 SL", 1001)
  • È antisindacale il rifiuto di un’Amministrazione comunale di approvare l’intesa sul contratto decentrato integrativo parte economica per l’anno 2009, assumendo una determinazione unilaterale con oggetto “accordo sulla base del fondo salario accessorio”, trattandosi di materia da regolare in sede di contrattazione decentrata integrativa. Infatti, l’art. 54, D.Lgs. n. 150/2009, qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, autorizza l’Amministrazione interessata a provvedere unilateralmente, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. Tuttavia, ai sensi dell’art. 65, D.Lgs. n. 150/2009, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto conserveranno la loro efficacia, fino al dicembre 2010. Pertanto, affinché l’Amministrazione possa procedere unilateralmente occorre che i precedenti contratti integrativi abbiano esaurito la loro efficacia, per essere stato raggiunto un accordo tra le parti ovvero perché siano decorsi infruttuosamente i termini sopra indicati. (Trib. Salerno 18/7/2010, Giud. Viva, in Lav. nella giur. 2011, con commento di Marina Nicolosi, 185)
  • E' antisindacale la condotta dell'impresa, subentrata in un appalto del servizio di ristorazione, la quale eluda l'obbligo sostanziale e non formale disciplinato dagli artt. 346 e segg. del Ccnl Turismo e Pubblici Esercizi di dare alle Organizzazioni Sindacali le informazioni utili a consentire l'assunzione di tutti i lavoratori in forza presso la gestione precedente, di partecipare all'esame dei problemi e di collaborare nella ricerca delle relative soluzioni finalizzate a mantenere inalterati i livelli occupazionali. (Trib. Milano 8/6/2010, Est. Vitali, in D&L 2010, con nota di Franco Bernini, "La funzione di accertamento della procedura sindacale nella successione degli appalti mense: quando la norma impone di collaborare", 373)
  • E' antisindacale la condotta dell'impresa, subentrata in un appalto del servizio di ristorazione, la quale tratti individualmente con i singoli lavoratori le materie che dovrebbero essere oggetto della trattativa sindacale prevista dagli artt. 346 e segg. del Ccnl Turismo e Pubblici Esercizi. (Trib. Milano 8/6/2010, Est. Vitali, in D&L 2010, con nota di Franco Bernini, "La funzione di accertamento della procedura sindacale nella successione degli appalti mense: quando la norma impone di collaborare", 373)
  • La mancata attivazione della procedura di contrattazione prevista dal Ccnl delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali in caso di ristrutturazione aziendale costituisce condotta antisindacale, in quanto mina in maniera rilevante la capacità di confronto, di rappresentatività e di espressione degli interessi dei lavoratori che sono elementi imprescindibili dell'attività del sindacato (nella fattispecie è stato ritenuto che il licenziamento di 7 lavoratori da parte di una società con 40 dipendenti costituisse una rilevante ristrutturazione aziendale, nel senso indicato dalla norma del Ccnl citato, che prevede l'obbligo di preventiva informativa sindacale). (Trib. Milano 17/9/2009, decr., Est. Lualdi, in D&L 2009, con nota di Alberto Vescovini, "Violazione degli obblighi contrattuali di informazione sindacale e comportamento antisindacale", 661)
  • Non può considerarsi lesiva dei diritti di espressione e partecipazione del sindacato la condotta posta in essere dal datore di lavoro nell'ambito di un iter di consultazione e controllo per la gestione della procedura di mobilità, per avere lo stesso collocato in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria un lavoratore, dirigente sindacale, non risultando indicati concretamente dal sindacato criteri più consoni di rotazione per affrontare il periodo di crisi e non risultando richiesti dal sindacato incontri formali al fine di discutere delle modalità di gestione della procedura. (Trib. Bergamo 19/2/2009 n. 124/09, Giud. Troisi, in Lav. nella giur. 2009, con commento di Annamaria Minervini, in Lav. nella giur. 2009, 604)
  • Non integra condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, il comportamento del datore di lavoro il quale, al fine di limitare gli effetti pregiudizievoli di uno sciopero, utilizzi il personale non scioperante, rimasto quindi a disposizione, eventualmente adibendolo a mansioni proprie dei colleghi in sciopero. L'utilizzo di personale esterno fornito da imprese terze, invece, integra condotta antisindacale. (Trib. Milano 9/9/2008, Est. Mariani, in Orient. della giur. del lav. 2008, 517)
  • Costituisce condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro consistente nel non mettere a disposizione un locale sostanzialmente inidoneo all'esercizio dell'attività sindacale. (Nel caso di specie, il Giudice afferma che la sola presenza nel locale di scrivania, tavolo, sedie e armadio non integra un arredo adeguato allo svolgimento dei normali compiti propri dell'organismo sindacale, specie se questi opera in un'azienda di grandi dimensioni e diffusione su tutto il territorio nazionale). (Trib. Milano 13/5/2008 Est. Gargiulo, in Orient. della giur. del lav. 2008, 547)
  • Integra gli estremi della condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro consistente nell'impedire l'accesso ai locali aziendali per l'esercizio delle libertà sindacali di due lavoratori iscritti al sindacato, di cui il giudice abbia in precedenza ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro, a seguito della dichiarazione di illegittimità del licenziamento loro intimato. (Trib. Milano 28/3/2008, Est. Peragallo, in Orient. della giur. del lav. 2008, 534)
  • Integra gli estremi della condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro consistente nell'irrogazione di una sanzione disciplinare a tre affiliati sindacali, impegnati in attività di proselitismo e propaganda, qualora il vero motivo sotteso all'irrogazione sia stato quello di punire indirettamente l'attività sindacale; in quest'ipotesi sussiste, in particolare, il requisito dell'attualità della condotta antisindacale, in quanto, l'irrogazione di severe sanzioni ai sindacalisti, oltre a limitare in futuro il sereno svolgersi dell'attività di proselitismo e di propaganda, determina anche un significativo discredito dell'immagine del sindacato, che appare come facilmente attaccabile dall'azienda e quindi non affidabile ai fini di una proficua attività rivendicativa. (Trib. Milano 20/3/2008, Est. Casella, in Orient. della giur. del lav. 2008, 537)
  • Pone in essere una condotta antisindacale il datore di lavoro che abbia manifestato la propria contrarietà all'adesione dei lavoratori al sindacato, invitandoli a revocare l'iscrizione dietro minaccia di licenziamento (nella fattispecie, non sono state annullate le revoche dell'iscrizione sindacale). (Trib. Roma 3/3/2008, decr. Est. Mimmo, in D&L 2008, 515)
  • Non costituisce condotta antisindacale il diniego opposto dal datore di lavoro ai singoli dirigenti delle RSU di indire assemblee, in quanto l'art. 20 Stat. Lav. riconosce il diritto di convocazione di assemblee in capo non a questi ultimi, bensì alle rappresentanze sindacali intese come organismo collettivo. (Trib. Milano 19/12/2007, Est. Sala, in Orient. della giur. del lav. 2008, 528) 
  • Non costituisce comportamento antisindacale quello tenuto dal datore di lavoro che si sia attenuto alla regolamentazione fissata prima dagli accordi collettivi e poi, nell'esercizio della facoltà dei permessi a questa attribuita, alla stessa RSU con il regolamento in contestazione e con le regole in esso fissate. Al contrario, trattandosi di prerogative proprie della RSU, il datore di lavoro non può a riguardo in alcun modo ingerirsi, ma è tenuto a prendere atto delle decisioni dell'organismo, comportandosi in maniera conseguente. (Trib. Milano 16/11/2007, D.ssa Cincotti, in Lav. nella giur. 2008, 425)
  • Costituisce condotta antisindacale sanzionare disciplinarmente i lavoratori che hanno partecipato a uno sciopero indetto dal singolo Rsu e tali sanzioni possono essere oggetto di un ricorso ex art. 28 SL quando lo sciopero sia riferibile all'attività dell'O.S. che abbia condiviso o avallato la sua proclamazione. (Trib. Milano 4/7/2007, decr., Est. Cincotti, in D&L 2007, con nota di Alberto Vescovini, "Natura collettiva dello sciopero indetto dal singolo Rsu", 691)
  • Configura un comportamento antisindacale l'installazione di un sistema di videosorveglianza che, senza il preventivo accordo con le rappresentanze aziendali dei lavoratori o, in mancanza, l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro, consenta il controllo a distanza sull'attività dei lavoratori. (Trib. Milano 6/7/2007, decr., est. Ravazzoni, in D&L 2007, con nota di Giuseppe Cordedda, "Controlli a distanza sull'attività dei lavoratori: l'interpretazione dell'art. 4 SL secondo la giurisprudenza recente", 1053)
  • Integra una condotta antisindacale la comunicazione alle Rsu di alcune e non tutte le informazioni prescritte dall'art. 24 D.Lgs. 10/9/03 n. 276 in relazione ai lavoratori impiegati con contratto di somministrazione (nella fattispecie, il datore di lavoro aveva omesso di indicare mansioni, durata del contratto e qualifica dei lavoratori, mentre i motivi del ricorso alla somministrazione erano stati enunciati con generico riferimento alle disposizioni di legge). (Trib. Milano 6/7/2007, decr., est. Ravazzoni, in D&L 2007, con nota di Giuseppe Cordedda, "Controlli a distanza sull'attività dei lavoratori: l'interpretazione dell'art. 4 SL secondo la giurisprudenza recente", 1053)
  • Costituisce comportamento antisindacale il rifiuto da parte dell'impresa di dare corso alle cessioni parziali del credito retributivo operate dai lavoratori allo scopo di contribuire al sindacato di appartenenza, non essendo tale negozio vietato dal DPR 5/1/50 n. 180 nel testo attualmente risultante dalle modifiche operate con L. 31/12/04 n. 311 e con L. 14/5/05 n. 80. (Corte d'App. Torino 14/2/2007, Pres. Peyron Est. Grillo, in D&L 2007, 407)
  • Costituisce comportamento antisindacale non consentire alle Rsu di visitare i reparti produttivi durante le ore di permesso sindacale, in quanto tra gli obiettivi del sindacato vi è il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti, non essendo rilevante che con il D. Lgs. 19/9/94 n. 626 sia stato previsto il diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a ispezionare i luoghi di lavoro, avendo tale intervento la diversa finalità di verificare tecnicamente il rispetto pedissequo delle normative in materia di sicurezza. (Trib. Verona 28/12/2006, decr., est. Angeletti, in D&L 2007, con nota di Alberto Vescovini, "Diritto di accesso delle Rsu nei luoghi di lavoro", 97) 
  • Non costituisce condotta antisindacale la mancata effettuazione delle trattenute sindacali richieste dal dipendente in considerazione dell'art. 1, d.P.R. n. 180/1950, come modificato dall'art. 1, comma 137, l. n. 311/2004. (Trib. Torino 1/12/2006, Giud. Aprile, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Maria Vinciguerra, "Le organizzazioni sindacali non firmatarie di contratto collettivo rischiano di perdere i contributi dei lavoratori", 625)
  • Costituisce comportamento antisindacale la mancata convocazione di un membro della Rsu agli incontri per discutere, a seguito di una cessione d'azienda, di una questione già disciplinata in un accordo aziendale dell'azienda ceduta, che a seguito della cessione conservi la propria efficacia e sempre che il membro di Rsu ora escluso avesse partecipato alle trattative per la stipulazione di quell'accordo. (Trib. Milano 3/10/2006, Est. Scudieri, in D&L 2007, con nota di Chiara Asta, "Diritti sindacali e cessione di ramo d'azienda", 87)
  • E' antisindacale il comportamento del datore di lavoro che, dopo essersi impegnato con successivi accordi collettivi a sostituire un dispositivo di sicurezza (nella specie il dispositivo di vigilanza cd. Vacma), ometta di adempiere all'obbligo assunto, così provocando una perdita di credibilità della controparte sindacale. (Trib. Firenze 17/8/2006, decr., Est. Muntoni, in D&L 2007, con nota di Roberto Muller, 104)
  • Poichè l'esercizio del diritto di riunione previsto dall'art. 20 SL può essere esercitato in piena libertà di luogo sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro, con i soli limiti prescritti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, costituisce condotta antisindacale il comportamento tenuto dal datore di lavoro consistito nell'aver avviato procedimenti disciplinari a carico dei lavoratori che hanno preso parte a un'assemblea itinerante (nella fattispecie, era stata indetta un'assemblea che si sarebbe dovuta svolgere presso una prima unità produttiva, per poi raggiungere, percorrendo le strade cittadine, la sede della società). (Trib. Milano 31/7/2006, decr., Est. Atanasio, in D&L 2007, con nota di Andrea Leone D'Agata, "Le assemblee itineranti", 93)
  • Costituisce condotta antisindacale del datore di lavoro l'installazione e l'utilizzazione di un software che, analizzando le telefonate degli utenti, consente allo stesso di ricavarne la data, l'ora e la durata delle chiamate in entrata e in uscita di ciascun operatore telefonico nonchè il numero totale delle chiamate medesime, posto che il sistema consente il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti che svolgono esclusivamente attività di operatore telefonico. (Trib. Milano 18/5/2006, Est. Porcelli, in Lav. nella giur. 2007, 93)
  • In ipotesi di istituzione unilaterale di un "premio di reparto" collegato alla presenza del dipendente in servizio, costituisce comportamento oggettivamente antisindacale escludere dal computo delle giornate di presenza in servizio i giorni di permesso sindacale. (Trib. Milano 10/5/2006, Est. Di Leo, in D&L 2006, con nota di Eleonora Pini, "Il premio di reparto antisindacale", 762)
  • Costituisce condotta antisindacale ex art. 28 St. Lav. l’azione d’urgenza ex art. 700 c.p.c., promossa dal datore di lavoro, che abbia riconosciuto di fatto una rappresentanza sindacale aziendale in presenza di rappresentanza sindacale unitaria, per l’accertamento della sussistenza in capo alla neocostituita r.s.a. delle prerogative di legge e di contratto. (Trib. Ravenna 27/7/2005, decr., Giud. Riverso, in Giust. Civ. 2006, 195)
  • In presenza di rappresentanza sindacale unitaria, costituita nell’ambito di un’organizzazione sindacale che abbia partecipato all’elezione dell’r.s.u., costituisce condotta antisindacale ex art. 28 St. Lav. il riconoscimento da parte del datore di lavoro di rappresentanza sindacale aziendale, riconoscimento attuato inviando le comunicazioni obbligatorie per legge e contratto anche alla r.s.a. e riconoscendo permessi sindacali. (Trib. Ravenna 27/7/2005, decr., Giud. Riverso, in Giust. Civ. 2006, 195)
  • Pur a seguito del referendum abrogativo del 2° comma dell’art. 26, legge n. 300 del 1970, ben possono i lavoratori ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, nell’esercizio della propria autonomia privata, ricorrere allo strumento della cessione di credito, per il cui perfezionamento basta il consenso delle parti, cui il debitore ceduto è estraneo, al fine dell’accredito della quota sindacale. Non vi osta l’argomento della irrevocabilità, che caratterizza la cessione e che, sotto il vigore dell’integrale art. 26 St. Lav. aveva indotto dottrina e giurisprudenza a far riferimento alla diversa figura della delegazione di pagamento che nel consentire la revoca della disposizione di versamento dei contributi sindacali, meglio garantirebbe il principio di libertà sindacale del lavoratore perché, ove intervenisse il recesso del lavoratore dell’associazione sindacale, verrebbe automaticamente meno il negozio di cessione per mancanza del suo presupposto causale e inoltre, sotto il profilo della libertà sindacale, la stessa è stata, in concreto, salvaguardata dai contraenti che hanno previsto espressamente la facoltà del lavoratore di esercitare il diritto di revoca “anche nel corso della stessa annualità”. Il rifiuto del datore di lavoro di dare attuazione alla predetta cessione costituisce, pertanto, condotta antisindacale. (Trib. Milano 18/3/2005, Est. Cincotti, in Orient. Giur. Lav. 2005)
  • La concessione da parte del datore di lavoro di aumenti retributivi ad una percentuale elevata di dipendenti non riveste carattere antisindacale per il solo fatto che tale concessione sia frutto di una decisione datoriale unilaterale e cioè non previamente contrattata con le organizzazioni sindacali. (Cass. 11/3/2005 n. 5343, Pres. Mileo Rel. Di Cerbo, in Dir. e prat. lav. 2005, 1576, e in Riv. it. dir. lav. 2006, con nota di Patrizia Tomasicchio, 37)
  • Pone in essere un comportamento antisindacale il Comune che, in violazione degli artt. 30 e 31 Ccnl per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14/9/2000 in materia di contrattazione integrativa e di concertazione, impone unilateralmente agli educatori delle scuole materne e degli asili nido la prestazione di attività integrative durante il periodo di chiusura delle scuole. (Trib. Milano 11/1/2005, decr., Est. Vitali, in D&L 2005, con nota di Giuseppe Cordedda, “Modifiche unilaterali (e antisindacali) dell’organizzazione del lavoro nella PA”, 136)
  • La violazione di un accordo intervenuto in sede di concertazione, avente ad oggetto l’articolazione dell’orario di servizio di una pubblica amministrazione, non costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 St. Lav., in quanto la concertazione è una delle forme di partecipazione dell’azione sindacale alla disciplina di situazioni che non sono riservate ad una regolamentazione pattizia e rimangono, invece, nell’ambito dei poteri di organizzazione del datore di lavoro. Lo strumento previsto dall’art. 28 St. Lav. non può estendersi alla tutela di ogni interesse, anche non qualificato e di mero fatto, quale è quello alla “credibilità” o all’ ”immagine” del sindacato, che si assume automaticamente leso a seguito della violazione di un accordo intervenuto in sede di concertazione, nonostante la fattispecie della condotta antisindacale sia a forma libera, per cui non esistono condotte tipiche normativamente previste. (Trib. Cagliari 21/6/2004, Est. Caredda, in Lav. nelle P.A. 2005, con commento di Luca Ratti, “Condotta antisindacale della P.A., violazione di accordo di concertazione e credibilità del sindacato”, 147)
  • Non è configurabile come antisindacale, ai sensi dell’art. 28 St. lav., il licenziamento di rappresentanti sindacali che si ponga come reazione causale al comportamento scorretto e riprovevole di questi ultimi, consistito nell’aggressione di un altro lavoratore, poiché tale comportamento determina la violazione degli obblighi legali e contrattuali connessi al rapporto di lavoro ed alla pacifica convivenza fra lavoratori nella vita dell’azienda; né può rilevare, a tali fini, l’esistenza di un conflitto sindacale in corso, posto che l’esercizio dell’azione sindacale soggiace comunque al limite esterno della impossibilità di tradursi in atti pregiudizievoli di fondamentali diritti del pari garantiti in modo assoluto, come quello alla vita e all’incolumità personale. (Cass. 23/3/2004 n. 5815, Pres. Dell’Anno Rel. Morcavallo, in Lav. nella giur. 2005, 75)
  • Non costituisce condotta antisindacale, avverso la quale sia azionabile il rimedio dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, il rifiuto della società datrice di lavoro di ottemperare all'ordine del lavoratore di effettuare una trattenuta sulla sua retribuzione al fine del versamento del contributo sindacale se dalle risultanze processuali non emerga in primo luogo un inadempimento datoriale, ed in secondo luogo che tale condotta del datore di lavoro sia obiettivamente idonea a violare la libertà sindacale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non fosse configurabile un inadempimento del datore di lavoro nel rifiuto di effettuare la trattenuta sindacale sulla busta paga in favore di un sindacato non firmatario del contratto collettivo regolante la materia, e che la sentenza non indicasse per tale motivo tale rifiuto potesse realmente limitare la libertà sindacale della associazione ricorrente). (Cass. 3/2/2004 n. 1968, Pres. Prestipino Rel. Balletti, in Dir. e prat. lav. 2004, 1557 e in Lav. Nella giur. 2004, 689)
  • È qualificabile come cessione del credito quella fatta dal datore di lavoratore alla propria organizzazione sindacale attraverso la ritenuta sulla retribuzione e versamento da parte del datore (terzo debitore) a favore della organizzazione medesima ove, in base all’interpretazione del medesimo atto, risulti la volontà delle parti (Sindacato e singoli lavoratori) di dare vita ad un rapporto di tal genere il quale non contrasta né con le norme codicistiche sulla cessione del credito – per le quali deve ammettersi la cessione di credito futuro – né con gli esiti referendari (sull’art. 26 St. Lav.). Ne consegue l’antisindacalità del rifiuto del datore di lavoro di effettuare le ritenute ed i versamenti che costituisce ostacolo al funzionamento dell’organizzazione sindacale e si risolve nel limitare la libertà sindacale degli stessi lavoratori, da loro esercitata attraverso il ricorso all’autonomia privata. (Corte d’appello Milano 29/1/2004, Pres. Mannacio Rel. De Angelis, in Lav. nella giur. 2004, 1005)
  • Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che, in caso di sospensione di lavoratori in Cigs, attui la procedura di cui all'art. 2 DPR 10/6/2000 n. 218, violando al contempo la procedura disciplinata dall'art. 5 L. 20/5/75 n. 164 e dall'art. 1, 7° ed 8° comma, L. 23/7/91 n. 223, con conseguente ordina al datore di lavoro di revocare le sospensioni in Cigs, riammettendo al lavoro i lavoratori sospesi (nel caso di specie, è stato rilevato che il datore di lavoro aveva omesso di comunicare il numero complessivo dei lavoratori occupati e di indicare i criteri con i quali sarebbero stati individuati i lavoratori da sospendere, mentre è stata ritenuta irrilevante l'omessa comunicazione dei motivi di esclusione della rotazione). (Trib. Milano 26/7/2003, decr., Est. Atanasio, in D&L 2003, 597, con nota di Stefano Chiusolo, "Gli ultimi sviluppi del caso Fiat al vagli del Tribunale di Milano")
  • Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che, in violazione dell'art. 34 Cnl Giornalistico 11/4/01, ometta di rendere al Cdr la preventiva informazione in caso di mutamento delle mansioni di alcuni giornalisti e di mutamento dell'orario di lavoro, con conseguente ordine di ripristinare immediatamente lo status quo ante. (Trib. Milano 25/7/2003, decr., Est. Punzo, in D&L 2003, 631, con nota di Stefano Chiusolo e Maurizio Borali, "L'organismo di rappresentanza aziendale dei giornalisti e le sue prerogative")
  • Costituisce condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro che, a seguito delle elezioni della Rsu ed in presenza di contestazioni insorte tra organizzazioni sindacali in assenza di rituale impugnazione dei risultati avanti la Commissione Elettorale , sospende la nomina del componente dichiarato eletto nel seggio contestato. (Corte d'appello Potenza 10/7/2003, Pres. Capasso est. Di Nicola, in D&L 2004, con nota di Angelo Beretta, "L'elemento soggettivo nella procedura per condotta antisindacale ex art. 28 SL", 49)
  • Il trasferimento di ramo d'azienda con passaggio dei lavoratori alle dipendenze di altra impresa, come non comporta l'interruzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti ceduti, neppure comporta di per sé l'automatica caducazione delle competenze o degli status sindacali preesistenti, tanto più quando il trasferimento riguardi anche tutti i lavoratori costituenti la "base elettorale" del rappresentante sindacale trasferito; conseguentemente è antisinadacale il comportamento dell'azienda cessionaria che, adducendo appunto l'intervenuto trasferimento, si rifiuti di riconoscere il componente Rsu in carica presso la cedente. (Cass. 3/5/2003 n. 6723, Pres. Dell'Anno Est. Foglia, in D&L 2003, 623)
  • In caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, costituisce comportamento antisindacale la determinazione unilaterale, da parte del datore di lavoro, delle prestazioni ritenute indispensabili e del personale comandato per la copertura delle stesse. (Trib. Milano 24/3/2003, Est. Salmeri, in D&L 2003, 611)
  • Costituisce comportamento antisindacale il frapporre ostacoli ed il sanzionare disciplinarmente lo svolgimento dell'attività di proselitismo svolta in ambito lavorativo senza arrecare pregiudizio al normale svolgimento dell'attività aziendale. (Trib. Milano 18/2/2003, decr., Est. Negri della Torre, in D&L 2003, 304)
  • È antisindacale il comportamento del datore di lavoro consistito nell'omesso invio come richiesto dall'art. 5 L. 20/5/75 n. 164 e art. 2 DPR 10/6/2000 n. 218 alla Rsu della comunicazione del ricorso alla Cigs per alcuni lavoratori e nell'aver pertanto proceduto alla sospensione dei lavoratori stessi in assenza di esame congiunto con la Rsu stessa. (Trib. Milano 13/2/2003, decr., Est. Frattin, in D&L, 302)
  • L'antisindacalità può configurarsi anche nel caso in cui il datore di lavoro ponga in essere comportamenti in sé leciti, quando questi presentino i caratteri dell'abuso del diritto, essendo indirizzati a fini diversi da quelli tutelati dalle norme (nel caso di specie, il datore di lavoro aveva adottato provvedimenti finalizzati a scoraggiare l'adesione ad uno sciopero ed a prevenire nuove agitazioni). (Trib. Firenze 22/1/2003, Est. Bazzoffi, in D&L 2003, 628, con nota di Chiara Mancini, "Anche il comportamento legittimo del datore di lavoro può configurare condotta antisindacale")
  • Pone in essere un comportamento antisindacale l'imprenditore che, avendo deciso di cessare l'attività allorchè l'azienda aveva un numero di dipendenti superiore a 15, anziché aprire la procedura ex art. 24, 2° comma, L. 23/7/91 n. 223, abbia avviato una serie di trattative individuali con i dipendenti al fine di ridurre il personale al di sotto del predetto limite ed evitare così il coinvolgimento del sindacato. (Trib. Milano 23/12/2002, decr., Est. Frattin, in D&l 2003, 301)
  • Il frazionamento di un'impresa in diverse piccole imprese (nella fattispecie 5) corrispondenti ai precedenti reparti dell'azienda (amministrazione, carpenteria, meccanica, assemblaggio, revisione macchine) incidendo gravemente sulle posizioni individuali e sindacali dei lavoratori, con perdita di tutele legali e contrattuali, nonché sull'efficacia rappresentativa del sindacato di categoria (nella fattispecie la Fiom-Cgil ) limitandone o escludendone poteri e guarentigie statutarie e convenzionali ed impedendo lo stesso pieno esercizio della sua attività istituzionale, è in sè oggettivamente antisindacale, e quindi illecita, non rilevando-in contrario-la libertà di impresa, che pure è un valore costituzionale, ma non certo illimitato, non potendo operare in lesione di altri valori costituzionalmente protetti (artt. 35, 39 e 2 Cost.) e non potendo contrastare con l'utilità sociale, ne consegue che il diniego dei diritti sindacali acquisiti, sul presupposto del venir meno del requisito dimensionale, è anch'esso antisindacale, e l'antisindacalità va rimossa ordinando alle 5 società di comportarsi come unico soggetto imprenditoriale nei confronti dell'originaria Rsu, col riconoscimento di diritti e poteri già a tali soggetti facenti capo presso la cedente. (Trib. Milano 20/11/2002, decr., Est. Chiavassa, in D&L 2002, 873)
  • Nel caso di trasferimento d'azienda, l'omissione della comunicazione prevista dall'art. 47 L. 29/12/90 n. 428 alle rappresentanze sindacali costituite nelle unità produttive interessate configura un'ipotesi di condotta antisindacale. (Trib. Milano 20/9/2002, Est. Mascarello, in D&L 2003, 49, con nota di Filippo Capurro, "Trasferimento d'azienda, comunicazioni sindacali, contratto collettivo di ingresso e comportamenti del datore di lavoro successivi all'operazione")
  • Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che effettui la comunicazione prevista dall'art. 47 L. 29/12/90 n. 428 in modo incompleto, omettendo di indicare specificatamente le ricadute dell'operazione nei confronti dei lavoratori ancorchè appartenenti al cessionario e le eventuali misure previste nei confronti degli stessi. (Trib. Milano 20/9/2002, Est. Mascarello, in D&L 2003, 49, con nota di Filippo Capurro, "Trasferimento d'azienda, comunicazioni sindacali, contratto collettivo di ingresso e comportamenti del datore di lavoro successivi all'operazione")
  • Nella vigenza di un accordo sindacale aziendale concluso nel corso di una procedura ex art. 47 L. 428/90 in materia di Ccnl applicabile ai lavoratori trasferiti e di trattative successivamente instaurate dal datore di lavoro con il sindacato al fine di valutare il cambiamento del menzionato Ccnl, pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che abbandoni tali trattative ed instauri trattative individuali con i singoli lavoratori, conseguentemente concludendo con alcuni di essi accordi volti a disciplinare il cambiamento di Ccnl e comunque imponendo agli altri l'applicazione di un nuovo Ccnl, con il conseguente obbligo del datore di lavoro di ripristinare il precedente Ccnl. (Trib. Milano 20/9/2002, Est. Mascarello, in D&L 2003, 49, con nota di Filippo Capurro, "Trasferimento d'azienda, comunicazioni sindacali, contratto collettivo di ingresso e comportamenti del datore di lavoro successivi all'operazione")
  • Non sussiste condotta antisindacale per mancata informativa e consultazione nel caso in cui il sindacato sia da tempo a conoscenza delle intenzioni del datore di lavoro, in quanto il suo segretario regionale aveva sempre attivamente partecipato sia alla stesura che alla delibera dell'atto contro cui il sindacato ha proposto opposizione nonché a tutti gli aspetti organizzativi attinenti al personale; inoltre il sindacato, non sollevando mai obiezioni in merito ad una carenza di informazioni o di preventiva consultazione, ha ingenerato il convincimento e l'affidamento che l'attività svolta dal suo segretario regionale fosse posta in essere non solo a titolo privato ma anche per conto del sindacato di cui era rappresentante. Del resto, in base al principio della correttezza e buona fede, applicabile anche per la condotta antisindacale prevista dall'art. 28 St. lav., non si devono ingenerare convincimenti erronei nel datore di lavoro per poi pretendere un formale adempimento dell'obbligazione (Fattispecie in cui il sindacato non aveva mai sollevato obiezioni sulla partecipazione del suo segretario regionale negli atti, per cui in seguito è stata lamentata una pretesa violazione degli obblighi d'informazione). In definitiva, il comportamento inerme per molto tempo del sindacato, di fronte ad una mancanza di consultazioni ed informazioni obbligatorie, rende palese la mancanza di un danno effettivo nell'ipotizzato comportamento antisindacale. (Trib. Trieste 4/4/2002, Est. Multari, in Lav. nella giur. 2003, 245, con commento di Federico Buratti)
  • La condotta del datore di lavoro che violi esclusivamente diritti individuali dei lavoratori derivanti da norme imperative o da contratti collettivi non costituisce condotta antisindacale ove non comporti la contestuale lesione degli interessi collettivi contemplati dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori. Pertanto non costituisce condotta antisindacale, sanzionabile ai sensi dell'art. dello Statuto dei lavoratori, l'attacco, anche pretestuoso, alle posizioni espresse dal sindacato mediante critiche di natura "politica" in senso ampio o attraverso la minaccia di porre in essere misure alternative all'accordo, posizioni che possono ritenersi ricomprese nell'ambito fisiologico del conflitto collettivo, purché non vengano compresse in alcun modo la possibilità di reazione garantita dall'ordinamento. (Cass. 10/7/2002, n. 10031, Pres. Sciarelli, Rel. Picone, in Giur. italiana 2003, 1354, con nota di Giulia Camilli, Condotta antisindacale e lesione di diritti individuali)
  • Costituisce condotta antisindacale il licenziamento del membro della r.s.u., anche quando la violazione dipenda esclusivamente dalla negligenza del sindacato datoriale di categoria cui aderisce il datore di lavoro, trattandosi di fatto del terzo di cui quest'ultimo risponde in virtù della sua affiliazione sindacale (Trib. Nola 19/5/00 decr., est. Molè, in Dir. lav. 2001, pag. 55, con nota di Nappi, Sulla condotta antisindacale per fatto del terzo imputabile al sindacato datoriale di categoria)
  • E' antisindacale il comportamento della PA che non fornisca alle organizzazioni sindacali l'informativa in ordine alle modalità con cui è stato costituito e quantificato il Fondo per i trattamenti accessori del personale per l'anno 2000 al fine della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, 2° comma, Ccnl 16/2/99 enti pubblici non economici (Trib. Milano 10 maggio 2000 (decr.), est. Vitali, in D&L 2000, 681)
  • E' antisindacale il comportamento della PA che convochi, per l'avvio della contrattazione integrativa, soggetti non previsti dagli artt. 8 e 10 del Ccnl 16/2/99 enti pubblici non economici e privi dei requisiti di rappresentatività di cui all'art. 47 bis D. Lgs. 3/2/93 n. 29, introdotto dall'art. 7 D. Lgs. 4/11/97 n. 396 (Trib. Milano 10 maggio 2000 (decr.), est. Vitali, in D&L 2000, 681)
  • Ove l'affissione da parte della rappresentanza sindacale aziendale nell'apposita bacheca riguardi un documento contenente espressioni obiettivamente offensive nei confronti di terzi (lavoratori e no) e il contenuto diffamatorio sia immediatamente percepibile come tale dalla generalità dei soggetti che hanno accesso alla stessa bacheca, deve escludersi il carattere antisindacale del comportamento del datore di lavoro che procede direttamente alla defissione (Trib. Agrigento 17/4/00, pres. e est. Occhipinti, in Riv. It. dir. lav. 2001, pag. 14, con nota di Covi, Sulla possibilità di defissione del comunicato sindacale diffamatorio)
  • E’ antisindacale il licenziamento inflitto a un lavoratore che, nell’ambito di un’agitazione sindacale, si era presentato al lavoro nel luogo da cui era stato in precedenza trasferito e che dunque aveva esercitato una legittima astensione dalle mansioni (Trib. Milano 22/7/99, est. Marasco, in D&L 1999, 807)
  • Ai sensi dell’art. 8 SL vige il divieto di accertare opinioni e fatti che non servano a valutare le attitudini professionali del lavoratore e, nel quadro dell’attuale evoluzione sociologica della figura del lavoratore, i c.d. test attitudinali, coinvolgenti aspetti della personalità e, nella specie, ingannevoli, per essere sconosciuta la griglia di lettura degli stessi, eludono il citato divieto con conseguente possibilità di infliggere la sanzione di cui all’art. 38 SL. Nel caso di specie, è stato peraltro escluso che il denunciato comportamento ledesse specifiche prerogative del sindacato e che, quindi, costituisse condotta antisindacale (Pret. Pisa 30/3/99 (decr.), est. Nisticò, in D&L 1999, 519)
  • L’esclusione del Sdb dall’adesione a un Protocollo d’intesa e alle riunioni di un Tavolo tecnico di trattative successive, ponendo come condizione la "più completa e incondizionata adesione a tutti i contenuti dell’intesa" nonché il "necessario e indispensabile consenso" delle altre organizzazioni sindacali, da un lato lede l’immagine del sindacato, per il disconoscimento della pregressa attività di trattativa e, dall’altro, altera le regole della dialettica sindacale imponendo condizioni, oltretutto non richieste agli altri sindacati e come tale realizza un comportamento antisindacale (Pret. Milano 25/3/99 (decr.), est. Marasco, in D&L 1999, 526)
  • La defissione di comunicati aziendali, pur potendo rispondere alla definizione dell’attività di autotutela, è illegittima e conseguentemente bisogna escludere che le sanzioni irrogate dal datore di lavoro possano configurarsi come antisindacali (Pret. Nola, sez. Pomigliano d’Arco, 12/1/99 (decr.), est. Perrino, in D&L 1999, 511)
  • L'espressione "attività sindacali" deve essere intesa in senso ampio e cioè comprensivo non solo delle attività esercitate da lavoratori sindacalisti o comunque su mandato formale di un sindacato e da parte dei suoi esponenti, ma anche di quei comportamenti che, sebbene non costituiscano iniziative assunte formalmente in sede sindacale, siano comunque diretti a far valere posizioni e relative rivendicazioni dei lavoratori dipendenti con il consenso espresso, o anche tacito di costoro, a sostegno dunque di tutti i lavoratori medesimi e in contrapposizione al datore di lavoro (Cass. 5/11/98 n.11147, in Dir. Lav. 2000, pag. 81, con nota di De Paola)
  • Nel corso di una trattativa sindacale relativa al numero e alle condizioni di assunzione presso un nuovo appaltatore dei dipendenti dell’appaltatore precedente, il pagamento diretto da parte del nuovo appaltatore di un premio economico ai soli lavoratori disponibili all’immediata assunzione, alle condizioni dal medesimo volute, costituisce comportamento antisindacale, per la cui rimozione degli effetti è misura idonea la condanna a corrispondere un premio di pari importo anche ai lavoratori successivamente assunti a seguito di accordo sindacale (Pret. Siracusa, sez. Lentini, 22/4/98 (decr.), est. Rizzi, in D&L 1998, 926, nota Franceschinis)
  • È antisindacale il comportamento dei datore di lavoro che infligga sanzioni disciplinari ai rappresentati sindacali introdottisi in uno stabilimento diverso da quello di appartenenza, qualora l’ingresso sia motivato dall’assenza nella filiale di una rappresentanza sindacale (Pret. Milano 24/6/97, est. Ianniello, in D&L 1998, 83)
  • Integrano gli estremi della condotta antisindacale la pretesa, da parte della direzione di un istituto scolastico, di sottoporre ad autorizzazione la distribuzione dell’organo dell’associazione sindacale, l’eventuale ulteriore comportamento volto a ostacolare la diffusione del giornale, nonché l’irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del lavoratore (docente) che abbia proceduto all’effettiva diffusione (Pret. Pistoia 22/5/97, est. Amato, in D&L 1998, 88, n. PANCINI, Un caso di condotta antisindacale nella Pubblica Amministrazione)
  • Costituisce comportamento antisindacale l’esercizio del potere disciplinare utilizzato come strumento intimidatorio per ostacolare lo svolgimento dell’azione collettiva e sindacale (Pret. Milano 7/11/96, est. Muntoni, in D&L 1997, 272, n. Scorbatti, Rifiuto di svolgere mansioni dequalificanti e sanzione antisindacale)
  • Si ha condotta antisindacale qualora il licenziamento, non adeguatamente motivato, del lavoratore impegnato in attività sindacale costituisca il mezzo per impedire lo svolgimento dell'attività stessa (Pret. Milano 14/5/96, est. Canosa, in D&L 1997, 66)
  • Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che eserciti pressioni o minacce nei confronti di un lavoratore, così da indurlo a disdire l'iscrizione al sindacato (Pret. Napoli 5/4/95, est. Manna, in D&L 1996, 87)
  • Costituisce comportamento antisindacale, per contrarietà al divieto di discriminazione di cui agli artt. 15 e 16 S.L., nonché ai principi di correttezza e buona fede, la decisione unilaterale del datore di lavoro di concedere all'uno e non all'altro sindacato un trattamento di miglior favore rispetto a quello contrattualmente previsto (Pret. Milano 7/11/95, est. Mascarello, in D&L 1996, 99)
  • E' antisindacale il comportamento del datore di lavoro che, in violazione dell'art. 6 c. 12 CCNL per i lavoratori delle aziende municipalizzate di igiene urbana dell'1/10/91, ha provveduto ad avanzamenti di qualifica di personale dipendente senza l'adozione preventiva di criteri oggettivi e senza la predisposizione di procedura, conseguentemente impedendo all'organizzazione sindacale di esercitare un confronto sulle procedure stesse (nella fattispecie, il Pretore ha disposto, in sede di rimozione degli effetti, la revoca dei provvedimento relativi agli avanzamenti) (Pret. Prato 18/7/95, in D&L 1995, 868)
  • Non costituisce comportamento antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di negoziare con le organizzazioni sindacali, non sussistendo, nell'attuale sistema normativo, una fonte legale che obblighi l'imprenditore a trattare (Pret. Napoli 13/12/94, est. Vitiello, in D&L 1995, 560)