Attualità della condotta

  • La mera cessazione della condotta antisindacale non vale a privare di attualità e concretezza l’interesse alla tutela di cui all’art. 28 Stat. lav. laddove la condotta illegittima sia comunque idonea a produrre effetti durevoli nel tempo. (Trib. Livorno 13/11/2020, Giud. Maffei, in Lav. nella giur. 2021, 317)
  • Qualora venga rifiutata la richiesta di convocazione di assemblea avanzata da un singolo membro della rsu, ma la stessa venga concessa a seguito di richiesta congiunta, la procedura di repressione della condotta antisindacale ex art. 28 St. lav. non può trovare applicazione stante il difetto del requisito della attualità della condotta lamentata. (Trib. Torino 2/12/2013, ord., Giud. Mollo, in Riv. It. Dir. lav. 2014, con nota di Gabriele Moro, “Lesione di prerogative sindacali della rsu e legittimazione ex art. 28 St. lav.: un rapporto ancora da chiarire?”, 430)
  • L'attualità del comportamento antisindacale, quale condizione della domanda ex art. 28 legge n. 300 del 1970, non è esclusa dall'esaurirsi del singolo comportamento, atteso che la lesione dell'attività sindacale, che segna l'interesse del sindacato, permane qualora il comportamento denunciato sia suscettibile di produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell'attività sindacale. (Corte app. Milano 16/7/2009, Pres. ed Est. Ruiz, in Orient. giur. lav. 2010, 38)
  • L'attualità della condotta antisindacale non è esclusa dall'inerzia nella presentazione del ricorso ex art. 28 SL, ove il comportamento illegittimo sia idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo per la sua portata intimidatoria e per la conseguente situazione di incertezza tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell'attività sindacale. (Trib. Milano 4/7/2007, decr., Est. Cincotti, in D&L 2007, con nota di Alberto Vescovini, "Natura collettiva dello sciopero indetto dal singolo Rsu", 691)
  • Ha natura antisindacale la condotta del datore di lavoro pubblico, che abbia violato il diritto di informazione e consultazione del sindacato, così incidendo sulla sfera patrimoniale del medesimo, intesa quale comprensiva del suo diritto all'immagine e al rispetto della sua funzione. Quando sussiste  un diritto delle organizzazioni sindacali di essere informate o interpellate, la violazione di tale obbligo lede un diritto del sindacato e integra un comportamento antisindacale in re ipsa. E l'inadempimento perdura fino a quando non sia eseguita la prestazione dovuta. Inoltre nel caso in esame la perdurante vigenza dei provvedimenti adottati in violazione degli obblighi di informazione perpetua fino alla completa rimozione degli effetti pregiudizievoli lamentati, consistenti nella permanente vigenza dei provvedimenti adottati in violazione degli obblighi di informazione, cioè la sottrazione al sindacato della facoltà di controllo dell'esercizio del potere. (Trib. salerno 8/3/2007, Dott.ssa Viva, in Lav. nella giur. 2007, 1259)
  • L'attualità della condotta antisindacale e dei suoi effetti, che costituisce condizione per la pronuncia del provvedimento di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970, deve essere verificata e valutata nella concretezza del suo modo di essere e della sua attitudine a impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale o del diritto di sciopero, anche facendo uso di presunzioni, ma sicuramente non mediante mere illazioni o asserzioni. (Trib. teramo 22/1/2007, Dott. Santini, in Lav. nella giur. 2007, 525)
  • L'attualità del comportamento antisindacale non è esclusa dall'esaurirsi del singolo comportamento, atteso che la lesione dell'attività sindacale permane anche successivamente quando il comportamento denunciato sia suscettibile di produrre effetti durevoli nel tempo. (Trib. Grosseto, Est. Ottati, in Lav. nella giur. 2003, 584)
  • È infondata l'eccezione relativa all'attualità della condotta antisindacale, quando la semplice dichiarazione di antisindacalità del comportamento denunciato può rivestire una qualche utilità sul piano della rimozione degli effetti. (Trib. Milano 19/5/2003, decr., Est. Ianniello, in D&L 2003, 298, con nota di Franco Bernini, "Il rifiuto dell'editore di pubblicare i comunicati sindacali")
  • Il tenore letterale dell'art. 28 Stat. lav. esclude che il procedimento diretto ad accertare l'antisindacalità del comportamento del datore di lavoro possa essere promosso in relazione a comportamenti già esauriti, per i quali non sussitano effetti da rimuovere, esigendo la norma l'attualità della condotta o, almeno, la permanenza dei relativi effetti. (Trib. Palermo 21/6/2002, Est. Civiletti, in Lav. nella giur. 2003, 285)
  • L'esaurirsi della singola azione antisindacale del datore di lavoro non può costituire preclusione alla pronuncia di un ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo, nel caso in cui questo risulti ancora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne deriva, tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell'attività sindacale (Trib. Milano 14 febbraio 2000, est. Cincotti, in D&L 2000, 333)
  • È ammissibile il ricorso ex art. 28 SL quando il comportamento denunciato come antisindacale sia permanente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo (Pret. Milano 2/9/97, est. Vitali, in D&L 1998, 355)
  • L'attualità del comportamento denunciato come antisindacale deve essere ritenuta sussistente qualora ne persistano gli effetti al momento della presentazione della domanda (Pret. Milano 13/6/95, est. Chiavassa, in D&L 1995, 876)
  • E' ammissibile il ricorso alla procedura ex art. 28 S.L. non solo quando al momento della proposizione della domanda sia attuale la condotta antisindacale o i relativi effetti, ma anche quando il dedotto comportamento antisindacale sia espressione di un persistente atteggiamento del datore di lavoro, tale da comportare ripercussioni negative durevoli sull'attività e libertà sindacale (Pret. Napoli 5/4/95, est. Manna, in D&L 1996, 87)
  • L'esaurirsi della singola condotta antisindacale non preclude una pronuncia del giudice di cessazione del comportamento illegittimo, ove questo, alla stregua di una valutazione globale, non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora permanente e idonea a produrre effetti durevoli nel tempo (Pret. Milano 3/4/95, est. Vitali, in D&L 1995, 5445, nota CAPURRO, Profili di legittimità dell'utilizzo di strumenti informatici nelle relazioni sindacali aziendali)