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- Anche il datore di lavoro non iscritto all’associazione datoriale deve applicare le norme del contratto collettivo territoriale, se applica il relativo CCNL.
La Corte d’Appello di Milano rigetta il ricorso di una università privata e, confermando la sentenza di primo grado, riconosce alla ricorrente, dipendente di tale università, le differenze retributive relative alla giornata del 16 agosto, considerata come festiva in base a un accordo stipulato a livello provinciale. Secondo i Giudici, la contrattazione territoriale opera in una logica di sistema con il contratto nazionale, tenendo altresì conto dei rinvii operati per alcuni istituti, tra cui le festività. Se dunque il datore di lavoro, pur non associato, ha scelto di rinviare al CCNL del settore, non può sottrarsi all’applicazione degli accordi territoriali. (Corte app. Milano 22/5/2023, Pres. Piacciau Rel. Casella, in Wikilabour, Newsletter n. 14/2023)
- Inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di costituzionalità dell’efficacia generale dei contratti aziendali c. d. di prossimità.
In un giudizio in cui alcuni lavoratori lamentavano un trattamento retributivo, previsto da un contratto aziendale, deteriore rispetto a quello di cui al CCNL, la Corte d’appello adìta, ritenendo l’accordo efficace anche nei loro confronti in forza del disposto dell’art. 8, d. l. n. 138/11, aveva sollevato, al riguardo, questione di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 2 e 39 Cost. La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione, osservando che non era stata sufficientemente motivata dai giudici dell’appello la riconducibilità dell’accordo aziendale censurato alla fattispecie dei contratti aziendali di prossimità, ai quali la legge contestata riconosce, in via eccezionale, efficacia erga omnes, solo in presenza dei seguenti, specifici presupposti, la cui ricorrenza nel caso concreto non risulta dimostrata: a) l’accordo aziendale deve essere sottoscritto da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda; b) la sottoscrizione dell’accordo deve avvenire sulla base di un criterio maggioritario; c) l’accordo deve essere finalizzato, alternativamente, alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività; d) l’accordo deve riguardare la regolazione dell’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento agli specifici settori indicati al comma 2 dell’art. 8. (Corte Cost. 28/3/2023 n. 52, Pres. Sciarra Red. Amoroso, in Wikilabour, Newsletter n. 7/23)
- Ai fini dell’applicazione dell’art. 1, D.L. n. 338 del 1989, convertito nella L. n. 389 del 1989, devono considerarsi rilevanti i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, a prescindere dalla circostanza che per il settore produttivo in cui opera l’azienda vi sia un unico CCNL o ve ne siano diversi. I CCNL sottoscritti da organizzazioni sindacali che non siano maggiormente rappresentative su base nazionale possono essere considerate solo se prevedono condizioni migliorative per i lavoratori. (Trib. Trani 18/11/2019 n. 2195, Giud. ed Est. Dibenedetto, in Lav. nella giur. 2020, con nota di G. Piglialarm, Due casi di resilienza “giurisprudenziale” del contratto collettivo c.d. dei façonisti, 1187)
- Il riconoscimento dei benefici contributivi di cui all’art. 5, L. n. 608 del 1996 presuppone l’applicazione da parte dell’impresa, ai propri dipendenti, dei contratti collettivi nazionali vigenti per il settore di appartenenza e corrispondente all’attività concretamente svolta dall’azienda, ovvero del contratto collettivo previsto per un diverso settore in concreto applicato, se più vantaggioso per i lavoratori rispetto a quello che sarebbe applicabile in base all’inquadramento dell’azienda. (Cass. 28/10/2019 n. 27503, Pres. Manna Est. Ghinoy, in Lav. nella giur. 2020, con nota di G. Piglialarm, Due casi di resilienza “giurisprudenziale” del contratto collettivo c.d. dei façonisti, 1187)
- Il datore di lavoro non può disporre unilateralmente del vincolo contrattuale o comunque recedere ante tempus dal contratto collettivo aziendale per il quale è prevista una scadenza, fatta eccezione per le ipotesi espressamente previste dalle parti. (Trib. Trento 3/10/2019, Est. Flaim, in Riv. It. Dir. lav. 2020, con nota di M. Vitaletti, “Sulla clausola che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di recesso ante tempus dal contratto aziendale con termine finale”, 417)
- La possibilità di recesso dal contratto collettivo di diritto comune spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali, le quali possono provvedere a disciplinarne anche le conseguenze. Pertanto, non è legittimo il recesso unilaterale ante tempus del contratto da parte del singolo datore di lavoro, pur se accompagnato da un congruo termine di preavviso. Neppure l’eccessiva onerosità del contratto (art. 1467 c.c.) conseguente ad una situazione di difficoltà economica vale a legittimare il recesso, salva l’ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori. Solo al momento della scadenza contrattuale è possibile recedere legittimamente dal contratto ed applicarne uno diverso a condizione che ricorrano i presupposti di cui all’art. 2069 c.c. (Cass. 20/8/2019 n. 21537, Pres. Nobile Rel. Arienzo, in Riv. it. dir. lav. 2019, con nota di A. Maresca, “Recesso dal vincolo associativo e sostituibilità del contratto collettivo nazionale di lavoro: libertà sindacale e qualche spunto civilistico”, e D. Comande, “Il recesso ante tempus dal contratto collettivo nazionale tra vincolo associativo e contrattuale”, 735)
- L’art. 19 comma 6 d.lgs. 175/2016 attribuisce alle organizzazioni sindacali il diritto a trattare con una società a controllo pubblico solo in materia di contenimento degli oneri contrattuali e non in caso di modifiche meramente organizzative, come quelle riguardanti i turni di lavoro dei rappresentanti sindacali. (Trib. di La Spezia 6/8/2019, decr., Est. Viani, in Riv. It. Dir. Lav. 2020, con nota di L. Lama, “Contenimento degli oneri contrattuali e diritto a trattare nelle società a controllo pubblico, 218)
- Sono nulle le clausole di un contratto individuale di lavoro con un ente pubblico non economico che prevedano l’applicazione di un contratto collettivo del settore privato anziché del contratto collettivo pubblico del comparto di appartenenza. (Trib. Catanzaro 8/5/2019, Giud. Ionta, in Riv. It dir. lav. 2020, con nota di M. Lovo, “Nulla la clausola del contratto individuale in deroga all’applicazione del contratto collettivo pubblico a un ente pubblico non economico”, 231)
- L’adesione di un’impresa a strutture territoriali di un’associazione imprenditoriale non implica un mandato o un’adesione all’associazione nazionale di categoria, quando ciò sia consentito dallo statuto e non sia seguito l’inquadramento dell’impresa nel settore merceologico che raggruppa le imprese di quel settore e non vi sia stata corresponsione di quote associative all’associazione nazionale da parte della struttura territoriale cui l’impresa aderisce. È pertanto legittima la disapplicazione del ccnl da parte del datore di lavoro, non sussistendo alcun vincolo associativo con l’associazione nazionale, bensì’ il solo vincolo di servizio con le associazioni territoriali. (Corte app. Torino 23/10/2017, n. 777, Pres. Pietrini Est. Visaggi, in Riv. It. Dir. Lav. 2018, con nota di M. Verzaro, “Vincoli associativi e applicazione del contratto collettivo”, 226)
- Il contratto collettivo aziendale, anche se privo di scadenza, può essere disdettato unilateralmente atteso che anche a tale contrattazione deve essere estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio. (Trib. Venezia 30/5/2014, Giud. Menegazzo, in Riv. it. dir. lav. 2015, con nota di A. Rampazzo, “La salvaguardia del livello retributivo nelle dinamiche della contrattazione collettiva”, 239)
- Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1, 2 e 2-bis, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”), convertito, con modificazioni, in l. 14 settembre 2011, n. 148 in riferimento agli artt. 39, 117, co. 3 e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione. Le “specifiche intese” previste dal comma 1 non hanno un ambito illimitato, ma possono riguardare soltanto la “regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione”, con riferimento alle materie indicate dall’art. 8, co. 2, in un elenco da considerarsi tassativo. Anche l’effetto derogatorio previsto dal co. 2-bis opera in relazione alle materie richiamate dal co. 2 e non da altre, e trattandosi di una norma avente carattere eccezionale, essa non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati. Le materie sulle quali possono vertere le “specifiche intese” riguardano aspetti della disciplina sindacale e intersoggettiva del rapporto di lavoro riconducibili interamente alla materia dell’ordinamento civile, appartenente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Pertanto, una eventuale violazione dell’art. 39, co. 4 Cost. per mancato rispetto dei requisiti soggettivi e della procedura di cui al precetto costituzionale non si risolve in una violazione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. (Corte Cost. 4/10/2012 n. 221, Pres. Quaranta Est. Criscuolo, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di Margherita Covi, “La prima pronuncia della Corte costituzionale sull’art. 8 l. n. 148/2011: la norma non invade la competenza regionale ma le ‘specifiche intese’ non hanno un ambito illimitato”, 903)
- Per i contratti collettivi di diritto comune vale la regola dell’onere di produzione a carico di chi intenda avvalersene. A maggior ragione quano c’è un promiscuo richiamo tanto all’art. 2104 c.c. che all’art. 2105 c.c., posto che il primo si riferisce alla diligenza del prestatore di lavoro nell’esecuzione della prestazione principale e accessoria e il secondo a quella parte dell’obbligo di fedeltà relativa al divieto di attività di concorrenza. (Corte app. Firenze 17/5/2012, Pres. Pieri Rel. Schiavone, in Lav. nella giur. 2012, 829)
- I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo a una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso dall’accordo e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato (nella specie, la suprema corte, affermando il principio, ha ritenuto applicabile l’accordo aziendale a un lavoratore che, senza essere iscritto all’organizzazione stipulante, non risultava tuttavia affiliato a un sindacato dissenziente e aveva anzi invocato l’accordo medesimo a fondamento delle sue istanze). (Cass. 18/4/2012 n. 6044, Pres. Vidiri Est. Bandini, in Orient. Giur. Lav. 2012, 237)
- È legittima la disposizione della contrattazione collettiva nazionale che, in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già assunti a termine, prevede l’applicazione parziale di benefici economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello, fermo restando il trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. (Trib. Lucca 9/2/2012 n. 59, Giud. Nannipieri, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di Riccardo Diamanti, “Salario d’ingresso e sindacabilità della contrattazione collettiva”, 914)
- Il comma 1 dell'art. 2070 c.c., secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato. (Trib. Taranto 22/3/2010, Giud. Pazienza, in Lav. nella giur. 2010, 736)
- Il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, poiché in tal caso finirebbero per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione. Per conseguenza, a tale contrattazione va estesa la regola generale di applicazione nei negozi privati, secondo la quale il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. (Cass. 29/8/2009 n. 18548, Pres. Di Cerbo Est. Matera, in Riv. it. dir. lav. 2010, con nota di A. Sartori, "Aspettative e diritti quesiti nella successione tra contratti collettivi: un cammino giurisprudenziale ancora zoppicante", 928)
- I contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959 n. 741, costituendo atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausola ai singoli rapporti, fermo restando, in detta ultima ipotesi, che non è sufficiente a concretizzare un'adesione implicita, idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nell'intero suo contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso, né la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, abbia proceduto all'applicazione di alcune clausole di tale contratto, contestandone invece esplicitamente altre. (Nella specie, relativa alla prestazione lavorativa di un operaio qualificato, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile l'intero Ccnl di categoria in quanto il contratto individuale non si limitava a richiamare le tabelle salariali e a prevedere la corresponsione della quattordicesima mensilità ivi prevista, bensì conteneva anche l'espresso richiamo a una voce retributiva - gli "arretrati da rinnovo c.c.n.l." - riferita al contratto collettivo nel suo complesso). (Cass. 8/5/2009 n. 10632, Pres. De Luca Est. Nobile, in Lav. nella giur. 2009, 950)
- La comunicazione del recesso dal contratto aziendale è atto unilaterale recettizio ex art. 1334 c.c., i cui effetti si producono solo nel momento in cui perviene a conoscenza del destinatario, entro i termini concordati dalle parti. (Trib. Milano 29/1/2009, Est. Bianchini, in Orient. giur. lav. 2009, 46)
- Gli accordi aziendali sono contratti di diritto privato, che in base ai principi generali, possono essere disdetti dalle parti che li hanno sottoscritti; non è parimenti ravvisabile un obbligo di comunicazione, nei termini della disdetta, alle RSU/RSA, ove non rivestano la qualità di parti contraenti. (Trib. Milano 29/1/2009, Est. Bianchini, in Orient. giur. lav. 2009, 46)
- Nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost.., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato. (Trib. Cassino 26/9/2008, Pres. Paolitto, in Lav. nella giur. 2009. 88)
- Nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinat, regolato da contratti collettivi di diritto comune, l'individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso l'indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo. Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 c.c., è consentito solo al fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata. (Nella specie, in omaggio al principio enunciato, la S.C., nel confermare la decisione di merito, ha ritenuto l'inapplicabilità del Ccnl per i dipendenti delle aziende municipalizzate per il periodo antecedente il 1° febbraio 1992, giorno dal quale detto ultimo contratto, per concorde volontà delle parti, trova invece applicazione. (Cass. 8/5/2008 n. 11372, Pres. Sciarelli Est. D'Agostino, in Lav. nella giur. 2008, 1059)
- La reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perchè, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. (Nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva riconosciuto ai dipendenti della ex Gestione commissariale governativa per le Ferrovie del Sud Est il compenso per lavoro straordinario eccedente le 36 ore lavorative, giacché tale appunto doveva reputarsi l'orario normale di lavoro in forza di prassi aziendale risalente al 1945 - periodo in cui il rapporto di lavoro era di natura privatistica - poi recepita dal decreto del Ministro dei trasporti 20 settembre 1985, n. 976, il quale, riscattando la concessione ferroviaria e disponendo la gestione commissariale governativa dell'azienda, faceva assumere natura pubblica al rapporto lavorativo medesimo, assicurando al personale dipendente la conservazione di tutti i diritti maturati in epoca anteriore, così da mantenere invariato l'orario lavorativo sino a diversa regolamentazione proveniente dalla contrattazione collettiva). (Cass. Sez. Un. 13/12/2007 n. 26107, Pres. Carbone Est. Amoroso, in Lav. nella giur. 2008, 420)
- L'art. 2070 c.c. detta una disciplina di natura pubblicistica e, come tale, inderogabile dalla volontà delle parti con il contratto individuale che, dunque, non può prevedere la regolamentazione del rapporto di lavoro sulla base di un contratto collettivo diverso da quello in concreto applicabile in base ai criteri indicati dal medesimo art. 2070 c.c. (Trib. Milano 17/11/2007, Est. Martello, in D&L 2008, con nota di Stefano Chiusolo, "Il giornalista grafico", 124)
- Il contratto collettivo a tempo indeterminato non può rappresentare un vincolo perpetuo tra le parti contraenti, perchè in tal modo si vanificherebbe la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina deve parametrarsi su una realtà socio-economica in continua evoluzione; a tale contrattazione va quindi estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, anche limitatamente ad alcune norme del contratto medesimo e senza che con ciò sia preclusa la modifica in peius del trattamento economico dei lavoratori, fatti salvi i diritti quesiti, in quanto già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore. (Cass. 18/9/2007 n. 19351, Pres. Sciarelli Est. Vidiri, in D&L 2007, con nota di Angelo Beretta, "La disdetta unilaterale limitatamente ad alcune norme del contratto integrativo aziendale", 1021)
- La Corte Costituzionale, investita dal Tribunale di Genova in merito all'eventuale incostituzionalità degli art. 360, comma primo, n. 3 e 420 bis c.p.c., ha dichiarato infondate e pertanto inammissibili entrambe le questioni sottopostole (nella specie, il Giudice delle Leggi riferendosi all'art. 360 c.p.c., comma primo, n. 3, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità poiché, nel caso proposto avanti al Tribunale di Genova, essa si era manifestata in una prospettiva eventuale, rispetto alla situazione processuale in essere, mentre riferendosi all'art. 420 bis c.p.c., riprendendo il modello già delineatosi con l'art. 64 del D.Lgs. n. 165/2001, in materia di pubblico impiego, ne ha ribadito la legittimità costituzionale). (Corte Cost. 17/7/2007 n. 298, Pres. Bile Rel. Mazzarella, in Lav. nella giur. 2008, 376, con commento di Giulio Graziani, 376)
- In virtù del principio dell'inderogabilità in peius del contratto collettivo, la garanzia del preventivo controllo sindacale previsto da un contratto collettivo in ordine all'esercizio del potere organizzativo del datore di lavoro non è disponibile a opera del singolo lavoratore, il quale, se fosse abilitato a concedere nel contratto individuale il potere negato dal contratto collettivo, potrebbe modificare in peius le garanzie da questo apprestate. (Cass. 21/2/2007 n. 4011, Pres. Mattone Est. Picone, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Federico Maria Putaturo Donati, "Lavoro supplementare di sabato: inderogabilità del contratto collettivo e legittimità del rifiuto di rendere la prestazione indebitamente richiesta", 877)
- Qualora un contratto collettivo venga stipulato senza l'indicazione di una scadenza, la relativa mancanza non implica che gli effetti perdurino nel tempo senza limiti, atteso che - in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. e in coerenza con la naturale temporaneità dell'obbligazione - deve essere riconosciuta alle parti la possibilitàdi farne cessare unilateralmente l'efficacia, previa disdetta, anche in difetto di previsione legale, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell'art. 1373 c.c. che, regolando il recesso unilaterale nei contratti di durata quando tale facoltà è stata prevista dalle parti, nulla dispone per il caso di mancata previsione pattizia al riguardo. (Cass. 18/12/2006 n. 27031, Pres. mattone Est. Di Cerbo, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Silvia Ciucciovino, "Sulla libertà di recesso dal contratto collettivo a contratto indeterminato", 616)
- E' illegittimo il recesso ad nutum dal contratto collettivo, con conseguente irrilevanza dell'indagine relativa alla sussistenza, o no, di una valida giustificazione. (Cass. 18/12/2006 n. 27031, Pres. mattone Est. Di Cerbo, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Silvia Ciucciovino, "Sulla libertà di recesso dal contratto collettivo a contratto indeterminato", 616)
- La procedura prescritta dall'art. 17, tredicesimo comma, della L. n. 84 del 1994 per la stipulazione di un contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento riguarda il solo lavoro portuale temporaneo; pertanto, l'efficacia soggettiva di tale contratto collettivo non si estende a tutti i lavoratori portuali. (Cons. St. 22/6/2006 n. 3821, Pres. Schinaia rel. Volpe, in Lav. nella giur. 2007, con commento di Chiara Tincani, 1009)
- Sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001 riguardo alla vincolatività dell’interpretazione autentica del contratto collettivo per le parti e il giudice; la fase stragiudiziale prevista dalla norma mira infatti alla soluzione negoziale della questione fondata sulla capacità rappresentativa dei sindacati e sulla valorizzazione del potere di autonomia negoziale – che configura una delle più significative espressioni delle loro prerogative istituzionali -, sicchè non concretizza nessuna violazione di principi costituzionali l’incisione anche sui diritti dei lavoratori attraverso una successione di disposizioni contrattuali volte a sostituire, pure in senso sfavorevole ai lavoratori stessi, precedenti trattamenti (normativi ed economici) di cui in precedenza godevano. (Cass. 1/6/2005 n. 11671, ord., Pres. Sciarelli Est. Vidiri, in Giust. Civ. 2006, 1011)
- Poiché l’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001 – che introduce un’eccezione alla regola generale e, pertanto, è in suscettibile di interpretazione estensiva o analogica – ha previsto il ricorso immediato per Cassazione avverso la sentenza del giudice di primo grado che abbia deciso solo su questioni concernenti l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali del settore pubblico, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di primo grado che abbia deciso anche sul merito della domanda, che deve essere sottoposta ai normali mezzi di gravami. (Cass. 7/4/2005 n. 7208, Pres. Mercurio Est. Di Cerbo, in Giust. Civ. 2006, 1014)
- In tema di contrattazione collettiva, le cosiddette “ipotesi di accordo” possono non rappresentare la mera documentazione dello stato finale raggiunto dalle trattative, ma costituire espressione di un’effettiva volontà contrattuale, trovando giustificazione, in tal caso, l’adozione del termine “ipotesi” nel fatto che viene fatta salva una fase di ratifica della conclusa stipulazione negoziale, soprattutto nell’interesse della parte che rappresenta i lavoratori. Spetta al giudice del merito accertare quale natura possa in concreto attribuirsi a un’ipotesi di accordo, sulla base della volontà delle parti, che può anche essere implicita e desumibile da prassi – aziendali, settoriali ed eventualmente anche nazionali – sufficientemente concludenti. (Cass. 6/4/2005 n. 7115, Pres. Senese Est. Di Cerbo, in Orient. Giur. Lav. 222)
- L'art. 14, 3° comma, del Ccnl Enti Locali, nella parte in cui prevede l'estinzione del rapporto di lavoro in ipotesi di mancata ripresa del servizio allo scadere del periodo di aspettativa, è da ritenersi nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c., dovendosi escludere che l'autonomia privata possa introdurre cause di risoluzione del rapporto di lavoro diverse ed ulteriori rispetto alla legge. (Corte d'appello Milano 14/1/2004, Pres. ed Est. De Angelis, in D&L 2004, 159)
- La contrattazione collettiva non può disporre se non in senso migliorativo dei diritti attribuiti al dipendente dal contratto individuale di lavoro, salvo che il dipendente stesso non consenta espressamente alla modificazione dei patti, non essendo sufficiente a ciò la semplice adesione al sindacato di categoria, ma risultando essenziale un esplicito ed espresso mandato (in applicazione di questo principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima la variazione dell'orario di lavoro a tempo parziale risultante dal contratto di lavoro individuale disposta unilateralmente dal datore di lavoro, in quanto consentita dalla contrattazione collettiva aziendale, ma contro la volontà della dipendente). (Cass. 17/3/2003, n. 3898, Pres. Dell'Anno, Rel. Cellerino, in Lav. nella giur. 2003, 681)
- La perdurante ed uniforme applicazione della sola parte economica del Ccnl, da parte di datore di lavoro non iscritto ad associazioni firmatarie, comporta per quest'ultimo l'obbligo di dare applicazione all'intero Ccnl. (Trib. Milano 2/12/2003, ord., Est. Negri della Torre, in D&L 2003, 923)
- Nel caso in cui il datore di lavoro, non iscritto all'associazione sindacale firmataria del Ccnl, abbia recepito formalmente la disciplina contenuta nel medesimo, lo stesso datore di lavoro, con riferimento alle materie per cui è stato espresso un espresso pactum de contrahendo referentesi alla contrattazione decentrata, sarà tenuto ad applicare anche le eventuali successive modifiche o integrazioni apportate ad opera dei contratti collettivi territoriali purchè sussista un coordinamento logico tra la contrattazione nazionale e quella territoriale. (Corte d'Appello Trento, 28/4/2003, Pres. Zanon, in D&L 2003, 613, con nota di Angelo Beretta, "Efficacia soggettiva della contrattazione collettiva e recezione automatica dei rinnovi contrattuali")
- Stipulando un'ipotesi di accordo soggetta all'approvazione da parte dei lavoratori, le organizzazioni sindacali stipulanti si autolimitano con riguardo all'efficacia dell'intesa già raggiunta, che deve essere perfezionata dall'approvazione, non soggetta a vincoli di forma, della maggioranza dei lavoratori. (Corte d'Appello Milano 8/2/2002, Pres. Ruiz, Est. De Angelis, in D&L 2002, 319, con nota di Maurizio Borali, "Ipotesi di accordo ed orientamento della giurisprudenza")
- E' valido l'accordo sindacale aziendale concluso con taluni dei (e non con tutti i) sindacati presenti in azienda, sempreché i sindacati sottoscrittori siano effettivamente rappresentativi del personale dell'azienda (rappresentatività non contestata, in fattispecie, dal ricorrente). Nel rispetto della condizione della rappresentatività, deve ritenersi che l'accordo raggiunto con due delle quattro sigle sindacali presenti in azienda, essendo conforme alla procedura delineata dalla legge (comunicazione a tutte le associazioni e trattativa con quante ne facciano richiesta e non necessario raggiungimento di una intesa con tutte le associazioni destinatarie della comunicazione), sia idoneo a spiegare gli effetti cui è destinato, e tra essi quello di fissare i criteri di scelta per la riduzione di personale, in deroga a quelli di cui all'art. 5, comma 1, l. n. 223/91. Ritenere, come assume il ricorrente, che ai fini della validità dell'accordo sia necessario che tutte le organizzazioni sindacali debbano necessariamente partecipare alla trattative e sottoscrivere l'accordo paralizzerebbe ogni possibilità di realizzare il meccanismo di controllo sindacale della materia che costituisce la ratio della norma, in quanto sarebbe sufficiente a realizzare l'effetto vanificatorio la mancata partecipazione o il dissenso anche di un solo sindacato (Cass. 3/12/01, n. 15254, pres. Mileo, est. Lupi, in Lavoro e prev. oggi 2002, pag. 134)
- Le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali e non danno luogo a diritti quesiti, onde il lavoratore non può far valere il diritto derivante da una disposizione collettiva, ove questa sia venuta a cadere. (Trib. Brescia 5/10/01, pres. e est. Tropeano, in Lavoro giur. 2002, pag. 665, con nota di Zavalloni, Il principio di non ultrattività nei contratti collettivi di diritto comune)
- In ipotesi di accordo aziendale stipulato da istanze territoriali delle associazioni sindacali, trova applicazione il principio generale dell'efficacia soggettiva operante per i contratti collettivi di diritto comune; ne consegue che detto accordo non può applicarsi al lavoratore che non abbia conferito alle associazioni stipulanti un espresso mandato, salvo che sia fornita prova di una ratifica successiva, espressa o anche a mezzo di comportamenti concludenti inconciliabili con la volontà di non aderire all'accordo. (Corte d'appello Trento 5/11/200, Pres. Zanon Est. Caracciolo, in D&L 2004, 125)
- I contratti collettivi contengono disposizioni cosiddette normative (che riguardano la disciplina dei rapporti di lavoro) e disposizioni cosiddette obbligatorie (i cui destinatari diretti sono le organizzazioni sindacali stipulanti). Peraltro, la contrattazione collettiva ha introdotto clausole in cui sono intrecciati elementi normativi ed elementi obbligatori e che, pertanto, posseggono natura bivalente, obbligatoria nei confronti dell'organizzazione sindacale, e normativa sul piano della disciplina del rapporto. Ne segue che tali clausole sono invocabili anche dal singolo lavoratore (Cass. 5/9/00, n. 11718, pres. De Musis, in Argomenti dir. lav. 2001, pag. 357)
- E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.lgs. 31/3/98, n. 80, sollevata - in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - nella parte in cui prevede la possibilità di un accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi dei dipendenti pubblici da parte di un giudice ordinario, impugnabile direttamente con ricorso per cassazione, e non consente analogo esame diretto dei contratti collettivi di diritto comune nel settore dell'impiego privato, attesa la profonda diversità tra i contratti che regolano tali rapporti. (Cass. 18/8/00, n. 10974, pres. Grieco, est. Filadoro, in Argomenti dir. lav. 2001, pag. 707)
- Ai sensi dell'art. 1418 c.c., deve ritenersi nulla la disposizione del Ccnl contraria a norme imperative di legge (nella fattispecie, è stata dichiarata la nullità dell'art. 20 del Ccnl Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana che sanciva l'obbligo dei lavoratori di provvedere personalmente al lavaggio degli indumenti utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa) (Trib. Milano 6 luglio 2000, est. Peregallo, in D&L 2000, 993)
- Non sono in contrasto con l'art. 39 Cost. le norme (art. 45 D. Lgs. 3/2/93 n. 29, modificato dal D. Lgs. 4/11/97 n. 396 e art. 47 bis D. Lgs. 3/2/93 n. 29, introdotto dall'art. 7 D. Lgs. 4/11/97 n. 396) che demandano al contratto collettivo di comparto il compito di individuare i soggetti del negoziato decentrato (Trib. Milano 10 maggio 2000 (decr.), est. Vitali, in D&L 2000, 681)
- Sebbene il contratto collettivo sia di norma vincolante soltanto per l'imprenditore iscritto a una delle associazioni stipulanti, non ne è preclusa l'adesione attraverso l'applicazione autonoma delle clausole contrattuali. Spetta altresì al giudice di merito accertare se lo svolgimento del rapporto di lavoro consenta di ravvisare un'adesione tacita. Quest'ultima evenienza è però legata all'applicazione di tutte le clausole contrattuali e non di alcune di esse soltanto, con l'ulteriore precisazione che l'osservanza di norme imperative di legge - ad esempio in materia di retribuzione, ferie, festività - non può essere equiparata a una spontanea manifestazione di volontà, anche se nella pratica fonti contrattuali e fonti legali possono, in relazione a determinati istituti quali quelli richiamati, prevedere discipline identiche (Cass. 12/4/00, n. 4705, pres. D'Angelo, est. Roselli, in Riv. Giur. Lav. 2001, pag. 168, con nota di Leotta, Brevi riflessioni in tema di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune)
- Alla stipula di accordi aziendali sono legittimate, oltre che le rappresentanze sindacali aziendali (cui va riconosciuta una generale legittimazione negoziale all'interno di luoghi di lavoro) e le organizzazioni deputate statutariamente a rappresentare specifiche categorie di lavoratori, anche le organizzazioni nazionali (confederazioni, federazioni nazionali) rappresentative di tutte le categorie di lavoratori, in ragione di una naturale sovraordinazione delle organizzazioni nazionali su quelle locali e di raccordi dei diversi livelli di contrattazione sindacale, diretta non certo a vanificare l'autonomia e la indispensabile diversità di articolazione delle politiche aziendali, ma a fissarne un momento unitario per il perseguimento di finalità generali destinate invece a valorizzare detta autonomia (nella specie, si trattava della sottoscrizione da parte di sindacati nazionali dei bancari, aderenti alla CGIL, alla CISL e UIL, di un accordo per il rinnovo del contratto aziendale dell'Ipacri) (Cass. 12/2/00 n. 1576, pres. Lanni, in Riv. it. dir. lav. 2000, pag. 617, con nota di Bano, Alcuni problemi in materia di accordi collettivi aziendali)
- Il contratto collettivo post-corporativo - e quello aziendale in particolare - è stipulato dal sindacato in virtù di un potere di negoziazione collettiva che gli è attribuito dall'ordinamento a titolo originario, e non sulla base di un mandato rappresentativo conferito dai singoli lavoratori (Trib. Potenza 1/2/00, est. Colucci, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 186, con nota di Cattani, Sul tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie collettive di lavoro e sulla legittimazione attiva e passiva delle organizzazioni sindacali)
- Le limitazioni al potere di rappresentanza conferito mediante procura da una società per azioni a un soggetto che non sia amministratore della società sono opponibili ai terzi secondo le regole generali di cui all’art. 1396 c.c., posto che la regola dell’inopponibilità delle limitazioni a detto potere di rappresentanza di cui all’art. 2384, 2° comma, c.c. è dettata esclusivamente con riferimento alla rappresentanza "organica" degli amministratori; pertanto la società per azioni può legittimamente invocare l’inefficacia nei propri confronti del contratto sottoscritto da un procuratore non amministratore, allorché il terzo sia a conoscenza (o sarebbe potuto esserlo usando l’ordinaria diligenza) delle limitazioni poste dalla procura (Pret. Nola, sez. Pomigliano d’Arco, 25/2/99, est. Perrino, in D&L 1999, 607, n. Pavone)
- E’ nullo per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto l’accordo sindacale aziendale il cui contenuto vada individuato per relationem con riferimento ad altra ipotesi di accordo, il cui contenuto risulti a sua volta essere assolutamente incerto, in quanto rinegoziato in successivi accordi dei quali non si conosca l’esito (Pret. Nola, sez. Pomigliano d’Arco, 25/2/99, est. Perrino, in D&L 1999, 607, n. Pavone)
- È illegittimo, in riferimento all’art. 3 Cost., 1° comma, l’art. 36 SL nella parte in cui non prevede che la "clausola cd. sociale" – che impone all’appaltatore di opere pubbliche obbligo di applicare ai propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona – debba essere inserita anche nelle concessioni di pubblico servizio; tale omissione infatti viola il principio di parità di trattamento, nonché di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione e di tutela del lavoro subordinato (Corte Costituzione 19/6/98, pres. Granata, rel. Vari, in D&L 1998. 888)
- L'accordo sindacale non può legittimamente modificare i diritti individuali dei lavoratori garantiti dalla legge (Pret. Milano 6/12/95, est. Cecconi, in D&L 1996, 681)