Rapporti tra contratti di diverso livello

  • Niente indennità di rischio per i medici di base abruzzesi.
    La Corte d’appello di L’Aquila aveva, tra l’altro, respinto la domanda proposta da alcuni medici di medicina generale abruzzesi, con funzione di medici di base, che rivendicavano il pagamento, quali addetti al servizio di continuità assistenziale, dell’indennità di rischio prevista dall’art. 13 dell’Accordo Integrativo Regionale (AIR) della Regione Abruzzo. Secondo i giudici di merito, la disposizione dell’AIR che prevede l’indennità risulta invalida, in particolare, in quanto, attribuendo il compenso aggiuntivo indistintamente e in maniera automatica a tutti i medici di medicina generale convenzionati che operano sul territorio abruzzese, si pone in contrasto con la disciplina prevista dall’Accordo Collettivo Nazionale (ACN), che riconosce alla contrattazione regionale la possibilità di prevedere incentivi aggiuntivi rispetto al compenso base solo in presenza di “particolari e specifiche” condizioni di “disagio e difficoltà”. La Cassazione, nel rigettare il ricorso dei medici, conferma che nel settore vige la regola che non consente al contratto collettivo di livello inferiore di violare quello di livello superiore. Ne consegue che l’accordo regionale che sia in contrasto con quello nazionale deve essere dichiarato nullo. Che è quanto la Cassazione ribadisce nel caso in esame, condividendo le ragioni illustrate dalla Corte d’appello a sostegno del rilevato contrasto. 
    (Cass. 16/5/2023 n. 13396, ord., Pres. Manna Rel. Marotta, in Wikilabour, Newsletter n. 10/23)
  • Al fine di verificare se un accordo rientri tra quelli di prossimità occorre accertare non soltanto che le organizzazioni sindacali stipulanti siano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ma anche che la volontà delle parti di stipulare un contratto ex art. 8, D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, sia riconoscibile dal testo dell’accordo, dovendo essere esplicitati il fine perseguito, le norme cui si intende derogare e il nesso eziologico tra fini e deroghe. (Trib. Civitavecchia 17/12/2020, G.U. Vitello, in Lav. nella giur. 2021, con nota di F. Di Noia, Art. 8, D.L. n. 138/2011 e rapporti tra contratti di diverso livello, ovvero sul coraggio di chiamare le cose col proprio nome, 640)
  • Il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale deve essere risolto secondo il principio di autonomia alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività, sicché i contratti territoriali possono derogare anche in peius il ccnl. (Cass. 4/7/2018 n. 17421, Pres. Doronzo Rel. Esposito, in Riv. It. dir. lav. 2019, con nota di F. Fusco, “I rapporti tra contratti collettivi di diverso livello. Problemi aperti”, 979)
  • L’art. 8 d.l. n. 138/2011 è una norma di carattere eccezionale e in quanto tale soggetta a stretta interpretazione, di talché l’esistenza di un contratto ex art. 8 non può mai riconoscersi ex post, dovendo lo stesso essere concluso e qualificato dalle parti come tale. L’accordo deve, poi, esplicitare il fine perseguito, le norme cui intende derogare e il fine eziologico tra fini e deroghe. (Corte app. Firtenze 20/11/2017, Est. Tarquini, in Riv. It. dir. lav. 2019, con nota di F. Fusco, “I rapporti tra contratti collettivi di diverso livello. Problemi aperti”, 979)
  • L’efficacia soggettiva estesa del contratto aziendale sancita dall’AI 28 giugno 2011 non si estende alle pattuizioni peggiorative eccedenti la facoltà derogatoria accordata dall’AI stesso o dal ccnl. (Corte app. Firtenze 20/11/2017, Est. Tarquini, in Riv. It. dir. lav. 2019, con nota di F. Fusco, “I rapporti tra contratti collettivi di diverso livello. Problemi aperti”, 979)
  • Gli accordi conclusi ai sensi degli artt. 4, 5 e 24 della l. n. 223/1991 fondano la loro peculiare efficacia nella procedimentalizzazione di un potere datoriale, sicché la stessa non può estendersi a pattuizioni pure contenute in accordi raggiunti al termine della procedura di mobilità, ma che vertano su materia diverse da quelle dalla stessa previste. (Corte app. Firtenze 20/11/2017, Est. Tarquini, in Riv. It. dir. lav. 2019, con nota di F. Fusco, “I rapporti tra contratti collettivi di diverso livello. Problemi aperti”, 979)
  • Nel caso di contrasto tra contratti collettivi di diverso livello, occorre avere riguardo non ai criteri di gerarchia e specialità ma accertare l’effettiva volontà delle parti, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutti pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti aziendali possono derogare in peius ai contratti nazionali, senza che osti il disposto dell’art. 2077 c.c., con la sola salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori . (Cass. 15/9/2014 n. 19396, Pres. Roselli Rel. Maisano, in Lav. nella giur. 2015, 91)
  • In tema di rapporto di lavoro della dirigenza medica, il contratto collettivo provinciale del lavoro della dirigenza medica e veterinaria del 25 maggio 2002 applicabile nelle Province autonome di Trento e Bolzano è integralmente sostitutivo del contratto collettivo nazionale del 1996 di settore. Ne consegue che, ove il contratto individuale, stipulato anteriormente alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo provinciale, abbia operato, per la disciplina del rapporto, un rinvio dinamico alla normativa via via vigente nel tempo, non si applicano le pregresse disposizioni collettive, dovendosi escludere che il richiamo da parte dell'art. 71, comma 10, dell'anzidetto contratto collettivo provinciale all'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 20 dicembre 1992, n. 502, dove è affermato il principio della verifica del dirigente, comporti un differente risultato, atteso l'affidamento, operato da detta ultima norma, alla contrattazione collettiva per la determinazione dei criteri generali di graduazione delle funzioni dirigenziali e di valutazione e verifica dei dirigenti. (Cass. 2/3/2009 n. 5025, Pres. Sciarelli Est. Curcuruto, in Lav. nella giur. 2009, 838)
  • La questione del concorso tra i diversi livelli contrattuali va risolta non secondo i principi della gerarchia e della specialità, propri delle fonti legislative, ma accertando quale sia l'effettiva volontà delle parti, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutti pari dignità e forza vincolante. Sicché anche i contratti aziendali possono derogare, anche in peius, ai contratti nazionali. (Trib. Milano 9/9/2008, Est. Mariani, in Orient. della giur. del lav. 2008, 517) 
  • Il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe sempre la prevalenza della disciplina di livello superiore) né in base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza del contratto più recente e che è invece rilevante solo nell'ipotesi di successione di contratti nel medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia e, reciprocamente, di competenza, alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali pongono fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività. (Cass. 26/5/2008 n. 13544, Pres. De Luca Est. Celentano, in Orient. giur. lav. 2009, 40)
  • Il rapporto tra contratti collettivi - come è da qualificare anche il contratto aziendale - di diverso livello deve essere risolto in base non già al principio della subordinazione del contratto collettivo locale a quello nazionale (salva l'espressa previsione di disposizioni di rinvio), nè di quello cronologico (della prevalenza del contratto posteriore nel tempo), ma alla stregua dell'effettiva volontà delle parti operanti in area più vicina agli interessi disciplinati. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata e rigettato il ricorso proposto che, con riferimento alla domanda di riconoscimento di un lavoratore alle mansioni superiori, prospettava l'applicabilità dell'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 aprile 1992, anzichè del contratto integrativo aziendale del 22 aprile 1992 relativo alla disciplina dei preposti agli sportelli del servizio di riscossione esattoriale, da ritenersi, invece, come riferimento preferenziale alla stregua della volontà effettivamente manifestata dalle relative parti contraenti, anche in considerazione della loro operatività in un'area rientrante nella sfera degli interessi direttamente regolamentati dallo stesso contratto locale). (Cass. 19/4/2006 n. 9052, Pres. Ravagnani Est. Cuoco, in Lav. nella giur. 2006, 1015)
  • Nell’ambito dei rapporti tra contratti collettivi di diritto comune, è ammissibile la deroga anche in senso peggiorativo delle previsioni contenute nel contratto collettivo nazionale da parte di un contratto collettivo di livello aziendale successivo cronologicamente, con il solo limite dei diritti quesiti. (Cass. 13/6/2005, n. 14511, Pres. Ravagnani Est. Filadoro, in Orient. Giur. Lav. 2005, 517)
  • I regolamenti del personale degli enti pubblici economici, anche se assumono la forma di atti unilaterali, hanno natura contrattuale, in quanto all’atto unilaterale è sottesa la contrattazione collettiva; ne consegue che legittimamente essi possono essere modificati ad opera di successivi accordi aziendali, anche peggiorativi rispetto ai primi e il concorso tra discipline va risolto nel senso che connotazione di specialità che accomuna il regolamento aziendale alla contrattazione collettiva aziendale rende quest’ultima idonea a porre una nuova disciplina, derogatoria di quella già contemplata dal regolamento. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto logicamente e sufficientemente motivata la decisione di merito che aveva ritenuto applicabile ai dipendenti dell’Aman – attuale Arin – la contrattazione collettiva per i dipendenti delle aziende municipalizzate degli acquedotti piuttosto che il regolamento organico dell’Acquedotto di Napoli del 22 settembre 1945). (Cass. 17/8/2004 n. 16032, Pres. Senese Rel. Amoroso, in Lav. e prev. oggi 2005, 169)
  • Poiché il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri costituisce una fonte normativa sovraordinata rispetto al contratto nazionale integrativo, che ha l’obbligo (e non la mera facoltà) di attuarne le previsioni, è nullo il contratto nazionale integrativo vigili del fuoco nella parte in cui non prevede l’inquadramento della posizione economica C2 del personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi che svolga mansioni c.d. “di rilevanza esterna”; a tale personale deve, di conseguenza, essere riconosciuto tale inquadramento con decorrenza dalla data di stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeroi. (Trib. Vibo Valentia 16/6/2004, Giud. Troianensi, in Giust. Civ. 2006, 208)
  • In materia di criteri per le progressioni economiche orizzontali dei dipendenti del comparto sanità, se è vero che l’accordo aziendale può integrare, cioè aggiungere nuove condizioni o precisare meglio quelle già previste dall’accordo nazionale, del pari il contratto aziendale non può modificare in toto i criteri posti dal contratto nazionale, poiché ciò determina l’illegittimità, per questa parte, del contratto integrativo aziendale e l’arbitrarietà di escludere il passaggio alla fascia superiore sulla base di un criterio non conforme alla contrattazione nazionale (nel caso di specie il criterio dell’anzianità maturata nell’Azienda è stato assunto come unico criterio per il passaggio alla fascia retributiva superiore, escludendo quindi l’anzianità maturata in precedenti esperienze lavorative ed omettendo qualsiasi valutazione degli altri criteri indicati dal contratto nazionale). (Trib. Bologna 6/5/2004, Est. Molinaro, in Lav. nelle P.A. 2005, con commento di Monica Ferretti, “I limiti della contrattazione collettiva integrativa nell’ambito delle progressioni economiche orizzontali”, 167)
  • Per l'individuazione del contratto applicabile ai rapporti di lavoro privati non è stata adottata la tecnica legislativa prevista dall'art. 40, terzo comma, d.lgs. n. 165/2001, vigente nel settore pubblico; pertanto, le regole di competenza fissate dal contratto collettivo nazionale sono inidonee a rendere invalide le clausole difformi dal contratto aziendale. Infatti, le clausole del contratto nazionale sulla competenza del contratto aziendale sono riconducibili alla parte obbligatoria del contratto collettivo e l'eventuale violazione delle stesse dà luogo ad un inadempimento degli obblighi che gli stipulanti hanno reciprocamente assunto, inadempimento rilevante solo sul piano delle relazioni intersindacali. (Corte d'Appello di Milano 4/3/2003, Pres. Est. Mannacio, in Riv. it. dir. lav. 2003, 511, con nota di Giorgio Bolego, Sull'efficacia obbligatoria delle clausole collettive che delimitano la competenza del contratto aziendale)
  • Il contratto collettivo applicato direttamente come fonte collettiva non si incorpora nei contratti individuali di lavoro, con conseguente esclusione del diritto dei lavoratori di pretenderne l'efficacia successivamente alla sua disdetta da parte del datore di lavoro. L'art. 13 D. Lgs. 13/1/99 n. 18 che impone all'appaltatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra il rispetto del Ccnl per gli addetti ai servizi a terra e di gestione aeroportuale, produce effetti limitatamente tra appaltante ed appaltatore ma non è idoneo a sovvertire il principio secondo il quale è rimessa alla libertà sindacale la scelta del contratto collettivo applicabile. In forza del principio di conservazione del contratto individuale di lavoro, nell'ipotesi in cui venga meno la disciplina del Ccnl per disdetta dello stesso da parte del datore di lavoro, è legittimo il contratto aziendale che preveda l'applicazione di un Ccnl indipendentemente dal suo ambito di efficacia soggettiva. (Corte d'Appello Milano 4/3/2003, Pres. Mannacio Est. De Angelis, in D&L 2003, 293, con nota di Filippo Capurro, "Profili di efficacia soggettiva e temporale del contratto collettivo")
  • Il contratto collettivo aziendale siglato dalla Rsu, in quanto soggetto autonomo ed indipendente rispetto alle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl applicato nell'unità produttiva e dotato di rappresentanza e rappresentatività, può derogare, anche in peius, le disposizioni normative nelle materie già regolamentate dal Ccnl, in quanto l'eventuale violazione del limite di competenza opererebbe esclusivamente a livello di relazioni sindacali. (Corte d'Appello Milano 18/2/2003, Pres. Mannacio, in D&L 2003, 287, con nota di Angelo Beretta, " Rsu ed efficacia erga omnes della contrattazione collettiva aziendale")
  • Verificata nel caso di specie la natura di contratto collettivo tacito del c.d. uso aziendale, ne consegue la sua modificabilità, anche "in peius ", da fonti collettive come i contratti collettivi nazionali ed aziendali (Trib. Milano 22/11/00, est. Taraborrelli, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 1002) Il contratto collettivo aziendale, per quanto di livello inferiore, ben può derogare, anche in senso peggiorativo, al precedente contratto nazionale (Trib. Firenze 19/2/97, pres. Stanzani, est. De Matteis, in D&L 1998, 120, n. FIORAI, Deroga in pejus da parte di nuovo contratto collettivo e diritti acquisiti)