In genere

  • Il principio contenuto nell’art. 3 DL 30/10/84 n. 726, convertito dall’art. 1 L. 19/12/84 n. 863, secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata normativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, opera anche quando l’anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 7 lett. c) dell’accordo nazionale 11/4/95, riprodotto nel successivo art. 7 lett. c) dell’accordo nazionale 22/11/00, per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione. (Trib. Varese 10/2/2012, Est. Fumagalli, in D&L 2012, 543)
  • In caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato ovvero nel caso di assunzione nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio. Tale principio opera anche quando l'anzianità è presa in considerazione da disciplina meramente contrattuali i fini dell'attribuzione di voci retributive che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva e opera anche quando altra norma contrattuale preveda invece di non computare, ai fini degli scatti di anzianità, il periodo in questione (nella specie il Giudice ha applicato tale principio con riferimento agli aumenti periodici di anzianità previsti dall'art. 7 Ccnl personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione dell'11/4/95). (Cass. Sez. Un. 22/6/2010 n. 20074, Pres. Carbone Est. Amoroso, in D&L 2010, con nota di Letizia Martini, "L'equiparazione 'a tutto campo' del periodo di formazione e lavoro al periodo di lavoro ordinario", 1134)
  • Nel contratto di formazione e lavoro la divergenza fra obblighi contrattuali e il concreto svolgimento del rapporto non realizza un inadempimento del datore di lavoro sanzionabile con la conversione del rapporto medesimo in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove detto svolgimento - secondo la valutazione del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata - avvenga con modalità tali da non compromettere la funzione del contratto, che, diversamente dall'apprendistato, non tende a consentire il mero conseguimento delle nozioni base per l'esecuzione della prestazione professionale, ma a favorire, attraverso l'acquisizione di specifiche conoscenze, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale in funzione dell'accesso al mondo del lavoro. (Nella specie, relativa a contratto avente a oggetto lo svolgimento di funzioni di conducente di linea, la sentenza impugnata, confermata dalle S.C., ha ritenuto che lo svolgimento di formazione pratica per una durata inferiore di nove ore rispetto alle cinquattraquattro previste contrattualmente non costituisse inadempimento rilevante per essere state ugualmente fornite le specifiche e necessarie conoscenze proprie dell'attività, relative alla rete stradale, alle modalità di organizzazione del trasporto - ivi compresa l'apprensione delle regole di condotta rispetto ai colleghi e ai passeggeri - nonché allo svolgimento delle mansioni accessorie, quali quelle di rifornimento di carburante, di lavaggio e di parcheggio dei mezzi che, per consuetudine aziendale, integravano quelle proprie di autista e bigliettaio). (Cass. 8/5/2008 n. 11365, Pres. Senese Est. Roselli, in Lav. nella giur. 2008, 1060)
  • La disposizione dell'art. 3, 5° comma, DL 30/10/84 n. 726, convertito in L. 19/12/84 n. 863, secondo cui il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del relativo rapporto di lavoro in lavoro a tempo indeterminato, comporta la computabilità di detto periodo anche quando l'anzianità è presa in considerazione da discipline meramente contrattuali come quella sugli scatti di anzianità e i passaggi automatici di classe stipendiale, dato che la distinzione tra istituti di origine legale e trattamenti di fonte convenzionale non trova fondamento nel tenore tassativo del testo normativo, la cui portata non può ritenersi derogabile neanche mediante specifiche previsioni dalla contrattazione collettiva. (Cass. 16/5/2006 n. 11437, Pres. Mattone Est. Lamorgese, in D&L 2006, con nota di Angelo Beretta, 839)
  • In tema di provvedimento di assunzione con contratto di formazione e lavoro presso una P.A., quando ad essere controversa sia la sussistenza di uno dei requisiti richiesti dal bando, la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario in ragione della natura di diritto soggettivo del petitum sostanziale (riferito, nel caso di specie, alla verifica dello status di disoccupazione utile per l’inserimento nella graduatoria dei vincitori del concorso). (Trib. Firenze 2/3/2005, in Lav. nelle P.A. 2005, con commento di Susanna Palladini, “Contratto di formazione e lavoro e requisiti per l’accesso: confine labile – ma non troppo – tra riserve pubblicistiche di concorso e finalità privatistiche di occupazione”, 346)
  • La causa del contratto di formazione e lavoro è ravvisabile nello scambio di lavoro retribuito ed addestramento professionale dei giovani finalizzato all’acquisizione di una professionalità. La mancanza di suddetta causa al momento della stipulazione del contratto configura un’ipotesi di nullità del contratto. (Trib. Grosseto 5/3/2004, Est. Ottati, in Lav. nella giur. 2004)
  • Nel caso in cui un rapporto di lavoro subordinato sorga di fatto e nel corso dello stesso sia stato stipulato un contratto di formazione e lavoro, tale contratto è illegittimo ed il rapporto deve essere considerato sin dall'origine un ordinario rapporto di lavoro subordinato con conseguente illegittimità della risoluzione del rapporto, motivata soltanto dalla scadenza del termine (nella specie il rapporto è stato ritenuto sorto in via di fatto perché il contratto di formazione in forza del quale il dipendente aveva operato prima del contratto di formazione risultava in realtà stipulato con altra società). (Trib. Milano 21/10/2003, Est. Frattin, in D&L 2004, con nota di Giuseppe Cordedda, "Contratti di lavoro a contenuto formativo e conversione del rapporto nel caso del lavoratore con mestiere", 87)
  • È illegittimo il contratto di formazione e lavoro finalizzato al conseguimento di una certa professionalità, già posseduta dal lavoratore. È illegittimo il contratto di formazione e lavoro qualora gli obblighi formativi- previsti in forma specifica con indicazione delle ore da dedicarvi- non siano stati rispettati se non in misura assolutamente simbolica. (Trib. Milano 21/10/2003, Est. Frattin, in D&L 2004, con nota di Giuseppe Cordedda, "Contratti di lavoro a contenuto formativo e conversione del rapporto nel caso del lavoratore con mestiere", 87)
  • Anche per il periodo precedente l'entrata in vigore della L. 29 dicembre 1990, n. 407 (il cui art. 8, comma settimo, impone espressamente la forma scritta), la costituzione del contratto di formazione e lavoro previsto dall'art. 3, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (convertito con modifiche dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863) richiede ad substantiam la forma scritta e, in particolare, in considerazione del carattere eccezionale di tale contratto e del rigore che ispira tale disciplina, un atto a firma di entrambi i contraenti che sia anteriore, o, al più, contestuale all'inizio del relativo rapporto, la cui instaurazione non può perciò, essere il risultato di comportamenti concludenti. Detta forma, in mancanza della quale il rapporto deve intendersi costituito a tempo indeterminato (rimanendo priva di qualsiasi effetto, compreso quello di una sua possibile trasformazione in clausola di durata minima, la clausola relativa al termine) non è surrogabile da unilaterali dichiarazioni scritte delle parti, quali la richiesta, sia pure con l'indicazione della durata del rapporto, del nulla-osta all'avviamento o la qualificazione del rapporto, nel libretto di lavoro, come rapporto di formazione. (Cass. 3/3/2003, n. 3120, Pres. Mileo, Rel. Picone, in Lav. nella giur. 2003, 686)
  • Il contratto di formazione e lavoro stipulato con una società successivamente all’inizio effettivo del rapporto di lavoro e in corso di svolgimento dello stesso va ritenuto nullo per illiceità della causa, a nulla rilevando il fatto che, nella fase precedente alla stipulazione, il rapporto sia intercorso con altra società strettamente collegata alla prima (Pret. Roma 2/10/97, est. Sannite, in D&L 1998, 400)
  • Il contratto di formazione e lavoro stipulato successivamente all’inizio effettivo del rapporto di lavoro e in corso di svolgimento dello stesso va ritenuto nullo per difetto di forma scritta (Pret. Milano 16/4/97, est. Porcelli, in D&L 1997, 786. In senso conforme, v. Pret. Milano 9/4/98, est. Ianniello, in D&L 1998, 667; Pret. Milano 10/1/98, est. Vitali, in D&L1998, 668; Trib. Milano 31/1/2002, Est. Cincotti, in D&L 2002, 367)
  • Deve escludersi la possibilità, in corso di rapporto, di modificare un contratto di lavoro ordinario a tempo indeterminato in contratto di formazione e lavoro (Trib. Milano 9/11/96, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1997, 301)
  • Qualora un lavoratore venga sottoposto a una verifica delle capacità professionali e venga successivamente assunto con contratto di formazione e lavoro, il rapporto deve intendersi a tempo indeterminato, cosicchè il successivo recesso soggiace alla disciplina dei licenziamenti individuali (Pret. Milano 16/3/96, est. Di Ruocco, in D&L 1996, 955, n. Niccolai)