In genere

  • Benché la normativa che disciplina il contratto di solidarietà - art. 1 L. 19/12/84 n. 863 - nulla preveda al riguardo, la scelta dei lavoratori sui quali lo stesso debba ricadere deve ispirarsi ai principi di buona fede e correttezza sottesi al rapporto di lavoro subordinato e alla ratio stessa dell'Istituto in esame che richiede un sacrificio economico dei lavoratori finalizzato alla salvaguardia dei posti di lavoro, con la conseguenza che tale pregiudizio deve essere il più possibile distribuito tra tutti i lavoratori o, comunque, giustificato alla luce di effettive esigenze tecnico-organizzative (Trib. Busto Arsizio 6 novembre 1999, est. Perfetti, in D&L 2000, 403)