-
-
- Il riconoscimento in favore dei soci di cooperative di una tutela previdenziale assimilabile a quella propria dei lavoratori subordinati, con il corrispondente obbligo delle società, presuppone che venga accertato dal giudice di merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo, non comportando l’assoggettamento a contribuzione della società l’automatica configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra questa e il socio. (Nella specie, le prestazioni erano da qualificare come di lavoro autonomo in quanto oggetto di contratti co. Co. Co., ai quali, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, applicabile “ratione temporis”, trovava applicazione uno speciale regime di previdenza obbligatoria, riconducibile a quello del lavoro autonomo). (Cass. 4/8/2016 n. 16356, 1128)
- In riferimento al regime anteriore all'entrata in vigore della L. n. 142 del 2001, le società cooperative, in virtù del R.D. n. 1422 del 1924, art. 2 comma 3, - il quale dispone che dette società "sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti" - sono da considerare ai fini previdenziali come datrici di lavoro rispetto ai soci assegnati a lavori dalle stesse assunti, con la conseguenza dell'assoggettamento a contribuzione previdenziale presso la gestione lavoratori dipendenti dei compensi corrisposti ai propri soci che abbiano svolto attività lavorativa, indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordinazione. (Cass. 23/4/2010 n. 9706, Pres. Coletti De Cesare, Rel. La Terza, in Lav. nella giur. 2010, 732)
- In applicazione dell'art. 29, 1° comma, L. 3/6/75 n. 160, come sostituito dall'art. 1, 203° comma, L. 23/12/96 n. 662, colui che nell'ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'Inps decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. (Cass. 10/1/2008 n. 288, Pres. De Luca Est. Di Nubila, in D&L 2008, con nota di Aldo Garlatti, "Sull'assenza di obbligo di doppia iscrizione per il socio amministratore e lavoratore di Srl: il criterio al quale ancorarsi è quello della prevalenza dell'attività concretamente prestata", 323)
- Il socio di una società cooperativa artigiana, che svolga lavoro petrsonale, anche manuale, nell'impresa, è considerato, ai fini contributivi e delle prestazioni, come un dipendente della società, la quale è tenuta a versare i contributi sugli utili ("retribuzioni") corrisposti allo stesso per i lavori assunti dalla società nella misura prevista per i dipendenti del settore artigiano, senza che a ciò sia di ostacolo il carattere delle diverse prestazioni lavorative eventualmente assunte dal socio (e non dalla società), nella qualità di titolare di una impresa artigiana individuale, con il versamento dei relativi contributi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva escluso, per le cooperative, l'obbligo contributivo, se non sussidiario, sulle somme corrisposte ai soci lavoratori, per essere questi tenuti a pagare la contribuzione sulle somme ricevute dalla cooperativa). (Cass. 8/1/2007 n. 66, Pres. Mercurio Est. Celentano, in Lav. nella giur. 2007, 825)
- La questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 36 Cost., dell'art. 9, c. 1, lett. d, l. 14 febbraio 2003 n. 30, nella parte in cui sottrarrebbe al giudice del lavoro le controversie tra soci e cooperative di lavoro, relative a prestazioni rese dai soci e attinenti all'oggetto sociale è manifestamente inammissibile, atteso che si fonda, da un lato, su argomentazioni espressione di soggettivi giudizi di valore (come, a esempio, il carattere "non paritario" del rito del lavoro) e, dall'altro, su interpretazioni talora contraddittorie (la medesima norma che definisce la "prestazione mutualistica" e che consentiva la distinzione tra controversia associativa e controversie di lavoro, impedirebbe ora tale distinzione), talvolta prive di qualsiasi capacità persuasiva (l'applicabilità di norme sostanziali inderogabili verrebbe meno in ragione del rito al quale è assoggettata la controversia). (Cost. 28/12/2006 n. 460, ord., Pres. Flick Red. Vaccarella, in Giust. Civ. 2007, 559)
- I soci delle cooperative sono soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 4, n. 7, del T.U. n. 1124 del 1965, solo se prestino opera manuale o sopraintendano al lavoro manuale altrui; detta tutela non si estende allo svolgimento di compiti organizzativi, anche se preparatori e strumentali rispetto a tali attività. Ne consegue che, in relazione ad un infortunio accorso al socio mentre era in autovettura, l’indagine del giudice deve accertare se l’incidente si sia verificato in connessione con la esecuzione di atti materiali, purchè pertinenti all’oggetto dell’impresa ed alle sue necessità operative, poiché solo in tal caso la copertura assicurativa è operante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva evidenziato la mancanza di prova circa l’attività svolta dal ricorrente, il quale neppure aveva specificato quale fosse quella svolta nell’ambito della società, ed aveva quindi concluso che l’attività espletata al momento dell’incidente non poteva essere funzionalmente collegata al lavoro manuale, condizione necessaria perché potesse applicarsi la norma prevista a tutela del socio lavoratore). (Cass. 29/9/2005 n. 19051, Pres. Sciarelli Rel. Lamorgese, in Dir. e prat. lav. 2006, 685)
- Atteso che dopo la legge n. 142 del 2001 – anche con riferimento al regime anteriore all’entrata in vigore della stessa – l’obbligo contributivo nei confronti dei soci è direttamente rapportato alla disciplina sostanziale della prestazione (subordinata o autonoma), grava sull’ente previdenziale l’onere di provare la natura del rapporto, quale fatto costitutivo del rapporto, quale fatto costitutivo della prestazione, non essendo sufficiente la prova della qualità di socio con conseguente onere della cooperativa di provare un diverso rapporto. (Cass. 19/9/2005 n. 18481, Pres. Senese Rel. De Matteis, in Lav. e prev. oggi 2005, 2006)
- Ai fini della tutela previdenziale, la posizione dei soci lavoratori, per il periodo anteriore all’entrata in vigore della legge 3 aprile 2001, n. 142, è assimilabile a quella dei lavoratori dipendenti, in virtù del disposto di cui all’art. 2, comma 3, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, ai sensi del quale “le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti”, nonché della tendenza del legislatore a equiparare, ai fini contributivi, le società cooperative alla generalità dei datori di lavoro. (Cass. 24/11/2004 n. 22166, Pres. Mileo Rel. De Renzis, in Lav. nella giur. 2005, con commento di Valentina D’Oronzo, 441)
- A norma dell’art. 2, comma terzo, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, le società cooperative sono tenute a versare i contributi assicurativi per l’invalidità e la vecchiaia per tutti i soci lavoratori, a prescindere dalla effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che tali società, per una generale “fictio iuris”, propria della materia previdenziale, ai fini contributivi sono considerate datrici di lavoro dei propri soci. Tuttavia, perché questa fictio possa operare, è necessaria l’esistenza di un rapporto di lavoro che, secondo l’apprezzamento del giudice di merito, abbia consistenza materialmente apprezzabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato, in quanto adeguatamente motivata, la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza degli obblighi contributivi, atteso che il socio aveva prestato attività lavorativa del tutto marginale e limitata quantitativamente, esplicandola prevalentemente in funzione del vincolo associativo e dei relativi oneri). (Cass. 15/9/2004 n. 18538, Pres. Mattone Rel. Cuoco, in Dir. e prat. lav. 2005, 844)
- In tema di obblighi contributivi della società cooperativa nei confronti dei soci lavoratori l'art. 2, terzo comma, r.d. n. 1422/1924 ha equiparato ai fini assicurativi la posizione dei soci lavoratori a quella dei lavoratori subordinati. Secondo tale norma, sussiste, a carico della società cooperativa, l'obbligazione contributiva, prescindendosi dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e senza alcuna distinzione tra soci impiegati in lavori assunti direttamente dalla società e soci impiegati in lavori svolti per conto terzi (Cass. 14/12/2002, n. 17915, Pres. Prestipino, Est. De Renzis, in Riv. it. dir. lav. 2003, 550, con nota di Andrea Fortunat, Il socio di cooperativa è sempre equiparato)
- L'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro (nonché dell'indennizzabilità dei sinistri) al socio richiede come condizione che il socio presti la sua opera - manuale o di soprintendenza ad essa - in posizione di dipendenza funzionale in relazione alle direttive della società (Corte Appello Milano 22/3/01, pres. Mannaccio, est. De Angelis, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 183)
- Anche rispetto al regime contributivo previsto per i soci delle cooperative individuate dal d.p.r. 30/4/70, n. 602, l'obbligo contributivo presuppone sempre l'esercizio di una prestazione lavorativa; di conseguenza, il pagamento dei contributi non è dovuto per i mesi in cui il socio non abbia svolto attività lavorativa, non esistendo ipotesi normative che impongano l'obbligo contributivo esclusivamente al momento dell'acquisizione di uno status e non anche della esecuzione della relativa prestazione lavorativa (Trib. Vicenza 30/10/00, n. 363, est. Perina, in Argomenti dir. lav. 2001, pag. 373)
- Incombe sulle cooperative di produzione e lavoro l'obbligo di versare i contributi previdenziali sui compensi corrisposti ai soci impiegati nei lavori da esse assunti, anche se i soci non sono lavoratori subordinati (Trib. Milano 18/9/00, pres. Mannacio, est. Accardo, in Orient. giur. lav. 2000, pag. 856)
- Le società cooperative, comprese quelle a responsabilità limitata, se in possesso dei requisiti richiesti dal 1° comma dell'art. 3, l. 8/8/85, n. 443, possono usufruire, ai fini del trattamento previdenziale, della qualifica di impresa artigiana (Cass. 5/6/00, n. 401/SU, pres. Grossi, est. Prestipino, in Foro it. 2001, pag. 539, con nota di De Angelis)
- Ai fini assicurativi i soci e le cooperative in cui sono organizzati soggiacciono alle stesse normative valevoli per il lavoro dipendente. La base imponibile che la cooperativa deve assoggettare a contribuzione non può essere inferiore, in assenza di contratto collettivo valevole specificamente per le cooperative, al minimo garantito costituzionalmente per il lavoro dipendente prestato nello stesso settore di attività (Trib. Rovigo 26/5/00, est. Bighetti, in Dir. relazioni ind. 2001, pag. 397, con nota di Colonna, Soci lavoratori, retribuzione minima e imponibile previdenziale)