Collegio arbitrale

  • A norma dell'art. 829 c.p.c., il difetto di "potestas iudicandi" del collegio arbitrale può essere rilevato anche d'ufficio, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nell'ambito del procedimento arbitrale, soltanto qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria, mentre, in tutti gli altri casi - e, cioè, nelle ipotesi di nomine avvenute con modalità diverse da quelle previste dalle parti o, in difetto, dal codice di rito civile - l'irregolare composizione del collegio decidente può costituire motivo di impugnazione soltanto quando essa sia stata già denunciata nel corso del giudizio arbitrale. (Nella specie, la Corte di legittimità ha ritenuto la conformità a tale principio di diritto della statuizione della Corte d'appello che aveva qualificato come inammissibile il motivo di gravame, in quanto attinente a un'ipotesi di nullità prevista dall'art. 829, n. 2, c.p.c. e mai dedotta nel giudizio arbitrale). (Cass. 23/3/2006 n. 6425, Pres. Senese, Est. Miani Canevari, in Lav. nella giur. 2006, 1017)
  • Qualora un dirigente industriale, senza incontrare l'opposizione del datore, abbia adito il collegio arbitrale in forza della clausola compromissoria per arbitrato irrituale prevista nel c.c.n.l. per la determinazione dell'indennità supplementare conseguente al licenziamento ritenuto ingiustificato, egli non può successivamente riproporre la medesima azione dinanzi al giudice togato, che dovrà in ipotesi dichiarare inammissibile la domanda (nella fattispecie il collegio arbitrale dal canto suo aveva dichiarato irricevibile il ricorso per intervenuta decadenza, stante il superamento del termine perentorio per proporlo. (Cass. 28/3/2002, n. 4566, Pres. Prestipino, Est. Putaturo Donati, in Riv. it. dir. lav. 2003, 105, con nota di Michele Mariani, Sui rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella arbitrale).
  • In presenza di una chiara e inequivoca manifestazione di volontà di voler adire l'autorità giudiziaria, il ricorso al Collegio arbitrale previsto dal contratto collettivo dirigenti di azienda del terziario 1/3/88 per la determinazione dell'indennità supplementare, proposto per meri fini tuzioristici dal dirigente licenziato, non impedisce il contestuale ricorso al pretore del lavoro per la proposizione della medesima domanda, relativa alla spettanza e alla misura dell'indennità suppletiva, nonché per la diversa domanda relativa alla nullità del licenziamento (Pret. Milano 31/1/95, est. Peragallo, in D&L 1995, 749)