Trasferta e trasferimento

  • Per configurarsi una trasferta, il tempo di durata dello spostamento deve essere, ancorché non determinato, determinabile. Il lasso temporale, sebbene lungo, non comporta la trasformazione della fattispecie in trasferimento. (Trib. La Spezia 20/2/2012, Giud. Panico, in Lav. nella giur. 2012, 514)
  • Ai fini del configurarsi della trasferta del lavoratore che si distingue dal trasferimento è necessaria la sussistenza del permanente legame del prestatore con l'originario luogo di lavoro, mentre restano irrilevanti, a tal fine, la protrazione dello spostamento per un lungo periodo di tempo e la coincidenza del luogo della trasferta con quello di un successivo trasferimento, anche se disposto senza soluzione di continuità al termine della trasferta medesima. (Trib. Milano 7/5/2009, d.ssa Pattumelli, in Lav. nella giur. 2009, 847)
  • La trasferta del lavoratore subordinato, dalla quale consegue il diritto a percepire la relativa indennità, che si caratterizza per un mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, nell'interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro, non è esclusa né dall'eventuale disponibilità manifestata dal lavoratore né dalla sua durata per un tempo apprezzabilmente lungo e neppure dalla coincidenza del luogo della trasferta con quello del successivo trasferimento, senza soluzione di continuità. (Cass. 20/7/2007 n. 16136, Pres. Mattone Est. Balletti, in D&L 2007, con nota di Marcella Mensi, "Profili debitori e retributivi del mutamento del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa", 1161) 
  • Ai fini della configurazione della trasferta del lavoratore (da cui consegue il suo diritto a percepire la relativa indennità) che si distingue dal trasferimento (il quale comporta l’assegnazione definitiva del lavoratore ad altra sede diversa dalla precedente), è necessaria la sussistenza del permanente legame del prestatore con l’originario luogo di lavoro, mentre restano irrilevanti, a tal fine, la protrazione dello spostamento per un lungo periodo di tempo e la coincidenza del luogo della trasferta con quello di un successivo trasferimento, anche se disposto senza soluzione di continuità al termine della trasferta medesima. L’accertamento degli inerenti presupposti è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. (Nella specie, la S.C ., sulla scorta dell’enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di un dipendente di una società autoferrotranviaria intesa a ottenere il riconoscimento dell’indennità di trasferta conseguente all’ammissione di un corso di riqualificazione presso un luogo di lavoro diverso dalla sede ordinaria di servizio, in cui aveva poi lavorato continuativamente per alcuni anno ed era stato, quindi, successivamente trasferito, rilevando l’adeguatezza della sua motivazione con la quale erano stati considerati difettanti gli elementi essenziali per la configurazione della trasferta, con particolare riguardo alla conservazione dell’originaria sede di servizio e alla certezza del futuro rientro, nel mentre la mancata adozione di un formale atto di trasferimento e di assegnazione alle nuove mansioni non era stato ritenuto sufficiente a integrare una trasferta). (Cass. 21/3/2006 n. 6240, Pres. Senese Rel. Cuoco, in Lav. Nella giur. 2006, 912)
  • La trasferta si distingue dal trasferimento in quanto è caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, nell'interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro, essendo irrilevante che egli abbia manifestato la propria disponibilità e che svolga mansioni identiche a quelle espletate presso l'abituale sede di lavoro. Pertanto, al fine della sussistenza del diritto all'indennità di trasferta è irrilevante la coincidenza del luogo della trasferta con quello del successivo trasferimento, anche se disposto senza soluzione di continuità al termine di trasferta (Fattispecie concernente un dipendente della Rete Ferroviaria italiana s.p.a.). (Cass. 027/11/2002, n. 16812, Pres. Senese, Rel. Filadoro, in Lav. nella giur. 2003, 382)
  • Il trasferimento si distingue dalla trasferta per il carattere definitivo; la trasferta infatti, consiste in uno spostamento provvisorio e temporaneo dalla normale sede di lavoro, per sopravvenute esigenze di carattere contingente, con la certezza del rientro all’unità di partenza (Trib. Milano 30/7/97, pres. Ruiz, est. de Angelis, in D&L 1998, 129)