Trasferimento del dirigente sindacale

 

  • Anche il dipendente ATA, componente RSU può essere trasferito solo previo nulla osta sindacale.
    Tribunale e Corte d’appello avevano dichiarato la legittimità del trasferimento d’ufficio ad altra sede, per incompatibilità ambientale, di un dipendente del Ministero dell’Istruzione e componente di RSU, disposto in assenza del nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza di quest’ultimo, sostenendo che l’obbligo di nulla osta non fosse applicabile al personale scolastico perché il CCNL comparto scuola rinvia, quanto al trasferimento per incompatibilità ambientale, ai soli commi 1 e 2 dell’art. 21, del dPR n. 399/98 e non anche al quarto comma della medesima norma (prevedente, appunto, il nulla osta delle oo.ss. di competenza). La Cassazione, nell’accogliere il ricorso del dipendente, osserva che: (i) a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 165/01, non vi è più una norma espressa che consenta di trasferire personale dipendente della scuola, con la qualifica di ATA, per motivi di incompatibilità ambientale; (ii) in termini generali, nel pubblico impiego, i diritti e le prerogative sindacali nei luoghi di lavoro sono regolati dall’art. 42 del d.lgs. 165/01 (norma che, ai sensi dell’art. 70, co. 8, si applica al personale scolastico), che al primo comma fa rinvio alle tutele previste dalla l. 300/70, tra cui l’art. 22 Stat. Lav., che sottopone il trasferimento dei dirigenti sindacali (tra cui i componenti delle RSU) al previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza; (iii) in mancanza di detto nulla osta, non vale scrutinare l’esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere il trasferimento che, se disposto nei confronti di dirigente sindacale senza l’osservanza delle formalità prescritte, resterebbe comunque inficiato da una presunzione di antisindacalità. 
    (Cass. 1/6/2023 n.15548, ord., Pres. Tria Rel. Marotta, in Wikilabour, Newsletter n. 12/23)
  • La garanzia posta dall'art. 22 St. Lav. riguarda il dirigente della r.s.a., ossia colui che, designato da parte del sindacato ad iniziativa dei lavoratori, svolga concretamente ed effettivamente attività sindacale nell'unità produttiva di appartenenza; essa trova applicazione quando si verifichi un trasferimento in senso tecnico, ovvero lo spostamento e l'inserimento stabile (e non solo temporaneo) del dirigente sindacale in un'articolazione organizzativa dell'impresa diversa da quella di originaria appartenenza. (Trib. Catania 26/3/2010, Giud. Gallucci, in Riv. it. dir. lav. 2011, con nota di Giulia Picarella, "Sulla nozione di dirigente sindacale e sulla nozione di trasferimento ai fini e per gli effetti dell'art. 22 St. Lav.", 156)
  • In tema di trasferimento del dirigente sindacale aziendale soltanto previsto nulla osta del sindacato di appartenenza, l'art. 9 l. 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. statuto dei lavoratori), al quale rinvia il successivo art. 22, va interpretato, nel testo risultante dalla parziale abrogazione referendaria, conformemente al percorso esegetico indicato dalla giurisprudenza costituzionale (segnatamente, Corte Cost., sent. 54 del 1974), nel senso che esso non incide sulla possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali (rsa), ma si limita a definire i requisiti che le rsa stesse devono possedere per poter fruire dei diritti sindacali disciplinati dal titolo terzo del medesimo statuto dei lavoratori; ne consegue che - esclusa la decadenza delle rsa costituite prima della modifica referendaria, per le quali, però, diviene requisito cruciale, in vista della fruizione dei diritti sindacali, la sottoscrizione dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva - essendo il godimento dell'anzidetta prerogativa del dirigente sindacale collegato dalla stessa legge (art. 22 cit.) alla funzione, i requisiti di riferimento devono sussistere al momento stesso del conferimento dell'incarico dirigenziale e da quel momento incardinano il diritto sino alla fine dell'anno successivo a quello di cessazione dall'incarico medesimo (nella specie, la suprema corte, accertato che l'acquisizione dell'incarico di dirigente sindacale e il successivo trasferimento erano successivi alla modifica referendaria dell'art. 19 dello statuto e che non sussistevano, in capo al sindacato ricorrente, i requisiti imposti da detta disposizione per il godimento dei diritti sindacali statutari, ha escluso la sussistenza del diritto sindacale di cui all'art. 22 dello stesso statuto). (Cass. 9/4/2009 n. 8725, Pres. Sciarelli Est. Curzio, in Orient. giur. lav. 2009, 61)
  • Costituisce condotta antisindacale il trasferimento, senza preventivo nullaosta ex art. 22 SL, di un componente di una Rsu al quale, ancorchè formalmente decaduto dalla sua funzione, l'azienda di fatto conceda i permessi sindacali e riconosca il ruolo di interlocutore sindacale, così sostanzialmente prorogando le funzioni dello stesso oltre la durata del suo mandato. (Trib. Milano 28/1/2004, Est. Frattin, in D&L 2004, 308, con nota di Giuseppe Cordedda, "Tutela sindacale in materia di trasferimenti e principio di effettività")
  • L'applicabilità della speciale norma di protezione prevista dall'art. 22 SL in ipotesi di trasferimento di rappresentante sindacale non può ritenersi limitata al solo trasferimento individuale; onde evitare l'elusione della norma occorre distinguere tra trasferimento plurimo e trasferimento collettivo: soltanto in quest'ultimo caso infatti, riguardante l'intera unità produttiva della quale fa parte il lavoratore protetto, restano salvi gli interessi sindacali tutelati dalla norma, che quindi non ha motivo di essere invocata. (Trib. Milano 28/11/2001, Est. Frattin, in D&L 2002, 339, con nota di Fredi Mazzone, "Trasferimento di rappresentante sindacale e nozione di unità produttiva")
  • In ipotesi di trasferimento di rappresentante sindacale, l'individuazione dell'originaria unità produttiva, ai fini dell'applicazione dell'art. 22 SL, è da compiere con riferimento non soltanto alla settorialità del servizio espletato, ma anche alla sua effettiva autonomia gestionale e a elementi quantitativi, sia in assoluto sia in proporzione a quelli propri del contesto aziendale circostante. (Nella fattispecie il trasferimento di 4 lavoratori, che pure svolgevano un particolare tipo di attività, su oltre 180 addetti presenti nello stesso contesto spaziale, non è stato considerato trasferimento di unità produttiva di appartenenza del rappresentante sindacale, con conseguente nullità del trasferimento medesimo, in assenza del previo nulla osta sindacale). (Trib. Milano 28/11/2001, Est. Frattin, in D&L 2002, 339, con nota di Fredi Mazzone, "Trasferimento di rappresentante sindacale e nozione di unità produttiva")
  • Costituisce condotta antisindacale il trasferimento del pubblico impiegato, che riveste la carica di dirigente di Rsa, nel caso in cui detto trasferimento sia stato attuato nonostante il diniego del nulla osta ex art. 22 SL da parte dell'organizzazione sindacale di appartenenza, ancorché il mutamento della sede di lavoro sia connesso alla promozione del lavoratore a seguito di concorso interno, sempre che nella sede di provenienza non vi fossero posti vacanti presupponenti la qualifica superiore acquisita per mezzo della promozione (Trib. Bolzano 22 marzo 2000 (decr.), est. Bonelli, in D&L 2000, 325, n. Laratta, Trasferimento di impiegato pubblico e nulla osta sindacale ex art. 22 SL)
  • Costituisce comportamento antisindacale il trasferimento del dipendente dirigente della Rsu, disposto dal datore di lavoro senza il preventivo nulla osta dell'organizzazione sindacale (Trib. Milano 21 ottobre 1999 (decr.), est. Negri della Torre, in D&L 2000, 119; in senso conforme, v. Pret. Milano 20/9/95, est. Chiavassa, in D&L 1996, 102)
  • In caso di trasferimento di dirigente di Rsa disposto in mancanza del nullaosta sindacale previsto dall’art. 22 SL, la legittimazione attiva all’impugnazione del provvedimento spetta esclusivamente all’associazione sindacale di appartenenza e non anche al dirigente trasferito (Trib. Campobasso 12/6/99 (ord.), est. Valle, in D&L 1999, 870)
  • In caso di trasferimento di un dirigente sindacale operante nel comparto Regioni e Autonomie locali, il preventivo nulla osta sindacale è necessario, ai sensi dell’art. 19 DPR 3/8/90 n. 333, solo in caso di spostamento del dirigente di un’unità produttiva ubicata in un diverso comune o in una diversa circoscrizione, e non in tutti i casi di trasferimento da un’unità produttiva all’altra, non rilevando in tale ipotesi la nozione di trasferimento di cui all’art. 22 SL. (Pret. Agrigento 4/5/99 (decr.), est. Occhipinti, in D&L 1999, 815)
  • Nel caso di trasferimento di dipendente del Ministero delle Finanze dirigente di Rsa, l’inadeguatezza della risposta del datore di lavoro alla richiesta del lavoratore di indicazione dei motivi e la mancanza del nulla osta sindacale comporta l’illegittimità del trasferimento sotto il duplice profilo della violazione del disposto dell’art. 2103 c.c. nonché degli artt. 22 SL e 40 DPR 8/5/87 n. 266 (Pret. Campobasso 14/1/99 (ord.), est. Valle, in D&L 1999, 579)