Società collegate in genere

  • Il collegamento economico formale tra imprese gestite da società dello stesso gruppo non basta a estendere gli obblighi dei lavoratori subordinati dall’una all’altra senza la prova di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro subordinato. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato. (Cass. 26/8/2016 n. 17368, Pres. Nobile Est. Venuti, in Lav. nella giur. 2016, 1121)
  • Il collegamento economico – funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso tra un lavoratore e una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare, anche all’eventuale fine della valutazione della sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato, un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione è stata ravvisata ogni volta che vi sia una situazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico – funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rilevare l’esistenza di alcuni requisiti essenziali quali: a) l’unicità della struttura organizzativa e produttiva; 2b) l’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) il coordinamento tecnico e amministrativo – finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo differenziato e contemporaneo in favore dei vari imprenditori. (Trib. Milano 13/10/2014, Giud. Ravazzoni, in Lav. nella giur. 2015, 316)
  • Il collegamento economico funzionale tra persone giuridiche facenti parte del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato formalmente intercorso fra un lavoratore e una di esse si debbano estendere anche all’altra a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre in presenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie persone giuridiche del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie persone giuridiche distinte nel senso che la stessa si è svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. (Trib. Milano 10/5/2013, Giud. Greco, in Lav. nella giur. 2013, 853)
  • Chi invoca il collegamento societario, con conseguente imputazione unitaria al gruppo dei diversi rapporti di lavoro, deve provare non solo l’identità della struttura organizzativa soggettiva, ma anche la non distinzione tra le due strutture produttive e l’indifferenziato passaggio da una all’altra del personale dipendente. (Trib. Milano 2/4/2012, Giud. Lualdi, in Lav. nella giur. 2012, 830)
  • In presenza di un gruppo di società, la concreta ingerenza della società capogruppo nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti della società del gruppo, che ecceda il ruolo di direzione e coordinamento generale spettante alla stessa sul complesso delle attività delle società controllate, determina l’assunzione in capo alla società capogruppo della qualità di datore di lavoro, in quanto soggetto effettivamente utilizzatore della prestazione e titolare dell’organizzazione nel quale l’attività lavorativa è inserita con carattere di subordinazione. (Cass. 29/11/2011 n. 25270, Pres. Roselli Est. Meliadò, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di G. Razzolini, “La Corte di Cassazione aggiorna i criteri elaborati dalla giurisprudenza per distinguere fra gruppo fraudolento e gruppo genuino”, 375, e in D&L 2012, con nota di Marco Biasi, “La concezione realistica del datore di lavoro nei gruppi di imprese e il principio di prevalenza del datore di lavoro “effettivo” sul datore di lavoro “apparente”, 711)
  • Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso tra un lavoratore e una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. (Cass. 9/12/2009 n. 25763, Pres. Roselli Est. Nobile, in Riv giur. lav. e prev. 2010, con commento di Giuspeppe Cannati, 264)  
  • Il collegamento economico funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso tra il lavoratore e una disse, devono essere estesi anche alle altre, a meno che non riscontri una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i diversi soggetti del collegamento e che ciò venga accertato in modo adeguato attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti. A tal fine rileva l’esistenza di alcuni requisiti essenziali: l’unicità della struttura organizzativa e produttiva, l’integrazione delle attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e di un correlativo interesse, il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività dalle singole imprese verso uno scopo comune, l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle diverse imprese. (Trib. Milano 24/3/2009, Est. Bianchini, in Orient. Giur. Lav. 2009, 168) 

  • Il collegamento economico funzionale fra le imprese gestite da società di un medesimo gruppo non è di per se sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso tra il lavoratore e una di esse, devono essere estesi anche alle altre a meno che si riscontri una simulazione e una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i diversi soggetti del collegamento e che ciò venga accertato in modo adeguato attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti. A tal fine rileva l'esistenza di alcuni requisiti essenziali quali: l'unicità della struttura organizzativa e produttiva, l'integrazione delle attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e di un correlativo interesse, il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune, l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da partre delle varie società titolari delle diverse imprese. (Trib. Milano 25/7/2008, d.ssa Bianchini, in Lav. nella giur. 2009, 94) 
  • Qualora il rapporto di collegamento societario risulti caratterizzato da identità della struttura organizzativa soggettiva, dalla non distinzione tra le due strutture produttive e dall'indifferenziato passaggio da una all'altra del personale dipendente, il rapporto di lavoro deve venire imputato unitariamente al gruppo. (Trib. Milano 28/6/2008, Est. Mariani, in Orient. della giur. del lav. 2008, 650)
  • Il possesso da parte di una società delle azioni di altre non è sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso tra il lavoratore e una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. (Trib. Milano 13/11/2007, Rel. Vitali, in Lav. nella giur. 2008, 739)
  • Le relazioni tra più società appartenenti allo stesso "gruppo" danno vita a un unico centro d'imputazione di rapporti giuridici allorché si accerti l'esistenza di plurimi indici di collegamento economico-funzionale, quali l'identità degli amministratori, della sede sociale, di parte dei soci, di marchio e di settore operativo e anche l'eventuale assenza di un intento fraudolento in capo alle singole società non esclude, in presenza di tali sintomatici elementi di collegamento, l'individuazione di un unico fronte datoriale. (Corte app. Venezia 17/5/2007, Pres. ed Est. Santoro, in D&L 2007, con nota di Yara Serafini, "Il fronte datoriale nel gruppo di imprese: uno ... o centomila?", 1155)
  • Qualora più società, formalmente distinte, facciano capo allo stesso soggetto giuridico e/o alle stesse persone fisiche e operino, sul piano organizzativo e produttivo, con modalità tali da evidenziare la loro sostanziale unicità, si deve ritenere che le stesse costituiscano una struttura omogenea e unitaria e un unico complesso aziendale. (Trib. Milano 23/10/2006, Est. Martello, in D&L 2007, con nota di Andrea Bordone, "Presupposti e conseguenze del collegamento societario in materia di licenziamento", 223)
  • Nel caso di collegamento economico tra società datrici di lavoro, salve le ipotesi simulatorie, a una pluralità di soggetti societari esercenti i poteri del datore corrisponde una pluralità di rapporti. (Cass. 5/9/2006 n. 19036, Pres. Mileo Rel. Roselli, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Maddalena Rosano, "Ancora sulla rilevanza del collegamento societario al fine dell'imputabilità del rapporto di lavoro", 663)
  • Un gruppo di società realizza un'unicità di impresa - con conseguente esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro - quando il frazionamento di un'unica attività tra più soggetti economicamente collegati è simulato e posto in essere in frode alla legge. A tale conclusione si può pervenire ove ricorrano i seguenti requisiti: a) unicità di struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese e correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico-produttivo e finanziario tale da far individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società del gruppo, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore di vari imprenditori. (App. Milano 21/6/2006, Pres. Castellini Rel. Curcio, in Lav. nella giur. 2007, 526)
  • Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sè solo sufficiente a fare ritenere che gli obblighi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore e una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratpore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzatia e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggettivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. (Cass. 15/5/2006 n. 11107, Pres. senese Est. De Matteis, in Lav. nella giur. 2006, 1224, e in Dir. e prat. lav. 2007, 132)
  • È irrilevante il collegamento economico-funzionale fra imprese gestite da società di un unico gruppo a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare – anche all’eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. (Corte appello Torino 7/4/2005, in Lav. nella giur. 2005, 1098)
  • Chi invoca il collegamento societario, con conseguente imputazione unitaria al gruppo dei diversi rapporti di lavoro, deve provare non solo l'identità della struttura organizzativa soggettiva, ma anche la non distinzione tra le due strutture produttive e l'indifferenziato passaggio da una all'altra del personale dipendente. (Corte d'appello Milano 9/2/2004, Pres. ed est. Mannacio, in D&L 2004, 63)
  • Il fenomeno del collegamento economico di più imprese facenti capo a soggetti diversi, realizzato con diverse modalità, assume nel nostro ordinamento una limitata rilevanza giuridica, non incidente, comunque, sulla titolarità dei rapporti facenti capo a ciascuna delle imprese dotate di propria personalità, salvo che la moltiplicazione dei soggetti che gestiscono quella che sul piano economico può definirsi come unica impresa sia stata operata in frode alle disposizioni imperative di legge a tutela dei lavoratori dipendenti, oppure che tra tali soggetti si sia instaurato(Trib. Milano 14/1/2003, Est. Ianniello, in Lav. nella giur. 2003, 692) un rapporto di intermediazione vietata oppure ancora salva che si realizzi nei fatti una confusione nell'esercizio dell'impresa (con scambio continuo di dipendenti, travaso di capitali, scambio di clienti e fornitori, etc.) da non potersi individuare sul piano giuridico l'area di pertinenza di uno o dell'altro soggetto imprenditore.
  • Il collegamento tra società il quale implichi la gestione di attività economiche coordinate configura un fenomeno di mero fatto, che non vale ad attribuire la titolarità del rapporto di lavoro a un soggetto diverso da quello che formalmente assume la qualità di datore di lavoro. Va fatta salva la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro - ai fini dell'applicabilità della cd. tutela reale del lavoratore licenziato - ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi della società del gruppo mediante interposizioni fittizie, ovvero reali ma fiduciarie, ovvero vi sia un'illecita interposizione di manodopera ex art. 1 L. 23/10/60 n. 1369 (Cass. sez. lav. 10 novembre 1999 n. 12492, pres. Sciarelli, est. Vidiri, in D&L 2000, 160, n. Muggia, Società collegate e onere probatorio sulle dimensioni dell'impresa: il formalismo come unico criterio interpretativo; in Riv. Giur. Lav. 2001, pag. 49, con nota di Madera, La prova dei limiti dimensionali nel collegamento di società come prodromo dell'applicabilità della tutela reale del posto di lavoro)
  • Perché venga affermata l’esistenza di un unico rapporto di lavoro fra un dipendente e più datori di lavoro, tali da formare un gruppo così strettamente collegato da costituire unico centro d’imputazione di rapporti giuridici, occorre che ricorrano i seguenti requisiti: a) l’unicità delle strutture organizzative e produttive; b) l’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo, con correlativo interesse comune; c) il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario, tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo differenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori che fruiscono dell’attività del lavoratore (Cass. 1/4/99 n. 3136, pres. Sommella, est. Dell’Anno, in D&L 1999, 585, n. Tagliagambe, Giurisprudenza di legittimità e giurisprudenza di merito in materia di società collegate)
  • Il collegamento economico funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell’autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta, alle quali continuano a far capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e rispettive imprese, salva, peraltro, la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro – anche ai fini della sussistenza o meno del requisito numerico necessario per l’applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato – ogni volta che ricorra una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra vari soggetti (Cass. 1/4/99 n. 3136, pres. Sommella, est. Dell’Anno, in D&L 1999, 585, n. Tagliagambe, Giurisprudenza di legittimità e giurisprudenza di merito in materia di società collegate)
  • Nel caso di licenziamento illegittimo, ai fini dell’accertamento del requisito occupazionale previsto per l’applicazione dell’art. 18 SL, va ritenuta l’unicità dell’impresa, con conseguente cumulo del numero dei lavoratori complessivamente occupati, qualora risulti l’esistenza di un frazionamento fittizio tra più società collegate di un’unica attività di impresa facente capo a un unico centro di interessi e caratterizzata dalla contemporanea esecuzione delle prestazioni lavorative a favore di tutte le società del gruppo (nella fattispecie, è stata attribuita rilevanza decisiva all’identità degli amministratori delle società collegate, all’espletamento di operazioni strettamente complementari sotto l’aspetto produttivo, all’impiego promiscuo del personale delle società collegate e allo svolgimento dell’attività produttiva nei locali comuni) (Trib. Milano 24/4/98, pres. ed est. Mannacio, in D&LAncora sul collegamento societario) 1998, 729, n. SCORCELLI,
  • Nel caso di società collegate caratterizzate dall’identità tra le persone che ne curano l’amministrazione e la gestione, dall’utilizzazione promiscua delle strutture aziendali e del personale e, più in generale, dalla sostanziale compenetrazione delle rispettive aziende è configurabile, a prescindere dall’esistenza di un intento elusivo, un unico complesso aziendale ai fini dell’applicazione delle norme a tutela della stabilità del posto di lavoro; pertanto, la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento per soppressione del posto di lavoro e l’impossibilità di evitare il licenziamento mediante l’assegnazione al lavoratore di mansioni equivalenti devono essere valutate in relazione all’intero complesso aziendale, con la conseguenza che l’omesso riferimento a tale valutazione nella lettera di recesso rende il licenziamento illegittimo siccome privo di idonea motivazione (Pret. Milano 19/1/98, est. Martello, in D&L 1998, 728, n. SCORCELLI, Ancora sul collegamento societario)
  • Per accertare l’esistenza di un collegamento societario tra due o più società, non è necessaria la sussistenza di un motivo illecito o di una fraudolenta distinzione di soggetti giuridici, essendo invece sufficiente che tra le diverse società sussistano elementi di fatto che caratterizzino il collegamento, come ad esempio, l’unicità dell’oggetto sociale, la coincidenza degli organi rappresentativi delle singole società, l’espletamento dell’attività di tutte le società all’interno di un medesimo locale, la gestione di tutte le attività amministrative da parte delle impiegate di una società (nella fattispecie, è stato ritenuto che pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che, pur non possedendo i requisiti dimensionali di cui all’art.24, L. 23/7/91 n. 223, appartenga a un gruppo di società che, nel suo insieme, soddisfi il citato requisito dimensionale, e che licenzi almeno 5 lavoratori senza rispettare la procedura prevista dall’art.4 legge citata) (Pret. Milano 7/1/98, est. Atanasio, in D&L 1998, 379, n. MENSI, Collegamento societario e limiti dimensionali relativi all’applicazione della procedura di mobilità)
  • La formale frammentazione d’una impresa in più aziende collegate fra loro per unicità di gestione, strutture materiali, personale e sede, non può essere utilizzata a discapito dei diritti del lavoratore connessi al requisito dimensionale dell’impresa, di guisa che, pur non potendo il dipendente pretendere il riconoscimento della titolarità del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso da quello formalmente individuato, ove non ricorrano ipotesi di simulazione o di frode alla legge nella frammentazione predetta, tuttavia egli ha in ogni caso il diritto di beneficiare della normativa che gli riconosca una più intensa tutela in ragione delle complessive maggiori dimensioni occupazionali in cui opera l’impresa attraverso le singole aziende collegate fra loro (Pret. Nola, sez. Acerra, 6/8/97, est. Lombardi, in D&L 1998, 170)
  • Il collegamento tra società configura un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, anche ai fini della responsabilità patrimoniale per la prestazione svolta dai lavoratori, qualora i rapporti di lavoro vengano realizzati con le medesime caratteristiche, nel medesimo luogo, nello svolgimento delle stesse mansioni aventi identici oggetto e fruitori, e siano privi di soluzione di continuità (Pret. La Spezia 28/2/97, est. Ghinoy, in D&L 1997, 591)
  • Il collegamento tra società, pur non dando luogo a un unico centro di imputazione di rapporti diverso dalle singole società collegate, rileva, ai fini del calcolo del requisito numerico necessario per l'applicabilità dell'art. 18 SL, qualora siano accertati una simulazione o una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi di una delle società mediante interposizioni fittizie o reali ma fiduciarie e l'espletamento di un'unica e indistinta attività imprenditoriale (Pret. Trento 5/7/96, est. Flaim, in D&L 1997, 162, nota AMATO, Ancora in tema di collegamento societario e applicabilità della tutela reale alle imprese del gruppo)
  • Va ritenuta l'unicità dell'azienda, ai fini del requisito numerico per la sussistenza della c.d. tutela reale avverso un licenziamento illegittimo, laddove le diverse società siano dirette dalla stesa persona in unico contesto spaziale, la direzione del personale sia accentrata in una sola di esse, il magazzino sia comune e non fatturi distintamente i tempi di lavoro, i dipendenti svolgano attività lavorativa indistintamente a beneficio di tutte le società (Pret. Milano15/1/96, est. Frattin, in D&L 1996, 754. In senso conforme, v. Pret. Milano 11/12/95, est. Vitali, in D&L 1996, 510)
  • Al fine di ritenere l'unicità di impresa per l'applicazione del requisito dimensionale di cui all'art. 18 S.L., non è necessario individuare una fraudolenta distinzione di soggetti giuridici, essendo sufficiente che tra le diverse società sussistano rilevanti connessioni in relazione ad aspetti economico – organizzativi (Pret. Pistoia 25/9/95, est. Amato, in D&L 1996, 511, nota Ghinoy, Un nuovo approccio nella valutazione del collegamento societario)
  • Perché venga affermata l'esistenza di un unico rapporto di lavoro tra un dipendente e più datori di lavoro, o comunque tali da formare un gruppo così strettamente collegato da costituire un unico centro di imputazione di rapporti giuridici, occorre che ricorrano i seguenti requisiti: l'unicità della struttura organizzativa e produttiva; l'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e correlativo interesse comune; il coordinamento tecnico e amministrativo – finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinti imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori che fruiscono dell'attività del lavoratore (Cass. 22/2/95 n. 2008, pres. Alvaro, est. Mileo, in D&L 1995, 988)
  • Ai fini dell'accertamento del requisito numerico, per l'applicazione dell'art. 18 SL, il collegamento tra società nell'ambito dei rapporti di gruppo (che di per sé non ha, sul piano giuridico, effetti unificanti) rileva, allorché vi sia una simulazione, ovvero una preordinazione in frode alla legge, del frazionamento fra vari soggetti di un'unica e ininterrotta prestazione lavorativa o quando siano configurabili interposizioni fittizie o, viceversa, reali, ma fiduciarie, rivolte all'artificiosa frammentazione di un rapporto sostanzialmente unitario (Cass. 7/7/94 n. 6420, pres. Donnarumma, est. Rapone, in D&L 1995, 688, nota MUGGIA, Società collegate e rapporto di lavoro: un fenomeno carsico)