Serrata in genere

 

 

 

  • La sospensione dal lavoro, che sia decisa dal datore di lavoro, esonera lo stesso dall'obbligo di corrispondere la retribuzione solo nel caso in cui derivi da accordo specifico, caso fortuito o forza maggiore. La clausola del contratto collettivo che configuri in capo al datore di lavoro quel potere di sospensione, al di fuori delle ipotesi suddette e agganciato invece alla sua sola volontà, è qualificabile come condizione meramente potestativa, e perciò nulla. La nullità della clausola, che non si estende a tutto il contratto, conferisce ai lavoratori sospesi il diritto al risarcimento del danno, pari alla retribuzione per i periodi di sospensione, qualora provino d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le loro energie lavorative, da quest'ultimo illegittimamente rifiutate (Cass. 2/3/00, n. 6928, pres. Prestipino, est. Celentano, in Riv. Giur. Lav. 2001, pag. 62, con nota di Giancotti, Regolarità formale e sostanziale nel lavoro cd. Flessibile)
  • Avendo l’illegittima serrata aziendale sottratto ai dipendenti la stessa possibilità di aderire o meno, in parte o in tutto, all’astensione programmata, va ordinato il pagamento a tutti i lavoratori di tutte le ore perdute a causa della sospensione dell’attività disposta dall’azienda, ivi comprese le ore imputate a ferie o altro, sulla base di richieste successive alla disposta sospensione (Pret. Milano 3/4/97, est. Mascarello, in D&L 1997, 500, nota Portera)