Sanzioni nei confronti delle OO. SS.

  • L'art.4, 2° comma, L. n. 146/90, laddove attribuisce implicitamente alla impresa-datore di lavoro il diritto-potere di sanzionare il sindacato, per la violazione delle prescrizioni dell'art.2 della legge medesima, sia pure nei limiti procedimentali, delineati dalla sentenza della Corte Costituzionale 20/2/95 n. 57, risulta in contrasto con l'art. 39 Cost., giacché la libertà delle organizzazioni sindacali appare compromessa per il solo fatto della sottoposizione di esse al potere giuridico sanzionatorio di carattere pubblico conferito all'impresa, trattandosi di soggetto antagonista del sindacato, gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori dipendenti, che trovano, invece, nel sindacato la rappresentanza e la tutela. Inoltre, poiché la libertà sindacale, nella Carta Costituzionale, è stata strettamente collegata al diritto di sciopero, sia sotto il profilo istituzionale che sotto quello funzionale, quale principale strumento di autotutela dei lavoratori e del sindacato, si profilerebbe una violazione anche dell'art. 40 Cost., nonché dell'art. 3, 2° comma Cost., essendo lo sciopero un mezzo idoneo a favorire il perseguimento dell'uguaglianza sostanziale, principio base, questo, del sistema sociale della Repubblica e fondamento stesso delle norme sulla libertà sindacale e sul diritto di sciopero e , non da ultimo, del 1°comma del citato art. 3 Cost., rilevandosi nel combinato disposto degli artt. 4°, 8°, 9°, comma, L. n. 146/90, una diversità di regolamentazione tra le sanzioni irrogabili alle organizzazioni sindacali e quelle ai responsabili delle violazioni compiute delle amministrazioni e delle imprese private, essendo stata posta la Commissione di garanzia quale organo super partes solo nei confronti delle organizzazioni sindacali (Trib. Bologna 1/9/99, ord. rimessione a Corte Cost. n. 2152, est. Governatori, in Riv. Giur. Lav. 2000, pag. 527, con nota di Terenzio, Le sanzioni collettive e il relativo diritto-potere del datore di lavoro di irrogarle nella legge 12/6/90, n. 146, così come modificata dalla legge 11/4/00, n. 83)
  • Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 2° comma, L. 12/6/90 n. 146 (che disciplina il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali) nella parte in cui implicitamente affida al datore di lavoro la determinazione e l'applicazione delle sanzioni previste nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, sia pure nei termini e alle condizioni di cui alla sentenza della Corte Cost. 20/2/95 n. 57. Infatti la possibilità di regolamentare per legge l'esercizio del diritto di sciopero non può comportare la sottoposizione delle organizzazioni sindacali al potere sanzionatorio delle imprese, anche se conferito come potestà statuale delegata per fini diversi dall'autotutela seppure e nei limiti di sostanza e di procedura posti dalla L. 12/6/90 n. 146 (Trib. Bologna 30 agosto 1999 (ord.), est. Governatori, in D&L 2000, 103)
  • E' illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 39 Cost., l'art. 4 c. 2 L. 146/90, nella parte in cui non prevede che la sanzione della sospensione dei benefici patrimoniali ex artt. 23 e 26 SL venga disposta su indicazione della Commissione di garanzia di cui all'art. 12 legge citata; infatti, il potere sanzionatorio previsto dalla norma censurata – che non è riconosciuto al datore di lavoro come forma di autotutela, bensì a salvaguardia degli interessi degli utenti – comporta valutazioni discrezionali e quindi non può prescindere da un idoneo procedimento che ne garantisca l'esercizio imparziale (Corte cost. 24/2/95 n. 57, pres. Casavola, rel. Ruperto, in D&L 1995, 533)