Conciliazioni giudiziarie

 

 

 

Posto che le conciliazioni giudiziali, pur essendo inoppugnabili ex art. 211 u.c. c.c., sono comunque suscettibili di formare oggetto delle ordinarie azioni di nullità o di annullamento, va dichiarata d'ufficio nulla ex artt. 1346 e 1421 c.c. la conciliazione giudiziale priva di sostanziale res litigiosa e di determinatezza dell'oggetto (nella fattispecie si trattava di conciliazione giudiziale a seguito di ricorso proposto dal datore di lavoro per l'accertamento della natura non subordinata del rapporto, senza che dagli atti o dal verbale di conciliazione risultasse l'esistenza d'una lite sul punto) (Pret. Napoli 24/1/97, est. Musella, in D&L 1997, n. Manna, La conciliazione giudiziale e il suo abuso)