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La giusta retribuzione ex art. 36 Cost. deve essere adeguata anche in proporzione all'anzianità di servizio acquisita, in considerazione del miglioramento qualitativo nel tempo della prestazione. (Cass. 7/7/2008 n. 18584, Pres. De Luca Est. Bandini, in Orient. della giur. del lav. 2008, 549)
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Il periodo trascorso in aspettativa dal lavoratore chiamato, ai sensi dell’art. 31 SL, a ricoprire cariche sindacali, è utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità e comporta il diritto al correlativo aumento retributivo alla ripresa del servizio, salvo che la disciplina contrattuale ricolleghi la maturazione degli scatti all’effettività delle prestazioni di lavoro (Cass. 24/9/96 n.8430, pres. Martinelli, est. Filadoro, in D&L 1997, 363)
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L’anzianità di servizio costituisce un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione; conseguentemente nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l’attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura a essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto (Cass. 24/9/96 n.8430, pres. Martinelli, est. Filadoro, in D&L 1997, 363)
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Nessuna rilevanza può riconoscersi alle clausole contrattuali collettive che fanno decorrere l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici dal compimento del 21 anno di età, dovendosi ritenere che lo svantaggio così posto a carico di chi inizia a lavorare a un'età inferiore sia in contrasto con il disposto degli artt. 37 e 3 Cost. (Pret. Milano 18/7/95, est. Atanasio, in D&L 1996, 191)
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La L. 91/77, pur vietando il conglobamento nella retribuzione dei miglioramenti legati alla variazione del costo della vita e stabilendo che essi non possono dar luogo a ricalcoli in tempi differenti, non impedisce di tener conto della contingenza, ai fini del computo della base di calcolo degli scatti di anzianità (Pret. Milano 13/12/94, est. Cecconi, in D&L 1995, 397)
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I periodi durante i quali il lavoratore resta sospeso dal servizio, fruendo della Cigs, vanno inclusi nell'anzianità di servizio "prestato", utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità, previsti dall'art. 16 D.S., parte I, CCNL 18/1/87 per gli addetti all'industria metalmeccanica privata (Pret. Rovigo 25/11/94, est. Righetti, in D&L 1995, 663)