Incidenza delle indennità

  • Ai fini della computabilità o meno dell’indennità di trasferta nel calcolo dell’indennità di anzianità e del TFR, nella nozione di “trasfertisti”, rientrano i lavoratori subordinati destinati a svolgere sistematicamente e professionalmente la propria attività quasi interamente al di fuori della sede aziendale, sempre in luoghi diversi, senza alcuna sede lavorativa fissa e predeterminata, percependo la retribuzione indipendentemente dall’effettiva effettuazione della trasferta, secondo un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di vizi logici e giuridici. (Cass. 11/12/2013 n. 27643, Pres. Roselli Est. Venuti, in Lav. nella giur. 2014, 282)
  • Stante la natura retributiva dell’indennità sostitutiva del preavviso, tale importo deve essere considerato per la determinazione della base di calcolo utile ai fini del calcolo del Tfr. (Trib. Milano 20/7/2009, Est. Casella, in D&L 2009, con nota di Angelo Beretta, “Le modalità di calcolo dell’incidenza della retribuzione variabile sul preavviso e sul Tfr: il nuovo citerioro dell’esigibilità”, 1014) 
  • La nozione legale di retribuzione, da porre a base del calcolo del trattamento di fine rapporto (ai sensi dell'art. 2120 c.c., come novellato dall'art. 1 della L. n. 297 del 1982), comprende tutti gli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese, fatta salva la diversa previsione eventualmente contenuta nei contratti collettivi successivi alla legge istitutiva di detto trattamento, che possono derogare, anche in peius, la nozione legale di retribuzione. (Corte app. Torino 15/1/2008, d.ssa Barbero, in Lav. nella giur. 2008, 962)
  • L'indennità estero che consiste in un aumento retributivo che si offre al lavoratore all'estero, anche in considerazione dei maggiori costi ai quali va incontro, ha natura integralmente retributiva e va dunque imputata nel Tfr, qualora non vi sia concreta evidenza della specifica corrispondenza tra tali costi e l'indennità medesima. (Trib. Milano 23/5/2006, in D&L 2006, con nota di Marcella Mensi, "Natura dell'indennità estero e incidenza sul Tfr", 875)
  • Il compenso attribuito in ragione degli elementi di disagio insiti nelle modalità esecutive e logistiche dell’applicazione all’estero ha natura retributiva. Ai fini della computabilità della c.d. indennità estero sul TFR occorre, peraltro, indagare la natura dell’emolumento applicando un criterio esegetico che – ai sensi dell’art. 1362 c.c. – deve essere volto a dare rilevanza all’espressione negoziale esterna, prescindendo invece dai motivi dell’attribuzione rimasti nella mera sfera psichica del soggetto che offre il trattamento. (Trib. Roma 23/7/2004, Est. Conte, in Lav. nella giur. 2005, 394)
  • Nel caso in cui il contratto collettivo di lavoro, applicato al caso di specie antecedentemente alla riforma della disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi della l. n. 297 del 1982, includa nella base di calcolo del trattamento di fine lavoro le "competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo", tra tali elementi contributivi va compresa l'indennità di presenza, caratterizzata dalla regolarità ed indefettibilità della corresponsione, a nulla rilevando marginali oscillazioni, con riferimento alle normali vicende connesse all'effettiva presenza in servizio del dipendente. (Consiglio di Stato 8/1/2003, n.5, Pres. Giovannini, Est. De Nictolis, in Foro it. 2003 parte terza, 1)
  • L'individuazione della retribuzione annua utile al fine del calcolo del Tfr, per quanto concerne specificamente l'incidenza del lavoro straordinario e degli istituti contrattuali su di esso, deve operarsi, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 2120 c.c., ai fini di un'esigenza di certezza dell'entità degli accantonamenti, con riferimento alla normativa legale o contrattuale in vigore al momento degli accantonamenti stessi e non con riferimento a quella vigente all'atto della cessazione del rapporto. Qualora si sostenga il carattere retroattivo dell'esclusione dello straordinario a fini del Tfr - pattuita nel Ccnl vigente all'epoca di risoluzione del rapporto ma estranea e non rinvenibile nei precedenti Ccnl che rimandano ai criteri della fonte legale - si osserva come la pattuizione collettiva sarebbe comunque nulla perché contraria a norma di legge inderogabile, essendo vietato ad un contratto collettivo successivo di peggiorare retroattivamente per un istituto disciplinato ex lege (n. 297/82 afferente la struttura del Tfr, in fattispecie) i criteri diversi e più favorevoli definiti dai Ccnl previgenti, individuati dalla lettera e) dalla ratio legis quali fonti, ratione temporis, immodificabili per gli accertamenti annuali (Cass. 2/3/01, n. 3079, pres. Trezza, est. Lupi, in Lavoro e prev. oggi. 2001, pag. 1188, con nota di Bertolini, Straordinario e Tfr: la Cassazione si smentisce nuovamente e di Meucci, Lineare applicazione da parte della Cassazione dello spirito della l. n. 297/82 sul Tfr)
  • L'indennità integrativa speciale ai sensi dell'art. 1, l. nn. 87/94 va computata nella quota del 60% nella "base di calcolo" della buonuscita intendendosi individuare con tale espressione non il momento della raccolta del coacervo di elementi retributivi indicati dall'art. 38 e confluenti nella base contributiva nella sola quota dell'80%, ma la fase successiva e finale del calcolo della buonuscita individuata dall' art. 3 D.P.R. n. 1032/73; va chiarito, quindi, che l'i.i.s., in ottemperanza ai parametri di uguaglianza e proporzionalità fissati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 243/93, entra a far parte della buonuscita direttamente nella quota del 60% senza dover soggiacere all'ulteriore conteggio dell'80% che ne ridurrebbe l'incidenza alla minore quota del 48% (Corte Appello Bologna 18/1/01, pres. Castiglione, est. Benassi, in Lavoro giur. 2001, pag. 447, con nota di Gennari, Computo dell'indennità integrativa speciale nella buonuscita : un contenzioso ancora aperto)
  • Esclusa l'esistenza di un principio di onnicomprensività della retribuzione utile ai fini indistintamente degli istituti legali e contrattuali, va tuttavia riconosciuta alla indennità di presenza (o di incentivazione) - in ragione dell'espressa previsione di cui all'art. 12, l. n. 379/55 per i dipendenti degli enti locali cui la delibera n. 407/87 assimila ai fini della quiescenza quelli dell'ARIN - la computabilità della stessa nel loro trattamento di quiescenza, non essendo tale indennità priva del carattere della continuità per il solo fatto di essere corrisposta nelle giornate di effettiva presenza al lavoro ma - all'opposto - dovendosi tale carattere ritenersi sussistente per la circostanza che l'indennità in questione è casualmente correlata all'ordinaria prestazione di lavoro. Altrettanto non può dirsi per l'indennità "buoni pasto", in quanto esclusa espressamente dalla l. n. 359/92 dalla nozione di retribuzione, salvo che accordi e contratti collettivi, anche aziendali, non dispongano diversamente (Cass. 4/12/00, n. 15418, pres. Ianniruberto, est. Cellerino, in Lavoro e prev. oggi 2001, pag. 386)
  • L' art. 1, l. 29/1/94, n. 87, nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione ad una data percentuale, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo di detti emolumenti è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo e non quello di determinare la consistenza dell'i.i.s. secondo criteri di computo diversi ad quelli stabiliti per tutte le alte componenti facenti parte della base contributiva (Cass. 27/10/00, n. 14222, pres. Ravagnani, in Lavoro giur. 2001, pag. 445, con nota di Gennari, Computo dell'indennità integrativa speciale nella buonuscita : un contenzioso ancora aperto)
  • L'esclusione del compenso per lavoro straordinario dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto disposta dal c.c.n.l. metalmeccanici 5/7/94, deve ritenersi applicabile anche alle "quote" di t.f.r. maturate anteriormente all'entrata in vigore del suddetto contratto collettivo, qualora il rapporto di lavoro sia cessato in vigenza dello stesso c.c.n.l. (Trib. Cuneo 16/3/00, est. Cavallo, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 434)
  • L'art. 48 del Trattato CE (ora art. 39, secondo la nuova numerazione) non osta alla normativa nazionale che neghi il diritto all'indennità di licenziamento a un lavoratore qualora quest'ultimo ponga volontariamente fine al contratto di lavoro per svolgere un'attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, mentre concede il diritto alla detta indennità al lavoratore qualora il contratto venga risolto senza che il lavoratore stesso ne abbia preso l'iniziativa o ciò non gli sia imputabile (Corte Giustizia 27/1/00, n. C-190/98, in Riv. it. dir. lav. 2000, pag. 589, con nota di Bianchi, Indennità di licenziamento e ambito di applicazione dell'art. 48 (ora 39) del Trattato CE)
  • Poiché il contratto collettivo dei dipendenti da Istituti di Vigilanza stabilisce che la retribuzione annua da prendere alla base della determinazione della quota Tfr è quella composta dal minimo contrattuale, dalla contingenza, e altro, senza nulla prevedere per il compenso del lavoro straordinario, deve ritenersi che, in ipotesi di prestazione di lavoro straordinario continuativo, compensato con la paga base, la contingenza e la specifica maggiorazione, vadano incluse nella base di calcolo del Tfr le prime due voci, mentre ne vada esclusa la sola maggiorazione per il lavoro straordinario (Trib. Parma 12 gennaio 2000, est. Ferraù, in D&L 2000, 431)
  • Con riguardo alla cosiddetta "indennità estero" - la cui natura mista (in parte retributiva e in parte risarcitoria) è oggetto di una presunzione semplice - è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi, l'accertamento del giudice di merito, il quale (ai fini della computabilità nell'indennità di anzianità e nel trattamento di fine rapporto) abbia ritenuto il carattere interamente retributivo di detta indennità (Cass. 4/1/00, n. 22, pres. Dell'Anno, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 298, con nota di Foglia, Licenziamento del dirigente e qualificazione della nozione convenzionale di "giustificatezza")
  • Non vanno computati nel Tfr i premi pagati dall’azienda per polizze assicurative sanitarie, in quanto, con il pagamento di tali premi, non viene attribuito al lavoratore alcun beneficio immediato. Vanno invece computati i contributi volontari versati dalla datrice di lavoro a fondi di previdenza integrativa, costituendo essi quote di retribuzione che il lavoratore rinuncia a riscuotere, destinandole a scopi previdenziali (Pret. Milano 23/7/99, est. Anastasio, in D&L 1999, 881)
  • Ai sensi dell’art. 1, L. 29/1/94 n. 87, ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, l’indennità integrativa speciale va computata nell’intera misura del 60% dell’indennità integrativa speciale annua in godimento alla data di cessazione dal servizio, moltiplicata per gli anni utili ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, e non nella misura ulteriormente ridotta all’80% di tale 60%, in pretesa applicazione dell’art. 38 DPR 29/12/73 n. 1032 (Pret. Milano 23/2/98, est. Vitali, in D&L 1998, 738. In senso conforme, v. Pret. Milano 10/7/97, est. Marasco, in D&L 1998, 145)
  • In ipotesi di lavoro all'estero, ove risulti accertato in fatto che l'indennità di alloggio sia stata erogata al fine di effettivamente compensare le maggiori spese di reperimento di un alloggio, ne va esclusa l'incidenza sulla indennità di anzianità e sul TFR, salve le diverse e più favorevoli previsioni degli accordi individuali e/o collettivi (Pret. Milano 10/6/96, est. Curcio, in D&L 1997, 143)
  • L'indennità di cassa va inclusa nella retribuzione di fatto percepita, da assumersi come base per il calcolo della tredicesima mensilità, ai sensi dell'art. 13 D.S. parte III CCNL metalmeccanici, nonché, essendo corrisposta con carattere di continuità, nella base di calcolo del TFR, ai sensi dell'art. 2120 c.c. (Pret. Milano, sez. Rho, 7/11/95, est. Maupoil, in D&L 1996, 481)
  • La stipula di un contratto di comodato di alloggio in epoca di poco antecedente la stipula del contratto di lavoro, contenente la pattuizione dell'estinzione del contratto al momento della cessazione della carica di dirigente, denota la stretta connessione tra il comodato dell'appartamento e il rapporto di lavoro e di conseguenza comporta il diritto del lavoratore a veder computato nel trattamento di fine rapporto il valore economico dell'alloggio (Cass. 12/4/95 n. 4197, pres. Alvaro, est. Toriello, in D&L 1996, 175, nota S. MUGGIA, L'incidenza del valore dell'alloggio sul TFR)