Decreto ingiuntivo

  • La notificazione a una società in nome collettivo di un decreto ingiuntivo, relativo a crediti contributivi dell’Inps, deve intendersi regolarmente effettuata se avviene presso la sede legale risultante da una visura camerale. Fino a prova contraria, anche per le società prive di personalità giuridica (ma comunque iscritte nel registro delle imprese) si deve infatti presumere la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell’attività sociale. (Cass. 25/9/2012 n. 16245, Pres. Roselli Est. Esposito, in Lav. nella giur. 2012, 1215)
  • Nel rito del lavoro al ricorso per ingiunzione è applicabile l’onere per il creditore procedente di indicare gli elementi essenziali dell’azione, ossia il fondamento o titolo (“causa petendi”) e l’oggetto (“petitum”) della pretesa azionata giudizialmente, essendo detto ricorso l’atto introduttivo del giudizio, salva restando, una volta che dall’opponente (il quale ha veste sostanziale di convenuto) sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo, la possibilità per il creditore opposto di specificare o di meglio chiarire detti elementi nell’atto di costituzione, al quale va riconosciuta natura di atto integrativo del precedente ricorso per ingiunzione rispondente, tra l’altro, al fine di adeguare al carattere e ai principi della cognizione ordinaria la pretesa azionata in sede monitoria. (Trib. Taranto 7/6/2010, Giud. Pazienza, in Lav. Nella giur. 2010, 1054)
  • Nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto entro nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di ratio di regolamentazione e ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione - sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto. (Cass. Sez. Un. 30/7/2008 n. 20604, Pres. Carbone Est. Vidiri, in Lav. nella giur. 2009, con commento di Guerino Guarnieri, "Notifica del ricorso in appello: svolta rigorosa delle S.U. e della Sezione lavoro", 33)  
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è inammissibile la domanda riconvenzionale dell'opposto, il quale, mantenendo la veste di attore sostanzial, non può estendere l'ambito del giudizio oltre i limiti da lui stesso prefissati mediante il ricorso alla procedura monitoria. (Trib. Reggio Emilia 30/1/2008, Est. Strozzi, in D&L 2008, 595)
  • Nelle controversie di lavoro, la spedizione dell'atto introduttivo del giudizio a mezzo del servizio postale, pur se pervenuto nella cancelleria del giudice del lavoro nei termini di legge, integra una modalità non prevista in via generale (salva l'espressa eccezione rappresentata dall'art. 134 disp. att. c.p.c. per il deposito del ricorso per cassazione e del controricorso) ed è carente del requisito formale indispensabile (il deposito in cancelleria ex art. 415 c.p.c.) per il raggiungimento dello scopo, cui è destinato dalla legge, conseguendone la nullità della prescelta modalità di proposizione del ricorso, nella specie in opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c. e la rilevabilità d'ufficio e l'insanabilità del relativo vizio, ancorché il cancelliere abbia erroneamente proceduto all'iscrizione a ruolo della causa relativa (v. Corte Cost. n. 34 del 2007). (Cass. 12/10/2007, sentenza n. 21447, Pres. Senese Est. Stile, in Lav. nella giur. 2008, 1600)
  • In applicazione del principio della ragionevole durata del processo, nel caso di omessa notifica del ricorso in appello in materia di lavoro (così come quello in opposizione a decreto ingiuntivo), il giudice non può applicare l'art. 291, 1° comma, c.p.c. e assegnare un nuovo termine per la notifica, ma deve dichiarare l'improcedibilità del giudizio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata o del decreto ingiuntivo opposto; trattandosi tuttavia di questione altamente controvertibile è opportuna la rimessione alle Sezioni Unite. (Cass. 3/10/2007 n. 20721, ord. interlocutoria, Pres. Ciciretti Est. De Matteis, in D&L 2008, con nota di Ilaria Cappelli, "Appello e opposizione a decreto ingiuntivo: si riapre la questione del termine perentorio per la notifica", 341, e in Riv. it. dir. lav. 2008, con nota di Comastri, "La disciplina del rito del lavoro al vaglio del principio della ragionevole durata del processo", 689)
  • Con riferimento ai crediti portati da decreto ingiuntivo o ordinanza ingiunzione non divenuti definitivi prima della dichiarazione di fallimento ovvero notificati dopo la dichiarazione di fallimento (purchè si tratti di crediti soggetto al concorso in quanto sorti prima della dichiarazione di fallimento), il decreto ingiuntivo o l'ordinanza ingiunzione non possono considerarsi efficaci nei confronti della massa dei creditori stante il disposto dell'art. 52 L.F. (Trib. Grosseto 31/12/2005, Est. Dott. Ottati, in Lav. nella giur. 2006, 1032)
  • Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 637, primo comma, c.p.c., “nella parte in cui – secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione – esclude la rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza per territorio oltre i casi dell’art. 28 c.p.c.” nella fase senza contraddittorio del procedimento per decreto ingiuntivo, così pregiudicando il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa. Si deve infatti ritenere, sulla base di un’interpretazione conforme a Costituzione, che il giudice adito per l’emissione del decreto ingiuntivo possa rilevare d’ufficio la propria incompetenza per territorio. (Cost. 24/10/2005 n. 410, Pres. Capotosti Rel. Vaccarella, in Dir. e prat. lav. 2006, 65)
  • Al ricorso per ingiunzione per crediti inerenti a rapporti di lavoro o di previdenza e assistenza obbligatorie non si applicano le prescrizioni dell’art. 414 c.p.c. sul contenuto del ricorso introduttivo, nel senso che, fermo restando che il creditore che agisce in via monitoria deve indicare gli elementi essenziali dell’azione e cioè la causa petendi e il petitum, nella memoria di costituzione a seguito di opposizione egli può specificare l’una e l’altro e formulare ulteriori prove, costituende o costituite, a sostegno della pretesa azionata con il ricorso per ingiunzione, nonché modificare la domanda introdotta nel ricorso per ingiunzione, senza tuttavia poter formulare domande nuove; in ogni caso eventuali nullità del ricorso per decreto ingiuntivo non possono determinare automaticamente la nullità della memoria di costituzione in giudizio, potendo rilevare solo ai fini del regolamento delle spese della fase monitoria. (Cass. 4/8/2004 n. 14962, Pres. Ciciretti Rel. Filadoro, in Lav. nella giur. 2005, 83 e in Dir. e prat. lav. 2005, 127)
  • Il decreto ingiuntivo reso esecutivo per mancata opposizione ha efficacia di giudicato sostanziale. (Corte d'appello Venezia 26/1/2004, Pres. Pivotti Est. Lendaro, in D&L 2004, 463, con nota di Marco Orsenigo, "Decreto ingiuntivo ed effetti del giudicato")
  • E' possibile proporre un secondo ricorso per ingiunzione se il decreto già concesso è divenuto inefficace per mancata notificazione, ancorchè tale inefficacia non sia stata dichiarata dal giudice. (Cass. 6/6/2003 n. 9132, Pres. Ianniruberto Est. Vidiri, in Foro it. 2003, parte prima, 2997)
  • Allorquando dinanzi al pretore, giudice del lavoro, venga proposta opposizione a decreto ingiuntivo per un credito di lavoro e l'opponente formuli domanda riconvenzionale, non rientrante per materia nella competenza del pretore giudice del lavoro e comunque eccedente per valore la competenza del pretore, e non venga eccepita dalle parti l'incompetenza per valore sulla domanda riconvenzionale, né questa venga rilevata d'ufficio dal giudice nei termini stabiliti dall'art. 38, secondo comma c.p.c. (nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 353/1990, trattandosi, nella specie, di causa iniziata prima del 30 aprile 1995) e non si proceda quindi alla separazione delle cause e alla rimessione al tribunale della domanda riconvenzionale, anche quest'ultima va trattata con il rito del lavoro, ai sensi dell'art. 40, terzo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 5 della citata L. n. 353/1990 (applicabile nel caso di specie per essere stato il giudice iniziato dopo il primo gennaio 1993), e l'eccezione di incompetenza non può essere formulata per la prima volta in sede di legittimità. (Cass. 14/3/2002, n. 3753, Pres. Trezza, Est. Prestipino, in Lav. nella giur. 2003, 36, con commento di Guarino Guarnieri)
  • Le somme dovute al lavoratore in virtù della sentenza del giudice del lavoro, che ordinando la reintegrazione, condanni il datore di lavoro al pagamento della retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento annullato alla data della sentenza, se non precisamente quantificate, possono essere liquidate in separato procedimento monitorio - senza che si incorra nel divieto del bis in idem - non aprendo, la predetta sentenza, direttamente la via dell'esecuzione forzata, per mancanza dei requisiti di liquidità e certezza di cui all'art. 474 c.p.c. (Trib. Salerno ordinanza 8/3/02, pres. e est. De Stefano, in Lavoro giur. 2002, pag. 642, con nota di Rossi, Riflessioni sui procedimenti in materia esecutiva su sentenza in tema di licenziamento)
  • Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento non è ammissibile una domanda riconvenzionale proposta dal creditore opposto. (Trib. Parma 6/11/2001, Est. Brusati, in D&L 2002, 222)
  • Al ricorso per decreto ingiuntivo in materia di lavoro e previdenza non si applicano le prescrizioni dell'art. 414 c.p.c. sul contenuto del ricorso introduttivo, ma la disciplina dettata per queste controversie trova applicazione a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo (in conformità alla precisazione dell'art. 645, comma 2, c.p.c.) e di conseguenza il convenuto opposto, che riveste la posizione di attore sostanziale, nella memoria di costituzione deve articolare la domanda secondo le specificazioni di cui all'art. 414 c.p.c. (Trib. Modena 2/2/01, est. Cervelli, in Lavoro giur. 2001, pag. 469, con nota di Miscione, Nessun contributo di mobilità per i non aventi diritto all'indennità)