Questioni di legittimità costituzionale

  • E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 413/1991), nella parte in cui, in contrasto con l'art. 102, comma 2, Cost. e con la VI Disp. Trans. Cost., attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove le stesse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria, come quelle relative alla irrogazione delle sanzioni (da parte dell'Agenzia delle entrate) per l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002 convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2002, n. 73. (Corte Cost. 14/5/2008 n. 130, Pres. Bile Rel. De Siervo, in Lav. nella giur. 2008, con commento di Francesco D'Ambrosi, 1119) 
  • La disciplina dell'accesso all'impiego presso gli Enti soggetti al patto di stabilità è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza esclusiva (residuale) delle Regioni, di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. Questo criterio, a norma dell'art. 10 della l. cost. n. 3/2001, vale anche per le Province autonome. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 560, l. n. 296/2006, che, per le assunzioni di personale a tempo determinato, dispone di riservare, nel bando delle prove selettive, una quota non inferiore al 60% del totale dei posti programmati ai soggetti coi quali siano stati stipulati uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva - al 29 giugno 2006 - di almeno un anno. (Corte Cost. 11/4/2008 n. 95, Pres. Bile Est. Mazzella, in Riv. it. dir. lav. 2008, con nota di Ilaria Milianti, "Alcuni punti fermi sui rapporti tra potestà legislativa dello Stato e delle Regioni in materia di lavoro pubblico", 494)
  • È costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 24, 111 e 113 Cost., l'art. 30 L. 6/12/71 n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione. (Corte Cost. 12/3/2007 n. 77, Pres. Bile Rel. Vaccarella, in D&L 2007, 675)
  • È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 c. 7 del d.lgs. 165/2001 nella parte in cui stabilisce la decadenza per le azioni relative a fatti anteriori al luglio 1998 che non siano state proposte al giudice amministrativo entro il 15 luglio 2000, in quanto un termine di decadenza di ventisei mesi non rende "oltremodo difficoltosa" la tutela giurisdizionale nel senso in cui deve essere letta la pertinente giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 213/2005; n. 382/2005; n. 197/2006). (Cass. Sez. Un. 15/1/2007 n. 616, Pres. Ianniruberto Rel. Picone, in Lav. nelle P.A. 555)
  • È inammissibile, poiché non motivata in punto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, 1° e 2° comma, del D. Lgs. 30/3/01 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 39, 101, 102, 111 Cost., nella parte in cui ritiene l'accordo- raggiunto dall'Aran e dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo circa l'interpretazione autentica o la modifica della clausola controversa- idoneo ad incidere sulla controversia già insorta davanti al giudice, imponendosi con efficacia retroattiva al giudice stesso e configurandosi come interferenza di un potere normativo in un processo in corso. (Corte Cost. 5/6/2003 n. 199, Pres. Chieppa Rel. Vaccarella, in D&L 2003, 577)
  • Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 58, all. A, RD 8/1/31 n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), che demanda alla cognizione del Giudice amministrativo anziché a quello ordinario in funzione del Giudice del lavoro le controversie concernenti la legittimità di sanzioni disciplinari comminate ai dipendenti di aziende autoferrotranviarie. Infatti la delegificazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende esercenti un servizio di trasporto (di cui alla L. 270/88), la soppressione delle funzioni amministrative relative alla nomina dei consigli di disciplina e la generale privatizzazione del settore ferroviario rendono disorganico, disomogeneo e non unitario il criterio del riparto di giurisdizione relativo alla materia disciplinare degli autoferrotranvieri, con ciò vanificando i presupposti del criterio di specialità normativa e rendendo irrazionale ed ingiustificato il sistema di riparto attuale. (Trib. Milano 19/12/2002, ord., Est. Chiavassa, in D&L 2003, 447)
  • E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, secondo comma, R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, all. A, laddove, quale norma speciale, continua a devolvere alla giurisdizione amministrativa la cognizione dei ricorsi contro i provvedimenti disciplinari concernenti gli autoferrotranvieri, nonostante la intervenuta devoluzione della materia del pubblico impiego al giudice ordinario. Più in particolare, la situazione di incoerenza tra la giurisdizione in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli altri lavoratori, sia pubblici che privati, attribuita invece al giudice ordinario, costituisce effetto di una scelta discrezionale del legislatore, la quale non si rende sindacabile dalla Corte Costituzionale neppure quando faccia sì che una disposizione legislativa smarrisca la sua ratio originale, purché la mancanza di coerenza non sia tale (come nel caso di specie non si verifica) da sacrificare interessi costituzionalmente protetti. (Cass. 14/11/2002, n. 16049, ordinanza, Pres. Vessia, Rel. Rosselli, in Lav. nella giur. 2003, 381)
  • E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 18 del d.lgs. 387/98, per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Cost, nella parte in cui demanda al giudice ordinario le controversie in materia di revoca degli incarichi dirigenziali poiché costituisce, in capo a questo giudice, una giurisdizione esclusiva, in difetto di una delega espressa e in contrasto con gli stessi principi fissati dal legislatore delegante ( l. 59/97) (Trib. Genova 22/9/00, ordinanza n. 753, est. Gelonesi, in Lavoro nelle p.a. 2001, 181, con nota di Nicosia, La giurisdizione del Giudice ordinario sulla revoca degli incarichi dirigenziali al vaglio della Consulta: un freno alla riforma?)