Regolamento di competenza

  • In tema di sospensione del processo, il giudice deve valutare la compatibilità del regolamento di competenza, secondo lo schema dell’art. 295 c.p.c., con la specifica fattispecie di sospensione su cui tale istituto viene a incidere, tenendo conto sia della natura eccezionale dell’impugnazione di provvedimenti meramente ordinatori, sia della necessità di evitare ingiustificate stasi procedimentali che contraddicano i principi del giusto processo. Ne deriva l’inammissibilità del regolamento di competenza avente a oggetto l’ordinanza di ammissione della proposizione dell’incidente di falso ai sensi dell’art. 355 c.p.c., di cui la sospensione costituisce un effetto legale, poiché trattasi di decisione interlocutoria, priva del carattere della decisività, e poiché non si è in presenza, come invece richiede l’art. 295 c.p.c., di due cause, contemporaneamente pendenti, collegate da un nesso di pregiudizialità o di dipendenza giuridica in senso proprio. (Cass. 22/11/2011 n. 24621, Pres. Stile Rel. Meliadò, in Lav. nella giur. 2012, 303)
  • Il n. 2 dell'art. 360 c.p.c., nel prevedere che le sentenze pronunciate in appello, o in unico grado, possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, "per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza", intende riaffermare la specificità del regolamento ma non distinguerlo dal ricorso ordinario per quanto riguarda il regime processuale del mezzo di impugnazione. Pertanto anche il ricorso per regolamento di competenza deve possedere i requisiti di contenuto previsti dagli artt. 366 e 366 bis c.p.c., e in particolare deve contenere la formulazione del quesito di diritto. (Cass. 6/12/2007 n. 25408, Pres. Ravagnani Est. Mammone, in Lav. nella giur. 2008, 417, e in Dir. e prat. lav. 2008, 1692) 
  • Ai sensi dell'art. 38 c.p.c., sost. dall'art. 4 legge 26 novembre 1990, n. 353, l'incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di rito, è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., e, nel processo del lavoro, corrisponde alla (prima) udienza di discussione fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall'art. 415 c.p.c.; pertanto alla stregua del nuovo assetto attribuito dal riformato art. 38 c.p.c. al rilievo dell'incompetenza, anche la disposizione del primo comma dell'art. 428 c.p.c. (secondo la quale nei processi davanti al giudice del lavoro l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c.) va intesa nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre il termine dell'udienza fissata con il predetto decreto contemplato dal citato art. 415, con la conseguente inammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio che dovesse essere sollevato superandosi tale preclusione. (Cass. 19/1/2007 n. 1167, Pres. Mercurio Est. Figurelli, in Dir. e prat. lav. 2007, 2454)
  • E' inammissibile il regolamento necessario di competenza proposto avverso l'ordinanza che dichiara la sospensione del processo del lavoro per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, in quanto detto regolamento è esperibile solamente in caso di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. (Cass. 1/6/2001 n. 7435, Pres. Prestipino Est. Mammone, in Foro it. 2003, parte prima, 3136)