Comparsa di costituzione

  • Il non prendere puntuale posizione in sede di costituzione in giudizio in ordine a circostanze che comunque per il principio di prossimità della prova sono nella disponibilità di parte resistente, semplicemente opponendo una mera contestazione generica, equivale a mancata contestazione delle stesse. (Cass. 15/4/2009 n. 8933, Pres. Sciarelli Rel. Meliadò, in Lav. nella giur. 2009, con commento di Marco Frediani, 797)
  • Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'obbligo, sancito a pena di decadenza dall'art. 416, terzo comma, c.p.c., di indicare specificatamente nella comparsa di costituzione i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e, in particolare, i documenti che deve contestualmente depositare, dovendosi ritenere possibile una successiva produzione, anche in appello, solo se giustificata dal tempo della formazione dell'atto ovvero dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso e alla memoria di costituzione. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, la produzione del contratto collettivo del 1995, restando irrilevante, attesa la natura formale della decadenza, che nella comparsa di costituzione fosse stato precisato che la fonte collettiva del 1° giugno 2001 fosse solo l'ultima redazione del contratto medesimo). (Cass. 23/3/2009 n. 6969, Pres. Mattone Est. Mammone, in Lav. nella giur. 2009, 830)
  • Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 c.p.c.) con riferimento alla "udienza di discussione", non si deve avere riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata - ove, eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima. (Cass. Sez. Un. 20/6/2007 n. 14288, Pres. Prestipino Est. Picone, in Lav. nella giur. 2008, 82 e in Dir. e prat. lav. 2008, 913)
  • Nel rito del lavoro, la contestazione dei fatti costitutivi della domanda effettuata dal convenuto soltanto nelle note difensive depositate in giudizio prima della discussione e della pronuncia della sentenza di primo grado, deve considerarsi tardiva. (Cass. 3/2/2003, n. 1562, Pres. Mercurio, Est. Amoroso, in Foro it. 2003 parte prima 1453, con osservazione di D. Dalfino)
  • Nel rito del lavoro, la mancata contestazione dei fatti costitutivi della domanda da parte del convenuto vincola il giudice a ritenere sussistenti i fatti stessi (nell'enunciare il principio di diritto la corte ha precisato che, pur in mancanza di un'espressa previsione di decadenza relativa all'onere di specifica contestazione, l'effetto indicato deriva dalla preclusione conseguente al limite per la modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già formulate, di cui all'art. 420, 1° comma c.p.c.) (Cass. 15/1/2003, n. 535, Pres. Ianniruberto, Est. Amoroso, in Foro it. 2003 parte prima, 1453 con osservazione di D. Dalfino)
  • Nel rito del lavoro la contestazione dei conteggi su cui si fonda la domanda attrice deve essere effettuate nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c., ed assume rilievo solo quando non sia generica, ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provati. (Cass. 8/1/2003, n. 85, Pres. Mercurio, Rel. Vidiri, in Lav. nella giur. 2003, 544, con commento di Giorgio Mannacio)