Pubblico impiego

  • Con riguardo al servizio di pronta disponibilità di cui all’art. 7 CCNL Sanità, il limite di sei turni al mese per dipendente va inteso come previsione programmatica e non come limite temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma, alla qualità dei destinatari, alla natura del servizio nonché alla remunerazione prevista dal contratto collettivo. (Cass. 13/1/2021 n. 436, Pres. Torrice Rel. Marotta, in Lav. nella giur. 2021, 419)
  • Nel caso di riduzione dell'unità oraria di lezione per sopperire alle difficoltà ingenerate dagli orari del servizio di trasporto pubblico, deve ritenersi sussistere per i docenti l'obbligo di recupero del tempo così ridotto nelle ore intemedie dell'orario scolastico giornaliero. (Corte app. Bologna 10/9/2008 n. 425, Pres. Castiglione Rel. Varriale, in Lav. nelle P.A. 2008, 631)
  • Le cricolari ministeriali nn. 243/1979 e 192/1980 costituiscono espressione di autonomia collettiva a partire dall'Accordo di interpretazione autentica del 17 settembre 1997, che ne ha confermato l'applicabilità. Tali circolari riconducono il fenomeno della riduzione di orario in ambiti di eccezionalità predefinita, rispetto all'obbligo orario stabilito dall'art. 41 CCNL 1995 che determina in diciotto ore settimanali il normale obbligo di servizio dei docenti a fronte del quale sorge l'obbligazione datoriale alla retribuzione. (Corte app. Bologna 10/9/2008 n. 425, Pres. Castiglione Rel. Varriale, in Lav. nelle P.A. 2008, 631)
  • Attraverso il meccanismo della esclusione, le circolari ministeriali nn. 243/1979 e 192/1980 consentono chiaramente di individuare quali fra le ore ridotte non debbono essere assoggettate a recupero e quali sì: queste ultime sono esclusivamente quelle indicate nella parte iniziale e terminale dell'orario di lezione giornaliero, con esclusione di quelle collocate in posizione intermedia. (Corte app. Bologna 10/9/2008 n. 425, Pres. Castiglione Rel. Varriale, in Lav. nelle P.A. 2008, 631)
  • I dipendenti a tempo pieno svolgenti funzioni tutorie nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a tempo parziale "verticale" con utilizzo della domenica - c.d. contratti week-end - sono soggetti all'obbligo del riposo domenicale, laddove l'attività svolta non rientri fra quelle per le quali la normativa preveda espressamente un regime di deroga (Consiglio di Stato 28/12/00, n. 7037, pres. Giovannini, est. Millemaggi Cogliani, in Foro it. 2001, pag. 119 parte terza, con nota di Ricci)