Operai/impiegati

Il CCNL per gli addetti all'industria metalmeccanica pubblica richiama, per determinare l'appartenenza alla categoria impiegatizia, i criteri previsti dal RDL 1825/24, convertito nella L. 562/26; in applicazione di tali criteri deve farsi riferimento, per la distinzione tra impiegati e operai, al tipo di collaborazione prestata dal lavoratore, che nel rapporto di impiego assume i caratteri della collaborazione specifica al processo organizzativo (tecnico o amministrativo) dell'impresa e di cooperazione in senso lato (sostitutiva o integrativa) all'attività dell'imprenditore, essendo invece inerenti alle mansioni operaie le prestazioni che attengono al processo meramente esecutivo, anche se non privo talora di una certa discrezionalità; ne segue, ai sensi del detto CCNL, che mansioni consistenti esemplificativamente nel controllo del movimento giornaliero dei dirigenti, nella predisposizione di permessi provvisori per i dipendenti delle ditte appaltatrici, nel controllo relativo all'introduzione di materiale in temporanea giacenza e di automezzi che effettuano operazioni di carico e scarico, con conseguente tenuta di registri e compilazione di una serie di documenti, hanno natura impiegatizia e non operaia, in quanto non ineriscono al processo produttivo ma a quello organizzativo tecnico – amministrativo (Trib. Venezia 15/3/95, pres. Gradella, est. Caparelli, in D&L 1996, 164)