Concorsi interni

  • La partecipazione di personale appartenente ad Amministrazione diversa da quella che bandisce il concorso, posto in posizione di comando presso quest'ultima, non comporta l'assimilazione del concorso interno ad una selezione finalizzata all'assunzione. (Cass. S.U. 25/5/2010 n. 12764, Pres. Vittoria Rel. Amoroso, in Riv. it. dir. lav. 2011, con nota di Alberto Astengo, "Concorsi interni e giurisdizione: una nuova pronuncia delle Sezioni Unite", 93)
  • Nell'ipotesi di esclusione dalla partecipazione a una prova selettiva per l'accesso a una qualifica superiore, per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance è sufficiente una possibilità non trascurabile di esito favorevole delle operazioni selettive, non essendo necessaria la prova di una probabilità superiore al 50% e rilevando la misura di tale possibilità sotto il diverso profilo dell'entità del danno, da quantificare avendo come parametro le retribuzioni percipiende, ma con un coefficiente di riduzione che tenga conto della possibilità di conseguirle, ovvero, ove questo o altro criterio risultasse di difficile o incerta liquidazione, ricorrendo alla liquidazione equitativa. (Cass. 26/3/2010 n. 7414, Pres. Vidiri Est. Balletti, in Orient. giur. lav. 2010, con nota di Alessandro Nucci, "Sulla risarcibilità del danno da perdita di chance", 375, e in Riv. it. dir. lav. 2010, con nota di Massimo Lanotte, "Immotivata esclusione dalle prove selettive e risarcimento del danno da perdita di chance", 830)
  • In tema di procedure concorsuali di selezione del personale, il potere discrezionale del datore di lavoro incontra il limite della necessità che lo stesso fornisca, in conformità ai criteri precostituiti nel bando e, comunque, alla buona fede e correttezza, adeguata ed effettiva motivazione delle operazioni valutative e comparative connesse alla selezione effettuata e, in difetto di tali elementi, il danno che al lavoratore può derivare per perdita di "chance" va risarcito sulla base del tasso di probabilità che egli aveva di risultare vincitore, qualora la selezione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente. Spetta al giudice il concreto apprezzamento di ogni elemento di valutazione e di prova ritualmente introdotto nel processo che, per inerire alla necessità e correttezza della valutazione comparativa dei titoli del lavoratore escluso e di quelli utilmente selezionati, appaia a tal fine funzionale e coerente. (Cass. 3/3/2010 n. 5119, Pres. Roselli Est. Meliadò, in Lav. nella giur. 2010, con commento di Daniele Iarussi, 795)
  • In materia di pubblico impiego privatizzato, nelle controversie relative all'espletamento di procedure concorsuali interne per il riconoscimento del diritto all'assegnazione del posto messo a concorso, sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tralaltro, il potere del giudice, ex art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Il litisconsorzio necessario deve, invece, escludersi ove sia richiesto solo il risarcimento del danno, giacché, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto (nella specie, relativa all'assegnazione del posto di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi di un istituto scolastico, la S.C., rilevato che il giudizio di primo grado e appello si erano svolti senza che fosse stata disposta l'integrazione del contraddittorio, con conseguente vizio dell'intero procedimento, ha annullato le pronunce emesse e rimesso al giudice di primo grado). (Cass. 5/6/2008 n. 14914, Pres. Miani Canevari Est. Picone, in Dir. e prat. lav. 2009, 52) 
  • Nell'ambito di una procedura finalizzata all'acquisizione, da parte del lavoratore, della superiore qualifica professionale, la chance consiste nella mera possibilità di conseguire la promozione a seguito della positi va partecipazione al concorso e va considerata come un'entità patrimoniale a sé stante, suscettibile di autonoma valutazione giuridica ed economica, sicché è onere del preteso creditore dimostrare, pur se solo in modo presuntivo, il danno conseguente alla lesione di tale chance, tramite il ricorso a un calcolo delle probabilità che evidenzi i margini di possibile raggiungimento del risultato sperato, mentre è legittima, da parte del giudice di merito, una valutazione equitativa di tale danno, commisurata al grado di probabilità del risultato favorevole. (Cass. 27/6/2007 n. 14820, Pres. Ciciretti Est. De Matteis, in Lav. nella giur. 2008, 85, e in Dir. e prat. lav. 2008, 1063) 
  • Il danno da perdita di chance va tenuto ontologicamente distinto da quello derivante da mancata promozione; e, pertanto, in quest’ultimo caso, il lavoratore che agisca per il risarcimento deve provare sia l’illegittimità della procedura concorsuale sia il fatto che, in caso di legittimo espletamento, sarebbe stato certamente incluso nell’elenco dei promossi, mentre nel danno da perdita di chance il lavoratore, sul presupposto della irrimediabilità di tale perdita, in ragione dell’irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta legittima, fa valere il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile. Ne consegue che, mentre il danno da mancata promozione può trovare un ristoro corrispondente in pieno con la perdita dei vantaggi connessi alla superiore qualifica (non solo di natura economica, ma anche normativa), il danno da perdita di chance può solo commisurarsi, ma non identificarsi, nella perdita di quei vantaggi, in ragione del grado di probabilità – esistente al momento della legittima esclusione – di conseguire la promozione. (Cass. 18/1/2006 n. 852, Pres. Sciarelli Rel. Balletti, in Lav. Nella giur. 2006, con commento di Giovanni Ferraù, 672)
  • In tema di procedure concorsuali per gli avanzamenti di carriera del personale nell’ambito del rapporto di lavoro privato, qualora il datore di lavoro stabilisca attraverso un bando di concorso i criteri di selezione, assume l’obbligo di procedere secondo tali criteri e comunque secondo i principi di correttezza e buona fede, che si specificano nei doveri di imparzialità e trasparenza. Ne consegue il sorgere, in capo a ciascun candidato, di una posizione soggettiva, oltrechè di credito, di interesse legittimo di diritto privato, e non di soggezione pertanto incombe sull’imprenditore/debitore di provare di aver eseguito le operazioni di valutazione concorsuale attenendosi al suddetto dovere di imparzialità e in caso di inadempimento il prestatore di lavoro/creditore ben può esercitare l’azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali e della valutazione, nonché l’azione di risarcimento del danno, danno consistente nella perdita della possibilità di un esito favorevole della valutazione e determinabile dal giudice di merito anche in via equitativa. (Cass. 4/3/2004 n. 4462, Pres. Senese Rel. Roselli, in Lav. e prev. oggi 2004, 732)
  • Ove il datore di lavoro, inadempiente all'obbligo di valutare comparativamente, secondo i criteri del bando di concorso e comunque alla stregua del canone di correttezza di cui all'art. 1175 c.c., tutti gli aspiranti alla promozione per concorso alla qualifica superiore, abbia riconosciuto l'illegittimità della graduatoria e l'abbia annullata, o abbia preso atto dell'annullamento giudiziale, e quindi abbia bandito un nuovo concorso con effetti retroattivi, si ha l'integrale ripristino della situazione di partenza, che soddisfa interamente l'interesse procedimentale originariamente leso, sicché non residua più alcuna ulteriore ragione di danno per perdita di "chance" (altrimenti determinabile equitativamente ex art. 1226 c.c.) in favore del candidato illegittimamente pretermesso, sempre che, a causa del comportamento illecito del datore di lavoro, non si siano determinati effetti negativi non eliminabili o non riparabili con la sola rinnovazione delle operazioni concorsuali (Cass. 14/6/00, n. 8132, pres. D'Angelo, in Orient. giur. lav. 2000, pag. 656)
  • L’indizione di un concorso interno per la progressione della carriera ha valore di offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. Essa pertanto costituisce proposta contrattuale che può essere accettata attraverso la domanda di partecipazione al concorso, la quale perfeziona il contratto che, peraltro, resta sottoposto alla condizione sospensiva del superamento delle prove di selezione (Pret. Milano 15/7/97, est. Marasco, in D&L 1998, 117)