Questioni di procedura

  • L'attribuzione di mansioni superiori nel pubblico impiego, il cui espletamento si prolungi oltre la data del 30 giugno 1998 implica un temperamento della regola del frazionamento della domanda tra giudice amministrativo e giudice ordinario, con attribuzione della competenza al giudice del lavoro. L'effettivo svolgimento di mansioni superiori legittima il diritto alle differenze retributive la cui quantificazione va ricollegata al principio del riconoscimento di un'equa retribuzione ex art. 36 Cost. (Trib. Patti 26/11/2008, Giud. Mirenna, in Lav. nella giur. 2009, con commento di Angela Marcianò, 388) 
  • Ove il lavoratore domandi in giudizio il riconoscimento della qualifica di dirigente di azienda, è viziata di ultrapetizione la sentenza che gli attribuisca la qualifica della categoria impiegatizia in quanto, alterando entrambi gli elementi di identificazione dell'azione (causa petendi e petitum), gli attribuisce un bene diverso da quello richiesto, e non compreso neppure virtualmente nella domanda sia in relazione allo svolgimento di funzioni diverse che con riguardo alle differenze delle relative normative applicabili, dovendosi altresì rilevare che la disciplina legale rende la figura del dirigente non assimilabile a quella degli altri lavoratori subordinati e che gli altri elementi tipici della subordinazione si configurano nel caso del dirigente in forma più attenuata rispetto alla soggezione ai poteri direttivo e disciplinare propria degli altri lavoratori dipendenti. (Cass. 23/12/2003 n. 19704, Pres. Ciciretti Rel. Filadoro, in Dir. e prat. lav. 2004, 1189)
  • La revoca di un incarico dirigenziale senza la contestuale assegnazione di altro incarico dirigenziale nell'ambito della struttura di appartenenza, esponendo il dipendente al concreto ed imminente pericolo di atrofizzazione delle sue capacità organizzative e manageriali, che ne compromettebbero in modo pressoché irrimediabile le prospettive future di sviluppo della carriera, integra senza alcun dubbio il requisito del periculum in mora richiesto dall'art. 700 c.p.c. ed autorizza, concorrendo il fumus boni iuris, l'adozione delle opportune cautele idonee ad evitare che un siffatto pregiudizio si realizzi nelle more del giudizio di merito finalizzato ad accertare l'illegittimità della revoca ed a conseguire la reintegrazione nelle mansioni precedentemente esercitate ovvero l'assegnazione di mansioni equivalenti. (Trib. Campobasso 9/5/2002, ordinanza, Est. Beatrice, in Lav. nella giur. 2003, 187)