Visita domiciliare di controllo

  • Qualora il lavoratore, nel periodo di assenza per malattia, risulti irreperibile alla visita medica fiscale, ma dimostri la sussistenza di un giustificato motivo dell'allontanamento dal suo domicilio, non decade dal diritto alla corresponsione dell'indennità di malattia. L'assenza dal proprio domicilio durante le fasce orarie di controllo è giustificata qualora il lavoratore provi di essersi recato presso lo studio del proprio medico curante al fine di effettuare una visita medica. (Trib. Macerata 11/5/2009, d.ssa De Renzis, in Lav. nella giur. 2009, 846)
  • In tema di assenza dal lavoro per malattia, il D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito in L. 11 novembre 1983, n. 638, prevede l'obbligo per il lavoratore di reperibilità presso il proprio domicilio, in determinate fasce orarie previste dalla stessa legge, al fine di consentire l'effettuazione di visite di controllo da parte dell'Inps. L'irreperibilità del lavoratore comporta la perdita del trattamento di malattia a carico dell'Inps per un periodo antecedente alla visita della durata massima di 10 giorni. Il datore di lavoro, inoltre, nel caso sia espressamente previsto nel contratto collettivo, potrà infliggere al dipendente un'ulteriore sanzione variabile a seconda della gravità del comportamento tenuto da quest'ultimo. Per il lavoratore la sola possibilità di sottrarsi alle suddette sanzioni, sia quella prevista dalla legge, sia quella eventuale del datore, consiste nel dimostrare che la propria assenza fosse giustificata, ad esempio per aver dovuto effettuare una visita medica che non era stato possibile fissare al di fuori delle fasce orarie di reperibilità. (Cass. 11/2/2008 n. 3226, Pres. Ianniruberto Est. Amoroso, in Lav. nella giur. 2009, con commento di Roberto Rolla, 1154) 
  • In tema di assenza dal lavoro per malattia e di conseguente decadenza del lavoratore dal diritto al relativo trattamento economico per l'intero periodo dei primi dieci giorni di assenza per ingiustificata sottrazione alla visita di controllo domiciliare, ai sensi dell'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito in L. 11 novembre 1983, n. 638 (norma dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 78 del 1988), l'effettuazione da parte del lavoratore di una successiva visita ambulatoriale confermativa dello stato di malattia, ancorché avvenuta prima della scadenza di tale periodo, non vale a escludere la perdita del diritto al trattamento economico ma ha la sola funzione di impedire la protrazione degli effetti della sanzione della decadenza per il periodo successivo ai suddetti primi dieci giorni, atteso che l'osservanza dell'onere posto a carico del lavoratore di rendersi reperibile presso la propria abitazione non ammette forme equivalenti di controllo; ne consegue che l'impossibilità per il lavoratore di effettuare tale visita (nella specie il giorno successivo a quello della sottrazione alla visita di controllo), a causa della chiusura dell'ambulatorio della ASL, non impedisce la perdita del trattamento economico derivante dal mancato assolvimento di quell'onere. (Cass. 28/1/2008 n. 1809, Pres. Senese Est. Lamorgese, in Lav. nella giur. 2008, 528, e in Dir. e prat. lav. 2008, 2017)
  • E' legittima la sanzione disciplinare irrogata al lavoratore assente per malattia irripetibile alla visita medica fiscale. Grava sullo stesso la prova della sussistenza di un impedimento oggettivo. (Trib. Caltanisetta 23/5/2006, Est. Catalano, in Lav. nella giur. 2007, 207)
  • Non è sanzionabile con la perdita dell’indennità di malattia l’assenza del dipendente alla visita di controllo effettuata nelle c.d. fasce di reperibilità allorquando tale assenza sia stata determinata non dall’intenzione di sottrarsi al controllo ma dalla presenza di un giustificato motivo (esso, nella specie, è stato individuato nella coincidenza temporale di un ciclo di cure mediche praticate al di fuori dell’abitazione del dipendente). (Cass. 6/4/2006 n. 8012, Pres. Senese, in Lav. Nella giur. 2006, con commento di Giorgio Mannacio, 769)
  • Il lavoratore assente per malattia, ove deduca come giustificato motivo della non reperibilità alla visita domiciliare di controllo di avere nell'occasione effettuato una visita presso il medico di fiducia, deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le previste fasce orarie, pur senza la necessità di integrare una causa di forza maggiore, costituisca, al fine della tutela della salute, una necessità determinata da situazioni comportanti adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità. (Corte app. Milano 17/3/2006, Pres. Salmeri Est. De Angelis, in Lav. nella giur. 2006, 1137)
  • Ai sensi dell’art. 5, quattordicesimo comma, legge n. 638 del 1983, il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un’improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di responsabilità. (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice del merito secondo cui la lavoratrice non aveva provato con certificato medico la indifferibilità e necessità del trattamento fisioterapico durante il periodo della fascia oraria di reperibilità. (Cass. 2/8/2004 n. 14735, Pres. Mattone Re. Capitanio, in Dir. e prat. lav. 2005, 79)
  • La decadenza dal trattamento economico di malattia e la rilevanza disciplinare dell’assenza dal domicilio alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità non operano in presenza di un giustificato motivo, il quale non si identifica con lo stato di necessità o con la forza maggiore, ma ricorre anche in presenza di un impegno serio ed apprezzabile ovvero di un ragionevole impedimento, incompatibile, per ragioni di orario, con il rispetto delle fasce orarie. (Trib. Milano 10/12/2004, Est. Salmeri, in Lav. nella giur. 2005, 800)
  • Ai sensi dell’art. 5, quattordicesimo comma, L. n. 638/1983, il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza o opportunità, dovendo pur sempre consistere in un’improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità. (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice del merito secondo cui la lavoratrice non aveva provato con certificato medico la indifferibilità e necessità del trattamento fisioterapico durante il periodo della fascia oraria di reperibilità). (Cass. 2/8/2004 n. 14735, Pres. Mattone Rel. Capitanio, in Lav. nella giur. 2005, 176)
  • Ai sensi dell'art. 5, 14° comma DL 12/9/83 convertito in L. 11/11/83 n. 638, l'obbligo di reperibilità nelle fasce orarie sussiste solo per il lavoratore assente per malattia e non anche per chi è assente dal lavoro a seguito di infortunio; pertanto, in tale seconda ipotesi, è illegittima la sanzione comminata dal datore di lavoro per assenza nelle fasce orarie. (Cass. 30/1/2002, n. 1247, Pres. Sciarelli Est. Amoroso, in D&L 2002, 400)
  • L'assenza ingiustificata alla visita medica di controllo del lavoratore assente per malattia rileva, oltre che ai fini dell'applicazione dell'art. 5, d.l. n. 463/83 (convertito con modificazioni nella l. n. 638/83), anche sotto il profilo della violazione dell'obbligo - sussistente nei confronti del datore di lavoro - di sottoporsi al controllo e la relativa sanzione inflitta dal datore di lavoro non presuppone necessariamente l'esistenza di una specifica previsione di tale mancanza nel codice disciplinare applicabile (Trib. Roma 15/12/00, est. Bellini, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 113)
  • La clausola del contratto collettivo che, relativamente all'obbligo del lavoratore assente per malattia di trovarsi al suo domicilio, fa salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per cause inerenti alla malattia stessa, va interpretata nel senso che l'obbligo della reperibilità viene ad essere limitato solo allorquando quelle "ragioni" siano urgenti e improcrastinabili e risulti comunque l'impossibilità di rispettare le fasce orarie di reperibilità (Trib. Roma 15/12/00, est. Bellini, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 113)
  • Qualora il ragionevole impedimento che giustifica l’esonero del lavoratore dall’obbligo di reperibilità sia individuato dal medesimo nell’esigenza di ricorrere al proprio medico curante, l’assicurato ha l’onere di provare sia la necessità di tale ricorso sia l’impossibilità di recarsi dal sanitario in orari diversi da quello di reperibilità senza subire pregiudizio alla salute, e tale prova dev’essere offerta fin dal ricorso di primo grado, ai sensi dell’art. 414 c.p.c., salva la possibilità di produrre successivamente prove precostituite (Trib. Pistoia 4/3/99, pres. ed est. Amato, in D&L 1999, 597, n. Conte, L'onere probatorio del lavoratore malato assente al controllo domiciliare e le conseguenze dell'assenza ingiustificata)
  • Il giustificato motivo di assenza del lavoratore ammalato dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità – che esclude la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia, ai sensi dell’art. 5, u.c., L. 11/11/83 n. 638 – può anche consistere nell’essersi il lavoratore dovuto recare presso il proprio medico curante per la verifica dell’andamento della malattia o da altro medico per altre ragioni, a condizione che il lavoratore dimostri la necessità e l’indifferibilità di tale visita, allo scopo di evitare un pregiudizio alla propria salute (nella fattispecie, è stata ritenuta giustificata l’assenza del lavoratore recatosi dal medico curante perché afflitto da un forte mal di denti) (Cass. 10/12/98 n. 12458, pres. De Tommaso, est. Eula, in D&L 1999, 363)
  • L’obbligo di reperibilità ai fini della visita domiciliare di controllo, nella previsione di cui all’art. 5, DL 12/9/83 n. 463 convertito nella L. 11/11/83 n. 638, resta escluso in presenza di un giustificato motivo di esonero del lavoratore dal rispetto dello stesso che prevale, pertanto, sull’interesse pubblico al controllo dello stato patologico da cui è affetto il soggetto. Il concetto di giustificato motivo richiamato dalla citata disposizione, non si identifica con lo stato di necessità o con la forza maggiore, ma è integrato, anche in presenza di un impegno serio e apprezzabile, da soddisfare con tempestività, e incompatibile con il rispetto delle fasce orarie (Trib. Napoli 18/3/97, pres. Nobile, est. Lorito, in D&L 1997, 811)
  • Il giustificato motivo di assenza del lavoratore ammalato dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, che esclude la decadenza del diritto al trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5 u.c. L. 638/83, può anche consistere nella necessità del lavoratore di recarsi dal proprio medico curante purché risulti rigorosamente accertato che la visita era necessaria e indifferibile in relazione allo stato di salute del lavoratore (Pret. Monza 4/10/95, est. Padalino, in D&L 1996, 137)
  • L’assenza ingiustificata comporta la decadenza dal trattamento di malattia per dieci giorni e tale sanzione non è riducibile ai soli giorni antecedenti la visita ambulatoriale (Trib. Pistoia 4/3/99, pres. ed est. Amato, in D&L 1999, 597, n. Conte, L'onere probatorio del lavoratore malato assente al controllo domiciliare e le conseguenze dell'assenza ingiustificata)
  • Sebbene l'art. 6 del DM 15/7/86 stabilisca che il lavoratore che non accetta l'esito della visita di controllo è tenuto a eccepirlo, seduta stante, al medico sanitario, il lavoratore che non abbia sollevato tale eccezione può sempre agire giudizialmente per contestare le risultanze della visita medica di controllo (Trib. Parma 14 gennaio 2000, est. Vezzosi, in D&L 2000, 409 e in Riv. It. dir. lav. 2001, 70)
  • Qualora il lavoratore abbia esattamente indicato al datore di lavoro l'indirizzo della propria abitazione, non può farsi discendere l'irreperibilità alla visita medica di controllo dalla sola mancanza del suo nominativo sulla pulsantiera del citofono – per aver ignoti asportato la relativa etichetta adesiva all'insaputa del lavoratore - e pertanto deve ritenersi illegittima la sospensione del trattamento di malattia disposta dall'Inps (Pret. Milano 15/10/94, est. Sala, in D&L 1995, 382)