D. Lgs. 163 / 2022 (Riordino e riforma enti sportivi)

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, e, in particolare, l'articolo 5;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo;

Ritenuto di dover introdurre disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, per la riforma del settore, definendo un quadro normativo in grado di contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori dello sport con la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, alla luce del principio di specificità sancito dall'ordinamento dell'Unione europea, riconoscendo in modo puntuale le previste agevolazioni e facendo emergere fenomeni di elusione fiscale e previdenziale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2022;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 9 settembre 2022;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 15 e 20 settembre 2022;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia e per le pari opportunità e la famiglia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;»;
2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «cbis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.».
Art. 2. Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Laddove le associazioni e le società sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto;
1-ter. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.».
Art. 3. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 4-bis»;
b) al comma 3:
1) le parole «costituite nelle forme di cui al Libro V, Titolo V» sono sostituite dalle seguenti: «costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI,»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile.»;
c) al comma 4, le parole «le forme di cui al Libro V,» sono sostituite dalle seguenti: «le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI,»;
d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».
Art. 4. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.».
Art. 5. Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo le parole «delle Federazioni sportive nazionali» sono inserite le seguenti: «, delle Discipline sportive associate».
Art. 6. Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.»;
b) al comma 2, dopo la parola «organizzate» sono inserite le seguenti: «o riconosciute» e, dopo le parole «dalla società sportiva», le parole «cui è associato» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali è tesserato»;
c) al comma 3, le parole «Gli atleti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti».
Art. 7. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole «12 anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «14 anni di età».
Art. 8. Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo le parole «internazionale e nazionale» sono inserite le seguenti: «, dalla Disciplina sportiva associata».
Art. 9. Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La verifica e il controllo di detto obbligo competono agli organismi affilianti.».
Art. 10. Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole «ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015, come risulta dal «Documento di identificazione», conforme allo stesso regolamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «come risulta dal documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021»;
b) alla lettera b), le parole «previsto dal regolamento (UE) n. 262/2015 e come risultante dal «Documento di identificazione» conforme allo stesso regolamento (UE) n. 262 del 2015, anche dopo la cessazione dell'attività sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «come risulta dal Documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, del 10 giugno 2021»;
c) alla lettera c), le parole «FitetrecAnte» sono sostituite dalle seguenti: «Fitetrec-Ante».
Art. 11. Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole «FitetrecAnte» sono sostituite dalle seguenti: «Fitetrec-Ante».
Art. 12. Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. L'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è sostituito dal seguente:
«Art. 24 (Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi). - 1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.».
Art. 13. Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.»;
c) al comma 2, le parole «, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» sono soppresse;
d) al comma 3, le parole «, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» sono soppresse;
e) il comma 4 è abrogato;
f) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e in tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.»;
g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, è stipulato dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva competente. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.».
Art. 14. Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il numero «13» è soppresso e dopo le parole «nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23», sono aggiunte le seguenti: «nell'articolo 2103 del codice civile»;
b) al comma 4, le parole «della indennità di anzianità» sono sostituite dalle seguenti: «del trattamento di fine rapporto».
Art. 15. Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata è condizione di efficacia del contratto.».
Art. 16. Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. L'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è sostituito dal seguente:
«Art. 28 (Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo). - 1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.
2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
3. L'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.
4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.».
Art. 17. Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola «dilettantistiche» è soppressa;
2) le parole «riconosciuti dal CONI,» sono sostituite dalle seguenti: «, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a.»;
3) la parola «amatori» è sostituita dalle seguenti: «di volontari»;
4) al secondo periodo, la parola «amatoriali» è sostituita dalle seguenti: «dei volontari»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.»;
c) al comma 3:
1) la parola «amatoriali» è sostituita dalle seguenti: «di volontariato»;
2) la parola «amatoriale» è sostituita dalla seguente: «sportiva»;
d) nella rubrica, la parola «amatoriali» è sostituita dalle seguenti: «dei volontari».
Art. 18. Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «associazioni sportive» sono inserite le seguenti: «dilettantistiche e le società professionistiche»;
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
Art. 19. Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole «1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2023»;
2) dopo la parola «Nazionali» sono aggiunte le seguenti: «e le Discipline sportive associate»;
b) al comma 2:
1) dopo la parola «Nazionali» sono aggiunte le seguenti: «e le Discipline sportive associate»;
2) alla lettera a), le parole «, amatoriale o giovanile» sono soppresse, dopo le parole «atleta ha svolto» sono aggiunte le seguenti: «la propria» e la parola «giovanile» è soppressa;
3) alla lettera b), dopo le parole «atleta ha svolto» sono aggiunte le seguenti: «la propria» e le parole «amatoriale o giovanile» sono soppresse.
Art. 20. Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «norme stabilite dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate ed approvate,» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni stabilite»;
b) al comma 2:
1) la parola «devono» è sostituita dalle seguenti: «possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81,»;
2) le parole «ciascuno sportivo» sono sostituite dalle seguenti: «le attività sportive per ciascun lavoratore sportivo»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione.»;
d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente decreto, restano fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica con il decreto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.».
Art. 21. Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «L'idoneità pisco-fisica del lavoratore sportivo è certificata da un medico specialista in medicina dello sport sulla scorta di indagini strumentali. La sorveglianza sanitaria del lavoratore sportivo è compito del» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal»;
b) al comma 3, le parole «della legge 26 marzo 2001, n. 151» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151»;
c) al comma 5, le parole «previste dall'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl)» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl)»;
d) al comma 6, le parole «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia».
Art. 22. Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.»;
b) al comma 3, le parole «prevista dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, 38» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo.»;
c) al comma 4:
1) le parole «dei settori dilettantistici» sono sostituite dalla seguente «dilettanti»;
2) le parole «di carattere amatoriale» sono sostituite dalle seguenti: «come volontari»;
3) dopo la parola «attuativi» sono aggiunte le seguenti: «, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4».
Art. 23. Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole «Nei settori dilettantistici» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'area del dilettantismo»;
2) le parole «o prestazioni autonome occasionali» sono soppresse;
b) al comma 5, dopo la parola «Nazionali» sono inserite le seguenti: «e dalle Discipline sportive associate»;
c) al comma 6, la parola «10» è sostituita dalla seguente: «24»;
d) al comma 7, le parole «, o che svolgono prestazioni autonome occasionali» sono soppresse e le parole «in misura pari al 20 per cento per l'anno 2022, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2023, al 30 per cento per l'anno 2024, al 33 per cento per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro»;
e) al comma 8, dopo la parola «autonome» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» e le parole «al 15 per cento per l'anno 2022, al 20 per cento per l'anno 2023, al 22 per cento per l'anno 2024, al 25 per cento per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro»;
f) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.
8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo.
8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.».
Art. 24. Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è abrogato;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.»;
c) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare;
6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro;
6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»;
d) il comma 7 è abrogato.
Art. 25. Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «, e successive modificazioni» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole «di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, 38» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.»;
d) il comma 6 è abrogato.
Art. 26. Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole «Sono professionistiche le discipline che» sono sostituite dalle seguenti: «L'area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere,»;
2) le parole «La qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.
1-ter. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e società dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Area del professionismo e del dilettantismo».
Art. 27. Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «, anche di livello agonistico,» sono soppresse;
b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Il chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze, provvede alla supervisione dell'Attività fisica adattata eseguita in gruppo e alla supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito individualmente.».
Art. 28. Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 42 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «e le attività motorie e sportive» sono sostituite dalle seguenti: «di attività motoria e sportiva», dopo la parola «disciplina» sono inserite le seguenti: «in possesso di una equipollente abilitazione professionale» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie previste dall'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie, l'equiparazione tra titoli è stabilita con l'Accordo di cui al comma 6 dell'articolo 41.»;
b) al comma 3, dopo la parola «requisiti» è inserita la seguente: «abilitanti» e, dopo le parole «Enti di promozione sportiva», sono inserite le seguenti: «anche paralimpici»;
c) al comma 4, lettera a), la parola «agonistiche» è soppressa e, dopo le parole «Enti di promozione sportiva», sono inserite le seguenti: «anche paralimpici»;
d) al comma 4, lettera b), le parole «tra cui il ballo e la danza» sono soppresse.
Art. 29. Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), le parole «attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2021, n. 36»;
b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 è sostituita dalla seguente: "a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;"»;
c) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «3. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "dall'articolo 90 della legge n. 289/2002" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36."».
Art. 30. Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
In vigore dal 17 novembre 2022
1. All'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera d) è abrogata;
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) l'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 67, primo comma, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da «, e quelli erogati» a «associazioni sportive dilettantistiche» sono soppresse.
2-ter. All'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le parole: «riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche».».
Art. 31. Disposizioni finanziarie
In vigore dal 17 novembre 2022
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 13, valutati in 230.000 euro per l'anno 2023 e 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, dall'articolo 23, valutati in 31,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2027, e dall'articolo 24, valutati in 24,4 milioni di euro per l'anno 2023, 13,16 milioni di euro per l'anno 2024 e 19,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 24,63 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) quanto a 44,79 milioni di euro per l'anno 2024, 24,48 milioni di euro per l'anno 2025, 24,68 milioni di euro per l'anno 2026, 24,78 milioni di euro per l'anno 2027 e 19,98 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.