DPCM 12 Ottobre 2021

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la dichiarazione di emergenza di sanita' pubblica
internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30
gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei
regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione
della stessa Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo
2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita'
raggiunti a livello globale;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21
aprile 2021 e del 22 luglio 2021, con le quali e' stato dichiarato e
prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 5, del predetto
decreto-legge n. 127 del 2021, che prevede che con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono
essere adottate linee guida per l'omogenea definizione delle
modalita' organizzative delle verifiche sul possesso della
certificazione verde COVID-19;
Visto, il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante
Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive
e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;
Considerato che l'estensione della certificazione verde COVID-19
anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l'efficacia delle
misure di contrasto al fenomeno epidemiologico gia' adottate dalle
amministrazioni pubbliche;
Ritenuto necessario dare a tutte le pubbliche amministrazioni
indicazioni omogenee per l'applicazione delle misure di controllo sul
possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori
previsto all'art. 1 del decreto-legge n. 127 del 2021;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 7 ottobre 2021;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del
Ministro della salute;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 21 settembre
2021, n 127, sono adottate le linee guida di cui all'allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 12 ottobre 2021

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Brunetta

Il Ministro della salute
Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne
n. 2563