Legge 19 novembre 2021 n. 165, in G.U. 20 novembre 2021 n. 277

. 19 novembre 2021, n. 165 (1).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico eprivato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 novembre 2021, n. 277.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

In vigore dal 21 novembre 2021
1. Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 - Articolo 1
In vigore dal 21 novembre 2021
All'articolo 1:

al comma 1, capoverso art. 9-quinquies:

al comma 1, le parole: «Commissione nazionale per la società e la borsa» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione nazionale per le società e la borsa»;

al comma 3, le parole: «soggetti esenti dalla campagna vaccinale» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino»;

al comma 4, le parole: «verifica sul rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «verifica del rispetto»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «tali controlli» sono sostituite dalle seguenti: «i controlli»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4»;

al quarto periodo, dopo le parole: «Per le regioni» sono inserire le seguenti: «, le province autonome»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro»;

al comma 7, le parole: «commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;

al comma 8, le parole: «è stabilita in euro da 600 a 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500»;

al comma 13, le parole: «al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 - Articolo 2
In vigore dal 21 novembre 2021
All'articolo 2:

al comma 1, capoverso art. 9-sexies:

al comma 1, la parola: «militari,» è sostituita dalle seguenti: «militari nonché»;

al comma 2, le parole: «alla carenza» sono sostituite dalle seguenti: «al mancato possesso» e le parole: «e non sono dovuti» sono sostituite dalle seguenti: «. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti»;

al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 4, le parole: «commi 1 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 6», le parole: «commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai giudici popolari»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «I responsabili» sono sostituite dalle seguenti: «Il responsabile» e le parole: «sono tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «è tenuto»;

al secondo periodo, le parole: «comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 - Articolo 3
In vigore dal 21 novembre 2021
All'articolo 3:

al comma 1, capoverso art. 9-septies:

al comma 2, dopo la parola: «formazione» sono inserite le seguenti: «, anche in qualità di discenti,»;

al comma 3, le parole: «soggetti esenti dalla campagna vaccinale» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino»;

al comma 4, le parole: «verifica sul rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «verifica del rispetto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni»;

al comma 5, le parole: «al comma 1, definiscono» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 definiscono», le parole: «tali controlli» sono sostituite dalle seguenti: «i controlli» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro»;

al comma 6, dopo le parole: «Per i giorni di assenza ingiustificata» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo»;

al comma 7, le parole: «, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il» sono sostituite dalle seguenti: «lavorativi, rinnovabili fino al» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso»;

al comma 8, le parole: «commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;

al comma 9, le parole: «è stabilita in euro da 600 a 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 - Articoli da 3-bis a 3-quater
In vigore dal 21 novembre 2021
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa). - 1. Dopo l'articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:

«Art. 9-novies (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa). - 1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro».

Art. 3-ter (Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale). - 1. Agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano, secondo l'ambito di appartenenza, le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies, comma 6, e all'articolo 9-septies, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotti dal presente decreto.

Art. 3-quater (Misure urgenti in materia di personale sanitario). - 1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 - Articolo 4
In vigore dal 21 novembre 2021
All'articolo 4:

al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, le parole: «prezzo calmierato,» sono sostituite dalle seguenti: «prezzo calmierato» e le parole: «da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale»;

al comma 2:

al capoverso 9-quater, le parole: «dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,» e le parole: «di contenimento» sono sostituite dalle seguenti: «occorrenti per il contenimento»;

al capoverso 9-quinquies, le parole: «del ristoro del prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui al comma 9-quater» sono sostituite dalle seguenti: «del ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie dall'applicazione del comma 9-quater»;

al comma 3, le parole: «fondo di cui all'articolo 44, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 - Articolo 4-bis
In vigore dal 21 novembre 2021
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro). - 1. Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 - Articolo 5
In vigore dal 21 novembre 2021
All'articolo 5:

al comma 1:

la lettera a) è soppressa;

alla lettera b), capoverso c-bis), dopo la parola: «guarigione» sono inserite le seguenti: «da COVID-19»;

alla lettera d), capoverso 4-bis, le parole: «alla lettera c-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2, lettera c-bis)».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 - Articolo 6
In vigore dal 21 novembre 2021
All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «a Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «alla società Sport e Salute», le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza da COVID-19,» e le parole: «al "Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale" di cui all'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «al fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 - Articolo 7
In vigore dal 21 novembre 2021
All'articolo 7:

al comma 2, le parole: «pari a 3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 3 milioni di euro»; la rubrica è sostituita dalla seguente: «Servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 - Articolo 8
In vigore dal 21 novembre 2021
All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «Comitato tecnico scientifico» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato tecnico-scientifico».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 - Articolo 8-bis
In vigore dal 21 novembre 2021
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Disposizioni per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti). - 1. Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche».

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 - Articolo 10-bis
In vigore dal 21 novembre 2021
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

Lavori preparatori
Senato della Repubblica (atto n. 2394):

Presentato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, dal Ministro della salute Roberto Speranza, dal Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, dal Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e dal Ministro della giustizia Marta Cartabia (Governo DRAGHI-I) il 21 settembre 2021.

Assegnato alla 1a Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 settembre 2021, con i pareri delle Commissioni 2a (Giustizia), 5a (Bilancio), 7a (Pubblica istruzione), 10a (Industria), 11a (Lavoro), 12a (Sanità) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 1a Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 settembre 2021; il 5, il 12, il 19, il 20, il 21, il 26, il 27 ottobre 2021; il 3 e il 9 novembre 2021.

Esaminato in Aula e approvato il 10 novembre 2021.

Camera dei deputati (atto n. 3363):

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, l'11 novembre 2021, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VII (Cultura), X (Attività produttive), XI (Lavoro) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, l'11 e il 12 novembre 2021.

Esaminato in Aula il 15 e il 16 novembre 2021; approvato definitivamente il 17 novembre 2021.