Applicazione dei criteri legali

  • È illegittima la messa in mobilità disposta omettendo l’esame comparativo dei criteri di scelta ex art. 5, 1° comma, L.23/7/91 n.223 in concorso tra loro e attribuendo rilevanza al solo criterio delle esigenze tecnico-organizzative (Pret. Milano 24/7/97, est. Atanasio, in D&L 1998, 99)
  • Ove l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità avvenga alla stregua dei criteri indicati dall'art. 5 c. 1 L. 223/91, il datore di lavoro non può arbitrariamente – a pena di nullità dei licenziamenti – valorizzare eccessivamente le esigenze tecnico – produttive e l'anzianità a discapito dei carichi di famiglia che, a differenza dei primi due, rientranti nella sfera degli interessi del datore di lavoro, intende attenuare l'impatto sociale che il licenziamento può avere nei confronti dei soggetti deboli della società (Pret. Milano 24/4/96, est. Atanasio, in D&L 1997, 91)
  • In assenza di criteri in sede sindacale, il datore di lavoro che intenda procedere a un licenziamento collettivo deve applicare, per l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, i criteri previsti dall'art. 5 c. 1 L. 223/91, in concorso tra di loro; sono illegittimi i singoli licenziamenti intimati senza la concorrente applicazione dei criteri concernenti i carichi di famiglia e l'anzianità di servizio, con conseguente emanazione delle pronunce previste dall'art. 18 SL (Pret. Milano 8/1/96, est. Negri della Torre, in D&L 1996, 393. V. in senso conforme Pret. Milano 12/7/94, est. Canosa, in D&L 1995, 117)
  • Il datore di lavoro che intenda procedere a riduzione del personale mediante procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 L. 223/91, deve applicare, a pena di inefficacia dei licenziamenti, i criteri di cui al primo comma dell'art. 5 L. 223/91 per la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, qualora l'accordo sindacale raggiunto si limiti a indicare il numero complessivo dei lavoratori in esubero (Pret. Milano 29/11/94, est. Mascarello, in D&L 1995, 336)