Comparazione dei lavoratori

  • Ancora sulla comparazione, nel licenziamento collettivo, tra dipendenti di un solo reparto.
    In un giudizio in cui una lavoratrice, licenziata nell’ambito di una riduzione di personale, aveva lamentato che la comparazione per individuare il personale da avviare a mobilità era stata limitata nei suoi confronti ai soli colleghi del suo reparto, nonostante che ella vantasse precedenti esperienze lavorative in altri uffici dell’azienda, la Cassazione, accogliendo il ricorso per violazione dei criteri di scelta, ribadisce la propria giurisprudenza, alla stregua della quale se la riduzione investe un unico reparto aziendale è lecito limitare la scelta ai dipendenti di tale unità, salvo che questi dimostrino pregresse esperienze in altri reparti, nel qual caso la comparazione va effettuata coinvolgendo anche gli addetti ad essi, di pari livello professionale. (Cass. 31/3/2023 n. 9128, Pres. Esposito Rel. Michelini, in Wikilabour, Newsletter n. 7/23)
  • La comparazione dei lavoratori, al fine della scelta di quelli che devono essere licenziati per riduzione del personale e avviati alla procedura di mobilità, può essere effettuata avendo riguardo soltanto ai lavoratori addetti al settore o al ramo interessato dalla chiusura o dalla ristrutturazione, qualora si accerti che queste riguardino effettivamente in via esclusiva detto settore o ramo d'azienda ed esauriscano in tale ambito i loro effetti. (Cass. 23/5/2008 n. 13381, Pres. Mattone Est. Picone, in Riv. it. dir. lav. 2008, con nota di Maria Teresa Salimbeni, "La Cassazione ribadisce l'acausalità del licenziamento collettivo e una valenza attenuata degli obblighi procedurali ai fini della legittimità del procedimento", 915)
  • In tema di licenziamento per riduzione del personale disposto in applicazione dell'art. 5, L. 23/7/91 n. 223, l'imprenditore che abbia attribuito a ogni dipendente un identico punteggio di professionalità, con ciò ritenendo tutti i lavoratori ugualmente necessari, non può successivamente effettuare comparazioni in modo da sottrarre alla scelta i lavoratori di un reparto piuttosto che un altro, senza violare la regola di buona fede e tenuto conto che le esigenze tecnico-produttive e organizzative richiamate dalla suddetta norma - da un lato ai fini dell'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità in relazione al complesso aziendale e dall'altro quale criterio di scelta alternativo in mancanza di contratti collettivi stipulati con i sindacati - restano sempre le stesse, sia in caso di accordo con le Organizzazioni sindacali, sia in caso contrario. In ogni caso, l'onere di provare la corretta applicazione dei criteri di scelta grava sul datore di lavoro. (Cass. 20/11/2007 n. 24044, Pres. Sciarelli Est. Di Nubila, in D&L 2008, con nota di Ferdinando Perone, "Il licenziamento collettivo non ammette margini di discrezionalità nell'applicazione dei criteri di scelta", 276)
  • L'art. 4, 3° comma, L. 23/7/91 n. 223, prevede che il datore di lavoro indichi, per le posizioni lavorative in esubero, quali siano i "profili professionali", rendendo, così, esplicito come la comparazione tra i dipendenti eccedenti non debba essere attuata tanto con riguardo all'inquadramento, quanto in relazione alla fungibilità delle mansioni svolte in relazione al profilo professionale reputato in esubero. (Trib. Milano 25/6/2007, Est. Di Leo, in D&L 2007, con nota di Matteo Paulli, "Oneri formali e tempestività delle comunicazioni ex art. 4 L. 223/91", 1225)
  • Nel licenziamento per riduzione del personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo a un'unità produttiva o a uno specifico settore dell'azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non deve interessare necessariamente l'intera azienda, ma può essere effettuata, secondo una legittima scelta dell'imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell'ambito della singola unità produttiva ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò non è il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma è obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale. (Cass. 8/3/2006 n. 4970 Pres. Ciciretti Est. Cuoco, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Tiziana Vettor, "Licenziamento collettivo: ambito della comparazione dei criteri di scelta e requisiti di legittimità delle comunicazioni finali", 163)
  • In caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo a una unità produttiva o a uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità non deve necessariamente interessare l’intera azienda, ma può avvenire nell’ambito della singola unità produttiva ovvero dei settori interessato alla ristrutturazione; all’interno dell’unità o settori suddetti assume rilievo non la categoria di inquadramento – la quale constando di più profili scarsamente significativa della reale organizzazione del lavoro – ma il profilo professionale, come si deduce dall’art. 4 della l. n. 223 del 1991. (Cass. 19/5/2005 n. 10590, Pres. Mattone Est. Picone, in Orient. Giur. Lav. 2005, 408)
  • In caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale l'applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità può essere ristretta in ambito più limitato rispetto al "complesso aziendale" cui fa riferimento l'art. 5 della l. n. 223 del 1991, ma ciò può avvenire non in base ad una determinazione unilaterale del datore di lavoro bensì esclusivamente se la predeterminazione del campo di selezione (reparto, stabilimento ecc., e/o singole lavorazioni o settori produttivi) sia giustificata dall'esigenze tecnico produttive ed organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale. (Cass. 24/1/2002, n. 809, Pres. Genghini, Rel. La Terza , in Giur. italiana 2003, 1155, con nota di Mariangela Vizioli, Sulla determinazione dell'ambito aziendale interessato alla riduzione di personale)
  • Ai fini della determinazione dell'ambito di attuazione del licenziamento collettivo per riduzione del personale e ai fini dell'individuazione dei licenziandi, in linea di principio deve tenersi conto di tutti i lavoratori dell'azienda (salvo che questa risulti ripartita in singole unità produttive), in modo da comparare tra di loro le posizioni di lavoratori di analoga professionalità e di simile livello; tuttavia, quando le parti abbiano concordato a livello sindacale di attribuire un peso predominante alle esigenze tecnico-produttive, ai fini della scelta del personale da collocare in mobilità, a norma della L. 223/91, è solo a questo (e non agli altri criteri stabiliti dalla legge) che deve farsi riferimento per determinare l'ambito di valutazione delle posizioni dei lavoratori. Tale principio si applica anche nella particolare ipotesi in cui i compiti già attribuiti al lavoratore licenziato siano frazionati e distribuiti tra più dipendenti (e svolti durante l'orario normale o straordinario di lavoro) (Cass. 29/11/99 n. 13346, pres. De Tommaso, in Riv. it. dir. lav. 2000, pag. 791, con nota di Vallauri, Ambito aziendale interessato dalla riduzione del personale, individuazione dei criteri di scelta applicabili e obbligo di repechage)
  • Ai fini dell’applicazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5 L. 23/7/91 n. 223, allorché sia riscontrabile una fungibilità tra le professionalità coinvolte dal denunciato esubero di personale e quelle presenti in altre sedi dell’azienda, la comparazione deve avvenire tra tutti i lavoratori operanti nell’ambito dell’intero complesso aziendale su base nazionale (nel caso di specie, a seguito della soppressione di alcuni servizi di wagon-lits il denunciato conseguente esubero era stato attribuito alla sola sede di partenza e non anche alle sedi di destinazione dislocate sul territorio nazionale) (Trib. Milano 3/9/99, est. Frattin, in D&L 1999, 823)
  • In caso di licenziamento collettivo, la comparazione, ai fini dell’applicazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5 L. 23/7/91 n. 223, deve avvenire tra tutti i lavoratori con analoghe professionalità operanti nell’ambito dell’intero complesso aziendale, e non solo tra i lavoratori del reparto che debba eventualmente essere soppresso (Trib. Milano 20 gennaio 1999, pres. Mannacio, est. Sbordone, in D&L 1999, 318)
  • La comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell’ambito dell’intero complesso organizzativo o produttivo, e in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità e di similare livello di specializzazione (Cass. 4/11/97 n. 10832, pres. Pontrandolfi, est. Mazzarella, in D&L 1998, 366. In senso conforme, v. Pret. Milano 24/7/97, est. Atanasio, in D&L 1998, 99)